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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 16 ottobre 2014 n. 5372
Pres. Cesare Mastrocola, est. Pierluigi Russo
Consorzio Cooperative Costruzioni - C.C.C. Società Cooperativa (Avv. Felice Laudadio) c. Regione Campania (Avv. Massimo Consoli), Agostino Mirante, Domenico Caprara, Gerardo Della Porta, Angelo Di Rosario, A.Domenico Evengelista, Roberto Giannotti, Antonio Manzo, Corrado Grande, Francesco Bombaci, Valentino Patriarca, Giuliano Ingrosso, Giuseppe Del Grosso, Catello Esposito, Alberto Zaza D'Ausilio, Celeste Taranto, Antonioni Fiodo (non costituiti)


1. Giurisdizione e competenza - Contratti con la p.a.- Rapporto giuridico tra Amministrazione e componenti della commissione di collaudo – Natura – Locatio operis – Controversie – Giurisdizione del Giudice Ordinario - Sussiste

 

2. Contratti con la p.a.- Affidamento lavori pubblici – Controversie – Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo - Procedura di scelta del contraente - Controversie relative alla fase esecutiva del rapporto – Giurisdizione - Criterio ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata - Si applica

 

 

1. In materia di contratti pubblici, il rapporto giuridico intercorrente tra l’Amministrazione ed i componenti della commissione di collaudo deve qualificarsi in termini di locatio operis ovvero come prestazione d’opera intellettuale, ancorché resa in favore di un ente pubblico in forma continuativa e coordinata. Ne deriva che la controversia sorta relativamente al collaudo dell’ opera pubblica esorbita dall’ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano pienamente nell’ambito del suddetto rapporto negoziale che, a partire dall’affidamento, si connota per l’assenza di poteri autoritativi, e pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (1) (Nel caso di specie, il TAR adito ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del Giudice Ordinario)

 

2 In materia di contratti con la p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativa alle controversie concernenti l'affidamento di lavori pubblici, oggetto sia di appalto che di concessione, riguarda solo la procedura di scelta del contraente, mentre resta affidato al criterio ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata, la definizione dei confini tra le giurisdizioni per quel che afferisce alle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto (2) (Nel caso di specie, il TAR Campania, alla luce di tali considerazioni, ha stabilito che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione a conoscere della controversia relativa alla fase esecutiva del rapporto in materia di collaudo di opera pubblica).

 

 

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(1) cfr: Cassazione civile, Sez. unite, 6.9.2010, n. 19049; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.7.2012, n. 1596; Sez. II, 20.10.2005, n. 3450; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.12.2008, n. 12364; T.A.R. Trento, 13.0.2005, n. 246; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 17.11.2003, n. 13607 Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.11.2001, n. 3483; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 18.6.2008, n. 5964
(2) cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 26.1.2011, n. 591

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2013, proposto da: Consorzio Cooperative Costruzioni-C.C.C. Società Cooperativa, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Caracciolo n.15;

contro



Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Consoli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, alla via S. Lucia, n.81;

nei confronti di



Agostino Mirante, Domenico Caprara, Gerardo Della Porta, Angelo Di Rosario, A.Domenico Evengelista, Roberto Giannotti, Antonio Manzo, Corrado Grande, Francesco Bombaci, Valentino Patriarca, Giuliano Ingrosso, Giuseppe Del Grosso, Catello Esposito, Alberto Zaza D'Ausilio, Celeste Taranto, Antonioni Fiodo, non costituiti;

per l'annullamento



dei decreti n. 65 e n. 66 del 14 ottobre 2013, nella parte in cui il direttore del Settore provinciale Genio civile di Napoli ha nominato l’ing. F. Bombaci e l’avv. C. Grande quali nuovi componenti (in sostituzione di quelli cessati dalla carica) della commissione di collaudo delle opere riferite al 1° e 2° stralcio del Canale Conte di Sarno

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO



Con ricorso notificato il 9 dicembre 2013 e depositato il giorno 12 seguente, il Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. Società cooperativa ha impugnato i decreti n. 65 e n. 66 del 14 ottobre 2013, nella parte in cui il direttore del Settore provinciale Genio civile di Napoli ha nominato l’ing. F. Bombaci e l’avv. C. Grande quali nuovi componenti (in sostituzione di quelli cessati dalla carica) della commissione di collaudo delle opere riferite al 1° e 2° stralcio del Canale Conte di Sarno, deducendo con un unico, articolato motivo i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.
Nel costituirsi in giudizio la Regione Campania ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., concludendo comunque con richiesta di reiezione della domanda anche nel merito per l’infondatezza delle censure prospettate.
Le parti hanno successivamente depositato memorie difensive e documenti a sostegno delle rispettive richieste.
Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2014, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ad avviso del Collegio, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’amministrazione resistente è fondata.
Invero, nella presente fattispecie viene in rilievo una vicenda relativa alla fase esecutiva del rapporto, come tale connotata da situazioni soggettive da qualificarsi in termini di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione dell’A.G.O. (cfr., sul principio generale, Cassazione civile, Sez. unite, n. 10160 del 2003, n. 4425 del 2007, n. 29425 del 2008 e n. 391 del 2011; Consiglio di Stato, Sez. III, n. 450 del 2009). In particolare, come chiarito in giurisprudenza, la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche esorbita dall’ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativa, atteso che le attività riferite allo stesso rientrano pienamente nell’ambito di un rapporto negoziale che, a partire dall’affidamento, si connota per l’assenza di poteri autoritativi (cfr. Cassazione civile, Sez. unite, 6.9.2010, n. 19049; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20.7.2012, n. 1596; Sez. II, 20.10.2005, n. 3450; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 29.12.2008, n. 12364; T.A.R. Trento, 13.0.2005, n. 246; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 17.11.2003, n. 13607).
Peraltro, la costante giurisprudenza ritiene che anche il rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione ed i componenti della commissione di collaudo debba qualificarsi in termini di locatio operis ovvero come prestazione d’opera intellettuale, ancorchè resa in favore di un ente pubblico in forma continuativa e coordinata, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario anche sotto tale profilo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.11.2001, n. 3483; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 18.6.2008, n. 5964).
A conclusioni difformi non è dato pervenire avuto riguardo al fatto che nella specie l’opera non è stata realizzata a seguito della stipula di un contratto di appalto ma in virtù della qualifica di concessionario ex legge n. 219/1981 rivestita dal Consorzio. Infatti, la concessione di lavori pubblici, pur differenziandosi dall'appalto di lavori pubblici per il fatto che il corrispettivo dei lavori consiste nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, rientra nel novero dei sistemi di affidamento di lavori e opere regolati dall'art. 1 c. contr. pubbl. che, all'art. 142, estende ad esse anche le norme relative ai contratti di appalto in materia di contenzioso, con particolare riguardo alle regole in materia di riparto di giurisdizione dettate dal successivo art. 244 del c. contr. pubbl. che, a sua volta, rinvia alle prescrizioni dettate dall'art. 133 comma 1 lett. e) n. 1, c. proc. amm.. Dunque, per effetto di tale rinvio, la giurisdizione relativa alle controversie concernenti l'affidamento di lavori pubblici, oggetto sia di appalto che di concessione, riguarda solo la procedura di scelta del contraente, mentre resta affidato al criterio ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata, la definizione dei confini tra le giurisdizioni per quel che afferisce alle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26.1.2011, n. 591).
Pertanto, ribadite le suesposte considerazioni, l’odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio va riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del c.p.a.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame e della natura della decisione.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014





 

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