REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del
2013, proposto da: A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Antonio Poggio, con domicilio presso T.A.R. Umbria in Perugia, via
Baglioni, 3 ai sensi di legge;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentati e
difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia,
domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14; Agecontrol s.p.a.
per l'annullamento
previa sospensiva
- della determina Dirigenziale Protocollo Uccu n.
2699 del 9.5.2013, dell'Ufficio del Contenzioso Comunitario dell'Organismo
Pagatore Agea, notificata il 14 maggio 2013, con la quale veniva disposta
a carico del sig. A. M. l'incameramento delle somme sospese ex art. 33 del
D.lgs n. 228/2001 pari a complessivi Euro 52.511,21;
- di ogni altro
atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ancorché non
conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il
dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il sig. M. A. di essere stato
sottoposto, insieme ad altri operatori del settore del tabacco, a
procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416 e 640 bis c.p. per
indebita percezione del contributo comunitario inerente la campagna
2002.
In conseguenza del suddetto procedimento, l’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (AGEA), in data 1 luglio 2008 ha adottato il
provvedimento di sospensione dell’erogazione del contributo concesso, ai
sensi dell’art. 33 della legge 228/2001, per un importo di euro
45.248,21.
Con sentenza del Tribunale di Perugia Ufficio del G.I.P. n.
910 del 13 dicembre 2010 è stata disposta l’assoluzione degli imputati dal
reato di associazione a delinquere e dichiarata l’intervenuta prescrizione
in ordine ai reati di cui all’art. 640 bis c.p., non senza rilevare a tal
proposito che “venivano ordite anno per anno…..le operazioni descritte nei
vari capi di imputazione, dalle quali doveva discendere il supporto
fattuale alle richieste di contributo”.
A seguito della pubblicazione
della suddetta sentenza, l’AGEA con provvedimento emesso il 9 maggio 2013
(prot. n. UCCU. 2013. n. 2699) dal dirigente dell’ufficio contenzioso
dell’organismo pagatore, ha provveduto a revocare definitivamente il
contributo in esame ed all’incameramento delle somme sospese, pari a
complessivi 52.511,21 euro.
Il ricorrente impugna il suddetto
provvedimento, deducendo le seguenti censure così sintetizzabili:
I.
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento,
contraddittorietà, difetto di istruttoria: l’AGEA non potrebbe revocare il
contributo erogato in assenza di accertamento giudiziale definitivo sul
carattere indebito dello stesso; l’accertamento sarebbe comunque
prescritto, decorrendo il termine di prescrizione quinquennale all’atto
della percezione dei contributi comunitari;
II. Violazione dell’art. 28
della L. n. 689/81: sarebbe stato violata dall’AGEA ogni minima garanzia
procedimentale;
III. Eccesso di potere per irragionevolezza,
sproporzione e illogicità: sarebbe del tutto illogica la determinazione
impugnata a fronte della piena assoluzione in sede penale.
Si sono
costituiti l’AGEA ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice
ordinario, dal momento che l’impugnata revoca sarebbe stata determinata
non già dalla rilevazione di una invalidità originaria del provvedimento
concessorio o da sua ritenuta inopportunità, ma dall’accertamento di un
inadempimento agli obblighi assunti in sede di concessione del contributo,
tanto grave da sostanziare addirittura una fattispecie di reato; nel
merito ha eccepito l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2013 la domanda
cautelare è stata “abbinata” al merito.
Le parti hanno svolto difese in
vista della pubblica udienza del 24 settembre 2014, nella quale la causa è
passata in decisione.
2. E’ materia del contendere la legittimità del
provvedimento emesso il 9 maggio 2013, con il quale l’AGEA ha provveduto a
revocare al ricorrente il contributo erogato nel settore del tabacco per
la campagna 2002, disponendo l'incameramento delle somme sospese ex art.
33 del D.lgs n. 228/2001 pari a complessivi 52.511,21 euro.
3. Va
preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
3.1
Deve evidenziarsi come l’adito Tribunale abbia recentemente (sent. 25
luglio 2014 n. 420) declinato la propria giurisdizione in favore del
giudice ordinario in identica fattispecie, relativa alla revoca di
contributi comunitari nei confronti di operatori del settore del tabacco
coimputati nell’ambito dello stesso procedimento penale poi conclusosi con
la richiamata sentenza del Tribunale di Perugia Uff. GIP n.
910/2013.
3.2. La giurisprudenza anche di questo Tribunale ha affermato
che in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la
posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del
beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che
insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della
somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica
Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza,
ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto
agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una
ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si
deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare
l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente
all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità
della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o
della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi
attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era
stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (ex
multis Cassazione Sez. Unite, 20 luglio 2011, n.15867; T.A.R. Umbria
15 marzo 2013, n. 170; id. 16 gennaio 2014, n.48; 25 luglio 2014, n.410;
Consiglio di Stato sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 6575; id. sez. III, 21
maggio 2013, n.2745; T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 4 dicembre 2012 n.
2226; T.A.R. Puglia - Bari, sez. III, 28 novembre 2012, n. 2007; id. 5
aprile 2012, n.683; 6 giugno 2013, n.954; ).
Da ultimo, è stato
autorevolmente ribadita l’attrazione alla giurisdizione amministrativa
delle controversie inerenti l’impugnazione dei soli atti di esercizio del
potere di autotutela pubblicistica fondato sul riesame della legittimità o
dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del
contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico, diversamente dagli
atti variamente nominati espressione invece dello speciale potere di
autotutela privatistica dell’Amministrazione con il quale, nell’ambito di
un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze
derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per
ottenere la sovvenzione, devolute alla giurisdizione del g.o. (Consiglio
di Stato Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n.6).
3.2. Nella
fattispecie per cui è causa, come espressamente indicato nel provvedimento
dell’AGEA impugnato, la richiesta di recupero del contributo concesso è
conseguita all’inadempimento da parte del ricorrente di obblighi stabiliti
in sede di presentazione della domanda di contributo, inadempimento tanto
grave da dar luogo a procedimento penale per i reati di associazione a
delinquere e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche, seppur poi conclusasi in primo grado con sentenza di
assoluzione (per il primo capo di imputazione) e di intervenuta
prescrizione (per il secondo). Giova evidenziare come indipendentemente
dall’esito del procedimento penale tutt’ora pendente e dall’efficacia
della sentenza penale di proscioglimento ed accertamento della
prescrizione nell’ambito del giudizio amministrativo (T.A.R. Lazio - Roma
sez. II-ter, 16 aprile 2013, n.3853) non vengono in rilievo profili di
ponderazione di interessi, bensì esclusivamente di indebito pagamento
delle somme erogate, divenuto alla luce delle sopra descritte
sopravvenienze del tutto privo di titolo.
Risulta allora ad avviso del
Collegio condivisibile la tesi della difesa erariale in merito alla
sostanziale riconducibilità del potere contestato all’autotutela
privatistica dell’Amministrazione, secondo i criteri autorevolmente
enunciati sia dal giudice della giurisdizione che dall’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato.
3.3. Ne consegue il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; quanto alla
conseguente traslatio iudicii, occorre salvaguardare il principio
della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla
domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al
giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art 11
cod. proc. amm.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese
di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del
giudice ordinario, avanti il quale il gravame dovrà proseguire nei termini
di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano
Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
23/10/2014