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n. 10-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE I - Sentenza 16 ottobre 2014 n. 5372
Pres. Cesare
Mastrocola, est. Pierluigi Russo
Consorzio Cooperative Costruzioni -
C.C.C. Società Cooperativa (Avv. Felice Laudadio) c. Regione Campania
(Avv. Massimo Consoli), Agostino Mirante, Domenico Caprara, Gerardo Della
Porta, Angelo Di Rosario, A.Domenico Evengelista, Roberto Giannotti,
Antonio Manzo, Corrado Grande, Francesco Bombaci, Valentino Patriarca,
Giuliano Ingrosso, Giuseppe Del Grosso, Catello Esposito, Alberto Zaza
D'Ausilio, Celeste Taranto, Antonioni Fiodo (non costituiti) |
1. Giurisdizione e competenza - Contratti con la p.a.-
Rapporto giuridico tra Amministrazione e componenti della commissione di
collaudo – Natura – Locatio operis – Controversie – Giurisdizione del
Giudice Ordinario - Sussiste
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2. Contratti con la p.a.- Affidamento lavori pubblici –
Controversie – Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo -
Procedura di scelta del contraente - Controversie relative alla fase
esecutiva del rapporto – Giurisdizione - Criterio ordinario di riparto
imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata - Si
applica
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1. In materia di contratti pubblici, il rapporto
giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed i componenti della
commissione di collaudo deve qualificarsi in termini di locatio operis
ovvero come prestazione d’opera intellettuale, ancorché resa in favore di
un ente pubblico in forma continuativa e coordinata. Ne deriva che la
controversia sorta relativamente al collaudo dell’ opera pubblica esorbita
dall’ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice
amministrativo, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano
pienamente nell’ambito del suddetto rapporto negoziale che, a partire
dall’affidamento, si connota per l’assenza di poteri autoritativi, e
pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (1) (Nel caso
di specie, il TAR adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto
di giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del Giudice
Ordinario)
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2 In materia di contratti con la p.a., la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo relativa alle controversie
concernenti l'affidamento di lavori pubblici, oggetto sia di appalto che
di concessione, riguarda solo la procedura di scelta del contraente,
mentre resta affidato al criterio ordinario di riparto imperniato sulla
consistenza della posizione sostanziale azionata, la definizione dei
confini tra le giurisdizioni per quel che afferisce alle controversie
relative alla fase esecutiva del rapporto (2) (Nel caso di specie, il TAR
Campania, alla luce di tali considerazioni, ha stabilito che spetta al
giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere della controversia
relativa alla fase esecutiva del rapporto in materia di collaudo di opera
pubblica).
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(1) cfr: Cassazione civile, Sez. unite, 6.9.2010, n.
19049; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.7.2012, n. 1596; Sez. II,
20.10.2005, n. 3450; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.12.2008, n. 12364;
T.A.R. Trento, 13.0.2005, n. 246; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I,
17.11.2003, n. 13607 Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.11.2001, n. 3483;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 18.6.2008, n. 5964
(2) cfr:
Consiglio di Stato, Sez. V, 26.1.2011, n.
591
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5806 del
2013, proposto da: Consorzio Cooperative Costruzioni-C.C.C. Società
Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Laudadio, con
domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Caracciolo n.15;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Consoli, con domicilio
eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, alla via S. Lucia, n.81;
nei confronti di
Agostino Mirante, Domenico Caprara, Gerardo
Della Porta, Angelo Di Rosario, A.Domenico Evengelista, Roberto Giannotti,
Antonio Manzo, Corrado Grande, Francesco Bombaci, Valentino Patriarca,
Giuliano Ingrosso, Giuseppe Del Grosso, Catello Esposito, Alberto Zaza
D'Ausilio, Celeste Taranto, Antonioni Fiodo, non costituiti;
per l'annullamento
dei decreti n. 65 e n. 66 del 14 ottobre
2013, nella parte in cui il direttore del Settore provinciale Genio civile
di Napoli ha nominato l’ing. F. Bombaci e l’avv. C. Grande quali nuovi
componenti (in sostituzione di quelli cessati dalla carica) della
commissione di collaudo delle opere riferite al 1° e 2° stralcio del
Canale Conte di Sarno
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Pierluigi Russo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 9 dicembre 2013 e
depositato il giorno 12 seguente, il Consorzio Cooperative Costruzioni –
C.C.C. Società cooperativa ha impugnato i decreti n. 65 e n. 66 del 14
ottobre 2013, nella parte in cui il direttore del Settore provinciale
Genio civile di Napoli ha nominato l’ing. F. Bombaci e l’avv. C. Grande
quali nuovi componenti (in sostituzione di quelli cessati dalla carica)
della commissione di collaudo delle opere riferite al 1° e 2° stralcio del
Canale Conte di Sarno, deducendo con un unico, articolato motivo i vizi di
violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.
