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n. 10-2014 - © copyright |
T.A.R. VENETO - SEZIONE I -
Sentenza 6 ottobre 2014 n. 1262
Pres. B. Amoroso, Est. E.
Mattei
Infracom Italia s.p.a. (Avv. M. Spatocco) contro l’Università
degli Studi di Padova (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Telecom
Italia s.p.a. (Avv.ti F. Cardarelli, M. Tariciotti, S. Sacchetto e F.
Lattanzi) |
Contratti della p.a. – Omessa indicazione nell’offerta
degli oneri di sicurezza aziendali – Lex specialis che non prevedeva la
loro necessaria esposizione – Esclusione - Illegittimità
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Laddove la lex specialis non lo richieda
espressamente, l’omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza
aziendali non comporta di per sé l’esclusione dalla gara, ma rileva ai
soli fini dell’accertamento di anomalia del prezzo offerto, per valutarne
la congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori. Ciò in
quanto l’imprescindibile momento di valutazione dei suddetti oneri
aziendali non viene meno, ma è soltanto posticipato, per mera scelta della
stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica della
congruità dell’offerta nel suo complesso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso
numero di registro generale 941 del 2014, proposto da: Infracom Italia
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Spatocco, con domicilio eletto
presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona
del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San
Marco, 63;
nei confronti di
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Francesco Cardarelli, Matilde Tariciotti, Stefano Sacchetto e Filippo
Lattanzi, con domicilio eletto presso Stefano Sacchetto in Venezia-Mestre,
via G. Carducci, 45;
per l’annullamento
previa sospensione
dell’efficacia
del provvedimento di aggiudicazione
definitiva alla controinteressata della gara indetta dall’Università degli
Studi di Padova per l’affidamento del servizio di telecomunicazione
(telefonia fissa e dati), compresa la comunicazione ex art. 79 d.lgs. n.
163/06 in data 20.5.2014; di tutti i verbali di gara in particolare di
quello disponente l’aggiudicazione provvisoria e di quello contenente il
giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata; del diniego di
autotutela del 19.6.2014; del bando e del disciplinare; nonché di ogni
atto annesso, connesso o presupposto.
Per il risarcimento del danno
subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti
di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova e di
Telecom Italia.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti
della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio
2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60
del codice sul processo amministrativo.
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
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FATTO
Con atto di ricorso (n.r.g. 941/14) notificato a
mezzo posta in data 19-26 giugno 2014 e depositato il successivo 3 luglio,
Infracom Italia s.p.a. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti,
meglio in epigrafe specificati, riguardanti la procedura di gara per
l’affidamento dei servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e dati)
dell’Università degli Studi di Padova, all’esito della quale si è
classificata al secondo posto della graduatoria di merito, dopo l’odierna
controinteressata Telecom Italia.
Avverso gli impugnati provvedimenti,
la società ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:
I. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.
86, comma 3 bis e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 26,
comma 6, del d.lgs. n. 81/2008. Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 1374 del Codice civile. Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici. Violazione della par
condicio competitorum. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità
e carenza di istruttoria. Sviamento.
Sostiene, a tale riguardo, che
Telecom Italia sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per
non aver indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza c.d.
aziendali.
II. Violazione della par condicio competitorum.
Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento ed
imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione recepiti dalla
legge n. 241/90.
Asserisce, in proposito, che Telecom Italia si
sarebbe trovata in un’ingiustificata situazione di vantaggio incompatibile
con i principi di imparzialità e par condicio competitorum, in
quanto proprietaria della rete da utilizzarsi per la gestione del servizio
oggetto di gara.
III. Violazione e/o falsa applicazione dei principi
di buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 della
Costituzione recepiti dalla legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa
applicazione del combinato disposto degli artt. 84, 86,87, 88 ed 89 del
d.lgs. n. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e
121 del d.P.R. n. 207/2010. Violazione delle prescrizioni della lex
specialis di gara (Capitolato, ART. IN.18; Capitolato, sezione RF, in
relazione alla comunicazione 16 delle FAQ, domanda 3; Capitolato, RT da 01
a 10). Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza di
istruttoria e travisamento, carenza di motivazione.
Sviamento.
Riferisce, nello specifico, che Telecom Italia sarebbe
dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per non aver rispettato le
condizioni previste a pena di esclusione dal capitolato speciale
d’appalto.
IV. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di
buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 97 e 98 della
Costituzione recepiti dalla legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa
applicazione del combinato disposto degli artt. 84, 86,87, 88 ed 89 del
d.lgs. n. 163/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 120 e
121 del d.P.R. n. 207/2010. Eccesso di potere per contraddittorietà,
illogicità, carenza di istruttoria e carenza di motivazione.
Sviamento.
Contesta, in particolare, gli esiti del giudizio di
congruità svolto sull’offerta presentata da Telecom Italia, anche con
riferimento alla mancata specificazione dei costi di sicurezza
aziendale.
L’Università degli Studi di Padova si è costituita in
giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure
dedotte.
Si è, altresì, costituita in giudizio Telecom Italia s.p.a.,
insistendo anch’essa per il rigetto del gravame.
