REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 638 del
2012, proposto da: La Roverella S.r.l., La Roverella Sport S.r.l.,
rappresentate e difese dall'avv. Mario Busiri Vici, con domicilio eletto
presso lo stesso in Perugia, via Cesarei, 4;
contro
Comune di Corciano, rappresentato e difeso
dall'avv. Antonio Bartolini, con domicilio eletto presso lo stesso in
Perugia, corso Vannucci, 10;
per l'annullamento
approvazione piano attuativo in variante a
PRG parte operativa
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Corciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il
dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza del 25/5/2011, La Roverella
s.r.l., anche a ciò delegata da La Roverella Sport s.r.l. (cessionaria di
alcuni terreni), chiedeva al comune di Corciano di approvare un nuovo
piano attuativo in variante, chiedendo che le previsioni della parte
operativa del PRG fossero allineate a quelle della parte strutturale dello
stesso strumento urbanistico: la richiesta era sorretta dalla necessità di
completare comunque l’intervento che si era arrestato dopo che il Comune
aveva ritenuto che la decadenza dei termini previsti nella convenzione di
lottizzazione comportasse anche la decadenza del piano attuativo.
1.1.
Nell’istanza, la ricorrente chiedeva che fossero consentite tutte le
destinazioni previste dalla disciplina vigente in materia di turismo e che
quindi l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva fosse autorizzato sia
in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale: chiedeva, in
particolare, di “precisare la destinazione d’uso degli edifici destinate
dalle NTA ad ospitalità e attualmente autorizzati come case di
villeggiatura e residenza specificando che gli stessi potessero essere
adibiti dal soggetto attuatore o dagli eventuali acquirenti delle varie
unità ad una delle attività ricettive previste dall’art. 12 del nuovo
codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del
turismo”.
1.2. Il piano è stato adottato con delibera consiliare n. 6
del 13/2/2012, nella quale l’amministrazione faceva proprie “ … Le
condizioni espresse dalla Ia Commissione consiliare nelle sedute del
22/9/2011, del 15/12/2011 e del 19/1/2012 … condizioni con le quali veniva
previsto che … l’edificio denominato residence (tipologia B) sia destinato
ad attività ricettiva tipo imprenditoriale da selezionare fra quelle
indicate previste dalla normativa vigente”.
1.3. Tale determinazione
era motivata dal fatto che “… essendo il piano originale approvato con
procedura SUAP, l’attuale proposta di variante non può prescindere dalla
destinazione produttiva assegnata originariamente all’insediamento.
Pertanto le destinazioni ricettive da dichiarare compatibili saranno
solamente quelle di tipo produttivo imprenditoriale. E’ inoltre opportuno
prevedere una clausola di convenzione che obblighi il convenzionante a
riportare nell’atto di vendita la destinazione ricettiva a carattere
produttivo degli immobili”.
1.4. Con la stessa delibera
l’amministrazione faceva poi propria la relazione tecnica del 9/2/2012
redatta dall’arch. Stefano Staffa responsabile dell’area assetto del
territorio, nella quale si affermava che “… in conformità alle normative
vigenti, alle prescrizioni imposte con la variante al PRG relativa al
comparto approvato con D.C.C. n. 4 del 31/1/2005 e ancora vigente i
risultati emersi dalle sedute della Ia commissione consiliare in tutte le
sedute effettuate, si riconferma in questa sede che le destinazioni
compatibili con il comparto sono oltre agli impianti sportivi il godimento
del verde e le altre indicate dalla norma specifica anche l’attività
ricettiva svolta. Le attività consentite trattandosi d’intervento
assentito originariamente con SUAP devono tutti indistintamente svolgersi
in forma produttiva imprenditoriale …”.
1.5. In data 24/4/2012 La
Roverella s.r.l. presentava le proprie osservazioni chiedendo in
particolare che fosse cassato / eliminato “… il vincolo dell’esercizio
delle attività ricettive in forma imprenditoriale …” e che pertanto
venisse consentito l’esercizio di attività in ogni forma consentita dalla
legge in materia.
2. Con l’impugnata delibera consiliare n. 51 del
28/6/2012, il comune di Corciano approvava definitivamente il piano
attuativo in variante respingendo le osservazioni e confermando la
prescrizione secondo la quale nel comparto si sarebbero potute esercitare
solo ed esclusivamente attività ricettive in forma
imprenditoriale.
2.1. La determinazione è motivata nella decisione
della Ia Commissione consiliare in occasione della seduta del 22/5/2012
all’esito della quale la Commissione si è espressa “… confermando quanto
riportato nella DCC di adozione n. 6/2012 e cioè che l’attività
esercitabile all’interno del comparto Vrv** è solamente quella carattere
imprenditoriale”.