Nel
costituirsi in giudizio la Regione Campania ha preliminarmente eccepito il
difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., concludendo comunque con
richiesta di reiezione della domanda anche nel merito per l’infondatezza
delle censure prospettate.
Le parti hanno successivamente depositato
memorie difensive e documenti a sostegno delle rispettive
richieste.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2014, sentiti i
difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in
decisione.
Ad avviso del Collegio, l’eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’amministrazione
resistente è fondata.
Invero, nella presente fattispecie viene in
rilievo una vicenda relativa alla fase esecutiva del rapporto, come tale
connotata da situazioni soggettive da qualificarsi in termini di diritti
soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla
giurisdizione dell’A.G.O. (cfr., sul principio generale, Cassazione
civile, Sez. unite, n. 10160 del 2003, n. 4425 del 2007, n. 29425 del 2008
e n. 391 del 2011; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 450 del 2009). In
particolare, come chiarito in giurisprudenza, la controversia inerente al
collaudo di opere pubbliche esorbita dall’ambito cognitivo proprio della
giurisdizione del giudice amministrativa, atteso che le attività riferite
allo stesso rientrano pienamente nell’ambito di un rapporto negoziale che,
a partire dall’affidamento, si connota per l’assenza di poteri
autoritativi (cfr. Cassazione civile, Sez. unite, 6.9.2010, n. 19049;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.7.2012, n. 1596; Sez. II, 20.10.2005,
n. 3450; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.12.2008, n. 12364; T.A.R.
Trento, 13.0.2005, n. 246; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 17.11.2003, n.
13607).
Peraltro, la costante giurisprudenza ritiene che anche il
rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione ed i componenti
della commissione di collaudo debba qualificarsi in termini di locatio
operis ovvero come prestazione d’opera intellettuale, ancorchè resa in
favore di un ente pubblico in forma continuativa e coordinata, con
conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione
del giudice ordinario anche sotto tale profilo (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. IV, 27.11.2001, n. 3483; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater,
18.6.2008, n. 5964).
A conclusioni difformi non è dato pervenire avuto
riguardo al fatto che nella specie l’opera non è stata realizzata a
seguito della stipula di un contratto di appalto ma in virtù della
qualifica di concessionario ex legge n. 219/1981 rivestita dal Consorzio.
Infatti, la concessione di lavori pubblici, pur differenziandosi
dall'appalto di lavori pubblici per il fatto che il corrispettivo dei
lavori consiste nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, rientra nel novero dei sistemi di affidamento
di lavori e opere regolati dall'art. 1 c. contr. pubbl. che, all'art. 142,
estende ad esse anche le norme relative ai contratti di appalto in materia
di contenzioso, con particolare riguardo alle regole in materia di riparto
di giurisdizione dettate dal successivo art. 244 del c. contr. pubbl. che,
a sua volta, rinvia alle prescrizioni dettate dall'art. 133 comma 1 lett.
e) n. 1, c. proc. amm.. Dunque, per effetto di tale rinvio, la
giurisdizione relativa alle controversie concernenti l'affidamento di
lavori pubblici, oggetto sia di appalto che di concessione, riguarda solo
la procedura di scelta del contraente, mentre resta affidato al criterio
ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione
sostanziale azionata, la definizione dei confini tra le giurisdizioni per
quel che afferisce alle controversie relative alla fase esecutiva del
rapporto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26.1.2011, n.
591).
Pertanto, ribadite le suesposte considerazioni, l’odierno ricorso
deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione,
rientrando la controversia nella cognizione del giudice ordinario, davanti
al quale il giudizio va riproposto con le modalità e i termini di cui
all’art. 11 del c.p.a.
Le spese di lite possono essere interamente
compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame e della
natura della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella
camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Pierluigi Russo,
Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
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