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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 9 settembre 2014 n. 1439
Pres. P. Buonvino, Est. B. Massari
L. Cini e P. Cini (Avv.ti T. D'Amora, L. Belli) contro il Comune di Marciano della Chiana (Avv. A.M. Bruni) e nei confronti di M. Agnelli ed altri (n.c.)


1. Giustizia amministrativa – Variante dello strumento urbanistico generale – Vincolo preordinato all’espropriazione – Termine di impugnazione – Decorrenza – Dalla comunicazione o dalla piena conoscenza

 

2. Edilizia ed urbanistica - Variante dello strumento urbanistico generale – Vincolo preordinato all’espropriazione – Obbligo di congrua motivazione sul sacrificio dell’interesse privato - Necessità

 

 

1. Il termine per l’impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla comunicazione o dalla piena conoscenza solo quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione. Tale deve ritenersi, appunto, il caso in esame, atteso che la variante contestata attiene ad una specifica ed assai limitata porzione del territorio comunale in cui è incluso il terreno dei ricorrenti i quali potevano, dunque, proporre ricorso entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’atto di approvazione.

 

2. Laddove l’amministrazione scelga di mutare l’uso di una particolare porzione di territorio di proprietà privata, ed in particolar modo quando tale mutamento comporti l’apposizione di un vincolo finalizzato all’esproprio, è suo preciso onere motivare specificamente e congruamente, con riferimento alla necessità, imposta dall’interesse pubblico, di sacrificare l’interesse privato avente ad oggetto proprio quel particolare immobile. E ciò non solo in relazione alle osservazioni eventualmente presentate, ma anche alla concreta impossibilità di porre in essere opzioni diverse (fattispecie in cui è stata ritenuta carente di motivazione la scelta di localizzare sul solo terreno dei ricorrenti il nuovo edificio scolastico da realizzare, imprimendo in questo modo a un terreno della superficie di mq. 13.000 la sola destinazione F3 per l’edilizia scolastica )

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 31 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri Lido Cini e Paolo Cini, rappresentati e difesi dagli avv. Tullio D'Amora, Lia Belli, con domicilio eletto presso - Studio Legale Lessona in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;

contro



Comune di Marciano della Chiana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Maria Bruni, con domicilio eletto presso lo stesso in Firenze, via Lamarmora 14;

nei confronti di



Marco Agnelli, Maria Rita Agnelli, Margherita Garzi, Andrea Refini, Oride Refini;

per l'annullamento



della deliberazione del Consiglio Comunale di Marciano della Chiana n. 2
del 5 marzo 2008 recante l'approvazione della variante al PRG vigente relativa ad un'area da destinare ad edilizia scolastica in Frazione Cesa, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso ivi compresa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9 novembre 2007 di adozione di detta variante e, per quanto occorrer possa, delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 25/2005 e n. 37/2005, rispettivamente, di adozione ed approvazione di una prima variante di PRG relativa alla medesima area e delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 83/2008 e n. 98/2008, rispettivamente, di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo del realizzando edificio scolastico;
nonché, per il risarcimento dei danni connessi all'adozione dei provvedimenti impugnati;
e con i motivi aggiunti depositati in data 01/06/2009,
per l'annullamento
del decreto di esproprio n. 1/2009 del 20 aprile 2009 prot. n. 3078 a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Marciano della Chiana recante l’esproprio definitivo a favore dell’Amministrazione Comunale delle aree necessarie alla costruzione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare in Frazione Cesa, e del decreto di esproprio n. 2/2009 del 22 aprile 2009 prot. n. 3209 a firma del Responsabile del Servizio del Comune di Marciano della Chiana recante l’esproprio definitivo a favore dell’Amministrazione Comunale delle aree necessarie alla costruzione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola materna ed elementare in Frazione Cesa e contestuale annullamento del decreto di esproprio n. 1 del 20 aprile 2009 prot. 3078; nonché di ogni altro atto a detti decreti presupposto, conseguente o comunque connesso ivi compreso l’atto di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, prot. n. 1913 del 6 marzo 2009 e la nota del 3 marzo 2009, prot. n. 1794 di risposta alle osservazioni presentate dai ricorrenti alla comunicazione ex art. 20 co. 1 del DPR 327/2001.

