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n. 9-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE I - Sentenza 9 settembre 2014 n. 1437
Pres. P. Buonvino,
Est. B. Massari
S.A.C.R.A. s.p.a. (Avv.ti G. Isidori, F. Tavarelli e C.
Chiarelli) contro il Comune di Capalbio (n.c.) |
Edilizia ed urbanistica – Piano strutturale - Totale
inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti – Illegittimità
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La totale inibizione dell’utilizzo di diserbanti e
fertilizzanti, inserita nel piano strutturale senza alcuna distinzione
qualitativa tra gli stessi e neppure l’indicazione di un limite minimo e
massimo entro il quale ammetterne l’impiego, si palesa come una
irragionevole compressione dei diritti dominicali e della libertà
d’impresa ed è in contraddizione con l’obiettivo delineato dall’art. 25,
co. 4, del Piano stesso, il quale, pur prevedendo una riduzione degli
apporti inquinanti, mira al fine del mantenimento e del potenziamento
delle attività agricole, senza tuttavia che tale finalità venga perseguita
con mezzi proporzionalmente non adeguati allo scopo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del
2008, proposto da: S.A.C.R.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giada Isidori, Fabio Tavarelli e
Costanza Chiarelli con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima
in Firenze, viale Matteotti 70;
contro
Comune di Capalbio, in persona del Sindaco
p.t.;
per l'annullamento
e/o riforma della delibera C.C. n. 25 del
03.07.2008, pubblicata nel B.U.R.T. il 03.09.2008, per la parte in cui è
stata deliberata l'approvazione degli artt. 38 - U.T.O.E. n.7 della costa
occidentale, n.5, V comma e 40 - U.T.O.E. n.9 della costa orientale, n.5,
V comma, del piano strutturale, entrambi ponenti il "divieto di uso di
diserbanti e fertilizzanti chimici per lo svolgimento delle attività
agricole", nonché di tutti gli altri atti presupposti e
conseguenti.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il dott. Bernardo Massari
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
Riferisce la società ricorrente di essere
proprietaria di una vasta azienda agricola sita nel Comune di Capalbio
dell’estensione di circa ha 1050 che, sin dal 1980, è stata
classificata come riserva naturale dello Stato, nonché Sito di importanza
comunitaria ai sensi della “direttiva Habitat”.
Nella zona è ricompreso
anche il lago di Burano, stagno costiero salmastro, collegato al mare
attraverso un canale parzialmente artificiale, della superficie di circa ha 140.
Con deliberazione consiliare n. 25 del 3 luglio 2008, il
Comune di Capalbio approvava il Piano strutturale comunale che, per quanto
di interesse, apponeva, per tutti terreni ricadenti all’interno delle UTOE
nn. 7 e 9 dove è situata l’azienda, il divieto assoluto di uso di
diserbanti e fertilizzanti chimici per lo svolgimento di attività
agricole. E ciò nonostante, nel corso del procedimento di approvazione
dell’atto di pianificazione, la società che utilizza per attività agricola
metà dell’area in questione, avesse evidenziato le rilevanti ricadute
negative della contraddittorietà di tale prescrizione.
Conseguentemente
la società in intestazione impugnava la delibera di approvazione del Piano
strutturale chiedendone l’annullamento e deducendo:
- Violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere
per violazione del giusto procedimento, errata valutazione dei presupposti
di fatto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità
manifesta e contraddittorietà.
Il Comune di Capalbio non si costituiva
in giudizio.
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2014 il ricorso
veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Viene impugnata la deliberazione n. 25 del 3
luglio 2008 con cui il Comune di Capalbio ha approvato il nuovo Piano
strutturale comunale nella parte in cui per tutti terreni ricadenti
all’interno delle UTOE nn. 7 e 9 dove è situata l’azienda ricorrente,
introduce il divieto assoluto di uso di diserbanti e fertilizzanti chimici
per lo svolgimento di attività agricole.
