|
|
|
|
n. 10-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE VI - Sentenza 14 ottobre 2014 n. 5310
Pres., est. Renzo
Conti
Menna Carolina, Canonico Giuseppe, Cava Franco, Cerrato Tommaso,
De Felice Vincenzo, Duro Maurizio, Fontanarosa Paolo, Maddaloni Nicola,
Maietta Luigi, Marano Domenico, Nisi Sebastiano, Nunziata Aniello, Parente
Giovanni, Robust Francesco, Sorrentino Ortusio; Cretoso Michele, Delle
Donne Luciano (avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto) c. Ministero
dell'Interno (n.c.) |
1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego –
Controversia sul computo degli straordinari fissi ai fini pensionistici –
Giurisdizione del G.A.- Sussiste
|
|
2. Pubblico impiego – Personale di Polizia – Ore
aggiuntive per il lavoro straordinario – Computo della 13^ mensilità,
dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica – E’ escluso -
In assenza di una apposita norma di legge - Ragioni
|
1. Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo e
non della Corte dei conti, vertendosi in materia connessa con il rapporto
di pubblico impiego, la controversia sorta tra il dipendente pubblico e la
P.A. per l’accertamento del diritto del dipendente al computo delle ore
straordinarie fisse, ai fini della determinazione della 13^ mensilità
nonché dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica. (Nel
caso di specie, il TAR Campania, nella considerazione che oggetto della
controversia in esame è la rideterminazione della base imponibile, ai fini
della liquidazione del trattamento pensionistico, delle due ore di lavoro
straordinario obbligatorie percepite nel corso del rapporto di impiego,
questione attinente immediatamente e direttamente al rapporto di pubblico
impiego e solo di riflesso sul trattamento pensionistico, ha confermato la
sua giurisdizione a conoscere della controversia) (1).
|
|
2. In materia di pubblico impiego, il compenso delle ore
aggiuntive per il lavoro straordinario deve essere escluso dal computo
della tredicesima mensilità dovuta al personale di polizia, non ostando a
tale conclusione l'obbligatorietà, né la predeterminazione per legge
dell'entità del compenso, atteso che tali elementi non hanno altro ruolo
che quello di una preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte
dell'Amministrazione militare, di due ore settimanali di attività
straordinaria per le categorie contemplate dalla norma. Invero il lavoro
straordinario, ancorché prestato in modo fisso e continuativo, in assenza
di una apposita norma di legge, non può trasformare la natura della
prestazione lavorativa, effettuata oltre il normale orario di servizio, in
prestazione ordinaria; ne consegue che il compenso delle ore aggiuntive
per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della
tredicesima mensilità.(Nel caso di specie, in ragione delle suddette
considerazioni, il TAR ha ritenuto non computabili, ai fini della
tredicesima mensilità nonché ai fini pensionistici le ore di straordinario
svolte dai ricorrenti ed ha pertanto rigettato il ricorso)(2)
|
|
----------------
|
|
(1) cfr. Cons. St., VI, 16.9.2008, n. 4364; id.,
3.9.2008, n. 4144; TAR Lazio, I ter 26.6.2014, n. 6795; Tar Lazio, I,
2.8.2012, n. 7185; Cons.St, VI, 22.10.2002, n. 5805
(2) cfr:
Cons.St., VI, 1.12.2010, n. 8371 e 1.12.2010, n. 8627 ; TAR Napoli, VI,
6.6.2013, n. 2979, già citata; id., 14.7.2010, n. 16717; id 18.7.2007, n.
6785; TAR Lazio, I bis, 26.6.2014, n. 6795; TAR Marche, 24.5.2013, n. 386;
TAR Toscana, 19.1.2004, n. 54 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2329 del
2000, 2000 originariamente proposto da Menna Carolina, Canonico Giuseppe,
Cava Franco, Cerrato Tommaso, De Felice Vincenzo, Duro Maurizio,
Fontanarosa Paolo, Maddaloni Nicola, Maietta Luigi, Marano Domenico, Nisi
Sebastiano, Nunziata Aniello, Parente Giovanni, Robust Francesco,
Sorrentino Ortusio; Cretoso Michele, Delle Donne Luciano, rappresentati e
difeso dagli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio
eletto presso il loro studio in Napoli alla via Caracciolo n. 15 e
successivamente (in aggiunta) anche dall’avv. Simona Saccone limitatamente
ai ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne, con domicilio eletto
presso la Segreteria di questo TAR;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto a vedere computate le ore
straordinarie fisse ai fini della determinazione della 13^ mensilità
nonché dell’indennità di fine rapporto e della base pensionistica, oltre
rivalutazione ed interessi, il tutto dalla data di maturazione dei singoli
ratei di tredicesima e sino al 30.6.1998.
|
|
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica
straordinaria del giorno 24 settembre 2014 il dott. Renzo Conti e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
|
|
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15
febbraio 2000 e depositato il successivo 14 marzo, i ricorrenti indicati
in epigrafe, appartenenti al personale della Polizia di Stato, hanno
chiesto a questo Tribunale, l’accertamento del diritto al computo delle
due ore di straordinario obbligatorio prestate ai sensi dell’art. 63 della
legge 121/1991, dell’art. 7 d.P.R. n. 69/1984 e dell’art. 1 del d.P.R. n.
