Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 3 settembre 2014 n. 1424
Pres. P. Buonvino, Est. G. Bellucci
F. Salzeri (Avv.ti G. De Paola e L. Di Cerbo) contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato)


Giustizia amministrativa - Penalità ex art. 114, comma 4, lett. e CPA - Giudizio di ottemperanza - Condanna a prestazioni pecuniarie - Applicabilità

 

 

La penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, del d.lgs. n. 104/2010 è applicabile, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie (fattispecie in cui è stato disposto il pagamento della somma di euro cento per ogni mese di ritardo a decorrere dall’eventuale infruttuoso decorso di trenta giorni successivi alla comunicazione in via amministrativa o alla notificazione della sentenza)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 755 del 2014, proposto da: Franco Salzeri, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele De Paola e Lorenza Di Cerbo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, lungarno Vespucci n. 18;

contro



Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;

per l'ottemperanza



al giudicato formatosi sul decreto n. 27/2010 R.G.V.G. della Corte di Appello di Firenze, del 15.11.2010,
e per la condanna
al pagamento previsto dall’art. 114, comma 4 lett. e, del d.lgs. n. 104/2010.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



La Corte d’Appello di Firenze, con decreto R.G.V.G. n. 27 del 15.11.2010, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 6.000 oltre interessi legali; a tale importo si sono poi aggiunte le spese processuali del giudizio di merito, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 3941/2013.
Stante la mancata esecuzione del suddetto decreto, notificato in forma esecutiva in data 6.12.2010, l’interessato, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto medesimo e la condanna al pagamento di ulteriore somma dovuta per ogni violazione successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 114, comma 4 lett. e, del d.lgs. n. 104/2010.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Alla camera di consiglio dell’11 luglio 2014 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Come risulta dai documenti depositati in giudizio, il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione è stato notificato in forma esecutiva presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenuto al pagamento degli indennizzi dovuti per danno non patrimoniale da irragionevole durata dei processi (art. 1, comma 1225, della legge n. 296/2006, oggetto dell’interpretazione autentica sancita dall’art. 55, comma 2 bis, del d.l. n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012).
Inoltre, il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 risulta rispettato.
Pertanto, sussistono i presupposti indicati dagli artt. 112 ss. del d.lgs. n. 104/2010 ed il ricorso va accolto.
Conseguentemente, deve ordinarsi al Ministero dell’Economia l’integrale adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo stabilito dal citato decreto della Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima civile, assegnando il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza, provvederà nei 30 (trenta) giorni successivi, in veste di commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, in virtù del quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche qualora gli appositi capitoli di bilancio siano incapienti, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento della penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio, premesso che recentemente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15 del 25.6.2014) ha statuito l’applicabilità di detta norma, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie, ritiene equo disporre il pagamento della somma di euro 100 (cento) per ogni mese di ritardo a decorrere dall’eventuale infruttuoso decorso di 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione in via amministrativa o alla notificazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico del Ministero resistente e sono liquidate come indicato nel dispositivo; esse devono essere distratte a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone quanto segue:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare integrale esecuzione a quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima civile, con decreto R.G.V.G. n. 27 del 15.11.2010, nei sensi e termini indicati in motivazione;
b) nomina, in caso di eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma affinché provveda quale commissario ad acta, con facoltà di delega, agli adempimenti richiesti (nei sensi di cui in motivazione), trasmettendo alla Segreteria di questo Tribunale una relazione sull’attività svolta;
c) Condanna il Ministero stesso, in caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, al pagamento della somma complessiva di euro 100 (cento), a favore del ricorrente, per ciascun mese di ritardo successivo a tale scadenza;
d) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 500 (cinquecento) oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati De Paola e Di Cerbo, antistatari, con riserva di liquidazione delle eventuali ulteriori spese in relazione all’incarico conferito al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014





 

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