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n. 9-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE I - Sentenza 25 settembre 2014 n. 1467
Pres. P. Buonvino,
Est. B. Massari
Napoletana Parcheggi S.p.A. (Avv.ti N. Pecchioli, R.
Righi) contro il Comune di Pistoia (Avv. V. Papa e F. Paci) |
Edilizia ed urbanistica – Delibera di eventuale
approvazione di un piano attuativo urbanistico – Natura di atto politico o
di alta amministrazione – Non sussiste – Sindacabilità da parte del G.A. –
Sussistenza e limiti – Difetto di motivazione – Illegittimità -
Fattispecie
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Va escluso che una deliberazione del Consiglio comunale
avente ad oggetto l’eventuale approvazione di un piano attuativo
urbanistico possa rivestire natura di atto politico, pure se,
illegittimamente sorretto da motivazioni, lato sensu, politiche. Né tale
atto rientra tra quelli di alta amministrazione atteso che il potere
esercitato attiene alla competenza amministrativa dell’ente. Ne deriva che
la sua sindacabilità da parte del giudice amministrativo sotto il profilo
della necessità di una adeguata motivazione e della logicità e congruità
del suo contenuto che in specie paiono difettare (fattispecie in cui a
fronte del quadro pianificatorio vigente da cui emergeva la piena
compatibilità del piano di recupero, il collegio ha ritenuto che
l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le concrete ragioni che a suo
avviso avrebbero militato per la sua reiezione, e che comunque avrebbero
dovuto essere diverse da quelle della compatibilità con la pianificazione
territoriale di livello superiore, già attestata dal responsabile del
procedimento)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del
2014, proposto da: Napoletana Parcheggi S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Niccolò' Pecchioli
e Roberto Righi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in
Firenze, via Lamarmora 14;
contro
Comune di Pistoia, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa e Federica Paci, con
domicilio eletto presso - Studio Legale Lessona in Firenze, via dei
Rondinelli n. 2;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale n.
2 del 16.01.2014 avente ad oggetto il diniego di approvazione della
"proposta del Piano di Recupero relativo all'ambito dell'intervento di San
Bartolomeo (pratica edilizia n. 1363/11 - prot. n. 35245 del 9.06.2011) in
attesa della approvazione della proposta di revisione del PUM e, in
particolare, del piano della sosta che - come previsto dal bando di cui in
narrativa - sarà consegnato all'Amministrazione entro 90 giorni naturali
consecutivi dalla comunicazione di avvio del servizio",
nonché se ed in
quanto occorrer possa, per l'annullamento in parte qua e per quanto di
ragione,
della determinazione del Dirigente della U.O. Mobilità,
Traffico, Segnaletica del Comune di Pistoia n. 2583 del 23.12.2013,
recante il bando per affidamento dell'aggiornamento del Piano Generale del
Traffico Urbano e del Piano Urbano della Mobilità, pubblicato all'Albo
Pretorio Elettronico del Comune di Pistoia il 16.01.2014 e sul SISAT-SA
Regione Toscana in pari data e pubblicato sulla G.U. n. 9 del 16.01.2014,
nella parte in cui lo si interpreti come preclusivo dell'adozione del
piano di recupero di cui al presente ricorso.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Bernardo Massari
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
Come riferito dalla ricorrente, in data 3
settembre 2009, a seguito dell’interesse dalla medesima manifestato alla
realizzazione di un parcheggio interrato ad uso pubblico, la Parrocchia di
San Bartolomeo, proprietaria della relativa area, presentava alla
Commissione edilizia del Comune di Pistoia una richiesta di parere
preventivo finalizzato all’esatta individuazione dell’iter procedurale da
seguire per ottenere il permesso di costruire.
Il Piano strutturale del
Comune, approvato in data 19 aprile 2004, individuava il comparto in
questione come parte del “Sub-sistema della città murata”.
