Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2014 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 luglio 2014 n. 599
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli


1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire - Articolazioni regionali delle associazioni ambientaliste legittimate ex art. art. 13 L. 8 luglio 1986, n. 349 – Verifica – Criteri

 

2. Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Comitati spontanei – Condizioni -

 

3. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse al ricorso – Criterio della vicinitas – In materia di approvazione di autorizzazione di impianti energetici - Sufficienza – Necessità di dimostrare la temuta dannosità dell’impianto – Non sussiste

 

4. Giustizia amministrativa – Ricorso – Decorrenza dei termini – Edificazione su terreni confinanti – Piena conoscenza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio e dell'entità delle violazioni urbanistiche ovvero del completamento dell'opera stessa – Necessità

 

5. Processo amministrativo – Annullamento per vizi di incompetenza – Assorbimento dei motivi di merito – Adozione di un criterio casuistico – Necessità - Fattispecie

 

6. Processo amministrativo – Intervento ad adiuvandum notificato e depositato nei termini per l’impugnazione – Conversione in ricorso principale – Si verifica

 

7. Atto amministrativo - Convalida – Obbligo di motivazione – Portata

 

8. Processo Amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Motivi aggiunti – Principio dell’equivalenza delle forme e della conversione/conservazione degli atti processuali – Applicabilità - Sussiste – Conseguenza sul rito

1. Ai fini verificare la sussistenza della legittimazione delle associazioni ambientaliste non ricomprese nel D.M. ai sensi dell’art. 13 L. 8 luglio 1986, n. 349, ovvero delle articolazioni regionali delle associazioni ambientaliste, occorre avere riguardo all'effettiva e non occasionale militanza del soggetto associativo a favore della tutela di determinati interessi diffusi o superindividuali, all’esistenza di una previsione statutaria che qualifichi detta protezione come un istituzionale compito dell'associazione e delle sue articolazioni territoriali nonché alla vicinanza spaziale della fonte del paventato pregiudizio agli interessi/beni giuridici protetti al centro principale dell'attività dell'associazione o della sua specifica struttura periferica (nella specie, il Collegio, alla stregua dello statuto, ha riconosciuto legittimazione ad impugnare all’Adiconsum Sardegna)

 

2. Non sussiste la legittimazione ad impugnare di un comitato spontaneo che non dimostri di perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale e di avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso

 

3. In tema di legittimazione ad impugnare provvedimenti di autorizzazione, il tradizionale criterio della vicinitas non può essere limitato ai soli proprietari stricto sensu confinanti con l'area di realizzazione dell'impianto, ma deve essere 'inteso in senso ampio, per le intuibili ricadute sulla qualità della vita astrattamente implicate da iniziative obiettivamente incidenti sul contesto ambientale interessato, per cui ciò che rileva è non solo e non tanto la vicinanza geografica del cittadino ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire delle esternalità negative del progetto medesimo; in senso contrario alla legittimazione non può condurre la mancata prova della temuta dannosità del parco fotovoltaico, in quanto la questione della concreta pericolosità dell'impianto, valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al fine di radicare l'interesse ad impugnare è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti (come nella specie) sono in posizione qualificata (quali residenti o proprietari o titolari di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti)

 

4. In ossequio ai principi generali di cui all’art. 24 ed all’art. 113 Cost., per cui la tutela dei diritti e interessi legittimi in giudizio è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e non può essere pregiudicata da formalismi non strettamente ed assolutamente necessari all’economia processuale, deve ritenersi che, nel caso di costruzione da parte del vicino, la conoscenza di una situazione potenzialmente lesiva non obbliga affatto il titolare dell'interesse legittimo oppositivo ad attivarsi immediatamente in sede giurisdizionale - dato che, ad esempio, potrebbe trattarsi di un’edificazione abusiva - ma il termine decadenziale per l'impugnazione decorre solo dalla piena conoscenza dal contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio e dell'entità delle violazioni urbanistiche ovvero dal completamento, quanto meno strutturale, dell'opera stessa

 

5. La questione giuridica dell’assorbimento dei motivi in caso di accoglimento del ricorso per vizio d’incompetenza deve essere risolta non già con affermazioni di principio ma avendo riguardo al singolo caso esaminato (nella specie, in cui l’incompetenza non è rilevata tra organi della stessa Amministrazione, bensì tra amministrazioni diverse, vertendosi di annullamento di autorizzazione energetica per incompetenza dell’ente locale in favore della Regione, il Collegio ha ritenuto di dichiarare assorbiti i motivi di ricorso “sostanziali”)

 

6. In ossequio alla teoria del raggiungimento dello scopo, se un soggetto che, legittimato a proporre direttamente impugnazione, propone invece atto di intervento ad adiuvandum, tale atto, se notificato e depositato nei termini, può essere convertito in atto di assunzione in proprio del ricorso al quale si era aderito, in applicazione del generale principio di conversione negoziale di cui all'art. 1424 cod. civ., applicabile anche agli atti processuali

 

7. Ai sensi dell'art. 21 nonies co. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 — che fa salva la possibilità del ricorso all'istituto della convalida (in cui è compresa anche la ratifica) del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole — l'amministrazione ha il potere di convalidare o ratificare un provvedimento viziato; tuttavia l'atto di convalida deve contenere una motivazione espressa e persuasiva in merito alla sua natura e in punto di interesse pubblico alla convalida, essendo insufficiente la semplice e formale appropriazione da parte dell'organo competente all'adozione del provvedimento, in assenza dell'esternazione delle ragioni di interesse pubblico giustificatrici del potere di sostituzione e della presupposta indicazione, espressa, dell'illegittimità per incompetenza in cui sarebbe incorso l'organo che ha adottato l'atto recepito in via sanante

 

8. Vale anche in materia di motivi aggiunti (intesi come impugnazione di atti sopravvenuti) il principio dell’equivalenza delle forme e della conversione/conservazione degli atti processuali, di tal che se i nuovi atti vengono impugnati non mediante motivi aggiunti, bensì mediante un ricorso separato, non si determina alcuna inammissibilità ma vi è semmai la facoltà (se non il dovere) di procedere alla riunione d’ufficio


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