Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2014 - © copyright

T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 11 settembre 2014 n. 2259
Pres. Giamportone – Est. Valenti
E. On Climate & Renewables Italia Srl (Avv.ti S. Abellonio, A. Marengo e altri) c/ Regione Sicilia e altri (Avv. Stato), n.c. Fastwind Srl, V.R. e altri (n.c.)


1. Energie rinnovabili – Impianti da fonti rinnovabili – Costruzione – Esercizio – Pubblica utilità – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Attuazione Dir. 2001/77 CE – Regioni – Legislazione concorrente –Vuoto normativo – Applicabilità

 

2. Energie rinnovabili – Produzione – Pubblica utilità – Decr. Pres. Reg. Sic. n. 48/2012 – Linee elettriche – Procedura espropriativa – Insediamento – Ammissibilità

 

 

1. La norma di cui all’art. 12, comma 1 d.lgs. n. 387/2003 (ai sensi del quale le opere per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti) costituisce attuazione della direttiva 2001/77 CE, relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. Tale materia, riconducibile alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, è oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3 Cost. Ai sensi dell’art. 10 L. Cost. 3/2001, tale normativa trova applicazione anche per le Regioni il cui Statuto speciale non contempla l’indicato ambito materiale, non potendosi tale materia ricondurre all’”industria e commercio”, oggetto di competenza esclusiva regionale ex art. 14, comma 1 dello Statuto Regionale.

 

2. Ai sensi del Decr. Pres. Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48 (con il quale si è adottato il Regolamento recante le norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della l.r. 12 maggio 2010, n. 11), la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti. In tal senso, il menzionato decreto, nella parte in cui prevede la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa per le linee elettriche, intende ovviare al mancato esercizio della competenza esclusiva regionale in ambito espropriativo per quanto attiene allo specifico settore delle linee elettriche. In altri termini, al fine di una lettura della norma coerente con il dettato normativo nazionale e comunitario, con tale decreto non si intende escludere l’utilizzo della procedura espropriativa per conseguire e comprovare la disponibilità giuridica dell’area dove insediare un impianto eolico, ma si chiarisce la possibilità di estendere la procedura anche per la realizzazione delle linee elettriche di connessione degli impianti alla rete elettrica nazionale.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2013, proposto da: E.On Climate & Renewables Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Simone Abellonio, Alberto Marengo, Margherita Fegatelli, Massimiliano Mangano, Claudio Vivani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Mangano sito in Palermo, via N. Morello N.40;

contro



Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore, Regione Sicilia Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Regione Sicilia Assessorato Dipartimento Regionale Energia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria per legge con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di



Fastwind Srl, Vincenzo Russo, Giuseppe Galfano, Antonino La Rocca, Caterina Craparotta, non costituiti;

per l'annullamento



- della nota della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia - Servizio 3, Autorizzazioni e concessioni n. prot. 19344 del 10/4/2013, avente ad oggetto "Istanza A.U. ai sensi art. 12, c. 3, D. Lgs. n. 387/2003 3 D. P.Reg. n. 48/2012 - Costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di 48 MWp. denominato "Parco eolico Castelvetrano II" da realizzarsi nei Comuni di Castelvetrano e Partanna (TP). ricevuta in data 15/4/2013;
- di tutti gli atti o provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti e, ove occorrer possa, del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/7/2012 n. 48, recante "norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12/5/2010, n. 11".

