|
|
|
|
n. 9-2014 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II
- Sentenza 10 luglio 2014 n. 7343
Pres. Luigi Tosti, est. Carlo
Polidori
Green Line Tours Spa (Avv. Antonio Pazzaglia) c. Roma
Capitale (Avv. Rosalda Rocchi, Avvocatura comunale), TTS – Tourist Travel
Service Spa (Avv. Francesco Franceschi) |
1. Autorizzazione e concessione - Esercizio di trasporto
pubblico – Imprese che svolgono attività su linea coincidente – P.A.-
Autorizzazione all’esercizio con un numero diverso di vetture –
Illegittimità - Sussiste
|
|
2. Procedimento amministrativo – Art. 10-bis, L. 7 agosto
1990 n. 241 – Osservazioni di parte al procedimento – P.A.- Valutazione –
Obbligo - Sussiste
|
|
3.Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno –
Prova – Danno - C.d. metodo acquisitivo – Non si applica – Onere della
prova in capo al ricorrente – Sussiste
|
1. In materia di autorizzazione all’esercizio dei servizi
di trasporto pubblico, è manifestamente discriminatoria la decisione della
P.A. di concedere a due imprese che svolgono attività di trasporto su una
linea in parte coincidente l’autorizzazione all’esercizio di detta
attività con un numero diverso di vetture. (Nel caso di specie, il TAR
Lazio ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui Roma Capitale ha
autorizzato la società controinteressata all’esercizio di attività di
trasporto mediante quattro autobus anziché tre come previsto
dall’autorizzazione rilasciata alla società ricorrente ed ha pertanto
accolto il ricorso)
|
|
2. Ai sensi dell’art. 10, della legge n. 241/1990, la
P.A. ha l’obbligo di valutare le osservazioni presentate dai soggetti che
hanno preso parte al procedimento, laddove le stesse siano pertinenti
all’oggetto del procedimento, e sebbene non è tenuta ad una analitica
confutazione dei singoli punti oggetto delle predette osservazioni, deve
comunque dimostrare di aver tenuto conto delle stesse (1).
|
|
3. Nel processo amministrativo, trova applicazione il
principio secondo il quale - in forza del combinato disposto di cui agli
artt. 2697 c.c. 63, 64 c.p.a. - il ricorrente che chiede il risarcimento
del danno da illegittimo esercizio (o dall’omesso esercizio) del potere
amministrativo, deve fornire la prova dei fatti base, costitutivi della
domanda risarcitoria, non essendo applicabile il c.d. metodo acquisitivo,
tipico del processo impugnatorio (2)
|
|
----------------
|
|
(1) ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno
2011, n. 3354; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 8 ottobre 2013, n.
1346
(2) ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 giugno 2013, n.
3405 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2890 del
2014, proposto dalla società Green Line Tours Spa, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Antonio Pazzaglia, con il quale è elettivamente domiciliato
in Roma, via E. Gianturco n. 1;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosalda Rocchi,
dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato
in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti di
TTS – Tourist Travel Service Spa, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Francesco Franceschi, con il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n. 131;
per l'annullamento
dei seguenti atti: a) determinazione
dirigenziale n. 1195/2013 in data 9 dicembre 2013, conosciuta in data 18
dicembre 2013, di autorizzazione all’esercizio del servizio di trasporto
di linea Gran Turismo rilasciata alla controinteressata TTS – Tourist
Travel Service Spa; b) disciplinare di esercizio allegato
all’autorizzazione; c) nulla osta all’immatricolazione prot. 47305 del 9
dicembre 2013; d) ogni altro atto presupposto, connesso e
consequenziale;
nonché per il risarcimento dei danni cagionati
dall’adozione del provvedimento impugnato;
|
|
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Società TTS -
Tourist Travel Service Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21
maggio 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
|
|
FATTO
1. In punto di fatto la società Green Line Tours
Spa con il ricorso introduttivo riferisce quanto segue: A) essa è titolare
di un’autorizzazione all’esercizio dei servizi di trasporto di linea Gran
Turismo (di seguito denominati servizi GT), rilasciata dal Comune di Roma
a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 1/2013, che per
tali servizi ha sancito il passaggio dal regime concessorio a quello
autorizzatorio; B) tale autorizzazione prevede che l’attività sia
esercitata con tre autobus in quanto - sebbene la ricorrente medesima
abbia più volte chiesto di poter aumentare il numero di autobus
impiegabili sulla linea - Roma Capitale ha sempre opposto fermi dinieghi