Con
deliberazione consiliare n. 30 dell’11 febbraio 2008 veniva approvata la
Variante n. 104 al vigente PRG per la definizione del “Piano della Città
Storica”, avente valore di piano attuativo e il Regolamento urbanistico,
approvato con deliberazione n. 35 del 17 aprile 2013, individuava all’art.
112 le aree per le quali erano confermate le previsioni dei piani
regolatori previgenti o dei progetti di dettaglio già approvati
dall’Amministrazione comunale, tra i quali il“Piano della Città
Storica”.
Il summenzionato “Piano della Città Storica” inseriva il
Comparto di San Bartolomeo all’interno dell’ambito n. 4 del Comparto Sud
per il quale, tra le tipologie di interventi ammessi, erano previsti il
“verde pubblico e i parcheggi pubblici” e, con specifico
riferimento alla Piazza di San Bartolomeo, il suo restauro, l’eliminazione
dei parcheggi attuali nella piazza con la sistemazione di un nuovo
parcheggio nell’area posteriore alla basilica, con la possibilità di
interramento dello stesso “in accordo con il piano della
mobilità”.
In data 9 giugno 2011 la Parrocchia di San Bartolomeo e
l'Asilo infantile "Regina Margherita" (proprietari degli immobili
interessati), nonché la società Napoletana Parcheggi s.p.a. (promittente
acquirente dei beni in questione) presentavano al Comune di Pistoia una
proposta di Piano di recupero relativo alla piazza San Bartolomeo che
prevedeva, in particolare, la realizzazione di un parcheggio
interrato.
Sulla proposta venivano acquisiti i pareri favorevoli della
Commissione edilizia (in data 5/7/2011) e della Conferenza dei servizi
appositamente indetta (riunita in tre sessioni successive in data
7/7/2011, in data 12/9/2011 e in data 5/10/2011).
Con deliberazione n.
240 del 27/10/2011 la Giunta comunale approvava gli indirizzi operativi ai
quali il Piano avrebbe dovuto conformarsi e, successivamente, il
Responsabile del procedimento trasmetteva gli elaborati relativi al Genio
civile per i controlli di competenza.
In data 12/1/2012 la Giunta
comunale disponeva la trasmissione al Consiglio comunale della proposta di
adozione del Piano di recupero relativo al comparto di San
Bartolomeo
Nel frattempo l'Agenzia del demanio - sede di Firenze, con
una nota datata 20/2/2012 esprimeva l'avviso che un’area ricompresa nella
proposta di pianificazione fosse appartenente al demanio statale.
A
fronte del "blocco" del procedimento la società Napoletana Parcheggi
s.p.a., in quanto proponente l'intervento urbanistico, dopo avere
inutilmente sollecitato l'Amministrazione agiva contro il silenzio davanti
a questo Tribunale con il ricorso rubricato al n. RG 1883/2012.
In sede
di giudizio emergeva che, nella seduta del 19/11/2012, il Sindaco di
Pistoia aveva comunicato al Consiglio comunale che il Piano di recupero in
questione doveva ritenersi improcedibile, stante la questione sollevata
dall'Agenzia del demanio, precisando poi che ulteriori valutazioni
andavano rinviate alla conclusione dell'istruttoria tecnica finalizzata
alla revisione del Piano urbano della mobilità (PUM) e del Piano generale
del traffico (PGT). Inoltre, nella relazione previsionale e programmatica
2013-2015, approvata con deliberazione n. 11/2013, la nuova Giunta
comunale di Pistoia, formata a seguito delle elezioni del 2012, aveva
rivisto gli indirizzi relativi alla mobilità, prevedendo la redazione di
un nuovo PGT e un nuovo PUM.
Contro le deliberazioni citate la società
ricorrente proponeva motivi aggiunti, chiedendo anche un accertamento
incidentale relativo all'insussistenza di vincoli demaniali sull'area
oggetto della proposta di Piano di recupero.