2.2. Nella delibera consiliare si rinvia al parere
del responsabile dell’area assetto del territorio che richiama i
precedenti pareri del consulente legale riguardanti la “ammissibilità
della procedura SUAP di cui al DPR n. 447/87 anche per attività non
imprenditoriale …” nei quali si afferma che la natura imprenditoriale o
meno dell’impianto produttivo da autorizzare non verrebbe ad assumere
alcun rilievo ai fini dell’applicazione dell’istituto in parola. A
giudizio della più recente giurisprudenza, tuttavia, la normativa
considerata impone comunque che l’attività oggetto di autorizzazione
assuma natura imprenditoriale (…) e ancora che il mero esercizio di
un’attività (di bed and breakfast) vale a dire di attività avente
carattere ricettivo ma in funzione puramente accessoria (rispetto alla
destinazione d’uso abitativo) non può essere considerato sufficiente per
rendere compatibile tale destinazione con i vincoli derivanti dal ricorso
alla procedura di cui al DPR 447/98 (SUAP).
2.3. In ragione delle
predette deduzioni, anche responsabile dell’area assetto del territorio ha
espresso parere negativo all’accoglimento delle osservazioni affermando
nuovamente che “… le destinazioni produttive compatibili con l’area in
oggetto, per la particolare procedura seguita nell’iter autorizzativo
(SUAP in variante al PRG) siano unicamente quelle di tipo
imprenditoriale”.
2.4. Sulla scorta delle sue enunciate motivazioni,
l’osservazione della ricorrente La Roverella s.r.l. è stata respinta e la
variante approvata “… fermo ed attuale quant’altro stabilito con la citata
deliberazione consiliare n. 6/2012”.
2.5. Al fine di tutelare
l’interesse pubblico coincidente dalla necessità di avere in tempi certi
la disponibilità per il territorio degli impianti sportivi previsti dal
piano, è stata prevista la cadenza del rilascio dei permessi di costruire
e del rilascio delle conseguenti certificazioni di agibilità, in
correlazione agli edifici ancora da realizzare nell’ambito del comparto in
questione.
2.6. Tra le relative prescrizioni, è stata anche inserita
quella sul rilascio delle certificazioni di agibilità relative agli
edifici “… A1, A2 e A3 già realizzati alla data odierna… subordinando
detto rilascio alla … realizzazione al grezzo di tutte le strutture
dell’edificio spogliatoi piscina (tipologia E – F)”.
3. E’ stata così
introdotta nella variante una previsione relativa ad edifici già
realizzati mutando quella contenuta nell’originario piano attuativo: come
risulta dall’art. 5 della convenzione di lottizzazione, è stato previsto,
in generale, l’obbligo del soggetto attuatore di “… realizzare le opere di
urbanizzazione … in modo tale che esse risultino completate, perfettamente
funzionali … prima che sia richiesto il certificato di agibilità relativo
alle tipologie di intervento”: con specifico riguardo agli edifici A1, A2
e A3 (cioè alle case di villeggiatura) è stato previsto che “…nel caso in
cui il soggetto attuatore del piano richieda il certificato di agibilità
parziale avente ad oggetto le tipologie A1, A2 e A3 (case di
villeggiatura), il rilascio di tale certificato subordinato alle seguenti
condizioni: III) per l’agibilità parziale sino al 30% della volumetria
ammissibile occorre che sia completato l’intero percorso pedonale
unitamente all’invaso della raccolta delle acque meteoriche … IV) per
l’agibilità fino al 60% della volumetria ammissibile occorre, oltre a
quanto previsto dal punto III), che sia realizzato l’impianto funzionale
delle piscine complete di tutti i servizi per la loro fruibilità e
agibilità nonché la realizzazione del collegamento pedonale con la
confinante strada vicina alle “dei Cancelli” nella “parte alta”
immediatamente a ridosso del centro sportivo nonché un ulteriore
collegamento pedonale con dalla strada vicinale “delle due Madonne” in
prossimità dell’ingresso principale del comparto”.
3.1. Nella parte in
cui subordinano il rilascio dell’agibilità degli edifici già realizzati
alle suddette prescrizioni, i provvedimenti sono impugnati per i seguenti
motivi:
A) quanto al divieto di esercizio di attività ricettive in
forma non imprenditoriale:
I) violazione del DPR 447/98 e dell’art. 12
D.Lgs. n. 79/11, illogicità e travisamento: è illegittima l’affermazione
secondo cui, essendo originario piano attuativo stato approvato all’esito
di una procedura di SUAP, tutte le attività consentite devono
necessariamente svolgersi in forma imprenditoriale;
II) difetto di
motivazione e violazione dell’art. 3, L. 241/90: il richiamo alla
procedura seguita per l’approvazione del piano attuativo originario non ha
alcuna valenza motivazionale dell’agire dell’amministrazione.