sul presupposto dell’assenza di una disciplina specifica dei servizi di
cui trattasi e della necessità di attendere la definizione di criteri che
tengano conto dell’esigenza di evitare congestioni del traffico; C) da
ultimo essa è venuta a conoscenza dell’impugnata determinazione
dirigenziale in data 9 dicembre 2013 con la quale l’Amministrazione
capitolina - nel rilasciare alla controinteressata Tourist Travel Service
Spa l’autorizzazione all’esercizio di una linea avente percorso e fermate
identiche a quelle esercitata dalla ricorrente medesima - ha consentito
l’impiego di ben cinque autobus rilasciando, per l’effetto, un nulla osta
all’immatricolazione per altrettante vetture; D) nel caso dei servizi GT
il numero di autobus impiegabili sulla linea è elemento determinante,
perché l’attrattiva dei servizi di cui trattasi (c.d. servizi hop on
hop off) è determinata dalla frequenza dei passaggi dell’autobus alle
fermate ove i turisti possono salire e scendere in modo continuativo per
tutto l’arco della giornata; D) in ragione di quanto precede, impiegare
quattro o cinque autobus, anziché tre autobus, significa poter effettuare
più corse e, quindi, essere preferiti (dall’utente/turista) nella scelta
dell’operatore che effettua il servizio; E) l’impugnata determinazione è
stata adottata all’esito di un procedimento nel corso del quale la
ricorrente medesima è intervenuta ai sensi dell’art. 9 della legge n.
241/1990 ed ha presentato memorie ai sensi dell’art. 10 della legge n.
241/1990, richiamando espressamente le proprie condizioni di esercizio e
l’obbligo dell’Amministrazione di agire del rispetto dei principi di
imparzialità e non discriminazione, ma Roma Capitale non ha indicato in
motivazione le ragioni del rigetto di tali osservazioni.
2. Avverso
l’impugnata determinazione dirigenziale n. 1195/2013 in data 9 dicembre
2013 la società ricorrente deduce le seguenti censure.
I) violazione
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, nonché dei principi di
imparzialità, non discriminazione, trasparenza e buona amministrazione;
eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti. La società
ricorrente sostiene che l’adozione dell’impugnata determinazione
dirigenziale n. 1195/2013 determina un’evidente disparità di trattamento
perché non v’è motivo per ritenere che le ragioni che hanno sempre indotto
Roma Capitale a negare alla ricorrente medesima (come ad altri operatori)
l’incremento del numero di autobus impiegabili sulla linea (rispetto ai
tre autorizzati) non valessero anche per la controinteressata Tourist
Travel Service Spa, specie se si considera che: A) quest’ultima è stata
autorizzata ad operare con cinque autobus sul medesimo percorso e con le
stesse fermate; B) al punto 1 della deliberazione della Giunta Capitolina
n. 395/2013, espressamente richiamata nelle premesse dell’impugnata
determinazione dirigenziale, si fa espresso riferimento alla necessità che
le modalità di rilascio delle autorizzazioni avvenga garantendo un
«accesso al mercato in condizioni paritarie, non discriminatorie e
trasparenti», sia per gli operatori che già operano nel mercato, sia per
quelli interessati ad entrarvi;
II) violazione degli articoli 3 e 10
della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria,
difetto di motivazione e contraddittorietà tra più atti. La società
ricorrente - dopo aver ribadito che è formalmente intervenuta nel
procedimento conclusosi con l’adozione dell’impugnata determinazione
dirigenziale n. 1195/2013 - lamenta che nella motivazione di tale
provvedimento non vi è alcun riferimento alle sue osservazioni, nelle
quali essa aveva evidenziato come: A) il capolinea individuato dalla
controinteressata per l’esercizio della sua attività fosse già impegnato
da ben tre operatori (la società Arrivederci a Roma Srl e l’Opera Romana
Pellegrinaggi, oltre alla ricorrente medesima), con la conseguente
necessità di individuare un capolinea distinto ed autonomo (peraltro di
agevole individuazione, attesa la disponibilità di numerosi stalli liberi
nell’area di Piazza dei Cinquecento); B) consentire l’attivazione di una
nuova linea con un elevato numero di autobus, senza diversificare percorsi
e fermate, si ponesse in contrasto con le prevalenti esigenze di
decongestionamento del traffico, da tempo all’attenzione
dell’Amministrazione capitolina e da ultimo ribadite nella già richiamata
deliberazione n. 395/2013;
III) violazione dei principi generali sul
procedimento amministrativo; eccesso di potere per carenza di istruttoria
in ordine al possesso dei requisiti soggettivi in capo alla contro
interessata; violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n.