Con sentenza n. 1585/2013,
la Sezione con riferimento a tale ultima domanda, dichiarava cessata la
materia del contendere, avendo l'Agenzia del demanio - Direzione regionale
Toscana e Umbria definitivamente escluso, con le note datate 23/4/2013, e
depositate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, la demanialità
dell'area in questione.
Per quanto poi riguarda l'azione impugnatoria
proposta con detti motivi aggiunti, la dichiarava inammissibile per
mancanza di lesività degli atti contestati, ossia la deliberazione C.C. n.
113/2012 in quanto non recante alcuna determinazione in ordine al Piano di
recupero di cui si tratta, né risultante di per sé ostativa all'ulteriore
corso dello stesso e la relazione previsionale e programmatica 2013-2015,
in cui erano espressi indirizzi politici, da tradurre semmai in futuri
provvedimenti amministrativi.
Quanto all'azione promossa con l'atto
introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., la
sentenza rilevava, in ordine all’asserito inadempimento
dell'Amministrazione comunale di Pistoia all’obbligo di concludere con un
provvedimento espresso il procedimento finalizzato all'approvazione del
Piano di recupero, che il termine per concludere il procedimento relativo
alla formazione di un piano attuativo conforme alla strumentazione
urbanistica sovraordinata, decorrente dal completamento dell'istruttoria,
andava quantificato, alla luce dell’art. 22 della legge 30 aprile 1999 n.
136 e dell’art. 69 della l. reg. n. 1/2005, in complessivi 165
giorni.
Nel caso in esame il termine in questione aveva decorrenza
dalla data di ricevimento del parere positivo condizionato formulato in
ordine al Piano di recupero di cui si controverte dall'Ufficio del Genio
civile di Pistoia, cioè dal 2 ottobre 2013, con la conseguenza che, non
essendo decorsi né il termine suindicato per la conclusione dell'intero
procedimento, né quello di 90 giorni previsto per l'adozione dello
strumento attuativo (e fermo restando comunque l'obbligo del Comune di
Pistoia di assumere una decisione conclusiva al riguardo), il ricorso
veniva rigettato.
In data 17 aprile 2013 il Consiglio comunale di
Pistoia approvava definitivamente il nuovo Regolamento urbanistico con il
quale veniva confermata la compatibilità del Piano di iniziativa privata
proposto con i nuovi assetti pianificatori.
Con la nota del 16 gennaio
2014 l’Amministrazione intimata sollecitata in merito dalla ricorrente
confermava il proprio avviso negativo assumendo che la sentenza della
Sezione n. 1585/2013 sopra citata non offrirebbe “argomentazioni
suscettibili di indurre l’Ente ad una valutazione diversa” da quella
in precedenza fatta propria.
Da ultimo, con la deliberazione n. 2
emessa in pari data il Consiglio comunale rigettava la proposta della
ricorrente concernente il Piano di recupero relativo all’ambito di San
Bartolomeo.
Per l’annullamento, previa sospensione, di tale atto la
società in intestazione proponeva il presente ricorso deducendo:
1.
Violazione dei principi desumibili dagli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990,
dall’art. 28 della l. n. 1150/1942 e dall’art. 28 della l. n. 457/1978.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 112 delle NTA del
Regolamento urbanistico approvato con deliberazione n. 35/2013. Violazione
delle NTA del Piano attuativo per la Città Storica approvato con
deliberazione n. 30/2008. Violazione del vigente P.U.M. approvato con
delibera n. 76/2006. Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà
carenza assoluta di motivazione e violazione del legittimo affidamento
della ricorrente.
2. Ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 della l. n.
241/1990. Ulteriore eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di
motivazione e sviamento.
3. Ulteriore violazione dell’art. 1 della l.
n. 241/1990. Violazione dell’art. 69 della l. reg. n. 1/2005. Ulteriore
eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e
sviamento.
4. Ulteriore violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990.
Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Ulteriore eccesso di
potere per violazione del giusto procedimento e sviamento.
