Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2014 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 10 ottobre 2014 n. 5296
Pres. Paolo Corciulo, est. Filippo Maria Tropiano
Pad Service Distribuzione S.a.s (Avv. Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti) c. Comune di Nola (Avv. Giuseppe Manzo dell’Avvocatura Comunale)


Comuni ed enti locali – Circolazione stradale – Ordinanza - Zona a Traffico Limitato – Centro storico - Assoluta assenza di deroghe alla limitazione del traffico – Illegittimità – Sussiste – Ragioni

 

 

E’ illegittimo il provvedimento con cui il Comune di Nola ha disposto l’allargamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico cittadino con l’assoluta assenza di deroghe alla limitazione del traffico, comprimendo in modo assoluto la facoltà di accesso al centro storico per tutti coloro che devono entrare e sostare nello stesso, principalmente per ragioni connesse allo scarico delle merci e all’esercizio dell’impresa. (In particolare, il TAR Campania ha ritenuto il provvedimento sproporzionatamente gravoso e limitativo, avendo il Comune resistente concepito la regolamentazione oraria dell’ingresso nel centro storico in maniera rigida e in parte non coincidente con gli orari di apertura degli esercizi commerciali, ed ha pertanto accolto il ricorso).

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3439 del 2006, proposto da: Pad Service Distribuzione S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Edgardo Silvestro in Napoli, via Cavalerizza A Chiaia N. 60;

contro



Comune di Nola, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Manzo dell’Avvocatura Comunale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Marrama sito in Napoli, C.so V. Emanuele, 70 ;

per l'annullamento, previa sospensione,



a) dell’ordinanza del 15.3.2006 n.6, con la quale il Sindaco del Comune di Nola ha disposto l’allargamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL), già individuata con ordinanza sindacale 28.11.2005 n.61, comprendendovi anche la Piazza Giordano Bruno;
b) delle ordinanze sindacali 28.11.2005 n.61 e 21.12.2005 n. 62;
c) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, tra i quali, ove occorra ed in subordine in parte qua, delle ordinanze sindacali 23.2.2001 n.14, 13.11.2003 n.13, 28.3.2002 n.18 e 29.7.2003 n. 6; e dirigenziali 14.12.2005 n. 7999/PM, 4.1.2006 n.1 e 6.3.2006 n.7;

