REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del
2004, proposto da: D. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano
Marcialis, Anna Rita Piludu, presso il cui studio in Cagliari, via
Cavalcanti, n. 9, è elettivamente domiciliato;
contro
Comune di Villasimius, rappresentato e difeso
dall'avv. Antonello Angioni, presso il cui studio in Cagliari, via Tiziano
n. 11, è elettivamente domiciliato; Responsabile del Settore Affari
Generali, Personale, Cultura e Servizi Sociali, Pubblica Istruzione del
detto Comune, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
col ricorso introduttivo:
della determinazione
25/3/2004 n. 75 con cui il Responsabile del Settore Affari Generali,
Personale, Cultura e Servizi Sociali, Pubblica Istruzione del Comune di
Villasimius, ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria
da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato di agenti della
Polizia Municipale;
del silenzio formatosi sulla richiesta del
ricorrente di essere assunto a tempo determinato in qualità di agente
municipale;
di qualunque procedura di assunzione di agenti di Polizia
Municipale presso il Comune di Villasimius per la stagione estiva;
con
i motivi aggiunti:
delle determinazioni del Segretario Comunale del
Comune di Villasimius 2/8/2002, n. 8, 17/6/2002 n. 39 e 18/7/2002 n. 83
aventi ad oggetto una procedura selettiva per l'assunzione a tempo
determinato di agenti della Polizia Municipale;
di qualunque procedura
di assunzione di agenti di polizia municipale presso il Comune di
Villasimius per la stagione estiva 2004;
e per la condanna
dell’amministrazione intimata al risarcimento dei
danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Comune di Villasimius.
Viste le memorie
difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per
l'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il Consigliere Alessandro
Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con determinazione dirigenziale 8/3/2002 n. 27,
il Comune di Villasimius ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione
di un Agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato e
part-time.
In base all’art. 12 del bando, la graduatoria sarebbe
rimasta “efficace per tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali
altre assunzioni a tempo indeterminato e determinato”.
Terminate le
operazioni concorsuali il Segretario Comunale ha adottato la
determinazione 9/9/2002 n. 9 con cui ha approvato la graduatoria
definitiva del detto concorso, nella quale, fra gli idonei, figurava il
sig. Daniele Pinna.
Con determinazione 25/3/2004 n. 75 il Responsabile
del Settore Affari Generali, Personale, Cultura e Servizi Sociali,
Pubblica Istruzione del Comune in parola, ha indetto una selezione per la
formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di agenti
della Polizia Municipale a tempo determinato.
Ritenendo la suddetta
determinazione n. 75/2004 illegittima, il sig. Pinna ha chiesto
all’amministrazione che ne disponesse l’annullamento in autotutela,
domandando, contestualmente, di essere assunto in servizio in
considerazione della sua inclusione nella graduatoria approvata con la
citata determinazione n. 9/2002.
In assenza di riscontri, il sig.
Pinna ha proposto l’odierno ricorso con cui, oltre all’annullamento della
citata determinazione n. 75/2004, ha chiesto l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione
sull’istanza di assunzione in servizio e la condanna della stessa
amministrazione al risarcimento dei danni.
A sostegno del gravame
deduce vizi di violazione di legge e carenza di motivazione.
Con
successivo ricorso per motivi aggiunti, affidato a censure di violazione
di legge, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alle determinazioni del
Segretario Comunale 17/6/2002 n. 39, 18/7/2002 n. 83 e 2/8/2002, n. 8,
aventi ad oggetto la formazione di una graduatoria da cui attingere per
l’assunzione a tempo determinato di agenti della Polizia Municipale e ha
reiterato la domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio
l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta
all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18/6/2014 la
causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale il Collegio ritiene
opportuno verificare d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione
in ordine al presente giudizio.
In materia di riparto di giurisdizione
nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del
pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal
candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la
pretesa al riconoscimento del diritto all’“utilizzo” della graduatoria del
concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario,
facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il
“diritto all'assunzione”.
Tuttavia, ove la pretesa al riconoscimento
del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del
provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la
contestazione investe l'esercizio del potere discrezionale
dell'amministrazione, al quale si rapporta una situazione di interesse
legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.
Lgs. 30/3/2001 n. 165, art. 63, comma 4 (cfr da ultimo Cass. Civ. SS. UU.
6/5/2013 n. 10404).
