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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 9 settembre 2014 n. 1437
Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari
S.A.C.R.A. s.p.a. (Avv.ti G. Isidori, F. Tavarelli e C. Chiarelli) contro il Comune di Capalbio (n.c.)


Edilizia ed urbanistica – Piano strutturale - Totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti – Illegittimità

 

 

La totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti, inserita nel piano strutturale senza alcuna distinzione qualitativa tra gli stessi e neppure l’indicazione di un limite minimo e massimo entro il quale ammetterne l’impiego, si palesa come una irragionevole compressione dei diritti dominicali e della libertà d’impresa ed è in contraddizione con l’obiettivo delineato dall’art. 25, co. 4, del Piano stesso, il quale, pur prevedendo una riduzione degli apporti inquinanti, mira al fine del mantenimento e del potenziamento delle attività agricole, senza tuttavia che tale finalità venga perseguita con mezzi proporzionalmente non adeguati allo scopo

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2008, proposto da: S.A.C.R.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giada Isidori, Fabio Tavarelli e Costanza Chiarelli con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Firenze, viale Matteotti 70;

contro



Comune di Capalbio, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento



e/o riforma della delibera C.C. n. 25 del 03.07.2008, pubblicata nel B.U.R.T. il 03.09.2008, per la parte in cui è stata deliberata l'approvazione degli artt. 38 - U.T.O.E. n.7 della costa occidentale, n.5, V comma e 40 - U.T.O.E. n.9 della costa orientale, n.5, V comma, del piano strutturale, entrambi ponenti il "divieto di uso di diserbanti e fertilizzanti chimici per lo svolgimento delle attività agricole", nonché di tutti gli altri atti presupposti e conseguenti.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



Riferisce la società ricorrente di essere proprietaria di una vasta azienda agricola sita nel Comune di Capalbio dell’estensione di circa ha 1050 che, sin dal 1980, è stata classificata come riserva naturale dello Stato, nonché Sito di importanza comunitaria ai sensi della “direttiva Habitat”.
Nella zona è ricompreso anche il lago di Burano, stagno costiero salmastro, collegato al mare attraverso un canale parzialmente artificiale, della superficie di circa ha 140.
Con deliberazione consiliare n. 25 del 3 luglio 2008, il Comune di Capalbio approvava il Piano strutturale comunale che, per quanto di interesse, apponeva, per tutti terreni ricadenti all’interno delle UTOE nn. 7 e 9 dove è situata l’azienda, il divieto assoluto di uso di diserbanti e fertilizzanti chimici per lo svolgimento di attività agricole. E ciò nonostante, nel corso del procedimento di approvazione dell’atto di pianificazione, la società che utilizza per attività agricola metà dell’area in questione, avesse evidenziato le rilevanti ricadute negative della contraddittorietà di tale prescrizione.
Conseguentemente la società in intestazione impugnava la delibera di approvazione del Piano strutturale chiedendone l’annullamento e deducendo:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, errata valutazione dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà.
Il Comune di Capalbio non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Viene impugnata la deliberazione n. 25 del 3 luglio 2008 con cui il Comune di Capalbio ha approvato il nuovo Piano strutturale comunale nella parte in cui per tutti terreni ricadenti all’interno delle UTOE nn. 7 e 9 dove è situata l’azienda ricorrente, introduce il divieto assoluto di uso di diserbanti e fertilizzanti chimici per lo svolgimento di attività agricole.
Il ricorso è fondato.
Lamenta la ricorrente il difetto di motivazione, nonché l’errata valutazione dei presupposti di fatto, la carenza di istruttoria e la contraddittorietà dell’atto contestato.
L’art. 53 della l. reg. n. 1/2005, nel precisare i contenuti del piano strutturale dispone, tra l’altro, che detto strumento di pianificazione definisce “la disciplina della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34” (co. 1, lett. e).
Con riferimento, dunque, alla tutela dell’ambiente il piano può contenere disposizioni di dettaglio che indirizzino lo svolgimento dell’attività edilizia pubblica e privata al fine della razionale utilizzazione delle risorse essenziali.
Pare, quindi, difficile sostenere, sulla base del dettato normativo, la possibilità per l’ente locale di dettare direttamente, ossia con modalità svincolate dalla concreta realizzazione di interventi edilizi, prescrizioni di natura meramente ambientale come quelle per le quali si controverte.
In ogni caso, anche a prescindere da tale preliminare considerazione, una decisione di tal fatta va sorretta da una adeguata istruttoria ed esplicitata con una congrua motivazione.
Nel caso di specie la prescrizione in parola si pone, in primo luogo, in contraddizione con l’obiettivo delineato dall’art. 25, co. 4, del Piano stesso, il quale, pur prevedendo una riduzione degli apporti inquinanti, mira al fine del mantenimento e del potenziamento delle attività agricole, senza tuttavia che tale finalità venga perseguita con mezzi proporzionalmente non adeguati allo scopo.
In tal senso, appare evidente che la totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti, senza alcuna distinzione qualitativa tra gli stessi e neppure l’indicazione di un limite minimo e massimo entro il quale ammetterne l’impiego, si palesa come una irragionevole compressione dei diritti dominicali e della libertà d’impresa.
Sul piano dell’istruttoria poi si osserva che la stessa Relazione di incidenza allegata al Piano relativamente alla SIR 131 “Lago di Burano” si limita ad indicare la necessità di “interventi di regolazione degli scarichi civili e delle concimazioni”.
In sede di osservazioni presentate nella fase di adozione del piano, la ricorrente aveva, tra l’altro, evidenziato come le acque di sbronzo proveniente dai terreni oggetto delle proprie coltivazioni fossero significativamente migliori rispetto a quelle provenienti dai terreni limitrofi e dagli impianti pubblici.
Le controdeduzioni opposte dal Comune si erano limitate a indicare il divieto come connesso alle prescrizioni impartite dal Comitato di tutela delle acque del lago di Burano.
In realtà, come risulta dal verbale della riunione del 23 maggio 2007 di detto Comitato, vi è agli atti uno studio del’ARPAT, presentato al Ministero dell’ambiente il 22 maggio dello stesso anno, con cui si evidenzia come la percentuale maggiore di azoto e fosforo (sostanze che com’è noto costituiscono la componente essenziale dei fertilizzanti) si rinviene nelle acque provenienti dallo scarico del depuratore comunale e dai terreni a monte del rilevato ferroviario e non in quelle provenienti dai terreni aziendali.
Ne segue, perciò, che la prescrizione imposta dal Comune, oltre che immotivata, si palesa viziata per contraddittorietà e difetto di istruttoria.
Per le ragioni che precedono il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato per la parte di interesse della ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto di ragione l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Capalbio alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014





 

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