1071/2009. Innanzi tutto la società ricorrente - premesso che il
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi GT presuppone la
verifica, da parte dell’Amministrazione del possesso da parte del
richiedente, al momento della presentazione dell’istanza, dei requisiti
soggettivi di esercizio dell’attività e, tra questi, dell’abilitazione
all’esercizio della professione (iscrizione al Registro Elettronico
Nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ufficio
della MCTC di Roma) - lamenta che nel caso della società controinteressata
tale verifica non è stata effettuata, evidenziando che la domanda della
stessa è stata presentata in data 29 ottobre 2013, ma non è stata seguita
dalla predetta verifica; infatti nelle premesse all’impugnata
determinazione dirigenziale si fa riferimento solo alla nota del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. QG24499 del 18 giugno 2013,
nella quale il dirigente firmatario si limita a rilevare che «il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota pervenuta con prot. n.
QG24499 del 18/06/2013, in quell’occasione, aveva comunicato lo regolarità
della posizione di TTS srl rispetto al possesso dei requisiti necessari
all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada -
Regolamento CE n. 1071/2009 e alla relativa iscrizione della stessa al
registro Elettronico Nazionale». Inoltre, secondo la ricorrente, analoghe
considerazioni valgono per la verifica delle comunicazioni antimafia di
cui all’art. 87 del decreto legislativo n. 159/2011, che risulta anch’essa
riferita alla verifica effettuata dall’Amministrazione ai fini della
partecipazione della controinteressata alla precedente gara (poi
annullata) indetta per l’assegnazione delle autorizzazioni di cui
trattasi. Infine la ricorrente sostiene che l’omessa verifica del possesso
dei requisiti di ordine soggettivo in capo alla controinteressata risulta
ancor più grave se si considera che: A) in data 23 dicembre 2013 è stata
depositata la sentenza n. 6206/2013 con la quale il Consiglio di Stato
(nel confermare la sentenza di questo Tribunale n. 1045/2013) ha
definitivamente accertato che la contro interessata - già esercente dei
servizi di trasporto di linea Gran Turismo - aveva operato in modo abusivo
almeno fino al febbraio 2013; B) secondo l’art. 6, comma 1, del
Regolamento CE n. 1071/2009 le condizioni relative al requisito
dell’onorabilità “prevedono che: a) non sussistano validi motivi che
inducano a mettere in dubbio l’onorabilità del gestore dei trasporti o
dell’impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali
infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
... IV) circolazione stradale”.
3. In aggiunta a quanto precede la
società ricorrente - premesso che i provvedimenti impugnati «pongono la
controinteressata in una condizione di indebito vantaggio concorrenziale
il cui effetto diretto sarà quello di sviare la clientela, non per
questioni attinenti la qualità del servizio offerto, ovvero il prezzo al
quale esso viene erogato, e quindi per ragioni che attengono alla
concorrenza e alla capacità dell’impresa, bensì per le diverse (e più
ampie) possibilità riconosciute alla controinteressata dall’Autorità» -
chiede a questo Tribunale di condannare Roma Capitale al risarcimento dei
danni subiti dalla ricorrente medesima quantificando tali danni «ai sensi
dell’art. 34 del c.p.a. ovvero, in subordine, anche in via equitativa, in
relazione alla maggiore capacità di carico e di transito illegittimamente
riconosciuto alla contro interessata».
