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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 7 luglio 2014 n. 564
Pres. F. Scano; Est. A. Plaisant
H3g Spa (avv.ti M. A. Bazzani, J. E. P. Recla, G. Bardelli e R. Uras) c/ il Comune di Stintino (avv. A. M. Lei e G. Trullu); la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.)


Ambiente e territorio – Telefonia mobile – Installazione di antenne – Autorizzazione – Diniego – Disciplina urbanistica locale che vieta l’installazione nel centro storico – Legittimità - Sussiste

E’ legittimo il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia sull’istanza di autorizzazione edilizia per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare UMTS motivato con riferimento alla disciplina urbanistica comunale che prevede una limitazione delle stazioni radio base nel centro storico; invero, la speciale procedura semplificata prevista dal D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e s.m.i. e la possibilità ivi contemplata di ubicare, in qualsiasi parte del territorio comunale, tali impianti, in vista della compatibilità di essi con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.), non preclude la valutazione dell’istanza da parte di tutti i soggetti pubblici preposti alla cura dei diversi interessi pubblici coinvolti, non ultimo quello urbanistico, ricadente della competenza comunale


N. 00564/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2004, proposto da:

 

H3g Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Alessandra Bazzani, Jacopo Emilio P. Recla, Guido Bardelli e Roberto Uras, con domicilio eletto presso lo studio dei quest’ultimo in Cagliari, via Alghero n. 13;

contro



il Comune di Stintino, in persona del Sindaco .pt., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Lei, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Gianfranco Trullu via Cugia n. 43; la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento



- del provvedimento prot. n. 7654 - prot. U.T. 1746 in data 11.8.2004 con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Stintino ha comunicato il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia in relazione all’istanza di autorizzazione edilizia presentata da H3G S.p.A. per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare UMTS in località Fioreddu;
- del parere reso dalla Commissione Edilizia a seguito dell'esame dell'istanza avvenuto in data 27.7.2004;
degli artt. 4 e 195 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Stintino;
di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stintino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



In data 12 luglio 2004 la società H3G Spa ha presentato una richiesta di titolo autorizzatorio per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare UMTS in località Fioreddu, nel territorio del Comune di Stintino.
Sennonché, malgrado il conseguimento del parere favorevole sotto il profilo della tutela sanitaria e della tutela ambientale, in data 11 agosto 2004 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Stintino comunicava alla ricorrente il parere negativo espresso dalla Commissione edilizia per contrasto dell’intervento proposto con gli artt. 4 e 195 delle NTA dello strumento urbanistico comunale..
Avverso tale provvedimento è insorta la società ricorrente che l’ha impugnato deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Difetto di istruttoria: in quanto il generico richiamo alle norme ritenute violate, contenenti una pluralità di disposizioni, non consentirebbe di comprendere le ragioni poste a fondamento del parere negativo reso dalla commissione edilizia;
Violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 – Violazione del D.M. n. 381/1998 e del DPCM 8 luglio 2003 – Incompetenza assoluta – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica – Violazione degli artt. 19 e ss. della legge regionale n. 45/1989 e ss.mm., e degli artt. 7 e ss. della legge n. 1150/1942 – Violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 249/1997, e dell’art. 1 della legge n. 59/1997 e degli artt. 69 e 82 del D.Lgvo n. 112/1998 – Violazione dell’art. 86, comma 3, del D.Lgvo n. 259/2003: in quanto non sarebbe legittimo fondare il diniego esclusivamente sulla destinazione urbanistica residenziale dell’area richiesta dalla ricorrente, in relazione alla quale mancherebbe, comunque, nelle disposizioni comunali, un esplicito divieto;
Violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica – Contraddittorietà con la licenza individuale rilasciata a H3G Spa - Violazione degli artt. 19 e ss. della legge regionale n. 45/1989 e ss.mm., e degli artt. 7 e ss. della legge n. 1150/1942 – Violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 249/1997, e dell’art. 1 della legge n. 59/1997 e degli artt. 69 e 82 del D.Lgvo n. 112/1998 – Violazione dell’art. 86, comma 3, del D.Lgvo n. 259/2003: in quanto l’impugnata determinazione negativa impedirebbe alla società ricorrente di assicurare nel territorio comunale di Stintino il servizio di telefonia cellulare per l’esercizio del quale detiene regolare autorizzazione;
Invalidità derivata del provvedimento impugnato in quanto fondato sulle due disposizioni inficiate dai vizi sub 2) e 3);
Violazione degli artt. 3 e 9 della legge regionale n. 28/1998 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti - Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere per difetto di motivazione – Eccesso di potere per errore sul presupposto e sviamento – Violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgvo n. 259/2003: in quanto l’istanza della ricorrente è stata sottoposta all’esame della commissione edilizia malgrado la Regione avesse già rilasciato la propria autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgvo n. 490/1999;
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Stintino che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2004 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere decisa unitamente al merito della causa.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2014, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



