Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2014 - © copyright

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 23 ottobre 2014 n. 518
Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli
A. M. (avv. F. A. Poggio) c/ AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Distr. St.); Agecontrol s.p.a.


1. Giurisdizione e competenza – Autotutela della P.A. - Contributi pubblici – Criterio di riparto di giurisdizione

 

2. Giurisdizione e competenza – Autotutela della P.A. - Contributi pubblici – Impugnazione dell’atto di revoca e conseguente recupero dei contributi concessi in conseguenza di inadempimento degli obblighi stabiliti in sede di presentazione della domanda – Autotutela privatistica – Giurisdizione G.O. – Sussiste – Fattispecie

 

 

1. Rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie inerenti l’impugnazione dei soli atti di esercizio del potere di autotutela pubblicistica fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico, diversamente dagli atti variamente nominati espressione invece dello speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione, devolute alla giurisdizione del g.o.

 

2. Spetta al g.o. conoscere della controversia relativa all’impugnazione dell’atto il quale AGEA – in sede di autotutela privatistica –provvede a revocare definitivamente il contributo concesso e ad incamerare le somme già sospese a seguito dell’inadempimento da parte del ricorrente di obblighi stabiliti in sede di presentazione della domanda di contributo (inadempimento tanto grave da dar luogo, nella specie, a procedimento penale per i reati di associazione a delinquere e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, poi conclusasi in primo grado con sentenza di assoluzione (per il primo capo di imputazione) e di intervenuta prescrizione (per il secondo)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 463 del 2013, proposto da: A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonio Poggio, con domicilio presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3 ai sensi di legge;

 

contro



AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14; Agecontrol s.p.a.

 

per l'annullamento
previa sospensiva



- della determina Dirigenziale Protocollo Uccu n. 2699 del 9.5.2013, dell'Ufficio del Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore Agea, notificata il 14 maggio 2013, con la quale veniva disposta a carico del sig. A. M. l'incameramento delle somme sospese ex art. 33 del D.lgs n. 228/2001 pari a complessivi Euro 52.511,21;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone il sig. M. A. di essere stato sottoposto, insieme ad altri operatori del settore del tabacco, a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416 e 640 bis c.p. per indebita percezione del contributo comunitario inerente la campagna 2002.
In conseguenza del suddetto procedimento, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (AGEA), in data 1 luglio 2008 ha adottato il provvedimento di sospensione dell’erogazione del contributo concesso, ai sensi dell’art. 33 della legge 228/2001, per un importo di euro 45.248,21.
Con sentenza del Tribunale di Perugia Ufficio del G.I.P. n. 910 del 13 dicembre 2010 è stata disposta l’assoluzione degli imputati dal reato di associazione a delinquere e dichiarata l’intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui all’art. 640 bis c.p., non senza rilevare a tal proposito che “venivano ordite anno per anno…..le operazioni descritte nei vari capi di imputazione, dalle quali doveva discendere il supporto fattuale alle richieste di contributo”.
A seguito della pubblicazione della suddetta sentenza, l’AGEA con provvedimento emesso il 9 maggio 2013 (prot. n. UCCU. 2013. n. 2699) dal dirigente dell’ufficio contenzioso dell’organismo pagatore, ha provveduto a revocare definitivamente il contributo in esame ed all’incameramento delle somme sospese, pari a complessivi 52.511,21 euro.
Il ricorrente impugna il suddetto provvedimento, deducendo le seguenti censure così sintetizzabili:
I. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria: l’AGEA non potrebbe revocare il contributo erogato in assenza di accertamento giudiziale definitivo sul carattere indebito dello stesso; l’accertamento sarebbe comunque prescritto, decorrendo il termine di prescrizione quinquennale all’atto della percezione dei contributi comunitari;
II. Violazione dell’art. 28 della L. n. 689/81: sarebbe stato violata dall’AGEA ogni minima garanzia procedimentale;
III. Eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione e illogicità: sarebbe del tutto illogica la determinazione impugnata a fronte della piena assoluzione in sede penale.
Si sono costituiti l’AGEA ed il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dal momento che l’impugnata revoca sarebbe stata determinata non già dalla rilevazione di una invalidità originaria del provvedimento concessorio o da sua ritenuta inopportunità, ma dall’accertamento di un inadempimento agli obblighi assunti in sede di concessione del contributo, tanto grave da sostanziare addirittura una fattispecie di reato; nel merito ha eccepito l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2013 la domanda cautelare è stata “abbinata” al merito.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 24 settembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
2. E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento emesso il 9 maggio 2013, con il quale l’AGEA ha provveduto a revocare al ricorrente il contributo erogato nel settore del tabacco per la campagna 2002, disponendo l'incameramento delle somme sospese ex art. 33 del D.lgs n. 228/2001 pari a complessivi 52.511,21 euro.
3. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
3.1 Deve evidenziarsi come l’adito Tribunale abbia recentemente (sent. 25 luglio 2014 n. 420) declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario in identica fattispecie, relativa alla revoca di contributi comunitari nei confronti di operatori del settore del tabacco coimputati nell’ambito dello stesso procedimento penale poi conclusosi con la richiamata sentenza del Tribunale di Perugia Uff. GIP n. 910/2013.
3.2. La giurisprudenza anche di questo Tribunale ha affermato che in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (ex multis Cassazione Sez. Unite, 20 luglio 2011, n.15867; T.A.R. Umbria 15 marzo 2013, n. 170; id. 16 gennaio 2014, n.48; 25 luglio 2014, n.410; Consiglio di Stato sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 6575; id. sez. III, 21 maggio 2013, n.2745; T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 4 dicembre 2012 n. 2226; T.A.R. Puglia - Bari, sez. III, 28 novembre 2012, n. 2007; id. 5 aprile 2012, n.683; 6 giugno 2013, n.954; ).
Da ultimo, è stato autorevolmente ribadita l’attrazione alla giurisdizione amministrativa delle controversie inerenti l’impugnazione dei soli atti di esercizio del potere di autotutela pubblicistica fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico, diversamente dagli atti variamente nominati espressione invece dello speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione, devolute alla giurisdizione del g.o. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n.6).
3.2. Nella fattispecie per cui è causa, come espressamente indicato nel provvedimento dell’AGEA impugnato, la richiesta di recupero del contributo concesso è conseguita all’inadempimento da parte del ricorrente di obblighi stabiliti in sede di presentazione della domanda di contributo, inadempimento tanto grave da dar luogo a procedimento penale per i reati di associazione a delinquere e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, seppur poi conclusasi in primo grado con sentenza di assoluzione (per il primo capo di imputazione) e di intervenuta prescrizione (per il secondo). Giova evidenziare come indipendentemente dall’esito del procedimento penale tutt’ora pendente e dall’efficacia della sentenza penale di proscioglimento ed accertamento della prescrizione nell’ambito del giudizio amministrativo (T.A.R. Lazio - Roma sez. II-ter, 16 aprile 2013, n.3853) non vengono in rilievo profili di ponderazione di interessi, bensì esclusivamente di indebito pagamento delle somme erogate, divenuto alla luce delle sopra descritte sopravvenienze del tutto privo di titolo.
Risulta allora ad avviso del Collegio condivisibile la tesi della difesa erariale in merito alla sostanziale riconducibilità del potere contestato all’autotutela privatistica dell’Amministrazione, secondo i criteri autorevolmente enunciati sia dal giudice della giurisdizione che dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
3.3. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario; quanto alla conseguente traslatio iudicii, occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art 11 cod. proc. amm.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame dovrà proseguire nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014



 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento