REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del
2014, proposto da: Tv1 S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv. Fausto Bernabei, Domenico Iaria, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via dei
Rondinelli 2;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico -
Ispettorato Territoriale Toscana, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello
Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
Telegranducato di Toscana s.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento
avverso il rifiuto dell'Ispettorato
Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo Economico -
Comunicazioni sulla istanza di accesso agli atti e di rilascio copia
ricevuta dallo stesso Ispettorato in data 1.04.2014.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale
Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014
il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Riferisce la ricorrente, titolare di concessione
per la diffusione televisiva con impianti operanti sulla frequenza CH 28
UHF, tra i quali quello sito nella postazione di Secchieta Bassa (AR)
irradiante il segnale sulla provincia di Firenze, di avere ricevuto
dall’Ispettorato territoriale Toscana del Ministero dello sviluppo
economico il provvedimento in data 15 gennaio 2004 con cui veniva disposta
l’eliminazione delle interferenze asseritamente causate dal suddetto
impianto nei confronti delle trasmissioni diffuse dall’emittente
Telegranducato Toscana operante sulla stessa frequenza dalla postazione di
Monte Serra.
Al fine di articolare le proprie difese la ricorrente,
anche per la corretta individuazione dell’area della Provincia di Firenze
servita dalla controinteressata prima del passaggio dalla tecnica
analogica a quella digitale, richiedeva all’amministrazione di poter
ottenere copia della seguente documentazione: 1) provvedimento di
assegnazione del diritto d’uso, temporaneo e definitivo, della frequenza
CH 28 UHF rilasciato in favore della società Telegranducato Toscana; 2)
schede tecniche del censimento dell’impianto di Monte Serra Capannori
operante sul CH analogico 65 UHF; 3) schede tecniche del censimento dello
stesso impianto operante sulla frequenza CH analogico 25 o HF; 4) progetto
del sistema radiante dell’impianto operante sulla frequenza CH 65 o HF con
“nullo” sulla provincia di Firenze per evitare interferenze all’impianto
Iso canale di Monte Secchieta di Mediaset 2; 5) eventuali autorizzazioni
alla modifica dei sistemi radianti e/o delle caratteristiche tecnico
operative dei suddetti impianti.
Con nota del 27 febbraio 2014
l’Ispettorato trasmetteva solo parte della documentazione, in particolare
negando l’accesso al documento di cui ai punti 1) e 4).
Dal contenuto
della nota di cui sopra la ricorrente apprendeva dell’esistenza di
ulteriore documentazione, specificata nel ricorso e, inoltre, che il
provvedimento di rilascio dell’autorizzazione provvisoria e sperimentale,
rilasciata il 24 marzo 1997 a Telegranducato Toscana, era stato
sottoscritto da un funzionario diverso dal direttore
dell’Ufficio.
Conseguentemente in data 1 aprile 2014 veniva presentata
una seconda istanza con la richiesta dell’ulteriore documentazione
menzionata nella precedente nota dell’ispettorato, nonché della delega
eventualmente conferita dalla dirigente dell’Ufficio al perito capo Di
Colo che aveva sottoscritto il provvedimento di autorizzazione provvisoria
sopra indicato.
Con missiva del 30 aprile 2014 l’Ispettorato comunicava
che Telegranducato Toscana aveva manifestato la propria opposizione al
rilascio dei documenti richiesti e, pertanto, veniva soddisfatta solo
parzialmente la richiesta di accesso negandola per il resto sulla scorta
dell’asserita sussistenza dei presupposti per i casi di esclusione del
diritto d’accesso stabiliti dalla legislazione vigente.
Con ricorso,
proposto ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. la ricorrente impugnava il
predetto diniego parziale sull’istanza di accesso alla documentazione
sopra specificata, deducendo la violazione degli artt. 3, 22 e 24 della
legge n. 241/1990.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio
instando, con memoria di stile, per la reiezione del ricorso.
Il
ricorso, trattenuto per la decisione nella camera di consiglio del 24
settembre 2014, è fondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il
diritto all'accesso, benché strumentale, ha una sua piena autonomia,
essendo espressione del diritto alla conoscenza ed all'informazione, non
essendo, peraltro, dubbia nel caso sub judice la relazione
qualificata sussistente tra gli atti di cui si chiede l'ostensione e la
posizione di interesse concreta e diretta di cui è titolare la
richiedente.
E d’altra parte è pacifico che l'esercizio del diritto di
accesso non è condizionato all'ammissibilità di un'eventuale azione tesa
alla tutela di una determinata posizione giuridica, in quanto la
legittimazione al diritto di accesso va riconosciuta in presenza di atti
idonei a spiegare, in modo diretto e indiretto, effetti sul ricorrente e,
ciò, proprio in ragione dell'autonomia del diritto di accesso rispetto
alla situazione soggettiva legittimante un eventuale impugnazione
dell'atto (fra le tante, T.A.R. Veneto, sez. II, 26 giugno 2014 n. 916;
T.A.R. Lazio, sez. III, 30 maggio 2014 n. 5840).
Si rileva, altresì,
che i documenti amministrativi, sui quali può essere esercitato il diritto
di accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono
indicati all'art. 22, dove alla lett. d) del comma 1, si specifica che per
documento amministrativo deve intendersi "ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
Al riguardo si è precisato che la definizione di documenti
amministrativi deve intendersi nella sua più ampia accezione, tali essendo
tutti quegli atti formati o utilizzati dall'Amministrazione ai fini dello
svolgimento della propria attività, e dovendosi conseguentemente ritenere
ammissibile il diritto di accesso anche agli atti formati e provenienti da
soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla p.a.
per l'espletamento delle proprie attività istituzionali (cfr. T.A.R.
Sardegna, sez. II, 7 giugno 2011, n. 534; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio
2010, n. 9766).
Come sopra riferito l’Amministrazione intimata ha
motivato il proprio diniego con riferimento all’art. 24, co. 3, della l.
n. 241/1990 secondo cui “Non sono ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni”.
La tesi non può essere condivisa atteso che, nel
caso di specie, la domanda di accesso appare rivolta a consentire
l’acquisizione di atti specificamente indicati che sono già formati ed in
possesso dell’Amministrazione ed è evidentemente tesa a consentire, a
scopo difensivo, la conoscenza di elementi idonei a verificare la
regolarità del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla
controinteressata e, quindi, dei suoi titoli a contestare l’asserita
illegittima interferenza determinata dagli impianti della
ricorrente.
Quanto all’opposizione manifestata dalla controinteressata
va premesso che il comma 6, lett. d) della norma citata stabilisce che
sono sottratti all’accesso “…i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui
siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.
In
proposito occorre premettere che l'amministrazione non può assumere a
presupposto del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso
all'accesso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che "la
normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i
controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino,
rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso
il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in
contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai
controinteressati” (in tal senso, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV,
20.7.2007, n. 1277; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 26.11.2009, n.
11753).
In ogni caso, anche a tacere della circostanza che non sono
state chiarite né dall’Amministrazione, né dalla controinteressata le
specifiche ragioni di carattere industriale e commerciale che osterebbero
all’ostensione, va affermato che il conflitto fra diritto di accesso e
diritto alla riservatezza va risolto alla stregua dell'art. 24, legge sul
procedimento che, al comma 7, dispone che deve comunque essere garantito
ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Sicché, per la tutela degli interessi giuridici, anche non giudiziari,
l'accesso deve essere sempre garantito, senza limitazioni che non siano
strettamente necessarie, salvo la limitazione relativa a documenti che
contengano dati sensibili e giudiziari, nonché, nei termini previsti
dall'art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di dati attinenti lo stato
di salute e la vita sessuale e sempre che l’interessato fornisca elementi
che comprovino la necessità, non meramente emulativa, di accedere a tali
dati (Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2013 n. 5515; T.A.R. Sicilia
Catania, sez. IV, 7 novembre 2011 n. 2640).
Per le ragioni che
precedono il ricorso va perciò accolto con l’annullamento dell’atto
impugnato e la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio di
copia della documentazione richiesta, ove esistente, nel termine di trenta
giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente
sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in
dispositivo liquidate, potendo essere compensate nei confronti della
controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento
impugnato e condanna il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato
Territoriale Toscana a consentire al ricorrente di accedere alla
documentazione richiesta, con facoltà di prenderne visione e di estrarne
copia, nei termini in motivazione precisati.
Condanna il Ministero
dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana al pagamento
delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00
oltre IVA, CPA, compensandole nei confronti di Telegranducato
Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo
Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere,
Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014