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n. 9-2014 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I -
Sentenza 1 agosto 2014 n. 695
Pres. C.L. Monticelli; Est. G.
Rovelli
Novawind Sud S.r.l. (avv.ti C. A. Cuppone, A. Papa e E. Palmas)
c/ Regione Sardegna, (avv.ti T. Ledda e G. Parisi); Comune di Talana,
Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - Ispet. Ripart. di Lanusei, Corpo
Forestale di Vigilanza Ambientale - Ispet. Ripart. di Oristano, Corpo
Forestale di Vigilanza Ambientale - Ispet. Ripart. di Cagliari, Regione
Sardegna Assessorato Difesa Ambiente; Ente Foreste - Servizio Territoriale
di Lanusei (avv.ti G. Campus e G. Rutilio) |
1. Processo amministrativo – Interesse a ricorrere –
Sopravvenuta carenza – Improcedibilità ricorso – Condizioni - Fattispecie
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2. Ambiente e territorio – Energia – Impianti eolici –
Diniego di autorizzazione unica fondato su norme dichiarate
incostituzionali - Art. 18, L.R. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come
sostituito dall’art. 6, comma 8, L.R. Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 –
Illegittimità - Sussiste
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3. Ambiente e territorio – Energia – Impianti eolici –
Localizzazione – Disciplina sarda – Individuazione di aree non idonee
all’insediamento senza adeguata e preventiva istruttoria– Illegittimità
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4. Responsabilità e risarcimento – Danno ingiusto – In
caso di interesse legittimo pretensivo – Lesione - Prova – Giudizio
prognostico sulla fondatezza della pretesa - In caso di azione
amministrativa connotata da consistenti margini di aleatorietà –
Impossibilità – Fattispecie
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1. L’improcedibilità del ricorso può derivare o da un
mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della
presentazione del ricorso, che faccia venire meno l'effetto del
provvedimento impugnato, ovvero dall'adozione, da parte
dell'Amministrazione, di un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto
degli interessi in gioco pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei
confronti del ricorrente. Tuttavia, per addivenire a tale decisione,
occorre che sia certa e definitiva l'inutilità della sentenza, perché la
situazione abbia fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche
soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia
del giudice (nella specie, il Collegio ha ritenuto il permanere
dell’interesse ad ottenere la pronuncia di annullamento del diniego di
autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico dal momento che,
anche dopo l’intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità delle norme
regionali che avevano motivato il diniego di autorizzazione impugnato,
difettava qualsivoglia atto di rinuncia al progetto da parte della società
proponente l’intervento)
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2. E’ illegittimo il diniego di autorizzazione unica alla
realizzazione di impianto eolico fondato sulle norme regionali (art. 18,
L.R. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, come sostituito dall’art. 6, comma 8,
L.R. Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 secondo cui la realizzazione di nuovi
impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e
limitrofe con conseguente esclusione delle aree agricole) dichiarate
costituzionalmente illegittime, in quanto lesive della competenza statale
in materia di energia e, in particolare, dei principi fondamentali della
materia desumibili dall’art. 12, comma 10, D. Lgs. n. 387 del 2003,
secondo cui le regioni possono procedere esclusivamente alla indicazione
dei limiti alla localizzazione degli impianti (Corte costituzionale -
sentenza 11 ottobre 2012 n. 224).
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3. E’ illegittima la delibera della Giunta Regionale
Sardegna che, lungi dall’operare entro il quadro chiaramente delineato
dalla Consulta nella pronuncia d’incostituzionalità (Corte costituzionale
- sentenza 11 ottobre 2012 n. 224), ha inteso nuovamente individuare,
mediante lo strumento delle linee guida, aree non idonee all'insediamento
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza una
adeguata e preventiva istruttoria che tenga conto dei diversi interessi
coinvolti, così come prevista dalle linee guida statali
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4. L'esercizio della funzione amministrativa, per essere
sanzionabile in sede risarcitoria, postula non soltanto il previo
accertamento giurisdizionale della sua illegittimità, ma anche la prova
che, se correttamente esercitata, essa avrebbe avuto esito favorevole
all'interessato. Pertanto, deve escludersi che l'annullamento di un atto
illegittimo comporti, ex se, il diritto al risarcimento del danno
presuntivamente subito, in quanto la prova della lesione di un interesse
pretensivo, nonché del nesso di causalità tra detta lesione e la mancata
adozione del provvedimento richiesto, presuppone un giudizio prognostico
in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, giudizio che non può
essere consentito allorché l'azione amministrativa sia connotata da
consistenti margini di aleatorietà (nella specie, il Collegio, ritenuta
l’illegittimità del diniego di autorizzazione unica per illegittimità
della disciplina presupposta sull’insediamento di impianti eolici, ha
respinto la domanda risarcitoria azionata dall’impresa)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del
2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Novawind Sud S.r.l.,
rappresentata e difesa dagli avv. Cosimo Antonio Cuppone, Ambrogio Papa,
Enrico Palmas, con domicilio eletto presso Enrico Palmas in Cagliari, via
Dante n. 116;
contro
Regione Sardegna, rappresentata e difesa
dagli avv. Tiziana Ledda, Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso
Parisi Giovanni Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n.
69; Comune di Talana, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - Ispet.
Ripart. di Lanusei, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - Ispet.
Ripart. di Oristano, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - Ispet.
