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n. 10-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE I - Sentenza 10 ottobre 2014 n. 5296
Pres. Paolo Corciulo,
est. Filippo Maria Tropiano
Pad Service Distribuzione S.a.s (Avv.
Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti) c. Comune di Nola (Avv. Giuseppe
Manzo dell’Avvocatura Comunale) |
Comuni ed enti locali – Circolazione stradale – Ordinanza
- Zona a Traffico Limitato – Centro storico - Assoluta assenza di deroghe
alla limitazione del traffico – Illegittimità – Sussiste – Ragioni
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E’ illegittimo il provvedimento con cui il Comune di Nola
ha disposto l’allargamento della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro
storico cittadino con l’assoluta assenza di deroghe alla limitazione del
traffico, comprimendo in modo assoluto la facoltà di accesso al centro
storico per tutti coloro che devono entrare e sostare nello stesso,
principalmente per ragioni connesse allo scarico delle merci e
all’esercizio dell’impresa. (In particolare, il TAR Campania ha ritenuto
il provvedimento sproporzionatamente gravoso e limitativo, avendo il
Comune resistente concepito la regolamentazione oraria dell’ingresso nel
centro storico in maniera rigida e in parte non coincidente con gli orari
di apertura degli esercizi commerciali, ed ha pertanto accolto il
ricorso).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3439 del
2006, proposto da: Pad Service Distribuzione S.a.s., rappresentato e
difeso dagli avv. Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Edgardo Silvestro in Napoli, via
Cavalerizza A Chiaia N. 60;
contro
Comune di Nola, rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Manzo dell’Avvocatura Comunale, con domicilio eletto
presso lo studio dell’avv. Daniele Marrama sito in Napoli, C.so V.
Emanuele, 70 ;
per l'annullamento, previa sospensione,
a) dell’ordinanza del 15.3.2006 n.6, con la
quale il Sindaco del Comune di Nola ha disposto l’allargamento della Zona
a Traffico Limitato (ZTL), già individuata con ordinanza sindacale
28.11.2005 n.61, comprendendovi anche la Piazza Giordano Bruno;
b)
delle ordinanze sindacali 28.11.2005 n.61 e 21.12.2005 n. 62;
c) di
tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, tra i quali, ove
occorra ed in subordine in parte qua, delle ordinanze sindacali 23.2.2001
n.14, 13.11.2003 n.13, 28.3.2002 n.18 e 29.7.2003 n. 6; e dirigenziali
14.12.2005 n. 7999/PM, 4.1.2006 n.1 e 6.3.2006 n.7;
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato gli atti
menzionati in epigrafe, deducendo articolati motivi di ricorso e
lamentando i seguenti vizi di illegittimità che inficerebbero gli atti
gravati : -a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. D. Lgs
30/4/1992 n. 285 , L. n. 4/11/1997 n. 413. DM Ambiente e Sanità 23/10/98,
nonché degli artt. 2, 3 e 7 L. n. 241/90, artt. 3, 16, 41 e 97 Cost.; - b)
violazione del giusto procedimento, illegittimità per sviamento,
illogicità manifesta, eccesso di potere per difetto di presupposti e di
istruttoria, nonché per omessa e illegittima motivazione nonché
perplessità della stessa.
L’istante ha chiesto pertanto all’adìto
Tribunale annullarsi i provvedimenti gravati, previa concessione di
sospensione cautelare.
In buona sostanza e più in particolare, parte
istante, in qualità di società esercente il commercio all’ingrosso e al
dettaglio di bevande alcoliche e di prodotti alimentari e coloniali, con
sede in Piazza Giordano Bruno n. 16 - Nola, contesta gli atti impugnati,
laddove gli stessi hanno istituito e delimitato la zona a traffico
limitato ZTL nel centro del Comune resistente; più in particolare, e in
via diretta, laddove le ordinanze in esame hanno, dapprima definito i
limiti della ZTL ed in un secondo momento espanso l’area limitata sino a
ricomprendervi anche la Piazza Giordano Bruno ove la deducente svolge la
propria attività. Secondo le prospettazioni di parte istante, il Comune
avrebbe adottato i provvedimenti gravati senza aver previamente effettuato
le necessarie previe verifiche in ordine agli effetti che gli stessi
avrebbero spiegato sotto il profilo delle problematiche relative
all’inquinamento e all’impatto su beni di interesse storico, ovvero sulle
eventuali difficoltà di circolazione derivanti; l’ente comunale non
avrebbe inoltre previsto alcun tipo di deroga alla limitazione del
traffico, con grave compromissione dei cittadini e particolarmente di
tutti coloro i quali debbano entrare e sostare nel centro storico per
motivi di lavoro, di scarico merci o di accompagnamento di persone
invalide, non essendo stato previsto contestualmente neppure un incremento
dei parcheggi pubblici all’esterno della ZTL.