Il ricorso è
fondato.
Lamenta la ricorrente il difetto di motivazione, nonché
l’errata valutazione dei presupposti di fatto, la carenza di istruttoria e
la contraddittorietà dell’atto contestato.
L’art. 53 della l. reg. n.
1/2005, nel precisare i contenuti del piano strutturale dispone, tra
l’altro, che detto strumento di pianificazione definisce “la disciplina
della valorizzazione del paesaggio, nonché le disposizioni di dettaglio
per la tutela dell'ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali
in attuazione del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale
di coordinamento ai sensi degli articoli 33 e 34” (co. 1, lett.
e).
Con riferimento, dunque, alla tutela dell’ambiente il piano può
contenere disposizioni di dettaglio che indirizzino lo svolgimento
dell’attività edilizia pubblica e privata al fine della razionale
utilizzazione delle risorse essenziali.
Pare, quindi, difficile
sostenere, sulla base del dettato normativo, la possibilità per l’ente
locale di dettare direttamente, ossia con modalità svincolate dalla
concreta realizzazione di interventi edilizi, prescrizioni di natura
meramente ambientale come quelle per le quali si controverte.
In ogni
caso, anche a prescindere da tale preliminare considerazione, una
decisione di tal fatta va sorretta da una adeguata istruttoria ed
esplicitata con una congrua motivazione.
Nel caso di specie la
prescrizione in parola si pone, in primo luogo, in contraddizione con
l’obiettivo delineato dall’art. 25, co. 4, del Piano stesso, il quale, pur
prevedendo una riduzione degli apporti inquinanti, mira al fine del
mantenimento e del potenziamento delle attività agricole, senza tuttavia
che tale finalità venga perseguita con mezzi proporzionalmente non
adeguati allo scopo.
In tal senso, appare evidente che la totale
inibizione dell’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti, senza alcuna
distinzione qualitativa tra gli stessi e neppure l’indicazione di un
limite minimo e massimo entro il quale ammetterne l’impiego, si palesa
come una irragionevole compressione dei diritti dominicali e della libertà
d’impresa.
Sul piano dell’istruttoria poi si osserva che la stessa
Relazione di incidenza allegata al Piano relativamente alla SIR 131 “Lago
di Burano” si limita ad indicare la necessità di “interventi di
regolazione degli scarichi civili e delle concimazioni”.
In sede di
osservazioni presentate nella fase di adozione del piano, la ricorrente
aveva, tra l’altro, evidenziato come le acque di sbronzo proveniente dai
terreni oggetto delle proprie coltivazioni fossero significativamente
migliori rispetto a quelle provenienti dai terreni limitrofi e dagli
impianti pubblici.
Le controdeduzioni opposte dal Comune si erano
limitate a indicare il divieto come connesso alle prescrizioni impartite
dal Comitato di tutela delle acque del lago di Burano.
In realtà, come
risulta dal verbale della riunione del 23 maggio 2007 di detto Comitato,
vi è agli atti uno studio del’ARPAT, presentato al Ministero dell’ambiente
il 22 maggio dello stesso anno, con cui si evidenzia come la percentuale
maggiore di azoto e fosforo (sostanze che com’è noto costituiscono la
componente essenziale dei fertilizzanti) si rinviene nelle acque
provenienti dallo scarico del depuratore comunale e dai terreni a monte
del rilevato ferroviario e non in quelle provenienti dai terreni
aziendali.
Ne segue, perciò, che la prescrizione imposta dal Comune,
oltre che immotivata, si palesa viziata per contraddittorietà e difetto di
istruttoria.
Per le ragioni che precedono il ricorso va, pertanto,
accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato per la parte di
interesse della ricorrente.
Le spese del giudizio seguono la
soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto di
ragione l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Capalbio alla rifusione
delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo
Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere,
Estensore
Alessandro Cacciari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
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