Il Comune di
Pistoia si è costituito in giudizio instando per il rigetto del
gravame.
Nella camera di consiglio del 2 maggio 2014 veniva disposta la
riunione al merito dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto
impugnato.
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2014 il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Viene impugnata la deliberazione della Giunta
Comunale di Pistoia in epigrafe precisata con cui è stata negata
l’approvazione della "proposta del Piano di Recupero relativo
all'ambito dell'intervento di San Bartolomeo…in attesa della approvazione
della proposta di revisione del PUM e, in particolare, del piano della
sosta…”,
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo la società
ricorrente lamenta che, per effetto del recepimento del “Piano della Città
storica”, di cui alla deliberazione consiliare n. 30/2008, nel nuovo
Regolamento urbanistico approvato dal Consiglio comunale il 17 aprile
2013, si sia affermata la piena conformità urbanistica ai nuovi strumenti
pianificatori del Piano attuativo per cui è causa, con la conseguenza che
la discrezionalità amministrativa, pur ampiamente sussistente in materia,
incontra il limite della necessità di una adeguata e congrua motivazione
nell’ipotesi in cui il Comune intenda rivedere le proprie precedenti
determinazioni.
Ciò comporta che si palesa del tutto insufficiente
l’assunto espresso dall’amministrazione con l’impugnato provvedimento
secondo cui l’approvazione del piano attuativo è differita “in attesa
dell’approvazione della proposta di revisione del PUM e, in particolare,
del piano della sosta…”.
La tesi merita condivisione.
Va
innanzitutto sgomberato il campo dall’obiezione, avanzata nelle sue difese
dal Comune, circa la natura di atto politico dell’impugnata deliberazione
con le sue ricadute in termini di insindacabilità dell’atto
stesso.
L’approdo della giurisprudenza sul tema assume che, sotto il
profilo soggettivo, occorre che si tratti di “atto emanato dal governo,
e cioè dall'autorità cui compete, altresì, la funzione d'indirizzo
politico e di direzione al massimo livello della cosa pubblica”,
mentre, sotto il profilo oggettivo, “deve trattarsi d'un atto o d'un
provvedimento emanato nell'esercizio di un potere politico, anzi ché
nell'esercizio di un attività meramente amministrativa” ( Cons. St.,
sez. V, 6 ottobre 2009, n. 6094; Cons. St., sez. V, 6 maggio, 2011, n.
2718), e “deve riguardare la costituzione, la salvaguardia o il
funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella
loro coordinata applicazione” (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2001, n.
1397, Tar Veneto, sez. III, 25 maggio 2002, n. 2393).
Per contro,
“l'atto di alta amministrazione, di regola adottato dall'organo
politico, è il primo momento attuativo, anche se per linee generali,
dell'indirizzo politico a livello amministrativo. A differenza dell'atto
politico, esso esprime una potestas vincolata nel fine e soggetta al
principio di legalità. Gli atti di alta amministrazione sono una species
del più ampio genus degli atti amministrativi e soggiacciono pertanto al
relativo regime giuridico, ivi compreso il sindacato giurisdizionale, sia
pure con talune peculiarità connesse alla natura spiccatamente
discrezionale degli stessi. Infatti, il controllo del giudice non è della
stessa ampiezza di quello esercitato in relazione ad un qualsiasi atto
amministrativo, ma si appalesa meno intenso e circoscritto alla
rilevazione di manifeste illogicità formali e procedurali” (Cons. St.,
sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502).
Si tratta di atti individuati sulla
scorta di due criteri: l'essere atti di indirizzo politico amministrativo,
e l'essere caratterizzati da una causa o un motivo di carattere politico
che ne dilata la discrezionalità e li rende sindacabili sotto profili di
stretta legittimità (incompetenza, violazione di legge,
illogicità).
