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n. 9-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE I - Sentenza 9 settembre 2014 n. 1439
Pres. P. Buonvino,
Est. B. Massari
L. Cini e P. Cini (Avv.ti T. D'Amora, L. Belli) contro
il Comune di Marciano della Chiana (Avv. A.M. Bruni) e nei confronti di M.
Agnelli ed altri (n.c.) |
1. Giustizia amministrativa – Variante dello strumento
urbanistico generale – Vincolo preordinato all’espropriazione – Termine di
impugnazione – Decorrenza – Dalla comunicazione o dalla piena conoscenza
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2. Edilizia ed urbanistica - Variante dello strumento
urbanistico generale – Vincolo preordinato all’espropriazione – Obbligo di
congrua motivazione sul sacrificio dell’interesse privato - Necessità
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1. Il termine per l’impugnazione di una variante dello
strumento urbanistico generale decorre dalla comunicazione o dalla piena
conoscenza solo quando la variante non sia caratterizzata da una
considerazione globale del territorio comunale ma sia rivolta ad incidere
in modo singolare su di un determinato e specifico bene imprimendogli un
vincolo preordinato all'espropriazione. Tale deve ritenersi, appunto, il
caso in esame, atteso che la variante contestata attiene ad una specifica
ed assai limitata porzione del territorio comunale in cui è incluso il
terreno dei ricorrenti i quali potevano, dunque, proporre ricorso entro il
termine decorrente dalla piena conoscenza dell’atto di approvazione.
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2. Laddove l’amministrazione scelga di mutare l’uso di
una particolare porzione di territorio di proprietà privata, ed in
particolar modo quando tale mutamento comporti l’apposizione di un vincolo
finalizzato all’esproprio, è suo preciso onere motivare specificamente e
congruamente, con riferimento alla necessità, imposta dall’interesse
pubblico, di sacrificare l’interesse privato avente ad oggetto proprio
quel particolare immobile. E ciò non solo in relazione alle osservazioni
eventualmente presentate, ma anche alla concreta impossibilità di porre in
essere opzioni diverse (fattispecie in cui è stata ritenuta carente di
motivazione la scelta di localizzare sul solo terreno dei ricorrenti il
nuovo edificio scolastico da realizzare, imprimendo in questo modo a un
terreno della superficie di mq. 13.000 la sola destinazione F3 per
l’edilizia scolastica )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 31 del
2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri Lido Cini e Paolo
Cini, rappresentati e difesi dagli avv. Tullio D'Amora, Lia Belli, con
domicilio eletto presso - Studio Legale Lessona in Firenze, via dei
Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Marciano della Chiana, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Maria Bruni,
con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Lamarmora 14;
nei confronti di
Marco Agnelli, Maria Rita Agnelli, Margherita
Garzi, Andrea Refini, Oride Refini;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di
Marciano della Chiana n. 2
del 5 marzo 2008 recante l'approvazione
della variante al PRG vigente relativa ad un'area da destinare ad edilizia
scolastica in Frazione Cesa, nonché di ogni altro atto ad essa
presupposto, conseguente o comunque connesso ivi compresa la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 44 del 9 novembre 2007 di adozione di detta
variante e, per quanto occorrer possa, delle deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 25/2005 e n. 37/2005, rispettivamente, di adozione ed
approvazione di una prima variante di PRG relativa alla medesima area e
delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 83/2008 e n. 98/2008,
rispettivamente, di approvazione del progetto preliminare e del progetto
definitivo del realizzando edificio scolastico;
nonché, per il
risarcimento dei danni connessi all'adozione dei provvedimenti
impugnati;
e con i motivi aggiunti depositati in data
01/06/2009,
per l'annullamento
del decreto di esproprio n. 1/2009
del 20 aprile 2009 prot. n. 3078 a firma del Responsabile del Servizio del
Comune di Marciano della Chiana recante l’esproprio definitivo a favore
dell’Amministrazione Comunale delle aree necessarie alla costruzione di un
nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare in
Frazione Cesa, e del decreto di esproprio n. 2/2009 del 22 aprile 2009
prot. n. 3209 a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Marciano
della Chiana recante l’esproprio definitivo a favore dell’Amministrazione
Comunale delle aree necessarie alla costruzione di un nuovo edificio
scolastico da adibire a scuola materna ed elementare in Frazione Cesa e
contestuale annullamento del decreto di esproprio n. 1 del 20 aprile 2009
prot. 3078; nonché di ogni altro atto a detti decreti presupposto,
conseguente o comunque connesso ivi compreso l’atto di determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, prot. n. 1913 del 6 marzo 2009 e
la nota del 3 marzo 2009, prot. n. 1794 di risposta alle osservazioni
presentate dai ricorrenti alla comunicazione ex art. 20 co. 1 del DPR
327/2001.