Ripart. di Cagliari, Regione Sardegna Assessorato Difesa Ambiente; Ente
Foreste - Servizio Territoriale di Lanusei, rappresentato e difeso dagli
avv. Gesuino Campus, Giuseppa Rutilio, con domicilio eletto presso Ente
Foreste Sardegna Ufficio Legale in Cagliari, viale Merello n. 86;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo
del
provvedimento prot. 6391 del 23.3.2011, emesso dall'Assessorato Difesa
Ambiente della Regione Sardegna, di non ammissibilità del progetto di
impianto eolico in relazione all'istanza presentata dalla ricorrente;
-
della D.G.R. n. 28/56 del 26.7.2007 di approvazione dello studio di
individuazione delle aree dove ubicare gli impianti eolici;
- della
D.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 di approvazione delle modifiche allo studio
aree ubicazione impianti eolici;
- di tutti gli atti prodromici,
preordinati, presupposti, conseguenti o comunque connessi;
con il
ricorso per motivi aggiunti depositato il 24 giugno 2011
- della
deliberazione della Giunta regionale n. 27/16 del 1° giugno 2011 recante
“Linee guida attuative del Ministero dello sviluppo economico del 10
settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili. Modifica alla D.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010”
per la parte in cui
a) la Giunta regionale ha confermato i criteri di
localizzazione degli impianti eolici definiti nella deliberazione n. 3/17
del 16.1.2009, modificandone ed integrandone alcune parti;
b) ha
considerato improcedibili le istanze di verifica/VIA ed autorizzazione
Unica degli impianti eolici qualora risultino ricadere in aree non idonee
di cui agli artt. 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano paesaggistico regionale, ovvero qualora risultino
ricadere al di fuori delle aree di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 descritte
nelle premesse;
- con il secondo ricorso per motivi aggiunti
depositato il 25 gennaio 2013
per l’annullamento della deliberazione
della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 45/34 del
12.11.2012 pubblicata il 22.11.2012 recante “Linee guida per la
installazione degli impianti eolici nel territorio regionale di cui alla
deliberazione G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. . Conseguenze della
sentenza della Corte costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini
dell’attuazione dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 28/2011”;
- con il
terzo ricorso per motivi aggiunti
per l’annullamento
della nota 1628 del 21.01.2013 con cui il
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali della regione Sardegna, in relazione all’istanza di
valutazione di impatto ambientale presentata dal ricorrente, già
dichiarata inammissibile dal SAVI con nota prot. 6391/2011, ha comunicato
che “ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 25/2012 e dalla deliberazione
n. 45/34 del 2012, l’istanza in oggetto è a tutt’oggi
improcedibile”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Sardegna e dell’Ente Foreste - Servizio Territoriale di Lanusei;
viste
le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore
nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Gianluca
Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 03.05.2011, la
Novawind Sud s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. 6391, del
23.03.2011, con il quale il Direttore del Servizio Sostenibilità
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali ha
comunicato l’inammissibilità del progetto di un impianto eolico nel Comune
di Talana, di potenza nominale pari a 81 MW, e delle relative opere e
infrastrutture connesse, ricadenti nei comuni di Villagrande Strisaili,
Isili, Nuragus, Nurallao, Genoni e Laconi.
La ricorrente ha impugnato,
inoltre, le Delibere della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/56, del
26.7.2007, e n. 3/17 del 16.1.2009.
Avverso gli atti sopra indicati, la
ricorrente ha dedotto articolate censure, così sintetizzabili:
1)
incompetenza, violazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del
2003, violazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione,
violazione delle Linee Guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.M. 10.09.2010;
2)
violazione di legge, art. 10 bis L. n. 241 del 1990;
3) violazione
dell’art. 3 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria
e carenza di motivazione, violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 152 del
2006, violazione degli artt. 5 e 10 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 24/23
del 23.04.2008, violazione degli artt. 134, 136, 138, 143 e 156 del d.lgs.
n. 42 del 2008.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
In data
19.05.2011, si è costituito l’Ente Foreste della Sardegna, eccependo
l’inammissibilità della propria chiamata in causa, per difetto di
legittimazione a contraddire in giudizio. In particolare, l’Ente suddetto
ha osservato come l’adozione del provvedimento impugnato, a cura del
Direttore del S.A.V.I., sia precedente al rilascio del parere richiestogli
in merito alle aree di propria competenza e, pertanto, ogni determinazione
assunta al riguardo dalla Regione sia del tutto indipendente.
Con atto
depositato in data 20.05.2011, la Regione Sardegna si è costituita in
giudizio, contestando puntualmente le censure mosse dalla società
ricorrente e concludendo per l’inammissibilità e il rigetto del
ricorso.
In data 24.06.2011, la Nòvawind Sud s.r.l. ha depositato atto
di motivi aggiunti per l’annullamento della Delibera della Giunta
Regionale n. 27/16 dell’1.6.2011, recante “Linee guida attuative del
Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010,
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili”. Modifica della deliberazione G.R. n° 25/40 del 1 luglio
2010”, deducendo i seguenti motivi:
1) incompetenza, violazione
dell’art. 12, comma 10 del d.lgs. n. 387 del 2003, violazione dell’art.
117, comma 2, lett. s), della Costituzione, violazione delle Linee Guida
nazionali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di cui al D.M. 10.09.2010, difetto di motivazione, eccesso di
potere, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità
manifesta.
Alla camera di consiglio del 25.02.2011, la causa è stata
rinviata per la discussione nel merito.