Argomentando sulla scorta delle premesse di cui sopra, la
giurisprudenza ha, quindi, già da tempo escluso la “politicità”, ad
esempio, dell’atto di scioglimento dei consigli comunali e la rimozione
del sindaco (Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665) o dell’atto con
cui il Sindaco revoca un assessore comunale, con il rilievo che la
determinazione degli organi di governo dei Comuni, con le connesse sfere
di competenza, è regolata dalla legge statale e che tali organi “non
sono di rilievo costituzionale” (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2007,
n. 209).
A più forte ragione va escluso che una deliberazione del
Consiglio comunale avente ad oggetto l’eventuale approvazione di un piano
attuativo urbanistico possa rivestire natura di atto politico, pure se,
come meglio di seguito illustrato, illegittimamente sorretto da
motivazioni, lato sensu, politiche.
Dalle considerazioni che
precedono il Collegio ritiene che, nella fattispecie, non possa in alcun
modo e sotto alcun profilo attribuirsi al provvedimento impugnato la
natura di atto politico e neppure di alta amministrazione, atteso che il
potere esercitato attiene alla competenza amministrativa dell’ente,
conseguendone che esso resta sindacabile da parte di questo giudice sotto
il profilo della necessità di una adeguata motivazione e della logicità e
congruità del suo contenuto.
Entrando nel merito delle censure dedotte
si osserva che l’art. 112 delle NTA del Regolamento urbanistico vigente,
riguardante gli “strumenti previgenti confermati” vi comprende tra
gli altri, al comma 9, il “Piano per la Città storica” di cui alla
deliberazione consiliare n. 30/2008. Detto piano, all’art. 27 delle NTA,
dettagliando l’intervento previsto sulla piazza di San Bartolomeo in
funzione del ripristino dei luoghi pubblici della Città storica ne
prevede, oltre che il restauro, “l’eliminazione dei parcheggi attuali
nella piazza, circa 50 stalli” con “la sistemazione di un nuovo
parcheggio nell’area alle spalle della basilica” che “in accordo con il
piano della mobilità può essere interrato e, in questo caso investire
anche l’ambito occupato dal campetto di calcio”.
Inoltre, l’art. 5
delle NTA prevede che il Regolamento urbanistico recepisca le indicazioni
provenienti dai piani di settore vigenti, tra i quali viene esplicitamente
menzionato il Piano Urbano della Mobilità - PUM.
Proprio tale piano di
settore stabilisce che “in relazione alle percorrenze interne al Centro
cittadino, in primo luogo dovranno essere scoraggiati percorsi di
attraversamento del centro storico” evidenziando “la necessità di
ritrovare i soli 50 stalli di sosta richiamati dalla PdCS per l’ambito di
San Bartolomeo”. Per l’area circostante alla chiesa viene indicata la
previsione di un parcheggio di struttura con una capacità compresa tra 320
e 360 posti auto.
Dunque, a fronte del quadro pianificatorio appena
rassegnato da cui emerge la piena compatibilità del piano di recupero,
l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le concrete ragioni che a suo
avviso avrebbero militato per la sua reiezione.
Ne segue che la
motivazione con cui il Consiglio comunale ha negato l’approvazione della
proposta del Piano di Recupero si palesa per un verso inconferente,
attingendo a circostanze del tutto estranee al contesto pianificatorio
vigente, e per altro verso illegittima dal momento che non viene offerta
nessuna considerazione di merito relativa al progetto concretamente
presentato dalla ricorrente.
Sotto altro profilo può osservarsi che la
deliberazione avversata finisce con l’atteggiarsi come atto
soprassessorio, ossia come un rinvio sine die della conclusione del
procedimento, in violazione dell'obbligo di concluderlo entro il termine
fissato e, quindi, dilazionando il soddisfacimento dell'interesse
pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto (nella specie
l’approvazione del nuovo Piano per la mobilità), determina un illegittimo
arresto a tempo indeterminato del procedimento amministrativo (Cons.
Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4071; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 12
settembre 2013, n. 1890; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 12 marzo 2014,
n. 731).
