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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 14 ottobre 2014 n. 5310
Pres., est. Renzo Conti
Menna Carolina, Canonico Giuseppe, Cava Franco, Cerrato Tommaso, De Felice Vincenzo, Duro Maurizio, Fontanarosa Paolo, Maddaloni Nicola, Maietta Luigi, Marano Domenico, Nisi Sebastiano, Nunziata Aniello, Parente Giovanni, Robust Francesco, Sorrentino Ortusio; Cretoso Michele, Delle Donne Luciano (avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto) c. Ministero dell'Interno (n.c.)


1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Controversia sul computo degli straordinari fissi ai fini pensionistici – Giurisdizione del G.A.- Sussiste

 

2. Pubblico impiego – Personale di Polizia – Ore aggiuntive per il lavoro straordinario – Computo della 13^ mensilità, dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica – E’ escluso - In assenza di una apposita norma di legge - Ragioni

 

 

1. Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo e non della Corte dei conti, vertendosi in materia connessa con il rapporto di pubblico impiego, la controversia sorta tra il dipendente pubblico e la P.A. per l’accertamento del diritto del dipendente al computo delle ore straordinarie fisse, ai fini della determinazione della 13^ mensilità nonché dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica. (Nel caso di specie, il TAR Campania, nella considerazione che oggetto della controversia in esame è la rideterminazione della base imponibile, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, delle due ore di lavoro straordinario obbligatorie percepite nel corso del rapporto di impiego, questione attinente immediatamente e direttamente al rapporto di pubblico impiego e solo di riflesso sul trattamento pensionistico, ha confermato la sua giurisdizione a conoscere della controversia) (1).

 

2. In materia di pubblico impiego, il compenso delle ore aggiuntive per il lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità dovuta al personale di polizia, non ostando a tale conclusione l'obbligatorietà, né la predeterminazione per legge dell'entità del compenso, atteso che tali elementi non hanno altro ruolo che quello di una preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte dell'Amministrazione militare, di due ore settimanali di attività straordinaria per le categorie contemplate dalla norma. Invero il lavoro straordinario, ancorché prestato in modo fisso e continuativo, in assenza di una apposita norma di legge, non può trasformare la natura della prestazione lavorativa, effettuata oltre il normale orario di servizio, in prestazione ordinaria; ne consegue che il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità.(Nel caso di specie, in ragione delle suddette considerazioni, il TAR ha ritenuto non computabili, ai fini della tredicesima mensilità nonché ai fini pensionistici le ore di straordinario svolte dai ricorrenti ed ha pertanto rigettato il ricorso)(2)

 

 

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(1) cfr. Cons. St., VI, 16.9.2008, n. 4364; id., 3.9.2008, n. 4144; TAR Lazio, I ter 26.6.2014, n. 6795; Tar Lazio, I, 2.8.2012, n. 7185; Cons.St, VI, 22.10.2002, n. 5805
(2) cfr: Cons.St., VI, 1.12.2010, n. 8371 e 1.12.2010, n. 8627 ; TAR Napoli, VI, 6.6.2013, n. 2979, già citata; id., 14.7.2010, n. 16717; id 18.7.2007, n. 6785; TAR Lazio, I bis, 26.6.2014, n. 6795; TAR Marche, 24.5.2013, n. 386; TAR Toscana, 19.1.2004, n. 54

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2000, 2000 originariamente proposto da Menna Carolina, Canonico Giuseppe, Cava Franco, Cerrato Tommaso, De Felice Vincenzo, Duro Maurizio, Fontanarosa Paolo, Maddaloni Nicola, Maietta Luigi, Marano Domenico, Nisi Sebastiano, Nunziata Aniello, Parente Giovanni, Robust Francesco, Sorrentino Ortusio; Cretoso Michele, Delle Donne Luciano, rappresentati e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli alla via Caracciolo n. 15 e successivamente (in aggiunta) anche dall’avv. Simona Saccone limitatamente ai ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo TAR;