Al fine di un completo inquadramento della vicenda per cui è causa non è superfluo rilevare quanto accaduto nel corso del giudizio.
Ed invero su richiesta della ricorrente del 16 maggio 2005 il Comune di Stintino rilasciava alla ricorrente l’autorizzazione edilizia n. 48/2005 per il posizionamento provvisorio (per 6 mesi) di una S.R.B. carrellata per telefonia mobile cellulare della rete UMTS in località Fioreddu, poco distante dal sito originariamente richiesto in relazione al quale è scaturito il ricorso in esame.
Tale autorizzazione, ormai ampiamente scaduta quanto al suo limite temporale, ha consentito alla società H3G lo svolgimento della sua attività (anche successivamente alla scadenza del semestre previsto) senza che, tuttavia, si sia addivenuti ad una soluzione della controversia attesa la pretesa della società H3G di ottenere l’autorizzazione richiesta proprio in relazione al sito originariamente indicato.
Essa, tuttavia, assume un ruolo decisivo ai fini della decisione del ricorso in esame in quanto rivela l’infondatezza delle censure sollevate dalla ricorrente con riguardo all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni attuative dello strumento urbanistico operata dall’organo tecnico del Comune di Stintino.
Ed invero la stessa difesa comunale dichiara di condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale esposto nell’atto introduttivo, e da cui il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, per il quale, ai sensi del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), le stazioni radio base (S.R.B.) devono considerarsi come opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualunque destinazione urbanistica impressa al sito su cui dovrebbero sorgere.
La scelta di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime infatti un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato.
La giurisprudenza, nel delineare il confine tra le competenze statali e quelle comunali in materia, ha affermato che, nel rilascio delle autorizzazioni in questione, i Comuni hanno l'obbligo di rispettare la normativa statale e regionale; di conseguenza, il potere a contenuto pianificatorio dei Comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, L. n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico e non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.
Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, L. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato (da ultimo Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3646).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 331/2003 ha, infatti, chiarito che nell'esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il Comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36 del 2001.
Le limitazioni alla localizzazione, specie ove riferite ai limiti massimi di esposizione all'elettromagnetismo sono infatti funzionali non al governo del territorio ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo, e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che la legge riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 3 giugno 2002, n. 3095, 20 dicembre 2002, n. 7274, 14 febbraio 2005, n. 450, 5 agosto 2005, n. 4159; sez. VI, 1° aprile 2003, n. 1226, 30 maggio 2003, n. 2997, 30 luglio 2003, n. 4391; 26 agosto 2003, n. 4841, 15 giugno 2006, n. 3534).
Infine vi è da osservare che l'art. 90 del citato D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 5 luglio 2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5096; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 9 marzo 2011, n. 419).
Con la conseguenza che in carenza di una chiara e specifica previsione urbanistica che ne vieti la realizzazione, la collocazione di tali impianti deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde agricolo, ecc.) rispetto ad impianti di carattere generale, quali quello di telefonia mobile, che presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio.
Sennonché la speciale procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di comunicazione elettronica disciplinato dall’art. 87 D.L.vo 1° agosto 2003, n. 259 non esclude la valutazione dell’istanza da parte di tutti i soggetti di Amministrazione preposti alla cura dei diversi interessi pubblici coinvolti, non ultimo quello urbanistico.
In altre parole, la predetta specialità assolve la finalità di accelerazione e semplificazione dell’iter per la decisione della domanda, ma non esclude la valutazione della Commissione Edilizia circa la compatibilità dell’intervento con la normativa urbanistica locale.
Sotto questo profilo, dunque si rivelano non decisive le argomentazioni della società H3G spa giacché, come si ricava dal provvedimento impugnato nonché dalla predetta autorizzazione n. 48/2005, la disciplina comunale prevede una ristrettissima limitazione delle SRB nella sola “Maglia n. 10 – Stintino centro”, mentre non sono previsti altri limiti per l’intero territorio comunale.
Deve invero ritenersi che il Comune come soggetto esponenziale della comunità locale sia titolare di una attribuzione primaria per la tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico del suo territorio.
Recita, infatti, il primo comma dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”
Alla stregua di tale dato non v’è dubbio che, indipendentemente dalle problematiche inerenti stricto sensu l’igiene e la sanità (in relazione alla specifica materia delle ordinanze contingibili e urgenti), sia compito del Comune assicurare ai propri amministrati una normale qualità della vita o comunque sviluppare ogni iniziativa utile a quel fine.
E tale competenza si estende certamente fino a precludere, per la tutela delle parti più sensibili del territorio comunale, quali sono senza dubbio i centri storici, l’installazione di impianti come quello in esame, tenuto anche conto che - come nella specie – gli stessi possono essere localizzati a poca distanza dalle aree protette senza pregiudicare la funzionalità dello stesso e l’efficacia del servizio offerto alla collettività.
Le suddette argomentazioni, inducono a ritenere privo di pregio anche il primo motivo di impugnazione, col quale la ricorrente lamenta la genericità della motivazione, restando evidente, dallo stesso impianto dell’atto introduttivo del giudizio, che la società destinataria del provvedimento di diniego ha ben compreso il contenuto della pur sintetica motivazione apposta all’atto impugnato.
Di qui, dunque, la reiezione del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Stintino delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014





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