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia in persona del Presidente p.t.. e della Regione Sicilia Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità e Dipartimento Regionale Energia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n.500 del 25/07/2013 di rigetto dalla domanda cautelare, riformata in seconde cure dal C.G.A. giusta ordinanza 154 dell11/04/2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2014 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società E.On. Climate Renewables Italia S.r.l. (d’ora innanzi ECRI) , a mezzo del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
Premette la società ricorrente di aver presentato in data 20/03/2013 alla Regione Siciliana apposita istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.Lgs 387//2003 e del D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico da 48 MW nel territorio dei Comuni di Partanna e Castelvetrano, denominato “Parco Eolico Castelvetrano”. Per detto impianto è stata altresì presentata istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed art. 19 e ss. d.Lgs. 152/2006.
Espone quindi la ricorrente ECRI che con nota prot. 19344 del 10/04/2013 l’istanza ex art. 12 d.Lgs. cit. è stata dichiarata improcedibile. Pur avendo costatato la Regione la presenza dell’istanza di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e di emissione della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, tuttavia -ai sensi del combinato disposto dell’art.4, comma 1, lett. b) e art. 3, comma 6, del “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 106, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”, di cui al D.Pres.Reg.Sic. 18 luglio 2012, n. 48- l’Amministrazione procedente ha ritenuto che le procedure espropriative siano attivabili (per gli impianti da fonte rinnovabile) esclusivamente per le finalità di cui all’art.1 R.D. n. 1775/1933: ossia solo per le opere relative alla realizzazione delle linee elettriche e non anche, per quanto qui rileva, per le aree occupate dagli aerogeneratori di un impianto da fonte rinnovabile. Di tal guisa che ad avviso della Regione, in assenza del titolo attestante la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto eolico, la relativa domanda non è procedibile.
Il ricorso è affidato a tre motivi di censura con cui ECRI contesta, sia nei riguardi del provvedimento impugnato, sia rispetto alla previsione regolamentare sopra indicata, la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto diversi profili, richiamando le recenti pronunce già emesse su fattispecie analoga (ancorché afferente al pregresso quadro delle disposizioni regolamentari discendenti dal P.E.A.R.S. di cui alla Delibera di Giunta Regionale 3 febbraio 2009, n. 1) di cui alla sentenza di questo T.A.R. n. 1775/2010 e all’ordinanza del C.G.A. 1021/2011 di rimessione della q.l.c. alla Corte Costituzionale .
L’Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per le Amministrazioni intimate.
La domanda cautelare, rigettata in prime cure (ord.500 del 24/07/2013), è stata accolta in secondo grado dal C.G.A. giusta ordinanza n. 154 dell’11 aprile 2014.
In prossimità della presente pubblica udienza l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria conclusiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con memoria del 24 giugno 2014 ha insistito nelle proprie conclusioni per l’accoglimento del mezzo.
Il Collegio ritiene di dover rivisitare quanto già espresso in sede di scrutinio della domanda cautelare.
Ed invero, ad un più approfondito esame proprio della fase dibattimentale le tesi di parte ricorrente meritano condivisione per come d’appresso meglio chiarito.
La questione dedotta in giudizio attiene, in altri termini, alla legittimità o meno del provvedimento di archiviazione della domanda presentata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico da fonte rinnovabile motivato unicamente in ragione della ritenuta applicazione del combinato disposto delle norme di cui all’art.4, comma, lett. b) e art.3, comma 6, del Dec.Pres. Reg. Sic. 48/2012 ove intesi nel senso di limitare la prova della disponibilità delle aree -a mezzo di avvio della procedura espropriativa e dichiarazione di p.u.- a quelle interessate unicamente dalla realizzazione di linee elettriche (ex art. 11 D.R. n. 1775/1933) e non anche a quelle dove devono invece essere ubicati gli aerogeneratori.
Il quadro normativo e regolamentare di riferimento, ricostruito da ECRI nel ricorso in esame, risulta corretto e postula la fondatezza della prima censura con cui si contesta la violazione dell’art.12 D.Lgs. 387/2003, dell’art.1 d.P.R. 327/2001, del D.M. 10/09/2010 dell’art.69 l.r. 32/2000 e degli artt. 1, 3 e 4 d.P.Reg.Sic. 48/2012.
Viene in considerazione, in primo luogo, quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 D.Lgs 387/2003 sui sensi del quale “le opere per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.
È noto che la disposizione normativa in argomento costituisca attuazione nel nostro ordinamento della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
La materia in oggetto, certamente riconducibile alla "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", è quindi oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117 comma terzo della Costituzione, giusto orientamento giurisprudenziale consolidato della stessa Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 383 del 2005.
Quanto sopra esposto trova applicazione, ai sensi dell’art. 10 della Legge Cost. n. 3 del 2001, anche per le Regioni il cui Statuto speciale non contempli l’indicato ambito materiale (Corte cost. sentenza n. 168 del 2010): e vale quindi anche per la Regione Siciliana, atteso che non risulta percorribile ricondurre detta materia a quella relativa all’ “industria e commercio” oggetto di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell’art. 14 comma primo lettera d) dello Statuto Regionale (cfr. C.G.A., ordinanza n.1021/2011).