contro



Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l’accertamento



del diritto a vedere computate le ore straordinarie fisse ai fini della determinazione della 13^ mensilità nonché dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica, oltre rivalutazione ed interessi, il tutto dalla data di maturazione dei singoli ratei di tredicesima e sino al 30.6.1998.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 24 settembre 2014 il dott. Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 febbraio 2000 e depositato il successivo 14 marzo, i ricorrenti indicati in epigrafe, appartenenti al personale della Polizia di Stato, hanno chiesto a questo Tribunale, l’accertamento del diritto al computo delle due ore di straordinario obbligatorio prestate ai sensi dell’art. 63 della legge 121/1991, dell’art. 7 d.P.R. n. 69/1984 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 234/1988, ai fini della riliquidazione della 13^ mensilità nonché, nelle conclusioni, della rideterminazione dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica.
I ricorrenti sostengono che le due ore di straordinario obbligatorie per turno di servizio devono essere considerate nel normale orario e quindi devono essere computate anche ai fini della determinazione della tredicesima mensilità “commisurata al trattamento economico complessivo spettante per stipendio, paga, retribuzione o indennità” (art. 7 L. 25.10.1946 n. 263).
Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio, benché il ricorso risulti allo stesso ritualmente notificato presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
Con decreto presidenziale del 24.11.2012 n. 27457 il ricorso è stato dichiarato perento ai sensi dell'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;.
Con successiva istanza, notificata il 3.12.2012 e depositata il 14.12.2012, hanno proposto opposizione al predetto decreto e manifestato interesse alla trattazione della causa i soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne.
Con decreto presidenziale del 25.3.2014 n. 760, il precedente decreto di perenzione, pertanto, è stato revocato nei confronti dei soli predetti ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne ed è stata disposta la reiscrizione del ricorso entro tali limiti sul ruolo di merito.
Alla pubblica udienza straordinaria del giorno 24 settembre 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso deve essere esaminato nei confronti dei soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne, che con decreto presidenziale 760/2014 hanno ottenuto la revoca del decreto di perenzione n. 27457/2012, restando ferma l’efficacia di tale decreto di perenzione per gli altri ricorrenti.
2. Ciò premesso, va preliminarmente affermata d’ufficio la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
Il collegio pur consapevole di un certo orientamento giurisprudenziale sulla giurisdizione della Corte dei Conti, anche di questa sezione (cfr. sentenza 6.6.2013, n. 2979), ritiene di condividere l’opposto orientamento, da ultimo, espresso costantemente dal giudice di appello (cfr. tra le tante , Cons. St., VI, 16.9.2008, n. 4364; id., 3.9.2008, n. 4144) e ribadito recentemente, anche se implicitamente, dai giudici di primo grado (cfr. TAR Lazio, I ter 26.6.2014, n. 6795), proprio in materia di inclusione delle due ore di lavoro straordinario sulla base imponibile pensionabile, con la quale è stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e non della Corte dei conti, vertendosi in materia connessa con il rapporto di pubblico impiego.
Ciò nella considerazione che oggetto della controversia in esame è la rideterminazione della base imponibile, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, delle due ore di lavoro straordinario obbligatorie percepite nel corso del rapporto di impiego; base imponibile che è una questione attinente immediatamente e direttamente al rapporto di pubblico impiego e solo di riflesso sul trattamento pensionistico, che trova conferma nella considerazione che in relazione ad essa sussiste l’onere dell’amministrazione del versamento della relativa contribuzione, previa determinazione dei relativi presupposti (cfr. Tar Lazio, I, 2.8.2012, n. 7185; Cons.St, VI, 22.10.2002, n. 5805).
3. Nel merito, il ricorso, sempre negli stessi limiti soggettivi di cui sopra, invece, è infondato e deve essere respinto.
Costituisce giurisprudenza ormai consolidata del giudice d’appello (cfr. Cons.St., VI, 1.12.2010, n. 8371 e 1.12.2010, n. 8627 e quella ivi richiamata), nonché, da ultimo, anche dei giudici di primo grado, ivi compresa questa sezione (cfr. TAR Napoli, VI, 6.6.2013, n. 2979, già citata; id., 14.7.2010, n. 16717; id 18.7.2007, n. 6785; TAR Lazio, I bis, 26.6.2014, n. 6795; TAR Marche, 24.5.2013, n. 386; TAR Toscana, 19.1.2004, n. 54), pienamente condivisa dal collegio, secondo la quale “il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità dovuta al personale di polizia, non ostando a tale conclusione l'obbligatorietà, né la predeterminazione per legge dell'entità del compenso, atteso che tali elementi non hanno altro ruolo che quello di una preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte dell'Amministrazione militare, di due ore settimanali di attività straordinaria per le categorie contemplate dalla norma. Invero il lavoro straordinario, ancorché prestato in modo fisso e continuativo, in assenza di una apposita norma di legge, non può trasformare la natura della prestazione lavorativa, effettuata oltre il normale orario di servizio, in prestazione ordinaria; ne consegue che il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità”.
4. In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso deve essere respinto.
5. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero intimato.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dai soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne, lo respinge, rimanendo ferma l’efficacia del decreto di perenzione n. 27457/2012 per gli altri ricorrenti.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente, Estensore
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2014





 

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