Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2014 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Ordinanza 16 luglio 2014 n. 1199
Pres. A. Scafuri – Est. M. Buonauro
Novart S.r.l. (avv.ti R. De Lorenzo e A. Clarizia) vs Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (Avvocatura di Sato)


1. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti - Capacità economico-finanziaria – Carenza di una referenza bancaria - Esclusione – Riammissione con riserva – Ammissibilità.

 

2. Contratti della p.a. – Gara – Art. 120 c. 8 bis D. Lgs. 163/06 – Misura cautelare – Durata di 60 giorni – Cauzione – Applicabilità dello stesso termine.

 

 

1. Può essere riammesso con riserva alla gara il concorrente asseritamente carente del requisito di capacità economico-finanziaria (segnatamente, per referenza bancaria riferita all’ausiliario anziché al concorrente) considerato che la dimostrazione della capacità finanziaria non si esaurisce necessariamente con l’allegazione delle referenza bancaria.

 

2. Ai sensi dell’art. 120, comma 8 bis, introdotto dall’art. 40 del d.l. n. 90 del 2014, del codice dei contratti pubblici il termine di sessanta giorni di durata massima della misura cautelare è applicabile anche alla cauzione che deve essere prestata affinché la misura cautelare abbia efficacia.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2014, proposto da:

Novart S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Renato De Lorenzo, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Ferruccio De Lorenzo in Napoli, viale A. Gramsci N. 10;

contro



Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Speciale Per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, rappresentata e difesa dall’Avvocatura di Sato, domiciliata presso la sede in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della nota prot. 0010142 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei, lotto 1 CIG 5631898540;
della nota prot. 0010137 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei, lotto 2 CIG 5632012354;
della nota prot. 0010091 del 2 luglio 2014 con la quale la Novart è stata esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento in sei lotti del “Piano della conoscenza – servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei, lotto 6 CIG 5632076823.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un esame sommario, sembra che il rapporto di avvalimento fra la ricorrente e la Archicultura rende riferibile alla prima la referenza bancaria emessa nei confronti della seconda, onde non appare violata la prescrizione del disciplinare di gara;
rilevato in ogni caso che la dimostrazione della capacità finanziaria non si esaurisce necessariamente con l’allegazione delle referenza bancaria, onde, in una prospettiva sostanzialistica, il pregiudizio lamentato può ben essere riparato mediante l’ammissione con riserva alla gara, ai fini della valutazione dell’offerta;
osservato che l’accoglimento dell’istanza cautelare impone per legge (art. 120, comma 8 bis, introdotto dall’art. 40 del d.l. n. 90 del 2014, del codice dei contratti pubblici) la subordinazione dell’ordinanza alla prestazione di una cauzione in favore della stazione appaltante, che si stima equo determinare in euro 500.oo (cinquecento), per la durata di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto dispone l’ammissione con riserva della ricorrente ai fini della valutazione dell’offerta, previa prestazione di idonea cauzione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 ottobre 2014. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presenta fase cautelare sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in euro 500,oo (cinquecento). .
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento