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n. 8-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Ordinanza 16 luglio 2014 n. 1214
Pres. Cesare Mastrocola, est. Antonio Andolfi
Salvatore Guangi, Domenico Palmieri, Gennaro Addio, Andrea Santoro (Avv.ti Luca Rubinacci, Manfredi Nappi, Arturo Testa) c. Comune di Napoli (Avv. ti Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini), Arnaldo Maurino, Teresa Caiazzo, Amalia Beatrice, Carmine Attanasio (n.c.) |
Comuni e provincia – Delibera del consiglio comunale di Napoli n.20 del 15.4.14 recante l'approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2013 – Impugnativa – Sommaria cognizione - Termine dilatorio di cui all’art. 227 TUEL – Violazione – Sussiste - Sospensiva - Accolta
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Ritenuto che, in relazione in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 del c. p. a. atteso che, ad una sommaria cognizione, risulta violato il termine dilatorio di cui all’art. 227 TUEL, con seguente lesione delle prerogative dei consiglieri comunali ricorrenti, deve essere accolta la domanda avanzata da parte ricorrente.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3176 del 2014, proposto da:
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Salvatore Guangi, Domenico Palmieri, Gennaro Addio, Andrea Santoro, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Rubinacci, Manfredi Nappi, Arturo Testa, con domicilio eletto presso Arturo Testa in Napoli, via Santa Lucia N.15;
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contro
Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;
nei confronti di
Arnaldo Maurino, Teresa Caiazzo, Amalia Beatrice, Carmine Attanasio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del consiglio comunale di Napoli n.20 del 15.4.14 recante l'approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2013
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Ritenuto che, in relazione in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 55 del c. p. a. atteso che, ad una sommaria cognizione, risulta violato il termine dilatorio di cui all’art. 227 TUEL, con seguente lesione delle prerogative dei consiglieri comunali ricorrenti;
che, pertanto, si debba accogliere l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;
che si debba fissare, al contempo, l’udienza per la trattazione di merito;
che le spese della fase cautelare possano essere compensate, sussistendone giuste ragioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
Accoglie l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Fissa la trattazione di merito all’udienza pubblica del 5 novembre 2014.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014
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