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n. 9-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE I - Sentenza 3 settembre 2014 n. 1424
Pres. P. Buonvino,
Est. G. Bellucci
F. Salzeri (Avv.ti G. De Paola e L. Di Cerbo) contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) |
Giustizia amministrativa - Penalità ex art. 114, comma 4,
lett. e CPA - Giudizio di ottemperanza - Condanna a prestazioni pecuniarie
- Applicabilità
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La penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, del
d.lgs. n. 104/2010 è applicabile, nell’ambito del giudizio di
ottemperanza, anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto
prestazioni pecuniarie (fattispecie in cui è stato disposto il pagamento
della somma di euro cento per ogni mese di ritardo a decorrere
dall’eventuale infruttuoso decorso di trenta giorni successivi alla
comunicazione in via amministrativa o alla notificazione della sentenza)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del
2014, proposto da: Franco Salzeri, rappresentato e difeso dagli avvocati
Gabriele De Paola e Lorenza Di Cerbo, con domicilio eletto presso lo
studio del primo in Firenze, lungarno Vespucci n. 18;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato presso
la stessa in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto n. 27/2010
R.G.V.G. della Corte di Appello di Firenze, del 15.11.2010,
e per la
condanna
al pagamento previsto dall’art. 114, comma 4 lett. e, del
d.lgs. n. 104/2010.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio
2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
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FATTO
La Corte d’Appello di Firenze, con decreto
R.G.V.G. n. 27 del 15.11.2010, ha condannato il Ministero dell’Economia e
delle Finanze al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro
6.000 oltre interessi legali; a tale importo si sono poi aggiunte le spese
processuali del giudizio di merito, come da sentenza della Corte di
Cassazione n. 3941/2013.
Stante la mancata esecuzione del suddetto
decreto, notificato in forma esecutiva in data 6.12.2010, l’interessato,
con il ricorso in epigrafe, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato
formatosi sul decreto medesimo e la condanna al pagamento di ulteriore
somma dovuta per ogni violazione successiva, ovvero per ogni ritardo
nell’esecuzione del giudicato, secondo quanto previsto dall’art. 114,
comma 4 lett. e, del d.lgs. n. 104/2010.
Si è costituito in giudizio il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Alla camera di consiglio
dell’11 luglio 2014 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Come risulta dai documenti depositati in
giudizio, il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione è
stato notificato in forma esecutiva presso la sede del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, tenuto al pagamento degli indennizzi dovuti
per danno non patrimoniale da irragionevole durata dei processi (art. 1,
comma 1225, della legge n. 296/2006, oggetto dell’interpretazione
autentica sancita dall’art. 55, comma 2 bis, del d.l. n. 83/2012,
convertito nella legge n. 134/2012).
Inoltre, il termine dilatorio
previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 risulta
rispettato.
Pertanto, sussistono i presupposti indicati dagli artt. 112
ss. del d.lgs. n. 104/2010 ed il ricorso va accolto.
Conseguentemente,
deve ordinarsi al Ministero dell’Economia l’integrale adempimento
dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo stabilito dal citato
decreto della Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima civile,
assegnando il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via
amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza.
In caso
di ulteriore inadempienza, provvederà nei 30 (trenta) giorni successivi,
in veste di commissario ad acta, il Prefetto di Roma o un funzionario da
lui delegato, anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996,
in virtù del quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche qualora
gli appositi capitoli di bilancio siano incapienti, attraverso l’utilizzo
dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
In relazione alla domanda
di condanna al pagamento della penalità prevista dall’art. 114, comma 4,
lett. e, del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio, premesso che recentemente
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15 del 25.6.2014) ha
statuito l’applicabilità di detta norma, nell’ambito del giudizio di
ottemperanza, anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto
prestazioni pecuniarie, ritiene equo disporre il pagamento della somma di
euro 100 (cento) per ogni mese di ritardo a decorrere dall’eventuale
infruttuoso decorso di 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione in
via amministrativa o alla notificazione della presente sentenza.
Le
spese di giudizio devono essere poste a carico del Ministero resistente e
sono liquidate come indicato nel dispositivo; esse devono essere distratte
a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, dispone quanto segue:
a) accoglie il ricorso e, per
l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare
integrale esecuzione a quanto disposto dalla Corte di Appello di Firenze,
Sezione Prima civile, con decreto R.G.V.G. n. 27 del 15.11.2010, nei sensi
e termini indicati in motivazione;
b) nomina, in caso di eventuale
ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma affinché provveda quale
commissario ad acta, con facoltà di delega, agli adempimenti richiesti
(nei sensi di cui in motivazione), trasmettendo alla Segreteria di questo
Tribunale una relazione sull’attività svolta;
c) Condanna il Ministero
stesso, in caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della
presente sentenza, al pagamento della somma complessiva di euro 100
(cento), a favore del ricorrente, per ciascun mese di ritardo successivo a
tale scadenza;
d) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle
spese processuali, che liquida in complessivi euro 500 (cinquecento) oltre
accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati De Paola e Di
Cerbo, antistatari, con riserva di liquidazione delle eventuali ulteriori
spese in relazione all’incarico conferito al commissario ad
acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo
Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere,
Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
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