|
|
|
|
n. 9-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE I - Sentenza 4 agosto 2014 n. 4463
Pres. Cesare
Mastrocola, est. Antonio Andolfi
Sannio Appalti Scarl in proprio e n.q.
capogruppo della costituenda Ati con Giovanni Putignano e Figli Srl (Avv.
Eleonora Marzano) c. Arcadis Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
(Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli) |
1. Contratti della p.a.- Gara – Divieto di partecipazione
– Art. 36 co.5 D.Lgs.163/2006 - Imprese indicate da un consorzio
partecipante ad una gara di appalto - Altre imprese consorziate non
indicate - Non si estende
|
|
2. Contratti della p.a.- Gara – Divieto di partecipazione
– Imprese partecipanti alla medesima procedura di gara - Collegamento
sostanziale - Deve essere desunto da elementi rigorosi, oggettivi e
concordanti - Verifica delle offerte presentate – Necessità - Sussiste
|
1. In sede di gara per l’aggiudicazione di un contratto
pubblico, il divieto di partecipazione stabilito dall'art. 36 comma 5,
d.lgs. n. 163 del 2006 a carico delle imprese indicate da un consorzio
partecipante ad una gara di appalto ai fini dell'esecuzione dello stesso
non si estende alle altre imprese consorziate, che non siano state
indicate (1). (Nel caso di specie, il TAR Campania ha ritenuto il
provvedimento di esclusione viziato, per erronea applicazione
dell’articolo 36 comma 5 del D.Lgs.n. 163 del 2006)
|
|
2. In materia di contratti pubblici, la possibilità di
ravvisare un collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla
medesima procedura di gara, idonea a determinare l’esclusione delle
imprese, deve essere desunta da elementi rigorosi, oggettivi e
concordanti, previa verifica delle offerte presentate (2).
|
|
----------------
|
|
(1) cfr. T.A.R. Toscana sez. I 11 luglio 2013 n.
1173
(2) cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4198 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del
2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Sannio Appalti Scarl, in
persona del legale rappresentante, in proprio e nella qualità di
capogruppo della costituenda Ati con Giovanni Putignano e Figli Srl,
rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Marzano, con domicilio eletto
presso studio D'Angiolella -Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;
contro
Arcadis Agenzia Regionale Campana Difesa
Suolo, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvoc. Distrett. dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli,
via Diaz, 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n.1607 del 13.02.2014
con il quale la costituenda ATI ricorrente veniva esclusa dalla gara
indetta da ARCADIS ed avente ad oggetto il risanamento ambientale corpi
idrici superficiali delle aree interne - progetto lotto funzionale
provincia di Benevento, e di ogni altro atto presupposto, connesso e
conseguente.
|
|
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arcadis Agenzia
Regionale Campana Difesa Suolo;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod.
proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il
dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
|
|
Considerato che il consorzio ricorrente è stato
escluso dalla gara con provvedimento del 13 febbraio 2014, con la
motivazione che il concorrente parteciperebbe alla procedura di gara anche
quale componente di altro raggruppamento, identificato nel RTI con
capogruppo la società consortile Arco Lavori;
che, in seguito
all’istanza di autotutela presentata ai sensi dell’articolo 243 bis del
decreto legislativo numero 163 del 2006, la stazione appaltante ha
dichiarato che non avrebbe adottato provvedimenti in autotutela,
richiamando il verbale della commissione di gara in data 19 febbraio 2014
nel quale è confermato, con diversa motivazione, il provvedimento di
esclusione;
che la decisione di conferma dell’esclusione, adottata
dalla commissione di gara nel corso della seduta riservata del 19 febbraio
2014 e comunicata con nota del 3 marzo 2014, è motivata con la sussistenza
di una situazione di conoscibilità o condizionabilità tra le offerte
presentate dal consorzio ricorrente Sannio Costruzioni e la società
cooperativa consortile Arco Lavori; infatti, ad avviso della commissione
di gara, la circostanza che il legale rappresentante e amministratore
unico della società Casamassa costruzioni, indicata per l’esecuzione
dell’appalto dal RTI Arco Lavori, sia anche consigliere d’amministrazione
del consorzio Sannio Appalti configurerebbe una relazione idonea a
consentire un flusso informativo in merito alla formulazione dell’offerta
ovvero agli elementi valutativi della stessa;
rilevato che la ditta
Casamassa costruzioni, socia del consorzio Sannio appalti, non è indicata
dal consorzio ricorrente tra le imprese esecutrici in caso di
aggiudicazione;
ritenuto che il divieto di partecipazione stabilito
dall'art. 36 comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 a carico delle imprese
indicate da un consorzio partecipante ad una gara di appalto ai fini
dell'esecuzione dello stesso non si estende alle altre imprese
consorziate, che non siano state indicate (cfr. T.A.R. Toscana sez. I 11
luglio 2013 n. 1173);
che, pertanto, come correttamente dedotto dal
consorzio ricorrente, il provvedimento di esclusione iniziale è viziato,
per erronea applicazione dell’articolo 36 comma 5 del decreto legislativo
numero 163 del 2006;
ritenuto, inoltre, che, anche a voler ammettere la
possibilità di integrare la motivazione del provvedimento di esclusione
senza l’adozione di un provvedimento espresso, la rinnovata motivazione
dell’esclusione risultante dal verbale della seduta riservata della
commissione di gara del 19 febbraio 2014 è illegittima, per violazione
dell’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
che,
infatti, la possibilità di ravvisare un collegamento sostanziale tra
imprese partecipanti alla medesima procedura di gara deve essere desunta
da elementi rigorosi, oggettivi e concordanti, previa verifica delle
offerte presentate (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n.
4198);
che, nella fattispecie, l’esclusione è stata disposta prima
dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, in palese
violazione della norma di cui all’articolo 38, comma 2, lettera C del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
considerato, inoltre, che, in
seguito alla esclusione dalla gara del raggruppamento guidato da Arco
Lavori, raggruppamento per il quale la stazione appaltante ha ravvisato
l’asserito collegamento sostanziale con il consorzio ricorrente,
esclusione la cui legittimità è stata accertata da questo Tribunale
amministrativo regionale con sentenza breve n. 2147 del 2014, è
definitivamente sopravvenuta la impossibilità di procedere alla verifica
del contestato collegamento tra le offerte;
ritenuto, pertanto, che il
ricorso, integrato con motivi aggiunti, sia meritevole di accoglimento e,
per l’effetto, debbano essere annullati i provvedimenti
impugnati;
ritenuto che le spese processuali, in ragione della
complessità delle questioni dibattute, debbano essere compensate tra le
parti costituite, fermo restando il rimborso, da parte della stazione
appaltante, del contributo unificato versato dalla parte
ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, integrato con motivi aggiunti, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le
spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare
Mastrocola, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Antonio Andolfi,
Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2014
|
|
|
|
|
|
|