È parimenti indubbio che il potere espropriativo, secondo il dettato dell’art.1 d.P.R. 327/2001 (applicabile nell’ambito regionale mercé il recepimento già avvenuto a mezzo art.36 L.R.7/02 ed oggi ribadito dall’art.16 l.r.12/2011), possa essere esercitato anche “a favore di privati”, in relazione a “beni immobili o (…) diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.
Anche a voler richiamare il comma 4-bis dell’art.12 D.Lgs. 387/2003 (come introdotto dall’art. 27, comma 42, della L. 99/2009 e ss.mm. e ii), la previsione di limiti all’utilizzo della procedura espropriativa per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile NON riguarda invero quelli eolici qui in considerazione (quanto piuttosto gli impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e gli impianti fotovoltaici): ma anche in detti casi la prova della effettiva disponibilità di suoli da parte del proponente deve intervenire (non già al momento della proposizione dell’istanza, quale condizione di procedibilità della stessa, ma …) nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione.
Con D.M. 10 settembre 2010 sono state adottate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (d’ora innanzi “Linee Guida nazionali”).
Il punto 13.1 individua la documentazione minima ai fini della procedibilità della domanda e dell’avvio del relativo procedimento.
Segnatamente, dalla lettura delle disposizioni contenute nelle lett. c) e d) del punto 13.1 è possibile dedurre che:
- solo per impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici (lett. “c”) è necessario versare (per altro entro la riunione conclusiva della conferenza di servizi, come previsto dal successivo punto 14.4) la documentazione da cui risulti la disponibilità tanto dell'area su cui realizzare l'impianto e delle aree dove insistere le opere connesse (comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle opere connesse con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio);
- per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c), e quindi per gli impianti eolici, è richiesto di allegare la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'espropriocorredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare (…).
In quest’ultimo caso, in altri termini ed in relazione agli impianti da fonte rinnovabile da energia eolica (qui in rilievo), la procedura espropriativa è utilizzabile dal proponente sia per la dimostrazione della disponibilità aree su cui insistere le opere connesse (quali, ad esempio, quelle per il passaggio delle linee elettriche per l’allaccio alla Rete Elettrica nazionale), sia per i suoli sui quali istallare gli aerogeneratori.
Con Decr.Pres.Reg.Sic. 18 luglio 2012, n. 48, è stato quindi adottato il “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della l.r. 12 maggio 2010, n.11”.
Con detto decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall'applicazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, si è espressamente stabilito che trovano immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restandole disposizioni contenute nello stesso decreto e nell’ annessa tabella esplicativa.
Ai sensi dell’art.4 (rubricato “Documentazione amministrativa e disciplina del procedimento unico”) si prevede che “L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è corredata, OLTRE che della documentazione elencata al punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 citato in premessa, da quella seguente: a) (omissis); b) documentazione attestante la disponibilità giuridica dell'area di impianto in capo al richiedente ai sensi del comma 6 dell'articolo 3”.
Il citato comma 6 del predetto art.3 così dispone:
6. La disponibilità giuridica dei suoli di cui al comma 5 (ossia impianti fotovoltaici, assoggettati a semplice SCIA, collocati a terra ubicati in zone industriali - non indicate nel comma 1 - di potenza nominale fino a 1 MW) è comprovata da:
1) … omissis …;
2) … omissis …;
3) piano particellare, elenco delle ditte, copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”.
Il dato normativo/regolamentare regionale risulta poco chiaro e l’operatore di diritto è chiamato a verificare la possibilità di una interpretazione coerente con il dato normativo nazionale (legislativo e regolamentare) oltre che comunitario, come per altro indicato chiaramente dal giudice di seconde cure con la già citata ordinanza di riforma n. 154/2014.
L’interpretazione che ne ha dato l’Amministrazione regionale, dalla quale è scaturito il provvedimento impugnato, non può essere condivisa.
In primo luogo, sul piano meramente letterale, si osserva che le disposizioni del regolamento regionale, anche in ordine alla documentazione a corredo della domanda di autorizzazione unica, rinviano a quanto già previsto dalle linee guida nazionali ( “oltre che della documentazione elencata al punto 13.1 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 …”).
Ma è dal punto di vista logico sistematico che l’interpretazione adottata dall’amministrazione procedente mostra tutte le sue lacune, non potendosi aderire alle differenti tesi in ultimo sostenute dall’Avvocatura erariale con la memoria conclusiva del 10/06/2014, dove si afferma che l’opzione regionale, oltre che ragionevole in sé, sarebbe il frutto di un esercizio corretto della discrezionalità amministrativa.
Mentre il citato art. 1 d.Pres.Reg. Sic. 48/2012 ribadisce l’immediata applicazione ed il rispetto dei principi di cui alle linee guida nazionali, l’art. 69 della legge regionale 23/12/2000, n. 32, (richiamato dallo stesso comma 6 n.3 dell’art. 3) chiarisce come la produzione di energia da fonti rinnovabili è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti.
Come affermato dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia 11 ottobre 2012 n. 224 (richiamata dalla ECRI in ultimo con la memoria del 24/06/2014) l’art.12 L.Lgs. 387/2003 “costituisce principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente (…), e nel contempo espressione di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti”.

In tal senso, l’interpretazione della disposizione regolamentare cit. che richieda a pena di improcedibilità della domanda la prova della disponibilità (immeditata) dell’area su cui realizzare l’impianto senza poter all’uopo fare ricorso alla procedura espropriativa, connessa alla valenza ope legis di pubblica utilità dell’opera in questione (procedura espropriativa utilizzabile unicamente in per le linee elettriche in applicazione dell’art.1l1 r.d. 1775/1933) appare illogica non coerente con lo stesso dato normativo regionale (cfr. art.69 l.r. 32/2000), oltre che con quello nazionale e comunitario, non potendosi ritenere che nell’ambito della potestà normativa concorrente, a mezzo di disciplina regolamentare, siano introdotte limitazioni maggiori rispetto al quadro nazionale relativo alla medesima fattispecie.
Invero, come sottolineato dall’impresa ricorrente, l’unico modo per interpretare in modo coerente al dettato nazionale il richiamo operato nel contesto delle linee guida regionali all’art.111 R.D. 1775/1933, così da garantirne la legittimità, consiste nel ritenere che il con il D.Pres.Reg.Sic. cit. si sia cercato di ovviare al mancato esercizio della propria competenza esclusiva in ambito espropriativo per quanto attiene allo specifico settore delle linee elettriche (ancorché già con sentenza del C.G.A. 496/1970 era stato affermato che, in considerazione del vuoto normativo regionale in materia di procedure espropriative per impianti di produzione di energia, nella Regione Siciliana doveva trovare piena e diretta applicazione la disciplina statale).
In altri termini, la disposizione regolamentare in questione, correttamente interpretata, non esclude affatto l’utilizzo della procedura espropriativa per conseguire e comprovare la disponibilità giuridica dell’area dove insediare un impianto eolico, ma vale a chiarire la possibilità di estendere la procedura anche per la realizzazione delle linee elettriche di connessione degli impianti (nel caso di specie aerogeneratori) alla rete elettrica nazionale.
D’altronde, in relazione alle disposizioni già contenute nelle precedenti linee guida regionali (allegate al P.E.A.R.S. di cui alla delibera di Giunta n.1/2009 cit.) il C.G.A. (già in sede di ordinanza n. 1021/2011 di rimessione della q.l.c. alla Corte Costituzionale ed oggi con la definitiva sentenza n. 438/2014 ha avuto di affermare che “Per quanto riguarda l’obbligo di documentare la disponibilità giuridica dell’area nella quale installare l’impianto (punto 2 lettera b) delle Linee Guida regionali), tale disponibilità può essere infatti comprovata da un titolo idoneo alla costruzione, ovvero in alternativa dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare (cfr. ora in tal senso Allegato I punto 13.1. lettere c) e d) D.M. 10.9.2010)” .
In conclusione, ha errato l’Amministrazione regionale nell’interpretare il combinato disposto delle disposizioni contenute nel D.Pres.Reg.Sic. 48/2012 sopra illustrate, deducendone l’improcedibilità della domanda presentata dall’impresa ricorrente. Il relativo provvedimento impugnato, di cui alla nota prot. 19344 del 10/04/2013, è conseguentemente illegittimo e va annullato in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbite le ulteriori doglianze.
L’accoglimento nei suddetti termini del ricorso qui in esame, consente al Collegio di ritenere sussistenti i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento di cui alla nota prot. 19344 del 10 aprile 2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento