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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 15 ottobre 2014 n. 1543
Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari
Tv1 S.p.A. (Avv.ti F. Bernabei, D. Iaria) contro il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Telegranducato di Toscana s.r.l. (n.c.)


1. Accesso agli atti amministrativi – Definizione di documenti amministrativi – Deve intendersi nella sua più ampia accezione – Atti di privati detenuti stabilmente dalla p.a. per i propri fini istituzionali - Vi rientrano - Accessibilità

 

2. Accesso agli atti amministrativi – Diniego – Motivazione - Mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati - Illegittimità

 

3. Accesso agli atti amministrativi – Conflitto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza – Art. 24 L. 241/90 – Accesso difensivo – Va garantito

 

 

1. In materia di accesso la definizione di documenti amministrativi deve intendersi nella sua più ampia accezione, tali essendo tutti quegli atti formati o utilizzati dall'Amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività, e dovendosi conseguentemente ritenere ammissibile il diritto di accesso anche agli atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla p.a. per l'espletamento delle proprie attività istituzionali

 

2. L'amministrazione non può assumere a presupposto del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso all'accesso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati

 

3. Il conflitto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza va risolto alla stregua dell'art. 24, legge sul procedimento che, al comma 7, dispone che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Sicché, per la tutela degli interessi giuridici, anche non giudiziari, l'accesso deve essere sempre garantito, senza limitazioni che non siano strettamente necessarie, salvo la limitazione relativa a documenti che contengano dati sensibili e giudiziari, nonché, nei termini previsti dall'art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di dati attinenti lo stato di salute e la vita sessuale e sempre che l’interessato fornisca elementi che comprovino la necessità, non meramente emulativa, di accedere a tali dati

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 965 del 2014, proposto da: Tv1 S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Fausto Bernabei, Domenico Iaria, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro



Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di



Telegranducato di Toscana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento



avverso il rifiuto dell'Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni sulla istanza di accesso agli atti e di rilascio copia ricevuta dallo stesso Ispettorato in data 1.04.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Riferisce la ricorrente, titolare di concessione per la diffusione televisiva con impianti operanti sulla frequenza CH 28 UHF, tra i quali quello sito nella postazione di Secchieta Bassa (AR) irradiante il segnale sulla provincia di Firenze, di avere ricevuto dall’Ispettorato territoriale Toscana del Ministero dello sviluppo economico il provvedimento in data 15 gennaio 2004 con cui veniva disposta l’eliminazione delle interferenze asseritamente causate dal suddetto impianto nei confronti delle trasmissioni diffuse dall’emittente Telegranducato Toscana operante sulla stessa frequenza dalla postazione di Monte Serra.
Al fine di articolare le proprie difese la ricorrente, anche per la corretta individuazione dell’area della Provincia di Firenze servita dalla controinteressata prima del passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale, richiedeva all’amministrazione di poter ottenere copia della seguente documentazione: 1) provvedimento di assegnazione del diritto d’uso, temporaneo e definitivo, della frequenza CH 28 UHF rilasciato in favore della società Telegranducato Toscana; 2) schede tecniche del censimento dell’impianto di Monte Serra Capannori operante sul CH analogico 65 UHF; 3) schede tecniche del censimento dello stesso impianto operante sulla frequenza CH analogico 25 o HF; 4) progetto del sistema radiante dell’impianto operante sulla frequenza CH 65 o HF con “nullo” sulla provincia di Firenze per evitare interferenze all’impianto Iso canale di Monte Secchieta di Mediaset 2; 5) eventuali autorizzazioni alla modifica dei sistemi radianti e/o delle caratteristiche tecnico operative dei suddetti impianti.
Con nota del 27 febbraio 2014 l’Ispettorato trasmetteva solo parte della documentazione, in particolare negando l’accesso al documento di cui ai punti 1) e 4).
Dal contenuto della nota di cui sopra la ricorrente apprendeva dell’esistenza di ulteriore documentazione, specificata nel ricorso e, inoltre, che il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione provvisoria e sperimentale, rilasciata il 24 marzo 1997 a Telegranducato Toscana, era stato sottoscritto da un funzionario diverso dal direttore dell’Ufficio.
Conseguentemente in data 1 aprile 2014 veniva presentata una seconda istanza con la richiesta dell’ulteriore documentazione menzionata nella precedente nota dell’ispettorato, nonché della delega eventualmente conferita dalla dirigente dell’Ufficio al perito capo Di Colo che aveva sottoscritto il provvedimento di autorizzazione provvisoria sopra indicato.
Con missiva del 30 aprile 2014 l’Ispettorato comunicava che Telegranducato Toscana aveva manifestato la propria opposizione al rilascio dei documenti richiesti e, pertanto, veniva soddisfatta solo parzialmente la richiesta di accesso negandola per il resto sulla scorta dell’asserita sussistenza dei presupposti per i casi di esclusione del diritto d’accesso stabiliti dalla legislazione vigente.
Con ricorso, proposto ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm. la ricorrente impugnava il predetto diniego parziale sull’istanza di accesso alla documentazione sopra specificata, deducendo la violazione degli artt. 3, 22 e 24 della legge n. 241/1990.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio instando, con memoria di stile, per la reiezione del ricorso.
Il ricorso, trattenuto per la decisione nella camera di consiglio del 24 settembre 2014, è fondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il diritto all'accesso, benché strumentale, ha una sua piena autonomia, essendo espressione del diritto alla conoscenza ed all'informazione, non essendo, peraltro, dubbia nel caso sub judice la relazione qualificata sussistente tra gli atti di cui si chiede l'ostensione e la posizione di interesse concreta e diretta di cui è titolare la richiedente.
E d’altra parte è pacifico che l'esercizio del diritto di accesso non è condizionato all'ammissibilità di un'eventuale azione tesa alla tutela di una determinata posizione giuridica, in quanto la legittimazione al diritto di accesso va riconosciuta in presenza di atti idonei a spiegare, in modo diretto e indiretto, effetti sul ricorrente e, ciò, proprio in ragione dell'autonomia del diritto di accesso rispetto alla situazione soggettiva legittimante un eventuale impugnazione dell'atto (fra le tante, T.A.R. Veneto, sez. II, 26 giugno 2014 n. 916; T.A.R. Lazio, sez. III, 30 maggio 2014 n. 5840).
Si rileva, altresì, che i documenti amministrativi, sui quali può essere esercitato il diritto di accesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono indicati all'art. 22, dove alla lett. d) del comma 1, si specifica che per documento amministrativo deve intendersi "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
Al riguardo si è precisato che la definizione di documenti amministrativi deve intendersi nella sua più ampia accezione, tali essendo tutti quegli atti formati o utilizzati dall'Amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività, e dovendosi conseguentemente ritenere ammissibile il diritto di accesso anche agli atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla p.a. per l'espletamento delle proprie attività istituzionali (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 7 giugno 2011, n. 534; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2010, n. 9766).
Come sopra riferito l’Amministrazione intimata ha motivato il proprio diniego con riferimento all’art. 24, co. 3, della l. n. 241/1990 secondo cui “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”.
La tesi non può essere condivisa atteso che, nel caso di specie, la domanda di accesso appare rivolta a consentire l’acquisizione di atti specificamente indicati che sono già formati ed in possesso dell’Amministrazione ed è evidentemente tesa a consentire, a scopo difensivo, la conoscenza di elementi idonei a verificare la regolarità del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla controinteressata e, quindi, dei suoi titoli a contestare l’asserita illegittima interferenza determinata dagli impianti della ricorrente.
Quanto all’opposizione manifestata dalla controinteressata va premesso che il comma 6, lett. d) della norma citata stabilisce che sono sottratti all’accesso “…i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.
In proposito occorre premettere che l'amministrazione non può assumere a presupposto del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso all'accesso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che "la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati” (in tal senso, T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 20.7.2007, n. 1277; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 26.11.2009, n. 11753).
In ogni caso, anche a tacere della circostanza che non sono state chiarite né dall’Amministrazione, né dalla controinteressata le specifiche ragioni di carattere industriale e commerciale che osterebbero all’ostensione, va affermato che il conflitto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza va risolto alla stregua dell'art. 24, legge sul procedimento che, al comma 7, dispone che deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Sicché, per la tutela degli interessi giuridici, anche non giudiziari, l'accesso deve essere sempre garantito, senza limitazioni che non siano strettamente necessarie, salvo la limitazione relativa a documenti che contengano dati sensibili e giudiziari, nonché, nei termini previsti dall'art. 60, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di dati attinenti lo stato di salute e la vita sessuale e sempre che l’interessato fornisca elementi che comprovino la necessità, non meramente emulativa, di accedere a tali dati (Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2013 n. 5515; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 7 novembre 2011 n. 2640).
Per le ragioni che precedono il ricorso va perciò accolto con l’annullamento dell’atto impugnato e la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio di copia della documentazione richiesta, ove esistente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate, potendo essere compensate nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana a consentire al ricorrente di accedere alla documentazione richiesta, con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, nei termini in motivazione precisati.
Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 oltre IVA, CPA, compensandole nei confronti di Telegranducato Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2014





 

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