Alla luce dell’enunciato principio, va dichiarato
il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda diretta a far
dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata
amministrazione sulla richiesta di assunzione in servizio formulata
dell’odierno istante, atteso che la medesima si fonda, in via immediata,
sulla predicata esistenza di una graduatoria ancora efficace, in cui egli
è incluso, di cui si chiede l’utilizzazione.
E’ stato affermato
infatti, che la giurisdizione del giudice ordinario sul diritto soggettivo
all'assunzione mediante scorrimento di una graduatoria concorsuale aperta
non viene meno dall'attivazione del rito del silenzio per ottenere la
declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza,
poiché per i rapporti di lavoro ormai devoluti alla giurisdizione del
giudice ordinario non vi è spazio per una residuale sfera di giurisdizione
limitata al rito del silenzio (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III,
24/10/2013 n. 9134).
La giurisdizione del giudice amministrativo deve,
invece, ritenersi sussistente in relazione alla domanda impugnatoria,
atteso che con essa il ricorrente, sostanzialmente, contesta gli atti
attraverso cui l’amministrazione ha disconosciuto la propria pretesa
all’assunzione a tempo determinato, mediante l’utilizzazione della
menzionata graduatoria.
Può, dunque, procedersi all’esame delle
ulteriori domande proposte con ricorso e motivi aggiunti, prescindendo
dall’eccezione di rito sollevata dalla difesa comunale (concernente la
contestata integrità del contraddittorio), atteso che le stesse non
meritano accoglimento.
La domanda proposta col ricorso introduttivo,
rivolta contro la determinazione n. 75/2004, va dichiarata inammissibile
per difetto d’interesse.
Col citato provvedimento l’intimata
amministrazione aveva deciso di indire una selezione per la formazione di
una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato di
agenti della Polizia Municipale.
Tuttavia, come emerge dalle non
smentite affermazioni del comune, la detta procedura non è stata
espletata.
Ora non è chiaro se la determinazione in parola sia stata
formalmente ritirata, ma ciò che è certo è che la lesione della pretesa
del ricorrente ad essere assunto in servizio a tempo determinato, non può
farsi risalire ad essa.
La detta lesione, invero, nasce dalla
determinazioni mediante le quali l’amministrazione, prima che fosse
approvata la graduatoria in cui è incluso il ricorrente, ha stabilito di
indire un’apposita selezione finalizzata alla formazione di una
graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato ed ha
approvato la relativa graduatoria attribuendogli efficacia triennale
(determinazioni 17/6/2002 n. 39 e 2/8/2002 n. 8).
Le suddette
determinazioni, unitamente all’atto di nomina della commissione d’esame,
sono state impugnate con i motivi aggiunti, con i quali è stato dedotto
che le stesse sarebbero in contrasto:
a) con l’art. 12 del bando di
concorso indetto con la determinazione 8/3/2002 n. 27, la cui procedura si
è conclusa con l’approvazione della graduatoria in cui è incluso il
ricorrente;
b) con l’art. 91, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267,
che consentirebbe di attribuire efficacia triennale solo alle graduatorie
conclusive di vere e proprie procedure concorsuali e non a quelle, come
nella specie, di mere selezioni.
Nessuna delle due doglianze merita
accoglimento.
Il menzionato art. 12 prevedeva che “la graduatoria …
rimane efficace per tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali
altre assunzioni a tempo in determinato e determinato”.
Orbene, nulla
impediva al resistente comune, di decidere, mutando opinione, di formare
un’apposita graduatoria per le assunzioni a termine con validità
triennale, non essendo precluso alla pubblica amministrazione,
nell’esercizio della propria discrezionalità, modificare le precedenti
scelte, ove particolari ragioni lo richiedano.
Peraltro, giova rilevare
che il ricorrente si è limitato a lamentare la violazione del citato art.
12, senza dedurre anche il vizio di eccesso di potere per
contraddittorietà.
Da qui l’infondatezza della prima
censura.
Altrettanto dicasi in relazione alla seconda.
L’invocato
art. 91, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 dispone: “Per gli enti locali le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione
per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo”.
La norma va intesa nel senso che alle graduatorie
concorsuali non può essere attribuita efficacia inferiore a tre anni, ma
non nel senso che essa vieti alle amministrazioni di assegnare, ove lo
ritengano, valenza triennale anche ad altre procedure di tipo selettivo.
Il mancato accoglimento delle domande impugnatorie comporta la
reiezione di quella risarcitoria, peraltro proposta in modo del tutto
generico.
Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge,
secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna la parte ricorrente
al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata
amministrazione, liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500/00
(millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro
Maggio, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2014