3. Roma Capitale si è costituita
in giudizio in data in data 6 marzo per resistere al ricorso.
4. La
società ricorrente con memoria depositata in data 15 marzo 2014 ha
insistito per l’accoglimento delle suesposte censure, evidenziando che: A)
«transitando per via Marsala, la via laterale alla Stazione Termini,
emerge evidente il congestionamento del traffico che vive tale arteria
viaria, determinato dalla presenza di autobus di linea Gran Turismo che,
facendo manovra per fermarsi sugli stalli ad essi riservati, impediscono
il regolare deflusso del traffico; B) tale situazione è stata determinata
dall’adozione dei provvedimenti impugnati, che l’Amministrazione
capitolina ha adottato senza tener conto della normativa posta a tutela
della viabilità (e, in particolare, dell’art. 5, comma 7, del d.P.R. n.
753/1981) e delle osservazioni presentate dalla ricorrente medesima.
5.
Roma Capitale con memoria depositata in data 15 aprile 2014 ha posto in
rilievo quanto segue: A) l’impugnata determinazione dirigenziale n.
1195/2013 è stata adottata in base alla deliberazione della Giunta
Capitolina n. 395 dell’8 novembre 2013, che - nelle more
dell’individuazione di una nuova disciplina dei Servizi Gran Turismo sul
territorio di Roma Capitale - prevede una sorta di disciplina transitoria
che consente di rilasciare autorizzazioni provvisorie in favore degli
«operatori che abbiano già presentato le relative istanze prima
dell’adozione del presente provvedimento» e che «tali autorizzazioni e
quelle già rilasciate precedentemente decadranno al momento del rilascio
delle nuove autorizzazioni all’esercizio di Gran Turismo»; B) di tale
disciplina transitoria l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione in
quanto alla società controinteressata è stata rilasciata un’autorizzazione
provvisoria con l’utilizzo di quattro mezzi (più un mezzo per riserva),
mentre tale società aveva richiesto un’autorizzazione per l’utilizzo di
otto mezzi, che - sommati a quelli facenti capo ai soggetti già
autorizzati -avrebbe comportato un aumento incontrollato dei mezzi in
circolazione; C) la documentazione in atti attesta come - contrariamente a
quanto affermato da controparte - il percorso assegnato alla
controinteressata sia diverso da quello assegnato alla ricorrente, sebbene
alcune strade coincidano, in ragione del fatto che i siti d’interesse
turistico sono gli stessi; D) palesemente infondata risulta la censura
incentrata sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di verificare i
requisiti soggettivi della controinteressata, perché: a) la
controinteressata all’esito dell’ultima procedura selettiva aveva ottenuto
l’assegnazione provvisoria dell’ autorizzazione, ma tale titolo non è
stato rilasciata a causa dell’annullamento della gara da parte del
Consiglio di Stato (cfr. la sentenza n. 5041/2013); b) l’Amministrazione
aveva già provveduto all’accertamento dei requisiti ed alla verifica
antimafia e, considerato che alla data della richiesta formulata dalla
controinteressata tali accertamenti erano ancora validi, ha ritenuto di
non dover reiterare le richieste; c) in ogni caso il competente Ufficio
nell’ambito degli annuali controlli in data 6 febbraio 2014 (e, quindi,
prima della notifica del presente ricorso) ha provveduto a richiedere al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 15
della legge 183/2011, la verifica dei requisiti professionali dei soggetti
autorizzati all’ esercizio di attività di gran turismo alla data del 31
dicembre 2013 e il Ministero ha comunicato la sussistenza, in capo alla
contrinteressata, dei requisiti di legge; d) del tutto fuorvianti si
rivelano le affermazioni di controparte che, richiamando la sentenza del
Consiglio di Stato n. 6206/2013, fa discendere la mancanza dei requisiti
di legge, in capo alla controinteressata, dall’abusività dell’attività
dalla stessa esercitata, perché in tale sentenza si legge, «tale società
aveva potuto operare fino a poco prima in forza delle misure
giurisdizionali cautelari concessele avverso gli atti assunti dal Comune»;
E) priva di fondamento risulta la domanda risarcitoria proposta dalla
società ricorrente, perché non essa non ha assolto l’onere della prova
relativo alla pregiudizio patrimoniale subito per effetto dell’adozione
dei provvedimenti impugnati.