All’udienza pubblica del
05.10.2011, il Collegio disponeva la sospensione del processo con
ordinanza n. 407/2011.
La questione che si poneva era sintetizzabile
come di seguito si va ad esporre.
Con il primo motivo di ricorso, la
Nòvawind Sud s.r.l. ha dedotto l’illegittimità del provvedimento prot. n.
6391 del 23.03.2011, con il quale il Direttore del Servizio S.A.V.I. ha
comunicato l’inammissibilità del progetto per l’installazione di un
impianto eolico nel comune di Talana, e relative opere e infrastrutture
connesse, avuto riguardo unicamente ai criteri di localizzazione stabiliti
dalla Regione con delibera n. 3/17 del 16.01.2009 ed allegato “Studio per
l’individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici”. Secondo
la ricorrente, l’individuazione di tali criteri prima ed indipendentemente
dall’emanazione delle Linee Guida nazionali si porrebbe in contrasto con
l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, in particolare con la prescrizione di
cui al comma 10, nonché con l’art. 117, c. 2, lett. s), della
Costituzione, attributivo della competenza esclusiva statale in materia
ambientale.
Con il secondo motivo, la Nòvawind Sud s.r.l. ha dedotto la
violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, in quanto
l’Amministrazione procedente avrebbe omesso di comunicare, in via
preventiva, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
Con il
terzo motivo di ricorso, la Nòvawind Sud s.r.l. ha lamentato il difetto di
istruttoria. Secondo la ricorrente, il progetto sarebbe stato dichiarato
inammissibile senza che il competente Servizio S.A.V.I. avesse previamente
verificato la compatibilità del medesimo con i vincoli preclusivi
all’installazione di impianti eolici, stabiliti dalle Norme Tecniche
d’attuazione del P.P.R., in violazione dell’art. 25 del D.lgs. n.
152/2006, nonché degli artt. 5 e 6 dell’Allegato A alla Delibera G.R. n.
24/23 del 23.04.2008. La ricorrente ha denunciato, infine, l’illegittimità
del provvedimento impugnato sotto un ulteriore profilo: i vincoli
rinvenuti dall’Amministrazione procedente sarebbero insussistenti o,
comunque, non precluderebbero la realizzazione del progetto in
esame.
Visti i motivi di ricorso, il Collegio ha ritenuto, alla udienza
pubblica del 5 ottobre 2011, che la controversia dovesse essere decisa
all’esito della soluzione della questione di costituzionalità sollevata
dalla stessa Sezione con ordinanza n. 753/2011.
Con la predetta
ordinanza è stata sollevata questione di costituzionalità dell’articolo 18
della legge regionale della Sardegna 29 maggio 2007 n. 2 come sostituito
dall'articolo 6 della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009, in relazione
all’articolo 117, secondo comma - lett. s), e terzo comma, della
Costituzione, ed agli artt. 3 e 4 dello Statuto Regionale della Sardegna
in relazione agli artt. 10 e 12 del d.lgs. 387 del 2003.
Il processo
era stato sospeso in quanto la società ricorrente proponeva una serie di
censure che coinvolgevano, in sostanza, l’applicazione dell’art. 18 della
L.R. 2/2007 come modificata dalla L.R. n. 3 del 2009 ed in particolare
quelle contenute nel primo motivo in diritto che si rivelavano decisive ai
fini della risoluzione della controversia.
Il motivo della sospensione
è venuto meno con la pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 224/2012.
La ricorrente ha quindi depositato istanza
di fissazione dell’udienza in data 30 ottobre 2012.
Il 25 gennaio 2013
Novawind sud s.r.l. depositava nuovo atto di motivi aggiunti per
l’annullamento:
- della deliberazione della Giunta regionale della
Regione autonoma della Sardegna n. 45/34 del 12.11.2012 pubblicata il
22.11.2012 recante “Linee guida per la installazione degli impianti
eolici nel territorio regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 3/17 del
16.1.2009 e s.m.i. . Conseguenze della sentenza della Corte costituzionale
n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell’attuazione dell’art. 4 comma 3 del
d.lgs. n. 28/2011”.
Questi i motivi dedotti avverso l’atto
impugnato:
1) violazione dell’art. 12 comma 10 d.lgs. 387/2003,
violazione del paragrafo 17 e dell’allegato 3 del D.M. 10.9.2010 (Linee
guida nazionali). Elusione del giudicato della sentenza della Corte
costituzionale n. 224/2012;
2) violazione degli artt. 1 e 6 L. 241/90,
violazione dell’art. 17 delle Linee guida nazionali (D.M. 10.9.2010),
difetto di istruttoria;
3) violazione dell’art. 23 e 25 del d.lgs.
152/2006, illegittimità della previsione di improcedibilità delle istanze
di verifica/VIA e di autorizzazione unica;
4) violazione dell’art. 3 L.
241/90, carenza/insufficienza di motivazione.
Il 1° febbraio 2013 la
Regione autonoma della Sardegna depositava memoria difensiva.
Il 13
febbraio 2013 la ricorrente depositava memoria difensiva.
Il 19 marzo
2013 la ricorrente depositava ulteriore ricorso per motivi aggiunti per
l’annullamento della nota 1628 del 21.01.2013 con cui il Servizio
sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi
ambientali della regione Sardegna, in relazione all’istanza di valutazione
di impatto ambientale presentata dal ricorrente, già dichiarata
inammissibile dal SAVI con nota prot. 6391/2011, ha comunicato che “ai
sensi di quanto disposto dalla L.R. 25/2012 e dalla deliberazione n. 45/34
del 2012, l’istanza in oggetto è a tutt’oggi improcedibile”.
Di seguito
i motivi di ricorso:
1) illegittimità derivata della nota in relazione
alla D.G.R. 45/34 del 2012, violazione dell’art. 12 comma 10 del d.lgs.
387/2003, violazione del paragrafo 17 e dell’allegato 3 del D.M.
10.09.2010 (Linee guida nazionali), elusione del giudicato della sentenza
della Corte costituzionale n. 224/2012;
2) illegittimità derivata della
nota in relazione alla D.G.R. 45/34 del 2012, violazione degli artt. 1 e 6
L. 241 del 1990, violazione dell’art. 17 e dell’allegato 3 delle Linee
guida nazionali (D.M. 10.09.2010), difetto di istruttoria;
3)
illegittimità della nota, violazione degli artt. 23, 25 e 35 del d.lgs. n.
152/2006, violazione dell’art. 17 delle Linee guida nazionali (D.M.
10.09.2010), violazione degli artt. 134, 156 del d.lgs. 42/2004, difetto
di istruttoria;
4) violazione dell’art. 7 della L. 241/90, omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame;
5) illegittimità
della nota in quanto applicativa della L.R. 25/2012, elusione del
giudicato della sentenza Corte costituzionale n. 224/2012.
Il 24 luglio
2013 la Regione autonoma della Sardegna depositava memoria
difensiva.
Alla udienza pubblica del 20 novembre 2013 il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Viene all’esame del Collegio il ricorso
proposto da Novawind sud per l’annullamento:
- con il ricorso
introduttivo del giudizio
- del provvedimento prot. 6391 del 23.3.2011,
emesso dall'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna, di non
ammissibilità del progetto di impianto eolico in relazione all'istanza
presentata dalla ricorrente;
- della D.G.R. n. 28/56 del 26.7.2007 di
approvazione studio individuazione aree dove ubicare gli impianti
eolici;
- della D.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 di approvazione modifiche
studio aree ubicazione impianti eolici;
- con il primo ricorso per
motivi aggiunti (depositato il 24 giugno 2011)
per l’annullamento della
Delibera della Giunta Regionale n. 27/16 dell’1.6.2011, recante “Linee
guida attuative del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 10
settembre 2010, Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili”. Modifica della deliberazione G.R. n° 25/40 del 1
luglio 2010”;
- con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato
il 25 gennaio 2013
per l’annullamento della deliberazione della Giunta
regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 45/34 del 12.11.2012
pubblicata il 22.11.2012 recante “Linee guida per la installazione degli
impianti eolici nel territorio regionale di cui alla deliberazione G.R. n.
3/17 del 16.1.2009 e s.m.i.. Conseguenze della sentenza della Corte
costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell’attuazione dell’art. 4
comma 3 del d.lgs. n. 28/2011”;
- con il terzo ricorso per motivi
aggiunti
per l’annullamento
della nota 1628 del 21.01.2013 con cui
il Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali della regione Sardegna, in relazione all’istanza di
valutazione di impatto ambientale presentata dalla ricorrente, già
dichiarata inammissibile dal SAVI con nota prot. 6391/2011, ha comunicato
che “ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 25/2012 e dalla deliberazione
n. 45/34 del 2012, l’istanza in oggetto è a tutt’oggi
improcedibile”.
2. Anzitutto va rilevato che con memoria di
costituzione depositata in data 19.5.11, L’Ente Foreste ha eccepito il
proprio difetto di legittimazione passiva osservando come l’adozione del
provvedimento impugnato, a cura del Direttore del S.A.V.I., sia precedente
al rilascio del parere richiesto allo stesso Ente Foreste in merito alle
aree di propria competenza e, pertanto, ogni determinazione assunta al
riguardo dalla Regione sia del tutto indipendente.
L’eccezione è
fondata e deve essere, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione
passiva dell’Ente Foreste della Sardegna, con estromissione dello stesso
dal presente giudizio
3. Deve poi essere esaminata l’eccezione
sollevata dalla difesa della Regione volta ad ottenere una sentenza di
improcedibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi
aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
La ormai complessa
vicenda all’origine della presente controversia deve essere anzitutto
chiarita in punto di fatto. Occorre quindi procedere con ordine.
La
questione di cui si controverte nel presente ricorso è, in sostanza, il
diniego al progetto di parco Eolico da ubicarsi nel Comune di Talana.
A
questo progetto è stato opposto un diniego da parte della Regione autonoma
della Sardegna con nota prot. 6391 del 23 marzo 2011. Tale diniego era
fondato sulle seguenti motivazioni:
- “il progetto proposto non ricade
nelle aree ammissibili all’installazione di impianti eolici ai sensi della
DGR 3/17 del 2009 poiché non ricompreso all’interno di aree industriali
compresi i PIP di superficie superiore a 20 ettari e relativi buffer di 4
Km, perimetri delle discariche, cave, ecc;
- il progetto è ubicato in
aree non ammissibili in quanto interessa direttamente le fattispecie di
cui agli artt. 22, 25, 33, 38 delle NTA del PPR che costituiscono vincoli
preclusivi all’installazione di impianti eolici ai sensi della DGR 3/17
del 2009, in particolare per i seguenti aspetti:
- ubicazione di tutti
gli aerogeneratori all’interno di aree rocciose di cresta ed aree a quota
superiore a 900 m. s.l.m. di cui all’art. 17 delle NTA del PPR;
- il
progetto ricade interamente all’interno di aree naturali e sub naturali ai
sensi dell’art. 22 e di aree seminaturali ai sensi dell’art. 25;
- le
opere si collocano, in parte, in aree di interesse naturalistico
istituzionalmente tutelate, facenti parte del sistema regionale dei
parchi, riserve e monumenti naturali, ed altre aree tutelate di cui agli
articoli 33, 36, 37 delle NTA del PPR con particolare riferimento alle
aree della Rete natura 2000 ed aree gestite dall’Ente foreste della
Sardegna;
- inoltre, sono interessate, sia dalla realizzazione delle
piazzole che delle piste, aree non idonee di cui al punto 2.6, vincoli
morfologici – delle Linee guida regionali per l’acclività superiore al 15%
e soggette a vincolo idrogeologico.
Ebbene, come già esposto nelle
premesse in fatto, questa Sezione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale con ordinanza n. 753/2011 (resa nel ricorso n. 318/2010) e
ha sospeso il presente giudizio con ordinanza n. 59/2012 in attesa della
pronuncia della Corte Costituzionale.
La Consulta ha giudicato fondata
la questione sollevata da questa Sezione dichiarando costituzionalmente
illegittimo l’articolo 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio
2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Legge finanziaria 2007), come sostituito
dall’art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n.
3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).
Con la
dichiarazione di incostituzionalità della citata disposizione è caduto il
presupposto su cui, in sostanza, si fondava il provvedimento
amministrativo di diniego.
In assenza di qualsivoglia atto di rinuncia
al progetto da parte della società proponente l’intervento, non può essere
messo in discussione il permanere dell’interesse ad ottenere la pronuncia
di annullamento degli atti impugnati.
Difatti, l’improcedibilità del
ricorso può derivare o da un mutamento della situazione di fatto o di
diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia
venire meno l'effetto del provvedimento impugnato, ovvero dall'adozione,
da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento idoneo a ridefinire
l'assetto degli interessi in gioco pur senza avere alcun effetto
satisfattivo nei confronti del ricorrente. Ma per addivenire a tale
decisione, occorre che sia certa e definitiva l'inutilità della sentenza,
perché la situazione abbia fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi
(anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della
pronuncia del giudice (in tal senso, tra le altre, Consiglio di Stato,
sez. V, 13/09/2013, n. 4530).
Nel caso che qui occupa il Collegio
l’interesse che sorreggeva originariamente il ricorso è rimasto intatto.
4. Il ricorso introduttivo ed il primo atto di motivi aggiunti devono
quindi essere esaminati nel merito.
Le molteplici questioni sottese
sono, a questo punto, di agevole e pronta soluzione, poiché in parte già
risolte da questa Sezione con altre pronunce e, in parte, risolte dalla
sentenza n. 224/2012 della Corte Costituzionale.
L’art. 18 della L.R.
2/2007 come sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 3 del 7 agosto 2009,
prima della pronuncia della Corte Costituzionale così recitava: “In base
alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di
nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali,
retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio
costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal
punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio
specifico di cui all'articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del
Piano paesaggistico regionale”.
La citata disposizione individuava con
precisione le aree dove era consentita la realizzazione di nuovi impianti
eolici con ciò precludendo in radice che in zone non previste essi
potessero essere assentiti.
In particolare, va aggiunto, quanto al
ricorso introduttivo del giudizio che il provvedimento di diniego, nonché
gli atti presupposti impugnati, trovavano, quale fondamento il dettato
normativo dichiarato costituzionalmente illegittimo.
In particolare,
per utilizzare le parole della Consulta, che ha accolto la prospettazione
contenuta nell’ordinanza di rimessione di questo Giudice:
“nel caso
oggetto del presente giudizio, bene avrebbe potuto la Regione Sardegna
individuare le aree non idonee all’inserimento di impianti eolici con
riferimento specifico alla propria competenza primaria in materia
paesistica, differenziandosi così dalle Regioni cui tale competenza non è
attribuita. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa
Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale
contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Con tale
inversione del criterio di scelta, la Regione Sardegna ha superato i
limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una rilevante
incisione di un principio fondamentale in materia di “energia”, afferente
alla localizzazione degli impianti, la cui formulazione, ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato,
come ripetutamente affermato dalla sopra citata giurisprudenza di questa
Corte.
Né potrebbe dirsi che la trasformazione dell’eccezione in
regola sia operazione neutra rispetto alla consistenza del principio di
massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, che risulta
logicamente e praticamente contraddetto, in via generale, dalla implicita
dichiarazione di inidoneità dell’intero territorio regionale, desumibile
in modo univoco dalla norma censurata. Osta a tale rovesciamento
metodologico anche la considerazione che l’inserimento di eccezioni al
principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili
dovrebbe essere sorretta da adeguate e concrete ragioni di tutela
paesaggistica, mentre la generale esclusione di tutto il territorio –
tranne le aree tassativamente indicate – esime dalla individuazione della
ratio che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche
tipologie di aree”.
Le stesse considerazioni, ovviamente, devono
essere svolte per lo “studio per l’individuazione delle aree in cui
ubicare gli impianti eolici” e le relative delibere di approvazione che
non possono capovolgere il criterio fissato dall’art. 12 del d.lgs.
387/2003.
