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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 1 agosto 2014 n. 689
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli
Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. (avv.ti F. Satta, A. Romano e C. Dore) c/ Regione Sardegna (avv.ti M. Pani e R. Murroni); Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio (Avv. Distr. St.)


Contratti della P.A. – Gara – Art. 38, co. 1 lett. g), D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Regolarità tributaria – Necessità di valutare la posizione sostanziale e globale della ditta concorrente – Sussiste - Fattispecie

 

 

L’art. 38, co. 1 lett. g), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., risponde all'esigenza di garantire l'amministrazione pubblica relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae; tale norma, che in ossequio alla direttiva europea valorizza il dato sostanziale della posizione del soggetto partecipante alla gara, nel far riferimento ad una 'violazione definitivamente accertata', mira ad appurare la globale regolarità sul piano tributario di ciascuna impresa partecipante alla gara quale eventuale contraente con la Pubblica Amministrazione (nella specie, il Collegio ha ritenuto evidente la regolarità tributaria dell’impresa ricorrente – viceversa negata dalla stazione appaltante – in quanto la prima, pur avendo commesso, alla data di presentazione dell’offerta, violazioni definitivamente accertate per un importo complessivo di € 220.000, risultava, tuttavia, creditrice nei confronti del Fisco di una somma – risultante da sentenza passata in giudicato non ancora eseguita dal Fisco - pari a € 1.664.416,81)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2 del 2014, proposto da: Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Satta, Anna Romano, Carlo Dore, con domicilio eletto presso Carlo Dore in Cagliari, via Alghero n. 35;

contro



Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Mattia Pani, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso Pani Mattia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69; Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento



- della Determinazione n. 599 del 18.11.2013 (prot n. 7906) comunicata con nota prot n. 7953 del 19.11. 2013, della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato affari generali, personali e riforma della Regione, che ha disposto l'esclusione, ai sensi del d.lgs. 163/2006, art 30, comma 1, lett g., dell'offerta presentata dal costituendo RTI composto da Ericsson s.p.a. (mandataria) e IMET spa (mandante), relativamente ai Lotti n. 1, 2, 17 e 22 dalla procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva esecutiva, la fornitura e posa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nella Regione Sardegna in concomitanza con i lavori di scavo della rete del gas, intervento denominato "Bulgas";
- nonché di ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale,
- della nota della Regione Autonoma della Sardegna prot n. 3799 del 24 maggio 2013 che ha chiuso l'istruttoria di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex art 38 del d.lgs.163/2006, offerta in visione solo parzialmente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e della Agenzia delle Entrate e della Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dalla Regione autonoma della Sardegna per l’affidamento della progettazione definitiva/esecutiva, la fornitura e posa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra larga nella Regione Sardegna in concomitanza con i lavori di scavo della rete del gas, intervento denominato Bulgas.
L’appalto era suddiviso in 31 lotti, relativi a diversi Comuni della Regione, in modo da interessare l’intera area, per un valore complessivo di € 39.304.636,72 I.V.A.. Le offerte potevano essere presentate per uno o più lotti.
Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., in qualità di mandataria del costituendo RTI con Imet s.p.a. , presentava domanda di partecipazione relativamente ad alcuni dei lotti della procedura.
All’esito della stessa, il raggruppamento temporaneo Ericsson/Imet risultava aggiudicatario in via definitiva dei Lotti 1, 2, 17, 22.
Per tutti i lotti Ericsson era l’unica candidata ad aver presentato un’offerta valida.
Con nota del 19 novembre 2013 la Regione autonoma della Sardegna trasmetteva la determinazione n. 599/2013 che:
- dichiarava escluse le offerte del costituendo RTI ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera g) del d.lgs. 163/2006;
- disponeva di procedere alla segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
La determinazione richiamava nelle premesse una segnalazione ricevuta dall’Agenzia delle entrate – Direzione generale del Lazio - del 22 maggio 2013, con la quale si certificava che alla data di presentazione dell’offerta (24 ottobre 2011) risultavano a carico della mandataria Ericsson violazioni definitivamente accertate per un importo complessivo superiore a 10.000 €, limite massimo previsto ai sensi dell’art. 48 bis commi 1 e 2bis del d.P.R. 602/1973.
Con nota del 12 ottobre 2013 la ricorrente presentava osservazioni alla Regione.
Non avendo avuto riscontro, Ericsson telecomunicazioni s.p.a. proponeva ricorso deducendo articolate censure come di seguito sintetizzate:
la posizione di Ericsson rispetto al fisco italiano nell’ottobre 2011 e l’illegittimità del provvedimento di esclusione; illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera g) e dell’art. 45 della direttiva 18/2004/CE, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., violazione del d.P.R. 602/1973, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si è costituita la Regione autonoma della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2014 la causa veniva rinviata per la decisione nel merito.
Alla udienza pubblica del 12 marzo 2014 la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Di seguito la motivazione, ricordando che, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice del processo amministrativo, nelle controversie (quale quella in esame) relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture, "i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74" (ovvero in forma semplificata).
La questione è di agevole soluzione partendo da una analisi compiuta dei fatti di causa. Le conclusioni in diritto sono conseguenti poiché non si può non tenere conto della assoluta particolarità del caso qui all’esame.
Il Collegio ritiene del tutto condivisibili le lineari argomentazioni esposte dalla difesa della ricorrente nella memoria depositata in data 24 febbraio 2014.
Il punto decisivo della controversia è, infatti, proprio quello ben individuato dalla suddetta difesa.
Occorre chiedersi se alla data di presentazione dell’offerta (24 ottobre 2011) la posizione di Ericsson fosse o meno regolare e se Ericsson abbia o meno reso sul punto una falsa dichiarazione.
Alle due domande è agevole rispondere (positivamente alla prima, negativamente alla seconda) semplicemente consultando gli atti di causa ed applicando pacifici principi giuridici (non ultimo quello di ragionevolezza).
I fatti (inequivocabili) sono i seguenti:
- Ericsson era creditrice nei confronti del Fisco della somma di € 1.664.416,81; il dato si desume con chiarezza dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Salerno del 29 ottobre 2009 passata in giudicato (documento 18 produzioni della ricorrente);
- Ericsson era, invece, debitrice di € 220.000.
Ora, (e anche qui sono condivisibili le argomentazioni della difesa di Ericsson s.p.a.) l’art. 68 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992 recita:
Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
La Suprema Corte ha ricordato che “in materia di processo tributario, posto che l'art. 68, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, qualora non riceva detto rimborso, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare detto rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il diniego, anche tacito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g) del citato decreto” (Cass. Civ. sez. V, 30 luglio 2008, n. 20616).
Il rimborso deve, in definitiva, essere eseguito d’ufficio.
In una situazione quale quella qui esaminata, si ribadisce, la questione va risolta alla luce del principio di ragionevolezza.
Vanno separati due piani. Da un lato quello della compensazione dei tributi di cui non si controverte, ovviamente, in questo giudizio.
Dall’altro, quello di una corretta applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera g) del d.lgs. 163 del 2006 che, ovviamente, ha come ratio, quella di evitare che soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti possano partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Ebbene, nel caso specifico qui esaminato è chiaro e certo che la ricorrente aveva nei confronti del Fisco:
1) un credito enormemente superiore al debito;
2) un credito assolto dal Fisco nei confronti della stessa ricorrente con grave ritardo.
In questa situazione, al danno derivante da questo ritardo, la ricorrente dovrebbe sommare quello non meno grave di vedersi privare della esecuzione di un appalto pubblico dove peraltro era l’unica concorrente ad aver presentato un’offerta valida.
Il ricorso deve pertanto essere accolto siccome erronea, nel caso qui esaminato, è stata l’applicazione dell’art. 38 comma 1 lettera g) d.lgs. 163 del 2006 che va interpretato anche alla luce dell’art. 45 della Direttiva 18/2004/CE che, nel disporre che può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, valorizza il dato sostanziale della posizione del soggetto partecipante alla gara.
D’altronde, la "ratio" dell'art. 38, comma 1, lett. g), del d.l.vo n. 163 del 2006, risponde all'esigenza di garantire l'amministrazione pubblica relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae; l’esclusione dalla gara per mancanza del requisito della regolarità fiscale nasce infatti dalla esigenza di assicurare la effettività del principio di libera concorrenza, che non esplica soltanto effetti positivi sull'ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare per le imprese presenti nel mercato, ma anche effetti positivi per la pubblica amministrazione, diretti a che non si configurino, a carico delle imprese, debiti tributari, che incidono oggettivamente sull'affidabilità e solidità finanziaria delle stesse e quindi sul servizio reso all’amministrazione.
L'art. 38, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 163/2006, quindi, nel far riferimento ad una "violazione definitivamente accertata", mira ad appurare la globale regolarità sul piano tributario di ciascuna impresa partecipante alla gara quale eventuale contraente con la Pubblica Amministrazione, regolarità che nel caso in esame è del tutto evidente.
Le spese, stante la assoluta particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014





 

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