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO



La società ricorrente ha impugnato gli atti menzionati in epigrafe, deducendo articolati motivi di ricorso e lamentando i seguenti vizi di illegittimità che inficerebbero gli atti gravati : -a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. D. Lgs 30/4/1992 n. 285 , L. n. 4/11/1997 n. 413. DM Ambiente e Sanità 23/10/98, nonché degli artt. 2, 3 e 7 L. n. 241/90, artt. 3, 16, 41 e 97 Cost.; - b) violazione del giusto procedimento, illegittimità per sviamento, illogicità manifesta, eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, nonché per omessa e illegittima motivazione nonché perplessità della stessa.
L’istante ha chiesto pertanto all’adìto Tribunale annullarsi i provvedimenti gravati, previa concessione di sospensione cautelare.
In buona sostanza e più in particolare, parte istante, in qualità di società esercente il commercio all’ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche e di prodotti alimentari e coloniali, con sede in Piazza Giordano Bruno n. 16 - Nola, contesta gli atti impugnati, laddove gli stessi hanno istituito e delimitato la zona a traffico limitato ZTL nel centro del Comune resistente; più in particolare, e in via diretta, laddove le ordinanze in esame hanno, dapprima definito i limiti della ZTL ed in un secondo momento espanso l’area limitata sino a ricomprendervi anche la Piazza Giordano Bruno ove la deducente svolge la propria attività. Secondo le prospettazioni di parte istante, il Comune avrebbe adottato i provvedimenti gravati senza aver previamente effettuato le necessarie previe verifiche in ordine agli effetti che gli stessi avrebbero spiegato sotto il profilo delle problematiche relative all’inquinamento e all’impatto su beni di interesse storico, ovvero sulle eventuali difficoltà di circolazione derivanti; l’ente comunale non avrebbe inoltre previsto alcun tipo di deroga alla limitazione del traffico, con grave compromissione dei cittadini e particolarmente di tutti coloro i quali debbano entrare e sostare nel centro storico per motivi di lavoro, di scarico merci o di accompagnamento di persone invalide, non essendo stato previsto contestualmente neppure un incremento dei parcheggi pubblici all’esterno della ZTL.
Con successivi motivi aggiunti regolarmente notificati, la società istante ha ulteriormente dedotto e articolato in ordine alla illegittimità degli atti gravati, insistendo per la domanda annullatoria, previa sospensione cautelare; in tale sede, la ricorrente ha altresì dedotto l’ulteriore vizio di incompetenza relativa che inficerebbe gli atti gravati.
Si è costituito il Comune di Nola, a mezzo di memoria di costituzione depositata il 6.6.2006. L’ente ha contestato tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo, instando per il rigetto del medesimo, ovvero per la sua parziale inammissibilità e per la reiezione nella restante parte, con ogni conseguenza di legge sulle spese.
Con ordinanza n. 1649 del 7.6.2006 il Collegio ha respinto la domanda cautelare, provvedimento riformato in sede di appello con ordinanza resa dalla V Sezione del Consiglio di Stato n. 4436 del 28.8.2006, prodotta in atti, con cui è stata accolta l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.
Parte ricorrente ha depositato in data 31.10.2013 domanda di fissazione di udienza ex art. 82 c.p.a.
All’udienza pubblica del 9.7.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che appresso si specificano.
In via preliminare deve essere scrutinato il dedotto vizio di incompetenza, così come articolato dall’istante nei motivi aggiunti.
Sotto tale profilo, la doglianza è infondata. Invero, premesso che l’eccezione non è tardiva, atteso che solo tramite la conoscenza del provvedimento integrale parte istante è stata messa in condizione di conoscere la fonte attributiva del potere in maniera certa, rileva il Collegio che il comma 9 dell’art.7 D.lgs.285/92 conforma il potere del Sindaco di istituire Zone a Traffico Limitato in situazioni di urgenza. Nel caso di specie non può negarsi che sussistesse il detto presupposto, al quale la norma àncora il potere di ordinanza de quo; invero, il detto requisito appare emergente dalla motivazione degli atti gravati, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione in presenza di un apparato motivazionale immune da vizi macroscopici di irragionevolezza o di travisamento dei fatti.
Tanto premesso, rileva tuttavia il Collegio la fondatezza del ricorso nel merito. Decisiva è la doglianza a mezzo della quale si contesta l’assoluta assenza di deroghe alla limitazione del traffico e la onerosità eccessiva che inficia l’atto, in quanto comprimente in modo assoluto la facoltà di accesso al centro storico per tutti coloro che devono entrare e sostare nello stesso, principalmente per ragioni connesse allo scarico delle merci e all’esercizio dell’impresa. Invero, sotto tale profilo, gli atti gravati paiono sproporzionatamente gravosi e limitativi, avendo il resistente concepito la regolamentazione oraria dell’ingresso nel centro storico in maniera rigida e in parte non coincidente con gli orari di apertura degli esercizi commerciali, così venendo a comprimere in modo pressoché assoluto la libera esplicazione delle attività imprenditoriali che vengono svolte nei negozi e negli esercizi siti in loco.
L’illegittimità dell’atto sotto tale profilo è stato del resto còlta e valorizzata proprio dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
Ne consegue che gli atti impugnati devono essere annullati per la sussistenza del vizio sopra denunciato, con assorbimento di ogni altro motivo e con obbligo per il Comune di Nola di rimodulare la regolamentazione inerente le modalità e gli orari da fissarsi per lo scarico delle merci e l’accesso presso gli esercizi commerciali siti presso i luoghi di causa, nel giusto contemperamento tra l’interesse pubblico sottostante e le ragioni della libertà di impresa.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente FF
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento