Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2014 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 17 giugno 2014 n. 462
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim
COSIR Srl (avv. M. Mura) c/ UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI (n.c.) nei confronti di CONSORZIO GESAR (avv.ti B. Ballero, S. Ballero, N. Melis)


1. Contratti della P.A. – Gara – Consorzi - Dichiarazioni ex art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Ditte consorziate – Obbligo - Sussiste - Ragioni

 

2. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazioni ex art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – Appalto di servizi - Responsabile tecnico - Obbligo - Sussiste - Ragioni

 

 

1. Anche quando il bando non prevede espressamente l’obbligo delle consorziate (“indicate per l’esecuzione del servizio”) di rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità professionale ai sensi dell'art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., tale adempimento/onere è dovuto, trattandosi dei soggetti che, in concreto, svolgeranno il servizio in favore dell’Amministrazione

 

2. Nelle gare d'appalto di servizi, il responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 10 D.M. 28 aprile 1998 n. 406), essendo figura analoga al direttore tecnico delle imprese di lavori pubblici, è tenuto a rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità professionale ai sensi dell'art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 297 del 2014, proposto da: COSIR Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso Matilde Mura in Cagliari, via Ancona N.3;

 

contro



UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
CONSORZIO GESAR, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Ballero, Stefano Ballero, Nicola Melis, con domicilio eletto presso Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N.76;

 

per l'annullamento



della determinazione n. 9 del 27 febbraio 2014, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni dei Fenici ha aggiudicato, in favore del Consorzio GE.SA.R., la gara indetta per "l'affidamento dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio dell'Unione di Comuni dei Fenici"; nonchè di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e, comunque, connessi, e segnatamente:
di tutti i verbali (e in particolare di quello di cui alla seduta dell'8 novembre 2012 di verifica della regolarità della documentazione amministrativa), atti ed operazioni della Commissione di gara, nelle parti concernenti l'ammissione alla gara del Consorzio GE.SA.R. e la valutazione dell'offerta tecnica ed economica del medesimo;
della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni dei Fenici n. 44 del 25 ottobre 2013 di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del Consorzio GE.SA.R.;
per quanto occorra, delle note del Responsabile Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni dei Fenici prot. n. 487 del 27 febbraio 2014, prot. n. 488 del 27 febbraio 2014 e prot. n. 649 del 21 marzo 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Gesar;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv.ti Mura, Melis e Ballero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La ricorrente COSIR era terza in graduatoria a conclusione della gara indetta dall’Unione dei Comuni dei Fenici, per l’affidamento del “servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio dell'Unione”.
A seguito dell’annullamento al primo classificato (ASA) l’Amministrazione ha disposto lo “scorrimento” della graduatoria, aggiudicando il servizio al Consorzio GESAR (con determinazione n. 9 del 27 febbraio 2014), secondo classificato.

Con RICORSO notificato e depositato nel marzo 2014 COSIR ha sollevato 2 motivi di censura volti all’esclusione di GESAR e all’annullamento della disposta aggiudicazione in suo favore.
Queste le censure prospettate avverso la Consorziata Poddie (designata per l’esecuzione del servizio):
1)violazione dell’art. 38 del Codice 163/2006 e degli artt. 3 e 5 del disciplinare di gara – eccesso di potere per difetto di istruttoria – mancanza della dichiarazione del “RESPONSABILE TECNICO” (ing. Tuveri), figura assimilabile a quella del DIRETTORE TECNICO, dell’impresa PODDIE , Consorziata indicata da GESAR – si richiama la sentenza del Tar Sardegna 533 del 10.7.2013 emessa in materia (e in relazione al medesimo ing. Tuveri) ;
2) violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara e dell’art. 38 del Codice 163/2006 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - il rappresentante legale dell’impresa PODDIE ha autocertificato l’assenza di condanne, mentre ne sono risultate due (una sentenza del Tribunale di Oristano del 1979 per furto; e un decreto penale GIP di Oristano del 2004 per violazione norme Ispettorato del Lavoro).
Si è costituito in giudizio il controinteressato Consorzio GESAR sostenendo:
-la tardività del ricorso per mancata impugnazione dell’originaria graduatoria;
-GESAR, Consorzio stabile, era tenuto a compiere solo le PROPRIE dichiarazioni; non sarebbero state, cioè, necessarie anche le dichiarazioni della “consorziata” indicata come esecutrice del servizio.
La ricorrente controdeduce, con memoria depositata il 26.5.2014, e sostiene:
-tempestivo il ricorso, in quanto il nuovo termine, per proporre ricorso, sarebbe decorso dal 27.2.2014, data del nuovo provvedimento di aggiudicazione a GESAR (richiamando anche la sentenza della Corte di Giustizia C.E. 8.5.2014 in causa C-161/13);
- la sussistenza dell’obbligo di rendere le dichiarazioni anche da parte della consorziata (per requisiti morali), citando giurisprudenza in materia (C.S. V 2825 del 17.5.2012, 4969 del 19.12.2012; ord. caut. 846 del 13.3.2013; AP 8/2012).
All’udienza dell’11 giugno 2014 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO



La gara per l’affidamento del servizio raccolta rifiuti indetta dall’Unione Comuni Fenici si è conclusa nell’aprile 2013 con l’approvazione di una graduatoria, composta da 3 imprese:
-prima ASA;
-secondo GESAR;
-terza COSIR.
L’aggiudicazione ad ASA, del 3.4.2013, determinazione n. 15, è stata poi autoannullata dall’Amministrazione, il 25.10.2013, con determinazione n. 44 (per carenza di DURC regolare della prima classificata ASA).
E’ stato quindi disposto lo “SCORRIMENTO” della graduatoria, con aggiudicazione provvisoria (con il medesimo provvedimento di autotutela) al Consorzio GESAR, secondo graduato.
Dopo le verifiche di rito il Responsabile del servizio aggiudicava definitivamente a GESAR il servizio (il 27.2.2014), con fissazione della data di stipulazione del contratto per il 10.4.2014 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
COSIR, originariamente terza graduata, ma divenuta seconda a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione ad ASA, impugna, nel marzo 2014, l’aggiudicazione disposta in favore di GESAR (attuata in “scorrimento”).
***
RITO.
Il Collegio ritiene non fondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa del controinteressato GESAR.
COSIR ha impugnato un “nuovo” atto di aggiudicazione (a GESAR) del febbraio 2014.
La preesistente graduatoria si è modificata con l’esclusione di ASA (annullamento dell’aggiudicazione per insussistenza del requisito di regolarità retributiva), portando GESAR al primo posto (con aggiudicazione in suo favore) e COSIR al secondo posto.
Non può condividersi la tesi della “cristallizzazione” della graduatoria originaria (ed obbligo della sua impugnativa anche per la terza), mutando le posizioni degli interessati a seguito dei “nuovi atti” assunti dalla P.A.
Sebbene COSIR abbia accettato la propria collocazione nella graduatoria originaria (al 3° posto, con punti 72,57), questo non implica che abbia anche prestato acquiescenza agli atti futuri del procedimento (e che avrebbero modificato le posizioni dei partecipanti e le loro collocazioni in graduatoria).
Il procedimento si era concluso nel 2013 ( definito con l’aggiudicazione ad ASA del 3 aprile 2013), ma si è protratto con l’apertura di una” nuova fase di aggiudicazione” (ad un diverso e nuovo soggetto).
Ciò consente la “riapertura” del termine per impugnare al soggetto posizionato a ridosso del nuovo aggiudicatario e che aspira all’aggiudicazione con l’esclusione del soggetto che precede COSIR.
La successiva circostanza che l’originaria aggiudicazione (la prima) sia stata poi annullata e sia stato disposto lo “scorrimento” della graduatoria, fa sorgere un (nuovo) interesse ad impugnare da parte del soggetto (originariamente terzo, divenuto poi secondo) contro il nuovo aggiudicatario.
Sono dunque ammissibili e tempestive le censure sviluppate avverso la nuova aggiudicazione, disposta nel febbraio 2014, in favore di GESAR.
Non risulta, cioè, condizionante o paralizzante la mancata impugnazione della graduatoria del 2013 (da parte dell’allora terza), avverso la prima aggiudicazione (ad ASA).
In capo a COSIR, a seguito dei nuovi provvedimenti assunti dall’Amministrazione “sopravviene” dunque un nuovo interesse ad impugnare.
Ne consegue che il ricorso, contro l’aggiudicazione a GESAR (attuata per “scorrimento”), disposta con determinazione n. 9 del 27.2.2014, è tempestivo ed ammissibile.

 

***



MERITO
Le due censure sollevate con il ricorso COSIR contro il Consorzio GESAR sono entrambe fondate.
Innanzitutto va chiarito che, per i “requisiti morali”, le consorziate designate hanno gli stessi obblighi di dichiarazione del Consorzio partecipante.
La giurisprudenza è pacifica in ordine alla necessità di rendere le dichiarazioni, in riferimento ai “requisiti generali”, da parte delle consorziate che svolgeranno il servizio (cfr. C.S. A.P. n. 8 del 4.5.2012; TAR Sardegna 395 del 3/06/2014; TAR Lazio III 9166 dell’8.11.2012; TAR Campania Salerno II n. 370 23.2.2012; CGA n. 1345 del 4.11.2010).
Anche quando il bando non prevede espressamente l’obbligo delle consorziate (“indicate per l’esecuzione del servizio”) di dichiarare i “requisiti di ordine generale” ex art. 38 del Codice 163/2006, tale adempimento/onere è dovuto, trattandosi dei soggetti che, in concreto, svolgeranno il servizio in favore dell’Amministrazione.
La giurisprudenza richiede che le consorziate “indicate” dal Consorzio partecipante e che svolgeranno in concreto il servizio debbono rendere le dichiarazioni ex art. 38 (come in effetti sono state rese anche nella presente gara), in ordine al possesso dei “requisiti generali”.
Anche recentemente il Consiglio di Stato, Sez. IV , con sentenza n. 2176 del 18 aprile 2013 (confermando T.A.R. Lazio, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 9166), ha ribadito il principio che:
“In tema di requisiti richiesti per ciascuna delle imprese Consorziate in caso di Consorzi di cooperative che partecipano alle gare d'appalto, l'obbligo delle dichiarazioni sui previste dall'art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 deve intendersi riferito, oltre che al Consorzio stesso, anche alle Cooperative indicate quali esecutrici delle prestazioni, atteso che in tal modo viene salvaguardata l'esigenza di evitare che cooperative prive dei requisiti de quibus possano "indirettamente" (in quanto associate ad un Consorzio) partecipare a gare ad evidenza pubblica” (negli stessi termini v. anche la precedente pronunzia del C.S., sez. III, n. 6968 del 28 dicembre 2011).
Occorre dunque esaminare la posizione dell’impresa PODDIE, consorziata di GESAR.
a) Relativamente al “RESPONSABILE TECNICO” non sono state rilasciate le dichiarazioni ex art. 38 Codice appalti per l’ing. Tuveri. La medesima questione (relativamente alla stessa posizione di Responsabile tecnico e per la medesima impresa e sempre in materia di gare per l’espletamento del servizio di raccolta rifiuti urbani) è già stata affrontata da questo TAR con sentenza n. 533 del 10.7.2013, sentenza che non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, ritenendo “l’insussistenza del fumus boni iuris dell’appello cautelare, sicché non emergono ragioni per discostarsi da quanto considerato nella sentenza impugnata” (cfr. ordinanza CS n. 4435 del 13.11.2013) .
Il Collegio ritiene di confermare il medesimo orientamento, tenuto conto che il Consiglio di Stato si è già espresso sul punto , anche nel merito, con la pronunzia n. 2820 del 17 maggio 2012, Sez. V, sostenendo l’ “analogia” della figura del Responsabile tecnico a quella del Direttore tecnico:
“ Nelle gare d'appalto di servizi, il responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 10 D.M. 28 aprile 1998 n. 406), essendo figura analoga al direttore tecnico delle imprese di lavori pubblici, è tenuto alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità professionale ai sensi dell'art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (cfr. anche Sez. V 11 gennaio 2012 n. 83).
**
b) L’autodichiarazione, resa da Poddie Pasquale Redento, di non avere precedenti penali del 6.11.2012 (cfr. doc. 11 fascicolo ricorrente) si è rivelata non veritiera in quanto dal certificato del casellario giudiziario del 24.11.2012 (doc. 12 fascicolo ricorrente) sono invece risultati dei precedenti non dichiarati (vedasi in particolare il n. 1: sentenza per furto del Tribunale di Oristano del 1979 e il n. 6: decreto penale del GIP di Oristano per violazione di norme sull’Ispettorato del lavoro del 2004 ).
E l’art. 38 richiede la dichiarazione di tutti i precedenti, in modo da consentire di espletare il giudizio di rilevanza da parte della stazione appaltante.
In conclusione il ricorso va accolto, con annullamento dell’impugnata aggiudicazione a GESAR, e con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Ne consegue, per scorrimento, il subentro della ricorrente all’esito delle verifiche di rito dei requisiti.
Le spese di giudizio, in considerazione della particolarità della controversia, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con annullamento degli atti impugnati di aggiudicazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento