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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 23 giugno 2014 n. 487
Pres. F. Scano; Est. A. Maggio
D. P. (avv.ti M. Marcialis e A. R. Piludu) c/ Comune di Villasimius (avv. A. Angioni); Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Cultura e Servizi Sociali, Pubblica Istruzione del detto Comune (n.c.)


1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego - Scorrimento di graduatorie – Art. 63, co. 4, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Limiti

 

2. Pubblico impiego – Posti vacanti – Preesistenti graduatorie – Scorrimento – Art. 91, co. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Interpretazione

 

 

1. In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto all’“utilizzo” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il “diritto all'assunzione”. Tuttavia, ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, al quale si rapporta una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, co. 4, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165

 

2. L’art. 91, co. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, laddove prevede che per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo, va inteso nel senso che alle graduatorie concorsuali non può essere attribuita efficacia inferiore a tre anni, ma non nel senso che essa vieti alle amministrazioni di assegnare, ove lo ritengano, valenza triennale anche ad altre procedure di tipo selettivo

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 774 del 2004, proposto da: D. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Marcialis, Anna Rita Piludu, presso il cui studio in Cagliari, via Cavalcanti, n. 9, è elettivamente domiciliato;

 

contro



Comune di Villasimius, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Angioni, presso il cui studio in Cagliari, via Tiziano n. 11, è elettivamente domiciliato; Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Cultura e Servizi Sociali, Pubblica Istruzione del detto Comune, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento



col ricorso introduttivo:
della determinazione 25/3/2004 n. 75 con cui il Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Cultura e Servizi Sociali, Pubblica Istruzione del Comune di Villasimius, ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato di agenti della Polizia Municipale;
del silenzio formatosi sulla richiesta del ricorrente di essere assunto a tempo determinato in qualità di agente municipale;
di qualunque procedura di assunzione di agenti di Polizia Municipale presso il Comune di Villasimius per la stagione estiva;
con i motivi aggiunti:
delle determinazioni del Segretario Comunale del Comune di Villasimius 2/8/2002, n. 8, 17/6/2002 n. 39 e 18/7/2002 n. 83 aventi ad oggetto una procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di agenti della Polizia Municipale;
di qualunque procedura di assunzione di agenti di polizia municipale presso il Comune di Villasimius per la stagione estiva 2004;

 

e per la condanna



dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasimius.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con determinazione dirigenziale 8/3/2002 n. 27, il Comune di Villasimius ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un Agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato e part-time.
In base all’art. 12 del bando, la graduatoria sarebbe rimasta “efficace per tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali altre assunzioni a tempo indeterminato e determinato”.
Terminate le operazioni concorsuali il Segretario Comunale ha adottato la determinazione 9/9/2002 n. 9 con cui ha approvato la graduatoria definitiva del detto concorso, nella quale, fra gli idonei, figurava il sig. Daniele Pinna.
Con determinazione 25/3/2004 n. 75 il Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Cultura e Servizi Sociali, Pubblica Istruzione del Comune in parola, ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione di agenti della Polizia Municipale a tempo determinato.
Ritenendo la suddetta determinazione n. 75/2004 illegittima, il sig. Pinna ha chiesto all’amministrazione che ne disponesse l’annullamento in autotutela, domandando, contestualmente, di essere assunto in servizio in considerazione della sua inclusione nella graduatoria approvata con la citata determinazione n. 9/2002.
In assenza di riscontri, il sig. Pinna ha proposto l’odierno ricorso con cui, oltre all’annullamento della citata determinazione n. 75/2004, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione sull’istanza di assunzione in servizio e la condanna della stessa amministrazione al risarcimento dei danni.
A sostegno del gravame deduce vizi di violazione di legge e carenza di motivazione.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, affidato a censure di violazione di legge, il ricorrente ha esteso l’impugnazione alle determinazioni del Segretario Comunale 17/6/2002 n. 39, 18/7/2002 n. 83 e 2/8/2002, n. 8, aventi ad oggetto la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo determinato di agenti della Polizia Municipale e ha reiterato la domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18/6/2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO



In via pregiudiziale il Collegio ritiene opportuno verificare d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione in ordine al presente giudizio.
In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto all’“utilizzo” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il “diritto all'assunzione”.
Tuttavia, ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, al quale si rapporta una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, art. 63, comma 4 (cfr da ultimo Cass. Civ. SS. UU. 6/5/2013 n. 10404).
Alla luce dell’enunciato principio, va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione sulla richiesta di assunzione in servizio formulata dell’odierno istante, atteso che la medesima si fonda, in via immediata, sulla predicata esistenza di una graduatoria ancora efficace, in cui egli è incluso, di cui si chiede l’utilizzazione.
E’ stato affermato infatti, che la giurisdizione del giudice ordinario sul diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento di una graduatoria concorsuale aperta non viene meno dall'attivazione del rito del silenzio per ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza, poiché per i rapporti di lavoro ormai devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario non vi è spazio per una residuale sfera di giurisdizione limitata al rito del silenzio (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 24/10/2013 n. 9134).
La giurisdizione del giudice amministrativo deve, invece, ritenersi sussistente in relazione alla domanda impugnatoria, atteso che con essa il ricorrente, sostanzialmente, contesta gli atti attraverso cui l’amministrazione ha disconosciuto la propria pretesa all’assunzione a tempo determinato, mediante l’utilizzazione della menzionata graduatoria.
Può, dunque, procedersi all’esame delle ulteriori domande proposte con ricorso e motivi aggiunti, prescindendo dall’eccezione di rito sollevata dalla difesa comunale (concernente la contestata integrità del contraddittorio), atteso che le stesse non meritano accoglimento.
La domanda proposta col ricorso introduttivo, rivolta contro la determinazione n. 75/2004, va dichiarata inammissibile per difetto d’interesse.
Col citato provvedimento l’intimata amministrazione aveva deciso di indire una selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato di agenti della Polizia Municipale.
Tuttavia, come emerge dalle non smentite affermazioni del comune, la detta procedura non è stata espletata.
Ora non è chiaro se la determinazione in parola sia stata formalmente ritirata, ma ciò che è certo è che la lesione della pretesa del ricorrente ad essere assunto in servizio a tempo determinato, non può farsi risalire ad essa.
La detta lesione, invero, nasce dalla determinazioni mediante le quali l’amministrazione, prima che fosse approvata la graduatoria in cui è incluso il ricorrente, ha stabilito di indire un’apposita selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato ed ha approvato la relativa graduatoria attribuendogli efficacia triennale (determinazioni 17/6/2002 n. 39 e 2/8/2002 n. 8).
Le suddette determinazioni, unitamente all’atto di nomina della commissione d’esame, sono state impugnate con i motivi aggiunti, con i quali è stato dedotto che le stesse sarebbero in contrasto:
a) con l’art. 12 del bando di concorso indetto con la determinazione 8/3/2002 n. 27, la cui procedura si è conclusa con l’approvazione della graduatoria in cui è incluso il ricorrente;
b) con l’art. 91, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, che consentirebbe di attribuire efficacia triennale solo alle graduatorie conclusive di vere e proprie procedure concorsuali e non a quelle, come nella specie, di mere selezioni.
Nessuna delle due doglianze merita accoglimento.
Il menzionato art. 12 prevedeva che “la graduatoria … rimane efficace per tre anni dalla data di pubblicazione per eventuali altre assunzioni a tempo in determinato e determinato”.
Orbene, nulla impediva al resistente comune, di decidere, mutando opinione, di formare un’apposita graduatoria per le assunzioni a termine con validità triennale, non essendo precluso alla pubblica amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, modificare le precedenti scelte, ove particolari ragioni lo richiedano.
Peraltro, giova rilevare che il ricorrente si è limitato a lamentare la violazione del citato art. 12, senza dedurre anche il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà.
Da qui l’infondatezza della prima censura.
Altrettanto dicasi in relazione alla seconda.
L’invocato art. 91, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 dispone: “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.
La norma va intesa nel senso che alle graduatorie concorsuali non può essere attribuita efficacia inferiore a tre anni, ma non nel senso che essa vieti alle amministrazioni di assegnare, ove lo ritengano, valenza triennale anche ad altre procedure di tipo selettivo.
Il mancato accoglimento delle domande impugnatorie comporta la reiezione di quella risarcitoria, peraltro proposta in modo del tutto generico.
Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione, liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500/00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2014





 

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