All’udienza camerale
del giorno 10 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo
il Collegio rinvenuto la sussistenza dei presupposti per la sua
definizione in forma semplificata, stante l’integrità del contraddittorio,
l’intervenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e
la mancata enunciazione di osservazioni in senso contrario delle parti
costituite.
DIRITTO
Con la presente impugnativa viene in
contestazione la legittimità degli atti riguardanti la procedura di gara
bandita dall’Università degli Studi di Padova per l’affidamento dei
servizi di telecomunicazione (telefonia fissa e dati).
Con il primo
mezzo di gravame, parte ricorrente sostiene che Telecom Italia sarebbe
dovuta essere esclusa dalla procedura di gara per non aver indicato nella
propria offerta gli oneri di sicurezza c.d. aziendali.
Il motivo è
infondato e va pertanto respinto.
Non disconosce, il Collegio, il
proprio orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di procedure
di evidenza pubblica aventi ad oggetto, come nel caso di specie,
l’affidamento di servizi o forniture, le imprese partecipanti devono
includere nella propria offerta sia gli oneri di sicurezza per le
interferenze (nell’esatta misura predeterminata dalla stazione appaltante)
sia gli oneri di sicurezza c.d. aziendali o da rischio specifico (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, sez. I, 8 agosto 2013, n.
1050).
Tuttavia, non può essere ignorato che detto orientamento è stato
progressivamente superato dal diverso indirizzo, al quale, dunque, il
Collegio ritiene di dover aderire, secondo cui laddove la lex
specialis non lo richieda espressamente, l’omessa indicazione
nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali non comporta di per sé
l’esclusione dalla gara, ma rileva ai soli fini dell’accertamento di
anomalia del prezzo offerto, per valutarne la congruità rispetto alle
esigenze di tutela dei lavoratori (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio,
Roma, sez. III-quater, 15 aprile 2014, n. 4073; T.A.R. Milano, sez. IV, 9
gennaio 2014, n. 36; Cons. St., sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030).
E ciò
in quanto l’imprescindibile momento di valutazione dei suddetti oneri
aziendali non viene meno, ma è soltanto posticipato, per mera scelta della
stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica della
congruità dell’offerta nel suo complesso (cfr., Cons. St., sez. III, 18
ottobre 2013, n. 4070).
Nel caso di specie né il bando di gara né il
fac-simile di offerta predisposto dalla stazione appaltante, hanno
richiesto alle concorrenti in gara di indicare, a pena di esclusione, tale
tipologia di costi nell’offerta economica.
Deve, conseguentemente,
ritenersi pienamente legittima la decisione assunta dalla resistente
amministrazione di non disporre l’esclusione della società aggiudicataria
del servizio oggetto di gara per il solo fatto di non aver preventivamente
specificato gli oneri di sicurezza aziendali nella propria offerta
economica, posto e considerato che tali costi sono stati comunque rilevati
ed esaminati nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta stessa.
Con il secondo motivo di ricorso, la società
ricorrente lamenta che Telecom Italia avrebbe usufruito, nel corso della
procedura di gara, di un’ingiustificata situazione di vantaggio
incompatibile con i principi di imparzialità e di par condicio
competitorum, in quanto proprietaria della rete che viene utilizzata
per la gestione del servizio di telecomunicazione.
Anche detta
doglianza è insuscettibile di essere accolta risultando invero
indimostrato che Telecom Italia si sia effettivamente ritrovata in una
posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti in ragione
dell’esclusiva conoscenza di alcuni dati tecnici, posto che il Capitolato
tecnico di gara ha puntualmente descritto l’attuale configurazione delle
reti di comunicazione presenti nell’Ateneo, consentendo così a ciascuna
concorrente di formulare un’offerta completa e realmente
competitiva.
Deve, altresì, essere respinto il terzo motivo, con il
quale la società ricorrente sostiene che Telecom Italia sarebbe dovuta
essere esclusa dalla procedura di gara per non aver rispettato le
condizioni previste a pena di esclusione dal capitolato speciale
d’appalto, essendo tale affermazione è smentita dalla documentazione posta
agli atti di causa e dalla quale, al contrario, risulta la piena aderenza
dell’offerta di Telecom alle prescrizioni di gara.
A medesime
conclusioni, deve giungersi anche con riferimento al quarto e ultimo mezzo
di gravame con il quale è stata dedotta l’illogicità, la contraddittorietà
e l’insufficienza delle motivazioni poste a sostegno della valutazione di
congruità compiuta sull’offerta di Telecom Italia, avendo in realtà il
responsabile unico del procedimento dato esaustivamente conto delle
ragioni per le quali detta offerta debba ritenersi sostenibile in ogni
singola sua voce (cfr., relazione del r.u.p. allegata al verbale di gara
n. 5).
Per le considerazioni spora esposte, il ricorso deve essere
respinto assieme all’istanza risarcitoria con il medesimo formulata,
stante l’accessorietà di tale domanda rispetto a quella di annullamento
dei provvedimenti impugnati.
Tenuto conto dei contrastanti indirizzi
giurisprudenziali formatisi in materia di oneri aziendali, si rinvengono
giustificati motivi per compensare tra le parti in causa le spese del
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con
l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Alessio
Falferi, Primo Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2014
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