6. La società ricorrente: A) con memoria
depositata in data 18 aprile 2014 ha nuovamente insistito per
l’accoglimento delle suesposte censure, ribadendo che l’adozione
dell’impugnata determinazione dirigenziale n. 1195/2013 determina
un’evidente disparità di trattamento e che l’Amministrazione capitolina ha
palesemente violato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990; B) con
successiva memoria depositata in data 30 aprile 2014 ha replicato alle
difese svolte da Roma Capitale con la memoria depositata in data 15 aprile
2014, evidenziando - in particolare - che il riscontro, presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del possesso dei requisiti
soggettivi in capo alla contrinteressata è stato effettuato soltanto in
data 6 febbraio 2014.
7. La società Tourist Travel Service Srl con
memoria depositata in data 9 maggio 2014, si è costituita in giudizio per
resistere al ricorso.
8. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2014 il
ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. La domanda di annullamento dell’impugnata
determinazione dirigenziale n. 1195/2013 in data 9 dicembre 2013 merita di
essere accolta, alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzi tutto
risulta fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la società
ricorrente deduce che, per effetto dell’adozione dell’impugnata
determinazione dirigenziale n. 1195/2013, si determina un’evidente
disparità di trattamento perché le ragioni che hanno sempre indotto Roma
Capitale a negare alla ricorrente medesima l’incremento del numero di
autobus impiegabili sulla linea (rispetto ai tre autorizzati) non sono
state prese in considerazione nel valutare la domanda presentata dalla
Tourist Travel Service Spa, che è stata autorizzata ad operare con cinque
autobus sul medesimo percorso e con le stesse fermate.
In particolare
il Collegio osserva che - sebbene trovino riscontro negli atti di causa le
affermazioni di Roma Capitale sul fatto che il percorso assegnato alla
società controinteressata sia parzialmente diverso e sul fatto che tale
società sia stata provvisoriamente autorizzata ad operare non con cinque,
bensì con quattro autobus (più uno di riserva) - tuttavia resta il fatto
che l’impugnata determinazione dirigenziale ha posto la predetta società
in una posizione di privilegio rispetto a quella della società ricorrente.
Infatti si deve rilevare che: A) poter impiegare quattro, anziché tre
autobus, significa poter effettuare più corse e, quindi, essere preferiti
dall’utenza nella scelta dell’operatore che effettua il servizio; B) Roma
Capitale nelle sue difese non smentisce affatto l’ulteriore affermazione
della ricorrente, secondo la quale essa ha più volte chiesto di poter
aumentare il numero di autobus impiegabili sulla linea autorizzata, ma a
tali richieste sono stati sempre opposti fermi dinieghi, motivati in
ragione dell’assenza di una disciplina specifica dei servizi di cui
trattasi e della necessità di attendere la definizione di criteri che
tengano conto dell’esigenza di evitare congestioni del traffico; C)
quest’ultima affermazione trova conferma nella disciplina transitoria
introdotta con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 395 dell’8
novembre 2013, con la quale è stato deciso di non rilasciare
«autorizzazioni all’aumento del numero dei mezzi utilizzati e/o delle
frequenze d’esercizio per le autorizzazioni rilasciate, fino al momento
del rilascio delle nuove autorizzazioni conseguenti all’approvazione della
nuova disciplina del settore e comunque non oltre il 30 giugno
2014».
In altri termini il Collegio ritiene che sia manifestamente
discriminatoria la decisione dell’Amministrazione capitolina di rilasciare
alla società Tourist Travel Service l’autorizzazione provvisoria per
l’esercizio dei servizi di trasporto di linea Gran Turismo mediante
quattro autobus, mentre alla società ricorrente viene imposto di
continuare ad esercitare la medesima attività, su una linea in parte
coincidente con quella della società Tourist Travel Service, con soli tre
autobus.