B) quanto
alle prescrizioni relative rilascio dell’agibilità di immobili già
realizzati:
I) violazione dell’art. 26, L.R. 11/2005 e contrasto con
precedenti determinazioni della stessa amministrazione: il decorso dei
termini previsti per l’attuazione del piano ne comporta la decadenza
solamente della parte non attuata con la conseguenza che per la parte del
piano attuata devono ritenersi vigenti vincolanti le previsioni del piano
decaduto;
II) violazione del principio dell’affidamento in contrasto
con precedenti determinazioni della stessa amministrazione: i
provvedimenti deprimono l’affidamento che la ricorrente ha riposto nella
possibilità di ottenere l’agibilità di quanto essa stessa già
realizzato.
3.2. Si è costituito il comune di Corciano depositando
documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
3.3. Le parti hanno
presentato memoria e replica.
4. All’udienza del 20 novembre 2013 la
causa viene in decisione
DIRITTO
1. E’ impugnata la delibera consiliare n. 51 del
28/6/2012 del comune di Corciano con la quale - fermo restando quanto
stabilito con la deliberazione consiliare n. 6/2012 - è stata respinta
l’osservazione presentata da La Roverella s.r.l. in conformità alla
relazione dell’arch. Stefano Staffa ed è stato approvato il piano
attuativo in variante al PRG parte operativa zona Vrv** per attività
sportive ricettive a carattere produttivo imprenditoriale e godimento del
verde presentato da “La Roverella” s.r.l. su area di proprietà individuata
al NCT fg. 50, part.lle nn. 20, n. 29, 1111, 1188, da 1227 a 1232, 1237,
da 1240 a 1245, 1283, da 1299 a 1313, al fine di completare la parte non
attuata dell’originario piano particolareggiato di cui alla delibera
consiliare n. 4/2005.
1.1. Sono altresì, impugnati la delibera
consiliare n. 6 del 13/2/2012, con quale il Comune, nell’adottare la
variante al PRG, si conformava alle considerazioni in data 22/9/2011,
15/12/2011 e 19/1/2012 della Ia Commissione consiliare e assentiva nel
comparto il solo esercizio dell’attività ricettiva di tipo imprenditoriale
nonché il verbale della seduta 22/5/2012 in occasione della quale è stata
introdotta la prescrizione relativa alla rilascio dell’agibilità degli
edifici già in precedenza realizzati, così rigettandosi le osservazioni
della ricorrente.
2. La società a r.l. La Roverella, odierna
ricorrente, aveva richiesto al comune di Corciano: - di approvare un nuovo
piano attuativo in variante, per la necessità di completare l’intervento
con finalità turistico ricettive, dopo la decadenza del precedente piano,
scaduti i termini della convenzione di lottizzazione; - di assentire, nel
nuovo piano attuativo, tutte le destinazioni in materia di turismo e
pertanto di autorizzare l’attività turistico-ricettiva in forma
imprenditoriale e in forma non imprenditoriale; - di rendere possibile
adibire dal soggetto attuatore e / o dall’acquirente ad attività ricettiva
previste dall’art. 12, D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo) gli edifici
in atto autorizzati come case di villeggiatura.
2.1. La ricorrente
precisa che nella variante di piano di cui alla delibera n. 6 del
13/2/2012, gli edifici denominati “residence” (tipologia B) erano
destinati ad attività ricettiva tipo imprenditoriale “da selezionare fra
quelle indicate previste dalla normativa vigente” secondo le condizioni
espresse dalla Ia Commissione consiliare nelle sedute del 22/9/2011, del
15/12/2011 e del 19/1/2012.
2.2. La ricorrente censura che, rispetto
all’attuale proposta di variante, la Commissione abbia ritenuto
imprescindibile la precedente destinazione produttiva, essendo il piano
originario approvato con procedura SUAP, nella quale le destinazioni
ricettive compatibili erano solamente di tipo produttivo-imprenditoriale.
2.3. Di siffatto vincolo all’esercizio delle attività ricettive in
forma imprenditoriale, La Roverella chiedeva l’eliminazione nelle
osservazioni del 24/4/2012 e l’assenso ad ogni attività
consentita.