Il potere attribuito dalla legge è quello di individuare i
siti non idonei, come già ampiamente chiarito e non quello di individuare
i siti idonei. Tale rovesciamento metodologico non può essere eseguito né
con legge né con atto amministrativo.
Ne segue che vengono meno le
ragioni per cui è stato opposto il diniego all’ampliamento laddove si fa
riferimento al fatto (punto 1 del provvedimento di diniego) che il
progetto non ricade in aree ammissibili.
Ma il provvedimento non è
legittimo anche laddove (punto 2) fa riferimento al fatto che il progetto
è ubicato in aree non ammissibili.
Tornando nuovamente a usare le
parole della Consulta “l’inserimento di eccezioni al principio di
massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili dovrebbe essere
sorretta da adeguate e concrete ragioni di tutela
paesaggistica”.
Tutta la delibera 3/17, invece, da un lato inverte
il criterio previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003, dall’altro, laddove
individua aree non idonee, lo fa in modo del tutto generico e facendo
riferimento a categorie generali di beni da tutelare.
Ma non è questo
quello che può fare la Regione autonoma della Sardegna per i motivi che la
Consulta ha già ben specificato e che di seguito si possono riassumere nei
punti che si vanno di seguito ad esporre.
Punto 1) Sia lo Stato sia le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome non devono travalicare i
limiti delle rispettive competenze, adeguandosi all'equilibrio prescritto
dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, che la Consulta ha già
riconosciuto - con la sentenza n. 275 del 2011 - rispettoso di tutte le
competenze degli enti chiamati a disciplinare, a diverso titolo, la
materia della installazione degli impianti eolici. L'attribuzione allo
Stato della competenza a porre i princìpi fondamentali della materia
"energia" non annulla quella della Regione Sardegna a tutelare il
paesaggio, così come la competenza regionale in materia paesaggistica non
rende inapplicabili alla medesima Regione i princìpi di cui sopra.
L’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che «le
regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
istallazione di specifiche tipologie di impianti». La competenza primaria
attribuita ad una Regione speciale o ad una Provincia autonoma in materia
di tutela del paesaggio rende inapplicabili alle suddette autonomie
speciali le linee guida nella loro interezza, ma non esonera le medesime
dall'osservanza delle disposizioni a carattere generale contenute nelle
linee guida. In ogni caso, non sono ammissibili nei confronti delle
autonomie speciali «vincoli puntuali e concreti» (sentenza n. 275 del
2011). Che le linee guida siano, con i limiti ora precisati, applicabili
anche alle Regioni a statuto speciale lo ha stabilito la sentenza n. 168
del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una
disposizione di legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, perché
emanata prima dell'adozione delle stesse.
La ratio ispiratrice del
criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla
installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di
massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla
normativa europea. Quest'ultimo trova attuazione nella generale
utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con
le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri
interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di
competenza delle Regioni stesse.
Ove la scelta debba essere operata da
Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in
alcune materie, nell'ambito delle quali si possono ipotizzare particolari
limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti, l'ampiezza e la portata
delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri
generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza
di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa
statutariamente attribuita.
Quindi la Regione Sardegna può individuare
le aree non idonee all'inserimento di impianti eolici con riferimento
specifico alla propria competenza primaria in materia paesistica,
differenziandosi così dalle Regioni cui tale competenza non è attribuita
ma sempre osservando le disposizioni a carattere generale contenute nelle
linee guida statali.
Punto 2) In definitiva, la sentenza n. 275 del
2011 della Corte costituzionale non ha svincolato gli enti ad autonomia
speciale dall'osservanza dei principi fondamentali dettati dal d.lgs. n.
387 del 2003 in materia di localizzazione degli impianti eolici,
limitandosi a riconoscere che gli stessi (nel caso della sentenza 275/2011
si trattava delle Province autonome di Trento e Bolzano), in quanto
titolari di potestà legislativa primaria in materia di tutela del
paesaggio, non sono tenute al rispetto delle disposizioni regolamentari e
di dettaglio, contenute nei punti 1.2., 17.1. e nell'allegato 3 delle
citate linee guida.
Punto 3) Occorre ancora ribadire che l’inserimento
di eccezioni al principio di massima diffusione delle fonti di energia
rinnovabili dovrebbe essere sorretta da adeguate e concrete ragioni di
tutela paesaggistica.
Il ricorso introduttivo è, in definitiva fondato
per le ragioni appena esposte essendo fondato, in particolare, il primo
motivo di ricorso. Le ulteriori censure dedotte avverso gli atti impugnati
possono essere assorbite tenuto conto, peraltro, che l’annullamento
derivante dall’accoglimento del primo motivo è già integralmente
satisfattivo per la ricorrente.
4. Il primo ricorso per motivi
aggiunti è anch’esso fondato.
Le ragioni sono le medesime per cui è
fondato il ricorso introduttivo ed è sufficiente qui richiamarle.
Vale
la pena osservare che la deliberazione impugnata con il primo ricorso per
motivi aggiunti ha confermato per gli impianti eolici i criteri
localizzativi fissati con la D.G.R. 3/17. Essa sconta pertanto gli stessi
vizi già rilevati nell’esame del ricorso introduttivo del giudizio.
5.
Il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti possono essere esaminati
congiuntamente.
La questione posta all’attenzione del Collegio merita,
prima di essere risolta, una compiuta ricostruzione in punto di fatto.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2012,
la Regione ha adottato la deliberazione della Giunta n. 45/34 recante
“Linee guida per la installazione degli impianti eolici nel territorio
regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i..
Conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2012.
Indirizzi ai fini dell’attuazione dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n.
28/2011”.
Occorre subito chiarire che, ad un attento esame degli atti
di causa, si può concludere che in questo caso, l’oggetto del contendere
si limita a tale deliberazione. In altre parole, per stessa ammissione
della Regione Sardegna (memoria depositata il 24 luglio 2013) la L.R.
25/2012 “non assume rilevanza nel presente giudizio, atteso che
l’attuale blocco procedimentale è motivato solo sulla base della
deliberazione 45/34 del 2012, ricadendo l’impianto proposto in zone
qualificate ai sensi degli articoli 22, 25, 33 e 38 del PPR”.
Inoltre, con la nota prot. 23592 del 23 ottobre 2013 (indirizzata a
Novawind) il servizio S.A.V.I. ha precisato che “il richiamo alla L.R.
25/2012, contenuto nelle citate note 1627 e 1628, costituisce, di fatto,
un mero elemento descrittivo del quadro normativo di settore al momento
della predisposizione delle citate note, tuttavia privo di rilevanza nei
casi in argomento”.
E’, quindi, perfettamente chiarito, nella
presente controversia, che il diniego opposto alla ricorrente è fondato
solo sulla delibera 45/34 ed è quindi su quella che occorre concentrare
l’attenzione non venendo in rilievo, in questo caso, la L.R. 25/2012 che è
stata sottoposta al vaglio della Consulta con ricorso n. 25 del 2013
pubblicato sulla G.U. del 20/03/2013 n. 12.
Ebbene, anche tale diniego
è illegittimo perché illegittima è la delibera 45/34.
Occorre partire
da alcuni punti fermi e, anche in questo caso, il primo punto fermo è
costituito dalle pronunce della Corte costituzionale.
Intanto, va
ancora ricordato cosa può fare (e cosa non può fare) la Regione. E qui, è
sufficiente richiamare quanto già esposto in sede di esame del ricorso
introduttivo del giudizio.
Vanno aggiunte ulteriori
considerazioni.
Il Collegio condivide la ricostruzione che la difesa
della ricorrente fa nel primo dei motivi del secondo ricorso per motivi
aggiunti che è fondato e determina l’accoglimento dello stesso.
E’
difatti vero che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale
hanno determinato una lacuna normativa che certo non poteva essere colmata
con un intervento quale quello operato con la D.G.R. 45/34.
L’effetto
sostanziale di quella delibera è quello di violare (erroneamente
attuandolo) il giudicato costituzionale senza che assuma alcun rilievo il
carattere provvisorio attribuito alle disposizioni in essa contenute, che
è rimasto solo nominale, visto che non è stato previsto alcun termine per
l’adozione delle Linee guida regionali, solo preannunciate.
L’altro
effetto sostanziale della delibera, di fatto, è quello di impedire in modo
pressoché indiscriminato la localizzazione degli impianti senza alcuna
concreta istruttoria alla base dello studio per l’individuazione delle
aree non ammissibili.
Un punto è da chiarire nel ragionamento.
Sulla individuazione delle aree non idonee, le scelte effettuate
dall'Amministrazione sono caratterizzate da ampia discrezionalità e non
necessitano di una motivazione ulteriore al di là del richiamo ai criteri
tecnico-urbanistici seguiti nell'impostazione del piano. Ma tali scelte
devono, da un lato, rispettare i principi sopra ampiamente riportati,
dall’altro devono essere esplicitati in modo intellegibile. In questo
caso, e solo in questo, essi sono insindacabili nel merito, quando non
emergano indici di manifesta illogicità, irrazionalità o
sproporzione.
Insomma, l'individuazione da parte della Regione,
mediante lo strumento delle linee guida, delle aree non idonee
all'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, nonostante non possa essere assimilata in senso stretto
all'attività di pianificazione urbanistica generale, di quest'ultima
presenta comunque molteplici tratti tipici, ed in particolare si
caratterizza per l'analoga ampiezza della discrezionalità amministrativa e
tecnica esercitabile dall'Amministrazione, all'interno di un composito
quadro di interessi pubblici e privati che devono essere contemperati
(cfr. T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, 03 maggio 2013, n. 676).
Nel caso
che qui occupa il Collegio, la Regione autonoma della Sardegna, lungi
dall’operare entro il quadro chiaramente delineato dalla Consulta ha
inteso semplicemente richiamare i generici ed indiscriminati divieti
contenuti nella D.G.R. 3/17 che si limitavano a richiamare le aree di cui
agli artt. 22, 25, 33, 38, 48 e 51 delle N.T.A del PPR. Ma, e occorre
sgombrare il campo da ogni dubbio, quel semplice richiamo (senza alcuna
altra giustificazione) non può che essere considerato un ulteriore divieto
arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili senza una adeguata e
preventiva istruttoria che tenga conto dei diversi interessi coinvolti,
così come prevista dalle linee guida statali.
Il secondo ricorso per
motivi aggiunti, essendo fondato il primo motivo, deve pertanto essere
accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati per quanto di
interesse della ricorrente.
La Regione dovrà procedere a
rideterminarsi sulla questione tenendo conto delle statuizioni contenute
nella presente sentenza e, soprattutto di quelle (qui ampiamente
riportate) contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.
224/2014.