2. Parimenti fondato risulta il secondo motivo di ricorso,
incentrato sulla violazione dell’art. 10, della legge n. 241/1990, in
forza del quale l’amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni
presentate dai soggetti che hanno preso parte al procedimento, laddove le
stesse siano pertinenti all’oggetto del procedimento. Infatti - premesso
che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Consiglio
di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3354; T.A.R. Toscana Firenze, Sez.
II, 8 ottobre 2013, n. 1346), l’Amministrazione non è tenuta ad una
analitica confutazione dei singoli punti oggetto delle predette
osservazioni, ma deve comunque dimostrare di aver tenuto conto delle
stesse - con riferimento alla fattispecie in esame è sufficiente
evidenziare che: A) le osservazioni presentate dalla società ricorrente in
data 18 novembre 2013 sono senz’altro pertinenti, perché in esse è stato
evidenziato come il capolinea individuato dalla controinteressata per
l’esercizio della sua attività fosse già impegnato da ben tre operatori e
che l’attivazione di una nuova linea si sarebbe posta in contrasto con le
prevalenti esigenze di decongestionamento del traffico; B)
l’Amministrazione capitolina non ha minimamente dato atto in motivazione
di aver preso in considerazione tali osservazioni.
3. Infine, quanto al
terzo motivo di ricorso, è sufficiente evidenziare che Roma Capitale con
la memoria depositata in data 15 aprile 2014 ha sostanzialmente ammesso
che: A) in sede di rilascio dell’impugnata determinazione dirigenziale n.
1195/2013 non è stata effettuata la verifica del possesso, da parte della
società Tourist Travel Service, al momento della presentazione
dell’istanza, dei requisiti soggettivi di esercizio dell’attività, perché
all’esito dell’ultima procedura selettiva svolta dall’Amministrazione
capitolina la predetta società aveva ottenuto l’autorizzazione provvisoria
per l’esercizio dell’attività di cui trattasi, ma tale titolo non è stato
rilasciata a causa dell’annullamento della gara da parte del Consiglio di
Stato; B) il doveroso riscontro, presso il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, del possesso dei requisiti soggettivi in capo alla
contrinteressata è stato effettuato soltanto in data 6 febbraio
2014.
Risulta quindi evidente che l’Amministrazione ha violato la
disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio dei servizi di trasporto di linea Gran Turismo, la quale
evidentemente presuppone che la verifica del possesso, da parte del
richiedente, dei requisiti soggettivi previsti dalla legge sia effettuata
al momento della presentazione dell’istanza.
4. Passando alla domanda
risarcitoria formulata dalla società ricorrente, il Collegio ritiene che
la stessa non possa essere accolta. Infatti, secondo una consolidata
giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 giugno
2013, n. 3405) per le domande risarcitorie proposte innanzi al giudice
amministrativo trova applicazione il principio secondo il quale - in forza
del combinato disposto dell’art. 2697 cod. civ. (secondo il quale chi
agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della
domanda) con gli articoli 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm.
(secondo i quali l’onere della prova grava sulle parti che devono fornire
i relativi elementi di fatto di cui hanno la piena disponibilità) - non
può farsi applicazione del c.d. metodo acquisitivo, tipico del processo
impugnatorio e, quindi, pertanto, il ricorrente che chiede il risarcimento
del danno dall’illegittimo esercizio (o dall’omesso esercizio) del potere
amministrativo, deve fornire la prova dei fatti base costitutivi della
domanda.
Ciò posto è sufficiente evidenziare che la società ricorrente
non ha assolto tale onere della prova, perché non ha affatto documentato -
né con il ricorso introduttivo né con i successivi scritti difensivi - il
pregiudizio concretamente subito per effetto dell’adozione dell’impugnata
determinazione dirigenziale, ma si è limitata a rimettere la
quantificazione dei danni subiti alla valutazione equitativa del
Collegio.
5. In ragione del parziale accoglimento delle domande
proposte dalla società ricorrente, sussistono comunque i presupposti per
compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n.
2890/2014, lo accoglie in parte e, per l’effetto annulla l’impugnata
determinazione dirigenziale n. 1195/2013 in data 9 dicembre 2013.
Spese
compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti,
Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2014
|
|
|
|
|
|
|