Con successivi motivi
aggiunti regolarmente notificati, la società istante ha ulteriormente
dedotto e articolato in ordine alla illegittimità degli atti gravati,
insistendo per la domanda annullatoria, previa sospensione cautelare; in
tale sede, la ricorrente ha altresì dedotto l’ulteriore vizio di
incompetenza relativa che inficerebbe gli atti gravati.
Si è costituito
il Comune di Nola, a mezzo di memoria di costituzione depositata il
6.6.2006. L’ente ha contestato tutto quanto dedotto nel ricorso
introduttivo, instando per il rigetto del medesimo, ovvero per la sua
parziale inammissibilità e per la reiezione nella restante parte, con ogni
conseguenza di legge sulle spese.
Con ordinanza n. 1649 del 7.6.2006 il
Collegio ha respinto la domanda cautelare, provvedimento riformato in sede
di appello con ordinanza resa dalla V Sezione del Consiglio di Stato n.
4436 del 28.8.2006, prodotta in atti, con cui è stata accolta l’istanza
cautelare nei limiti di cui in motivazione.
Parte ricorrente ha
depositato in data 31.10.2013 domanda di fissazione di udienza ex art. 82
c.p.a.
All’udienza pubblica del 9.7.2014 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che appresso si
specificano.
In via preliminare deve essere scrutinato il dedotto vizio
di incompetenza, così come articolato dall’istante nei motivi
aggiunti.
Sotto tale profilo, la doglianza è infondata. Invero,
premesso che l’eccezione non è tardiva, atteso che solo tramite la
conoscenza del provvedimento integrale parte istante è stata messa in
condizione di conoscere la fonte attributiva del potere in maniera certa,
rileva il Collegio che il comma 9 dell’art.7 D.lgs.285/92 conforma il
potere del Sindaco di istituire Zone a Traffico Limitato in situazioni di
urgenza. Nel caso di specie non può negarsi che sussistesse il detto
presupposto, al quale la norma àncora il potere di ordinanza de quo;
invero, il detto requisito appare emergente dalla motivazione degli atti
gravati, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione in
presenza di un apparato motivazionale immune da vizi macroscopici di
irragionevolezza o di travisamento dei fatti.
Tanto premesso, rileva
tuttavia il Collegio la fondatezza del ricorso nel merito. Decisiva è la
doglianza a mezzo della quale si contesta l’assoluta assenza di deroghe
alla limitazione del traffico e la onerosità eccessiva che inficia l’atto,
in quanto comprimente in modo assoluto la facoltà di accesso al centro
storico per tutti coloro che devono entrare e sostare nello stesso,
principalmente per ragioni connesse allo scarico delle merci e
all’esercizio dell’impresa. Invero, sotto tale profilo, gli atti gravati
paiono sproporzionatamente gravosi e limitativi, avendo il resistente
concepito la regolamentazione oraria dell’ingresso nel centro storico in
maniera rigida e in parte non coincidente con gli orari di apertura degli
esercizi commerciali, così venendo a comprimere in modo pressoché assoluto
la libera esplicazione delle attività imprenditoriali che vengono svolte
nei negozi e negli esercizi siti in loco.
L’illegittimità dell’atto
sotto tale profilo è stato del resto còlta e valorizzata proprio dal
Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
Ne consegue che gli
atti impugnati devono essere annullati per la sussistenza del vizio sopra
denunciato, con assorbimento di ogni altro motivo e con obbligo per il
Comune di Nola di rimodulare la regolamentazione inerente le modalità e
gli orari da fissarsi per lo scarico delle merci e l’accesso presso gli
esercizi commerciali siti presso i luoghi di causa, nel giusto
contemperamento tra l’interesse pubblico sottostante e le ragioni della
libertà di impresa.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente
le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti
impugnati nei termini di cui in motivazione.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo,
Presidente FF
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Filippo Maria Tropiano,
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
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