2.4. Le osservazioni sono state rigettate con richiamo alla
più recente giurisprudenza, che impone natura imprenditoriale all’attività
oggetto di autorizzazione, non rinvenibile allorché la finalità ricettiva
(cioè d’impresa) abbia funzione puramente accessoria a quella residenziale
(come accade nel cd. “bed and breakfast”).
2.5. Nello stesso senso, la
relazione tecnica del 9/2/2012 dell’arch. Stefano Staffa confermava che,
in conformità alle prescrizioni imposte con la variante al PRG relativa al
comparto approvato con delibera n. 4 del 31/1/2005 e ancora vigente, le
destinazioni compatibili con il comparto sono, oltre agli impianti
sportivi, il godimento del verde e le altre indicate dalla norma e che le
attività consentite - trattandosi di intervento assentito originariamente
con SUAP - devono tutte indistintamente svolgersi in forma produttiva e
imprenditoriale.
3. Nei capi di censura in cui si articola il primo
motivo si sostiene:
che l’art. 1, DPR n. 447/1998 non distingue fra
attività produttive esercitata in forma imprenditoriale e in forma non
imprenditoriale (A.I.1);
che l’inciso del comma 1-bis aggiunto all’art.
1, estende l’applicazione del regolamento SUAP a tutte le attività di
produzione di beni e servizi con esclusione perciò solo di quelle non
imprenditoriali (A.I.2);
che la motivazione del provvedimento non
consente di comprendere quale sia la ragione del divieto di insediamenti
di bed and breakfast (A.II.1);
che la relazione tecnica allo strumento
urbanistico è del tutto disancorata dai presupposti di accesso alla
procedura SUAP (A.II.2);
che la natura imprenditoriale dell’attività
oggetto di autorizzazione esula dalla più recente giurisprudenza
(A.II.3).
3.1. Al di là della frammentazione, la problematica
introdotta può sostanziarsi nel seguente quesito: se un’attività solo
parzialmente ricettiva, com’è incontestatamente quella di “bed and
breakfast” integri il requisito di “impianti produttivi di beni e servizi”
previsto dall’art. 1, DPR n. 447/1998 per l’affidamento all’unica unica
struttura del comune (SUAP) dell'intero procedimento concernente la
realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e
rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie (art. 23, D.Lgs. n.
112/1998).
3.2. La giurisprudenza di primo grado è orientata in senso
restrittivo: l’effettiva inerenza ad una attività produttiva, che, per la
procedura di SUAP in variante al piano urbanistico generale, deve emergere
con chiarezza dagli atti, è richiesta da T.A.R. Lombardia (Brescia sez. I,
4 febbraio 2013, n. 126) mentre la necessaria dimostrazione della diretta
strumentalità tra il manufatto da realizzare e le esigenze di produzione è
affermata da T.A.R. Sardegna (Cagliari sez. II, 5 marzo 2010, n.
246).
3.3. La ragione va, evidentemente, individuata nel rischio di uno
stravolgimento del sistema insito nella deroga alle procedure ordinarie di
pianificazione territoriale, per l’estensione della competenza dello
sportello unico per le attività produttive anche alle opere edilizie, il
cui ampliamento oltre misura è suscettibile di porre fine alla fase
propriamente produttiva dell’area: dalla “ratio” della speciale disciplina
dello sportello unico di semplificare le procedure amministrative connesse
all’esercizio dell’attività imprenditoriale discende l’esigenza della
stretta connessione fra quest’ultima e la trasformazione del
territorio.
3.4. L’incertezza sui limiti della procedura dello
sportello unico discende probabilmente dall’indeterminatezza delle
semplificazioni iniziate con la L. n. 59/1997, delle quali l’art. 23,
segg. D.Lgs. n. 112/1998 costituisce attuazione sotto l’aspetto del
conferimento (alle regioni e) agli enti locali di funzioni e compiti
amministrativi onde valorizzarne il ruolo nella gestione territoriale
dello sviluppo economico e delle attività produttive e, al contempo,
nell’offerta alle imprese di strumenti più agili per avviare e sviluppare
le attività produttive evitando iter amministrativi complessi e con
molteplici interlocutori.
3.5. Nell’ambito delle funzioni soggette a
trasferimento l’art. 25, D.Lgs. n. 112/1998 precisa, a proposito
dell'insediamento delle attività produttive, che il procedimento
dev'essere unico e ne demanda la definizione ad uno o più regolamenti di
delegificazione da emanare ex art. 17, co. 2, L. n. 400/1988 e con i
criteri dell'art. 20, co. 5, L. n. 59/97, tra i quali l’uniformità dei
procedimenti del medesimo tipo e l’individuazione delle procedure e delle
responsabilità inerenti alle attività di verifica e controllo.