 


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marciano della Chiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



Riferiscono i ricorrenti di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito in Comune di Marciano della Chiana dell’estensione di mq. 14.800, inserito dal Piano strutturale vigente in una vasta area oggetto di intervento strategico comprendente attrezzature e servizi, nonché nuove possibilità di ampliamento.
Secondo il Piano all’interno di tale area sarà ammessa la realizzazione di “verde pubblico attrezzato; strutture attrezzature sportive; centri civici, sociali, culturali, sanitari, scolastici eccetera” da realizzarsi attraverso uno specifico progetto attuativo demandato al Regolamento urbanistico.
Nelle more dell’approvazione di tale strumento di pianificazione l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 16 della legge reg. n. 1/2005, adottava una variante al precedente PRG con cui tale terreno, in precedenza avente destinazione a verde privato, veniva classificato come zona F3/F10, ossia come zona per l’istruzione e verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero. La variante veniva definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 37 del 9 settembre 2005.
In data 28 settembre 2007 il Comune comunicava agli odierni ricorrenti di voler procedere all’adozione di una ulteriore variante includente anche il loro terreno, avendo nel frattempo proceduto ad approvare il progetto preliminare del realizzando edificio scolastico. La nuova variante veniva effettivamente adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 9 novembre 2007, assegnando all’area di proprietà degli odierni ricorrenti la sola destinazione F3, cioè zona per la realizzazione di strutture destinate all’istruzione. In tale zona veniva ammessa una volumetria massima di mc. 6208.
Nonostante le osservazioni contrarie presentate dai ricorrenti, la variante veniva definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 2 del 5 marzo 2008. Il successivo 1 dicembre 2008 il Comune approvava anche il progetto definitivo dell’opera da realizzare.
Avverso tale atto proponevano ricorso i sigg. Cini chiedendone l’annullamento e deducendo:
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 della legge reg. n. uno/2005. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione comunale, dopo aver determinato l’indennità provvisoria di esproprio, con atto del 6 marzo 2009 notificava ai ricorrenti il decreto di espropriazione, prima revocato in via di autotutela, in quanto non contenente la corretta indicazione dei diritti dei soggetti espropriati e, quindi, sostituito con il decreto di esproprio n. 2/2009 di identico tenore.
Tale atto veniva impugnato con i motivi aggiunti depositati il 1° giugno 2009, svolgendo censure di illegittimità derivata.
Si costituiva in giudizio il Comune di Marciano della Chiana opponendosi all’accoglimento dei gravame.
Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2014, dopo il rituale deposito di memorie, la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO



Con l’atto introduttivo del giudizio veniva impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Marciano della Chiana n. 2 del 5 marzo 2008 recante l'approvazione della variante al PRG vigente relativa ad un'area da destinare ad edilizia scolastica in Frazione Cesa, comprendente anche un terreno di proprietà dei ricorrenti, nonché le deliberazioni consiliari n. 83/2008 e n. 98/2008, rispettivamente, di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo del realizzando edificio scolastico.
Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di irricevibilità del ricorso e conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti avanzata dalla difesa dell’Amministrazione resistente.
Ad avviso del Comune, infatti, la deliberazione impugnata, essendo stata pubblicata sul BURT del 7 maggio 2008, doveva essere contestata entro il termine decadenza decorrente da tale data, mentre il ricorso risulta notificato solo il 27 dicembre 2008.
L’assunto non può essere condiviso.
È invero pacifico in giurisprudenza che il termine per l’impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione; decorre, tuttavia, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione (per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2004 n. 5225; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 4 giugno 2008, n. 1071).
Tale deve ritenersi, appunto, il caso in esame, atteso che la variante contestata attiene ad una specifica ed assai limitata porzione del territorio comunale (ca. 16.000 metri quadri) in cui è incluso il terreno dei ricorrenti i quali potevano, dunque, proporre ricorso entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’atto di approvazione n. 2/2008.
Ancora più evidente sarebbe poi, per il Comune, lo spirare del termine per le impugnazioni delle deliberazioni antecedenti, di adozione ed approvazione della variante al PRG.
In relazione all’impugnativa di tali determinazioni può, però, rilevarsi, per un verso, con riferimento alle delibere di adozione, che ne appare evidente il carattere non immediatamente lesivo, mentre per quanto attiene alla delibera del 2005 di approvazione della precedente variante al PRG è altrettanto palese che la sua contestazione, non trattandosi di un atto presupposto a quello impugnato in questa sede, non sarebbe di alcuna utilità per i ricorrenti che, presumibilmente, ne hanno ugualmente chiesto l’annullamento per mero tuziorismo.
Infatti nessuna censura viene svolta avverso tale atto che, peraltro, imprimendo all’area in questione destinazione mista F3/F10 (ossia come zona per l’istruzione e verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero) ne consentiva, in qualche misura, l’utilizzo a fini privati.
Nel merito il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
Con un unico, articolato motivo, parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione da cui è viziato l’atto impugnato, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.
Si osserva in proposito che, in linea di principio, nella materia urbanistica non sussiste l'obbligo di motivazione delle scelte effettuate dalla p.a. nella formazione del piano regolatore generale o di sue varianti, ad eccezione dei casi in cui tali scelte incidano su singole posizioni differenziate e in presenza di interessi legittimi dei soggetti privati particolarmente qualificati (T.A.R. Piemonte, sez. I, 17 ottobre 2012, n. 1087; Cons. Stato sez. VI, 13.2.2009, n. 811).
In particolare, oltre al rispetto delle garanzie partecipative, in caso di variante limitata il Comune è obbligato ad effettuare una ponderazione comparativa in ordine alla destinazione di zona delle singole aree e la motivazione vale in tal caso a mettere in evidenza le ragioni del mutamento delle originarie valutazioni generali di piano e degli obiettivi da perseguire (Cons. Stato, Ad. plen., 21 ottobre 1980, n. 37; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 13 settembre 2012 n. 386).
In altre parole, la scelta di mutare l’uso di una particolare porzione di territorio inequivocabilmente riferibile al diritto di proprietà sul medesimo vantato da soggetti privati, ed in particolar modo quando tale mutamento comporti l’apposizione di un vincolo finalizzato all’esproprio, è onere dell’amministrazione di motivare specificamente e congruamente, con riferimento alla necessità, imposta dall’interesse pubblico, di sacrificare l’interesse privato avente ad oggetto proprio quel particolare immobile. E ciò non solo in relazione alle osservazioni eventualmente presentate, ma anche alla concreta impossibilità di porre in essere opzioni diverse (T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 novembre 2004, n. 3150).
Nel caso di specie tale necessità si manifesta concretamente con riferimento alla scelta di localizzare sul solo terreno dei ricorrenti il nuovo edificio scolastico da realizzare, imprimendo in questo modo a un terreno della superficie di mq. 13.000 la sola destinazione F3 per l’edilizia scolastica (mentre, in base alla variante al PRG del 2005, la destinazione era mista – F3/F10 - ossia come zona per l’istruzione e verde pubblico ed attrezzature per il tempo libero), nonostante il fatto che per realizzare l’opera progettata fosse necessario un consumo di suolo assai più limitato (tanto che, in linea di fatto, emerge che parte rilevante dell’area di cui si discute non risulta essere stata in concreto utilizzata).
In tal senso il mero riferimento, contenuto nel provvedimento, all’opportunità “di precisare meglio le destinazioni e le modalità d’uso dell’area sia sotto l’aspetto della ripartizione fra le due tipologie d’area (F3 e F10) sia sotto quello della effettiva edificabilità” non pare consentire una sufficiente esternazione delle effettive ragioni della scelta operata dall’amministrazione, avuto riguardo al sacrificio imposto ai ricorrenti.
Per le ragioni che precedono il ricorso va, pertanto, accolto.
Quanto al decreto di esproprio del 20 aprile 2009 il vincolo di presupposizione che lo lega alla deliberazione annullata ne determina, conseguentemente, l’illegittimità.
L’annullamento dei predetti atti esime il Collegio dall’esame della subordinata domanda di risarcimento dei danni, proposta in via meramente eventuale dai ricorrenti.
Il ricorso va, peraltro, dichiarato inammissibile in relazione all’impugnativa delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 25/2005 e n. 37/2005, in ordine alle quali, come già rilevato non vengono svolte censure.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Dichiara inammissibile l’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 25/2005 e n. 37/2005.
Condanna il Comune di Marciano della Chiana alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014





 

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