REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3642 del
2014, proposto da:
Novart S.r.l., rappresentato e difeso dagli
avv. Renato De Lorenzo, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso
Ferruccio De Lorenzo in Napoli, viale A. Gramsci N. 10;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali
e del Turismo, Soprintendenza Speciale Per i Beni Archeologici di Napoli e
Pompei, rappresentata e difesa dall’Avvocatura di Sato, domiciliata presso
la sede in Napoli, via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
della nota prot. 0010142 del 2 luglio 2014
con la quale la Novart è stata esclusa dalla procedura aperta per
l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza – servizi di
diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei, lotto 1
CIG 5631898540;
della nota prot. 0010137 del 2 luglio 2014 con la quale
la Novart è stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento in sei
lotti del “Piano della conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio
dello stato di conservazione di Pompei, lotto 2 CIG 5632012354;
della
nota prot. 0010091 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata
esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano
della conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di
conservazione di Pompei, lotto 6 CIG 5632076823.
Visti il ricorso e
i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione
del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti
della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio
2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Considerato che, ad un esame sommario,
sembra che il rapporto di avvalimento fra la ricorrente e la Archicultura
rende riferibile alla prima la referenza bancaria emessa nei confronti
della seconda, onde non appare violata la prescrizione del disciplinare di
gara;
rilevato in ogni caso che la dimostrazione della capacità
finanziaria non si esaurisce necessariamente con l’allegazione delle
referenza bancaria, onde, in una prospettiva sostanzialistica, il
pregiudizio lamentato può ben essere riparato mediante l’ammissione con
riserva alla gara, ai fini della valutazione dell’offerta;
osservato
che l’accoglimento dell’istanza cautelare impone per legge (art. 120,
comma 8 bis, introdotto dall’art. 40 del d.l. n. 90 del 2014, del codice
dei contratti pubblici) la subordinazione dell’ordinanza alla prestazione
di una cauzione in favore della stazione appaltante, che si stima equo
determinare in euro 500.oo (cinquecento), per la durata di sessanta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto
dispone l’ammissione con riserva della ricorrente ai fini della
valutazione dell’offerta, previa prestazione di idonea cauzione.
Fissa
per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 ottobre
2014. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della
presenta fase cautelare sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in
euro 500,oo (cinquecento). .
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in
Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Michele
Buonauro, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014