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Marciano della Chiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno
2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
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FATTO
Riferiscono i ricorrenti di essere proprietari di
un appezzamento di terreno sito in Comune di Marciano della Chiana
dell’estensione di mq. 14.800, inserito dal Piano strutturale vigente in
una vasta area oggetto di intervento strategico comprendente attrezzature
e servizi, nonché nuove possibilità di ampliamento.
Secondo il Piano
all’interno di tale area sarà ammessa la realizzazione di “verde
pubblico attrezzato; strutture attrezzature sportive; centri civici,
sociali, culturali, sanitari, scolastici eccetera” da realizzarsi
attraverso uno specifico progetto attuativo demandato al Regolamento
urbanistico.
Nelle more dell’approvazione di tale strumento di
pianificazione l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 16 della
legge reg. n. 1/2005, adottava una variante al precedente PRG con cui tale
terreno, in precedenza avente destinazione a verde privato, veniva
classificato come zona F3/F10, ossia come zona per l’istruzione e verde
pubblico ed attrezzature per il tempo libero. La variante veniva
definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 37 del 9
settembre 2005.
In data 28 settembre 2007 il Comune comunicava agli
odierni ricorrenti di voler procedere all’adozione di una ulteriore
variante includente anche il loro terreno, avendo nel frattempo proceduto
ad approvare il progetto preliminare del realizzando edificio scolastico.
La nuova variante veniva effettivamente adottata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 44 del 9 novembre 2007, assegnando all’area di
proprietà degli odierni ricorrenti la sola destinazione F3, cioè zona per
la realizzazione di strutture destinate all’istruzione. In tale zona
veniva ammessa una volumetria massima di mc. 6208.
Nonostante le
osservazioni contrarie presentate dai ricorrenti, la variante veniva
definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 2 del 5 marzo
2008. Il successivo 1 dicembre 2008 il Comune approvava anche il progetto
definitivo dell’opera da realizzare.
Avverso tale atto proponevano
ricorso i sigg. Cini chiedendone l’annullamento e deducendo:
-
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 della legge reg. n.
uno/2005. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto
di istruttoria e ingiustizia manifesta.
Nelle more del giudizio,
l’amministrazione comunale, dopo aver determinato l’indennità provvisoria
di esproprio, con atto del 6 marzo 2009 notificava ai ricorrenti il
decreto di espropriazione, prima revocato in via di autotutela, in quanto
non contenente la corretta indicazione dei diritti dei soggetti
espropriati e, quindi, sostituito con il decreto di esproprio n. 2/2009 di
identico tenore.
Tale atto veniva impugnato con i motivi aggiunti
depositati il 1° giugno 2009, svolgendo censure di illegittimità
derivata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Marciano della Chiana
opponendosi all’accoglimento dei gravame.
Alla pubblica udienza dell’11
giugno 2014, dopo il rituale deposito di memorie, la causa veniva
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio veniva
impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Marciano della Chiana
n. 2 del 5 marzo 2008 recante l'approvazione della variante al PRG vigente
relativa ad un'area da destinare ad edilizia scolastica in Frazione Cesa,
comprendente anche un terreno di proprietà dei ricorrenti, nonché le
deliberazioni consiliari n. 83/2008 e n. 98/2008, rispettivamente, di
approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo del
realizzando edificio scolastico.
Preliminarmente va scrutinata
l’eccezione di irricevibilità del ricorso e conseguente inammissibilità
dei motivi aggiunti avanzata dalla difesa dell’Amministrazione
resistente.
Ad avviso del Comune, infatti, la deliberazione impugnata,
essendo stata pubblicata sul BURT del 7 maggio 2008, doveva essere
contestata entro il termine decadenza decorrente da tale data, mentre il
ricorso risulta notificato solo il 27 dicembre 2008.
L’assunto non può
essere condiviso.
È invero pacifico in giurisprudenza che il termine
per l’impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale
decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del provvedimento di approvazione; decorre, tuttavia, dalla
comunicazione o dalla piena conoscenza, quando la variante non sia
caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma
sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico
bene imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione (per tutte,
Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2004 n. 5225; T.A.R. Sicilia, Catania,
sez. II, 4 giugno 2008, n. 1071).
Tale deve ritenersi, appunto, il caso
in esame, atteso che la variante contestata attiene ad una specifica ed
assai limitata porzione del territorio comunale (ca. 16.000 metri quadri)
in cui è incluso il terreno dei ricorrenti i quali potevano, dunque,
proporre ricorso entro il termine decorrente dalla piena conoscenza
dell’atto di approvazione n. 2/2008.
Ancora più evidente sarebbe poi,
per il Comune, lo spirare del termine per le impugnazioni delle
deliberazioni antecedenti, di adozione ed approvazione della variante al
PRG.
In relazione all’impugnativa di tali determinazioni può, però,
rilevarsi, per un verso, con riferimento alle delibere di adozione, che ne
appare evidente il carattere non immediatamente lesivo, mentre per quanto
attiene alla delibera del 2005 di approvazione della precedente variante
al PRG è altrettanto palese che la sua contestazione, non trattandosi di
un atto presupposto a quello impugnato in questa sede, non sarebbe di
alcuna utilità per i ricorrenti che, presumibilmente, ne hanno ugualmente
chiesto l’annullamento per mero tuziorismo.
Infatti nessuna censura
viene svolta avverso tale atto che, peraltro, imprimendo all’area in
questione destinazione mista F3/F10 (ossia come zona per l’istruzione e
verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero) ne consentiva, in
qualche misura, l’utilizzo a fini privati.
Nel merito il ricorso è
fondato per i motivi di seguito precisati.
Con un unico, articolato
motivo, parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione da cui è
viziato l’atto impugnato, nonché l’eccesso di potere per difetto di
istruttoria ed ingiustizia manifesta.
Si osserva in proposito che, in
linea di principio, nella materia urbanistica non sussiste l'obbligo di
motivazione delle scelte effettuate dalla p.a. nella formazione del piano
regolatore generale o di sue varianti, ad eccezione dei casi in cui tali
scelte incidano su singole posizioni differenziate e in presenza di
interessi legittimi dei soggetti privati particolarmente qualificati
(T.A.R. Piemonte, sez. I, 17 ottobre 2012, n. 1087; Cons. Stato sez. VI,
13.2.2009, n. 811).
In particolare, oltre al rispetto delle garanzie
partecipative, in caso di variante limitata il Comune è obbligato ad
effettuare una ponderazione comparativa in ordine alla destinazione di
zona delle singole aree e la motivazione vale in tal caso a mettere in
evidenza le ragioni del mutamento delle originarie valutazioni generali di
piano e degli obiettivi da perseguire (Cons. Stato, Ad. plen., 21 ottobre
1980, n. 37; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13 settembre 2012 n. 386).
In
altre parole, la scelta di mutare l’uso di una particolare porzione di
territorio inequivocabilmente riferibile al diritto di proprietà sul
medesimo vantato da soggetti privati, ed in particolar modo quando tale
mutamento comporti l’apposizione di un vincolo finalizzato all’esproprio,
è onere dell’amministrazione di motivare specificamente e congruamente,
con riferimento alla necessità, imposta dall’interesse pubblico, di
sacrificare l’interesse privato avente ad oggetto proprio quel particolare
immobile. E ciò non solo in relazione alle osservazioni eventualmente
presentate, ma anche alla concreta impossibilità di porre in essere
opzioni diverse (T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 novembre 2004, n.
3150).
Nel caso di specie tale necessità si manifesta concretamente con
riferimento alla scelta di localizzare sul solo terreno dei ricorrenti il
nuovo edificio scolastico da realizzare, imprimendo in questo modo a un
terreno della superficie di mq. 13.000 la sola destinazione F3 per
l’edilizia scolastica (mentre, in base alla variante al PRG del 2005, la
destinazione era mista – F3/F10 - ossia come zona per l’istruzione e verde
pubblico ed attrezzature per il tempo libero), nonostante il fatto che per
realizzare l’opera progettata fosse necessario un consumo di suolo assai
più limitato (tanto che, in linea di fatto, emerge che parte rilevante
dell’area di cui si discute non risulta essere stata in concreto
utilizzata).
In tal senso il mero riferimento, contenuto nel
provvedimento, all’opportunità “di precisare meglio le destinazioni e
le modalità d’uso dell’area sia sotto l’aspetto della ripartizione fra le
due tipologie d’area (F3 e F10) sia sotto quello della effettiva
edificabilità” non pare consentire una sufficiente esternazione delle
effettive ragioni della scelta operata dall’amministrazione, avuto
riguardo al sacrificio imposto ai ricorrenti.
Per le ragioni che
precedono il ricorso va, pertanto, accolto.
Quanto al decreto di
esproprio del 20 aprile 2009 il vincolo di presupposizione che lo lega
alla deliberazione annullata ne determina, conseguentemente,
l’illegittimità.
L’annullamento dei predetti atti esime il Collegio
dall’esame della subordinata domanda di risarcimento dei danni, proposta
in via meramente eventuale dai ricorrenti.
Il ricorso va, peraltro,
dichiarato inammissibile in relazione all’impugnativa delle deliberazioni
del Consiglio comunale n. 25/2005 e n. 37/2005, in ordine alle quali, come
già rilevato non vengono svolte censure.
Le spese del giudizio seguono
la soccombenza come in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li
accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Dichiara
inammissibile l’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio comunale n.
25/2005 e n. 37/2005.
Condanna il Comune di Marciano della Chiana alla
rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in €
2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella
camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari,
Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
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