234/1988, ai fini della riliquidazione della 13^ mensilità nonché, nelle
conclusioni, della rideterminazione dell’indennità di fine rapporto e
della base pensionistica.
I ricorrenti sostengono che le due ore di
straordinario obbligatorie per turno di servizio devono essere considerate
nel normale orario e quindi devono essere computate anche ai fini della
determinazione della tredicesima mensilità “commisurata al trattamento
economico complessivo spettante per stipendio, paga, retribuzione o
indennità” (art. 7 L. 25.10.1946 n. 263).
Il Ministero dell’Interno non
si è costituito in giudizio, benché il ricorso risulti allo stesso
ritualmente notificato presso la competente Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli.
Con decreto presidenziale del 24.11.2012 n. 27457 il
ricorso è stato dichiarato perento ai sensi dell'art. 1 dell'all. 3 (Norme
transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;.
Con successiva istanza,
notificata il 3.12.2012 e depositata il 14.12.2012, hanno proposto
opposizione al predetto decreto e manifestato interesse alla trattazione
della causa i soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle
Donne.
Con decreto presidenziale del 25.3.2014 n. 760, il precedente
decreto di perenzione, pertanto, è stato revocato nei confronti dei soli
predetti ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne ed è stata
disposta la reiscrizione del ricorso entro tali limiti sul ruolo di
merito.
Alla pubblica udienza straordinaria del giorno 24 settembre
2014 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere esaminato nei confronti
dei soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle Donne, che con decreto
presidenziale 760/2014 hanno ottenuto la revoca del decreto di perenzione
n. 27457/2012, restando ferma l’efficacia di tale decreto di perenzione
per gli altri ricorrenti.
2. Ciò premesso, va preliminarmente affermata
d’ufficio la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
Il
collegio pur consapevole di un certo orientamento giurisprudenziale sulla
giurisdizione della Corte dei Conti, anche di questa sezione (cfr.
sentenza 6.6.2013, n. 2979), ritiene di condividere l’opposto
orientamento, da ultimo, espresso costantemente dal giudice di appello
(cfr. tra le tante , Cons. St., VI, 16.9.2008, n. 4364; id., 3.9.2008, n.
4144) e ribadito recentemente, anche se implicitamente, dai giudici di
primo grado (cfr. TAR Lazio, I ter 26.6.2014, n. 6795), proprio in materia
di inclusione delle due ore di lavoro straordinario sulla base imponibile
pensionabile, con la quale è stata affermata la giurisdizione del giudice
amministrativo e non della Corte dei conti, vertendosi in materia connessa
con il rapporto di pubblico impiego.
Ciò nella considerazione che
oggetto della controversia in esame è la rideterminazione della base
imponibile, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico,
delle due ore di lavoro straordinario obbligatorie percepite nel corso del
rapporto di impiego; base imponibile che è una questione attinente
immediatamente e direttamente al rapporto di pubblico impiego e solo di
riflesso sul trattamento pensionistico, che trova conferma nella
considerazione che in relazione ad essa sussiste l’onere
dell’amministrazione del versamento della relativa contribuzione, previa
determinazione dei relativi presupposti (cfr. Tar Lazio, I, 2.8.2012, n.
7185; Cons.St, VI, 22.10.2002, n. 5805).
3. Nel merito, il ricorso,
sempre negli stessi limiti soggettivi di cui sopra, invece, è infondato e
deve essere respinto.
Costituisce giurisprudenza ormai consolidata del
giudice d’appello (cfr. Cons.St., VI, 1.12.2010, n. 8371 e 1.12.2010, n.
8627 e quella ivi richiamata), nonché, da ultimo, anche dei giudici di
primo grado, ivi compresa questa sezione (cfr. TAR Napoli, VI, 6.6.2013,
n. 2979, già citata; id., 14.7.2010, n. 16717; id 18.7.2007, n. 6785; TAR
Lazio, I bis, 26.6.2014, n. 6795; TAR Marche, 24.5.2013, n. 386; TAR
Toscana, 19.1.2004, n. 54), pienamente condivisa dal collegio, secondo la
quale “il compenso delle ore aggiuntive per il detto lavoro
straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima mensilità
dovuta al personale di polizia, non ostando a tale conclusione
l'obbligatorietà, né la predeterminazione per legge dell'entità del
compenso, atteso che tali elementi non hanno altro ruolo che quello di una
preventiva autorizzazione alla fruizione, da parte dell'Amministrazione
militare, di due ore settimanali di attività straordinaria per le
categorie contemplate dalla norma. Invero il lavoro straordinario,
ancorché prestato in modo fisso e continuativo, in assenza di una apposita
norma di legge, non può trasformare la natura della prestazione
lavorativa, effettuata oltre il normale orario di servizio, in prestazione
ordinaria; ne consegue che il compenso delle ore aggiuntive per il detto
lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della tredicesima
mensilità”.
4. In conclusione e per quanto sopra argomentato il
ricorso deve essere respinto.
5. Non vi è luogo alla pronuncia sulle
spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero
intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto dai soli ricorrenti Michele Cretoso e Luciano Delle
Donne, lo respinge, rimanendo ferma l’efficacia del decreto di perenzione
n. 27457/2012 per gli altri ricorrenti.
Nulla per le spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti,
Presidente, Estensore
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Anna
Corrado, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2014
|
|
|
|
|
|
|