REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del
2014, proposto da: Renato Marini, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Mario Sanino e Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso
Francesco Saverio Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e
difesi secondo legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Barbara Toti;
per l'annullamento,
previa sospensione
dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore
universitario di I fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”,
tornata 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca, dell’ANVUR - Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e della Commissione
di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il
dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Renato Marini, Professore associato di
diritto privato presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione
scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore
concorsuale 12/A1 “diritto privato”, tornata 2012, unitamente agli atti
presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.1,
comma 394 della Legge n.228 del 2012, dell’art.16, comma 3h della Legge
n.240 del 2010, degli artt.2-7 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.1, 3
del D.M. n.76 del 2012, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere in tutte
le figure sintomatiche.
Il ricorrente, premesso che trattavasi di fase
abilitativa cui sarebbe seguita quella concorsuale, ha fatto presente in
particolare che la Commissione di valutazione era da intendersi decaduta
per aver protratto i lavori oltre i termini normativamente fissati; che il
componente OCSE della Commissione, Sig. Josè Miguel Embid, era Professore
di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia,
dunque di materia relativa ad altro macrosettore; che il giudizio era
stato formulato in modo generico e privo di analiticità; che era mancata
la ponderazione di criteri e parametri di valutazione.
Il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANVUR e la Commissione
si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone
con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.853
del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dal
ricorrente.
L’ordinanza veniva riformata in sede di appello, ai fini
della sollecita fissazione dell’udienza di merito (cfr. Cons. Stato, VI,
ord. n.1411 del 2014).
Con memoria l’interessato delimitava il petitum
al solo annullamento del giudizio di inidoneità.
Con ulteriori memorie
le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Seguivano le repliche del
ricorrente.
Nell’udienza del 2 luglio 2014 la causa veniva discussa e
quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto
accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Invero è
necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.16, comma 3f,h
della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del
2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il
quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari; che il
settore concorsuale in argomento è il 12/A1 “diritto privato”; che
tuttavia il componente OCSE della Commissione di valutazione, Sig. Josè
Miguel Embid, risulta Professore di diritto mercantile (commerciale)
presso l’Università di Valencia; che dunque, rientrando il diritto
commerciale nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione
e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della
navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al
settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al
macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011); che quindi
risultano violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3f,h della
Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011;
che pertanto il Prof. Embid non poteva far parte della suddetta
Commissione; che in conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col
necessario apporto dunque di tutti i componenti, ovvero di un quorum
strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta
viziato.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del
suddetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della
presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le
rimanenti censure.
In considerazione della novità della questione
affrontata sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di
giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
n.681/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto
impugnato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Vincenzo
Blanda, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014