E’ fondato, di conseguenza, il terzo ricorso per motivi
aggiunti con il quale è stata impugnata la nota prot. 1628 del 21.1.2013
che è meramente attuativa della D.G.R. 45/34.
Il terzo ricorso per
motivi aggiunti contiene anche una domanda risarcitoria.
Essa non può
essere accolta per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre, ragioni
che sono in linea con la giurisprudenza di questa Sezione (si veda T.a.r.
Sardegna, Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 185).
L’annullamento per
illegittimità di un atto di diniego non comporta di per sé, il diritto al
risarcimento dei danni. Esso attiene solo alla legittimità o meno
dell'atto impugnato mentre il risarcimento dei danni deve fondarsi
sull'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito,
quali lo spostamento patrimoniale, la ingiustizia, il danno, la colpa, il
nesso di causalità.
Come è noto, affinché la lesione possa essere
considerata ingiusta, quando si controverte su interessi legittimi
pretensivi, è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se,
a seguito del corretto agire dell'amministrazione, il bene della vita
sarebbe effettivamente spettato al titolare dell'interesse e valutarne le
conseguenze patrimoniali secondo un giudizio ipotetico prognostico, sia
pure diretto al passato e non al futuro.
Non vi è dubbio che la
illegittimità dell'atto, non significhi, ai fini delle consequenziali
pretese risarcitorie, che sicuramente sarebbe sussistita una spettanza di
quel bene della vita in quanto, a seguito di una doverosa riedizione del
potere da parte dell’Amministrazione, la stessa avrebbe potuto
successivamente meglio motivare una reiterazione del diniego. E ciò è
tanto più scontato in un caso, come quello qui esaminato, in cui, come già
precisato, amplissima è la discrezionalità riservata all’Amministrazione,
alla quale, era richiesto un facere positivo, in assenza del quale non
sarebbe stato possibile conseguire l’utilità sostanziale alla quale la
ricorrente aspirava ma che, anche a seguito della riedizione dell'attività
amministrativa, non è assolutamente detto che le spetti.
In un caso
come questo, quindi, l'annullamento del provvedimento che ha negato la
soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo non determina la sicura
soddisfazione del bene della vita, ma obbliga l'amministrazione a
rinnovare il procedimento, tenendo conto della portata conformativa della
sentenza, vale a dire delle statuizioni in essa contenute.
Il Consiglio
di Stato, anche recentemente ha ribadito che ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
il danno è risarcibile soltanto in presenza di un evento ingiusto,
consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte
dell'ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva;
deve inoltre trattarsi di un danno che presuppone la titolarità di un
interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e
meritevole di tutela, che inerisce al contenuto stesso della posizione
sostanziale e deve essere inoltre ricollegabile, con nesso di causalità
immediato e diretto, al provvedimento impugnato, e, nel caso in cui la
posizione di interesse legittimo appartenga alla species del cd. interesse
pretensivo, deve concernere l'ingiusto diniego o la ritardata emanazione
di un provvedimento amministrativo richiesto (Consiglio di Stato, sez. IV,
01/07/2013, n. 3533).
Nel caso che qui occupa il Collegio, in
definitiva, è evidente che l'accertamento giudiziale dell'illegittimità
del diniego all’intervento proposto, non è sufficiente a fondare la
responsabilità dell'Amministrazione e, quindi, una domanda risarcitoria.
Ciò perché, come già precisato, qualificata in termini extracontrattuali
la responsabilità della p.a., deve ritenersi che l'esercizio della
funzione amministrativa, per essere sanzionabile in sede risarcitoria,
postuli non soltanto il previo accertamento giurisdizionale della sua
illegittimità, ma anche la prova che, se correttamente esercitata, essa
avrebbe avuto esito favorevole all'interessato. Pertanto, deve escludersi
che l'annullamento di un atto illegittimo comporti, ex se , il diritto al
risarcimento del danno presuntivamente subito, in quanto la prova della
lesione di un interesse pretensivo, quale quello azionato nel caso di
specie, nonché del nesso di causalità tra detta lesione e la mancata
adozione del provvedimento richiesto presuppone un giudizio prognostico in
ordine alla fondatezza della pretesa azionata, giudizio che, per le
ragioni ampiamente esposte, non può essere positivo. Il giudizio
prognostico non può essere consentito, invero, allorché l'azione
amministrativa sia connotata da consistenti margini di aleatorietà
(Consiglio di Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1781).
Nel caso che qui
occupa il Collegio, anche ragionando in termini di probabilità di ottenere
l’utilità sperata, non cambierebbe il risultato poiché l'accoglimento
della domanda di risarcimento del danno esigerebbe la prova, anche
presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali
desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera
potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente
valutabile.
Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto, come già
precisato, quanto all’azione di annullamento mentre deve essere rigettata
l’azione di condanna al risarcimento del danno.
Le spese, visto
l’accoglimento dell’azione di annullamento, seguono la regola della
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, così decide:
1) dispone l'estromissione dal presente
giudizio dell’Ente Foreste della Sardegna;
2) accoglie le domande di
annullamento contenute nel ricorso introduttivo e nei tre ricorsi per
motivi aggiunti e per l’effetto annulla per quanto di interesse della
ricorrente gli atti impugnati;
2) respinge l’azione di condanna
contenuta nel terzo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la Regione
autonoma della Sardegna alle spese del presente giudizio in favore della
ricorrente che liquida in € 4.000 (quattromila/00) oltre accessori di
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio
dei giorni 20 novembre 2013 e 14 maggio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi,
Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
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