3.6. In
questo quadro normativo, il DPR n. 447/1998 prevede la procedura
“semplificata” per attività relative ad impianti industriali in senso
stretto e per quelle riguardanti gli esercizi commerciali, artigianali e
le società di servizi, preliminare rispetto alla quale è l'individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi.
3.7. A tal fine,
il regolamento prevede che siano salvaguardate “le eventuali prescrizioni
dei piani territoriali sovracomunali” nell’individuazione da parte dei
comuni “delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi”
in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle
regioni e che la variante sia approvata, in caso di contrasto gli
strumenti urbanistici comunali vigenti, tramite procedure individuate
dalla legge regionale, con criteri finalizzati all'adeguamento degli
standards urbanistici e diretti ad accelerare l'esame delle domande di
concessione e di autorizzazione edilizia.
4. Il suesposto quadro
normativo induce il Collegio a preferire l’opzione più restrittiva sia
perché più confacente alla vocazione “produttiva” del DPR n. 447/1998, sia
perché più consona all’esclusione di qualsiasi utilizzo del territorio in
forma residenziale (ivi compreso quello indiretto o misto che si realizza
con il bed and breakfast) impressa dallo strumento urbanistico
locale.
4.1. Il motivo in esame va perciò respinto in tutte le sue
possibili implicazioni: l’esigenza che l’attività sia diretta alla
produzione di beni o servizi, ne rende irrilevante la modalità di
esercizio (imprenditoriale o non): il carattere non esclusivamente
produttivo (ma anche residenziale) del “bed and breakfast” non necessita
di specifica motivazione del divieto ai relativi insediamenti e / o di
approfondita relazione tecnica alle clausole impeditive del corrispondente
utilizzo (entrambe sub specie esaustive); l’insufficiente approfondimento
giurisprudenziale della problematica in esame non crea alcun vincolo nella
decisione del presente giudizio.
5. Diverse (e non definitive)
conclusioni devono essere raggiunte sul secondo motivo: vi si adduce il
contrasto fra il nuovo piano attuativo, che sottopone l’agibilità degli
edifici di “tipologia A1, A2, A3” alla previa realizzazione al grezzo
degli edifici di “tipologia E F” (spogliatoi piscina) con il piano
precedente (e la connessa convenzione), nel quale l’agibilità presupponeva
diverse (e minori) opere di urbanizzazione.
5.1. Analoga questione è
oggetto del giudizio (n. 69/2012) avverso il diniego della certificazione
di agibilità degli edifici “A/1” e “A/2”, in mancanza delle opere previste
all’art. 5, punto IV della convenzione numero 2449 in data 14/4/2005,
realizzati dalla ricorrente sul presupposto che le opere di urbanizzazione
fossero sufficienti.
5.2. Anche nel presente giudizio l’opzione
ermeneutica consiste nello stabilire se il riferimento alla “volumetria
ammissibile” comprenda quella totale prevista dal piano per tutte le
categorie di interventi (come afferma parte ricorrente) oppure racchiuda
la volumetria esclusiva delle tipologie A1, A2, A3 (come ritiene il comune
di Corciano).
5.3. Nella sentenza n. 405 in data 23 luglio 2014, il
stesso Collegio ha rilevato l’assenza del preventivo contraddittorio da
istaurare con l’avviso di avvio del procedimento, la cui mancanza è stata
ritenuta sostanziale e inficiante l’intero procedimento.
5.4. Ha perciò
annullato il diniego di agibilità per mancanza di avviso di avvio del
procedimento e rimesso al comune di Corciano di rinnovare il procedimento
e istaurare regolare contraddittorio, onde provvedere sulla richiesta
della ricorrente, di rilascio dell’agibilità dei fabbricati.
5.5.
Stante l’analogia di questioni, è necessario riservare la decisione sul
punto ai provvedimenti che il Comune di Corciano assumerà in esito alla
predetta decisione e sospendere in parte qua il presente procedimento ai
sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, giusta
il rinvio dell'art. 79 co. 1, D.Lgs. n. 104/2010 (Cons. St., sez. V, 8
agosto 2013, n. 4169).
6. Il ricorso in esame va conclusivamente
respinto quanto al primo motivo e sospeso quanto al secondo.
6.1. Le
spese del presente giudizio saranno liquidate con la sentenza
definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria non definitivamente decidendo sul ricorso in premesse, respinge
il primo motivo e sospende il giudizio sul secondo.
Spese al
definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio
del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare
Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo
Amovilli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2014