Per di più appare dimostrato, ad avviso del Collegio, lo
sviamento di potere in cui è incorsa l’Amministrazione.
Come è noto il
vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell'effettiva e
comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero
nell'esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal
legislatore con la norma attributiva dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 27 maggio 2014, n. 2730).
Ebbene, nel caso all’esame, l'illegittima
finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo si manifesta
proprio nella volontà di respingere la proposta di approvazione del piano
di recupero avanzando, a supporto della decisione, motivazioni estranee
alla natura amministrativa del procedimento e, comunque, non riconducibili
a questioni attinenti alla pianificazione e all’assetto del
territorio.
L’art. 10 della l. reg. n. 1 del 2005 dispone che
costituiscono “atti di governo del territorio: il regolamento
urbanistico comunale disciplinato dall’art. 65, i piani complessi di
intervento disciplinati dall'art. 56, nonché i piani attuativi di cui
all’art. 65”, nonché i piani e i programmi di settore “qualora
incidano sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione
territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di
essi”.
L’art. 65 definisce “I piani attuativi costituiscono
strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento
urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento
degli interventi sul territorio”.
Il Regolamento urbanistico da
ultimo approvato opera, come si è visto, una recezione materiale del Piano
della città storica e del Piano della mobilità, costituenti, in forza
della legislazione regionale, piani di settore, così come il piano di
recupero è, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico
sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel
piano regolatore ed è quindi equivalente al piano particolareggiato
(T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 luglio 2011 n. 969).
Ne segue,
ad avviso del Collegio, che parte del potere di cui l’Amministrazione
comunale è titolare in materia si è consumato nel momento in cui, con
l’approvazione del Regolamento urbanistico, si è ritenuto di recepire il
Piano della Città storica e, dunque, le sue previsioni relative alla
possibile realizzazione di uno o più parcheggi nell’area della chiesa di
San Bartolomeo.
Corollario dell’affermazione che precede è che il
Comune conserva il potere di negare l’approvazione del piano di recupero
solo per ragioni diverse da quelle della compatibilità con la
pianificazione territoriale di livello superiore, peraltro attestata dal
responsabile del procedimento (cfr. nota allegata alla delibera impugnata)
e tenuto conto, sul piano della completezza dell’istruttoria, dei già
acquisiti pareri positivi del Ufficio del genio civile, della Commissione
edilizia e della conferenza di servizi (quest’ultima con prescrizioni)
nelle sedute del 7 luglio, 12 settembre e 5 ottobre
2011.
Conclusivamente, attesa la sua fondatezza va accolta la domanda
di annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del
16.01.2014 avente ad oggetto il diniego di approvazione della "proposta
del Piano di Recupero relativo all'ambito dell'intervento di San
Bartolomeo”.
A diverse conclusioni deve, per contro, pervenirsi in
ordine all’azione proposta per sentire dichiarare l’illegittimità della
determinazione dirigenziale n. 2583 del 23.12.2013, recante il bando per
affidamento dell'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano e
del Piano Urbano della Mobilità.
Si osserva, in primo luogo, che per le
argomentazioni in precedenza esposte va escluso, così come paventato dalla
ricorrente, che il provvedimento impugnato possa interpretarsi come
“preclusivo dell'adozione del piano di recupero di cui al presente
ricorso”.
Sotto altro profilo, al precedente connesso, va rilevato
che indipendentemente dall’effetto di cui sopra non è dato rinvenire in
capo alla ricorrente un interesse personale e concreto all’annullamento
dell’atto.
Ne discende che tale capo della domanda va dichiarato
inammissibile per carenza di interesse.
Le spese del giudizio tenuto
conto della parziale reciproca soccombenza vanno compensate tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, in parte lo accoglie annullando, per l’effetto l’atto
impugnato e, in parte, lo dichiara inammissibile.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del
giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino,
Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Alessandro
Cacciari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/09/2014
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