Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2014 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 17 giugno 2014 n. 461
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli
De Vizia Transfer S.p.a. (avv.ti G. Macrì e G. Macciotta) c/ Comune di Oristano (avv.ti. G. Caccavale e S. Cassanello) e nei confronti di Ecologica di Francesco Podda e C S.r.l. (avv. S. Pinna)


1. Contratti della p.a. – Gara – Bando – Clausola - Limitazione del numero di pagine non accompagnata da comminatoria di esclusione – Ammissione – Legittimità – Sussiste - Fattispecie

 

2. Contratti della p.a. – Gara – Offerte anomale – Giudizio positivo – Motivazione ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili - Non è necessaria

 

3. Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Membri – Nomina del RUP – Art. 84, co. 4, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. – Violazione – Non sussiste

 

4. Contratti della p.a. – Gara – Commissione – Nomina di due commissioni – Art. 84, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. – Violazione – Non sussiste

 

 

1. Le prescrizioni del bando di gara circa il numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta devono essere interpretate, laddove non ne sia prescritta la puntuale osservanza a pena di esclusione, tenendo conto delle ulteriori prescrizioni disciplinanti la presentazione delle offerte. Laddove l’eccedenza non sia minima, al fine di verificare se il superamento del numero di pagine previste per la redazione dell’offerta e dei relativi allegati, costituisca, in assenza della predetta comminatoria di esclusione, violazione della lex specialis, deve verificarsi se la suddetta eccedenza abbia determinato o meno un’alterazione valutativa dell’offerta (nella specie, il Collegio ha ritenuto legittima l’ammissione dell’impresa controinteressata, che aveva allegato alla propria offerta una relazione tecnica illustrativa il cui numero di pagine era nettamente superiore rispetto a quello prescritto dalla lex specialis, in presenza di una comminatoria di esclusione relativa solamente alla mancata presentazione del documento)

 

2. Nelle gare d’appalto, la motivazione del giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala deve essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso di giudizio negativo , mentre nel caso di giudizio positivo non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo

 

3. E’ legittima e non contrasta con l’art. 84, co. 4, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. la nomina a commissario del responsabile unico del procedimento

 

4. Non è di per sé illegittimo l’operato della stazione appaltante che procede alla nomina, in luogo della commissione di tre o cinque membri prevista dall’art. 84 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., di due diverse commissioni, una amministrativa ed una tecnica, laddove la costituzione dei due diversi organi, peraltro composti, per i due terzi dai medesimi soggetti, non abbia pregiudicato, in concreto, il corretto svolgimento della gara

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2013, proposto da: De Vizia Transfer S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Macrì, con domicilio eletto presso Giuseppe Macciotta in Cagliari, viale Diaz 29;

 

contro



Comune di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Caccavale, con domicilio eletto presso Sergio Cassanello in Cagliari, via Loru n. 4;

 

nei confronti di



Ecologica di Francesco Podda e C S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;

 

per l'annullamento



- della determinazione n. 3503 del 21.10.2013, emessa dal Comune di Oristano, avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della gara per lo svolgimento del servizio di igiene urbana alla controinteressata;
- di tutti gli atti e verbali delle Commissioni di gara;
- delle determinazioni n. 3119 del 28.10.2013 e n. 3050 del 21.10.2013;
- del bando di gara e del disciplinare;
- delle determinazioni n. 2261 dell'1.10.2013 e n. 2395 del 19.8.2013;
- di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oristano e di Ecologica di Francesco Podda e C S.r.l.;
visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ecologica di Francesco Podda & C. Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con determinazione dirigenziale n. 1590 del 31.5.2013 il Comune di Oristano ha indetto una gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di durata quinquennale di gestione integrata dei rifiuti sul territorio comunale, prevedendo un sistema di raccolta porta a porta per le utenze domestiche e non.
Alla gara hanno partecipato sette concorrenti.
All’esito della procedura, è risultata prima classificata la società Ecologica & C. s.r.l., mentre la società ricorrente si è posizionata al secondo posto.
Verificata l’anomalia dell’offerta, con determinazioni dirigenziali entrambe del 21 ottobre 2013, la società prima classificata è stata dichiarata dapprima aggiudicataria provvisoria e subito dopo aggiudicataria definitiva.
In data 1.11.2013 è stata avviata in via d’urgenza l’esecuzione del contratto
La Società De Vizia Transfer S.p.a propone ricorso avverso i predetti atti, meglio specificati in epigrafe, per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (nella parte in cui descrive il contenuto della relazione tecnica illustrativa dei servizi offerti); violazione dell’art. 74 d.lgs. 163 del 2006; eccesso di potere per contraddittorietà, errore sui presupposti, carenza di istruttoria, travisamento; violazione del principio della par condicio fra i concorrenti; illogicità, insufficienza e incongruenza della motivazione;
2) violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (punto B4 del disciplinare di gara); eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza di istruttoria, travisamento, illogicità, insufficienza e incongruenza della motivazione; sviamento;
3) violazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. 163/2006; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; sviamento;
4) violazione dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006; eccesso di potere per errore sui presupposti, sviamento.
5) violazione dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006, violazione della lex specialis di gara, violazione dei principi in tema di funzionamento degli organi collegiali; violazione del principio del giusto procedimento; sviamento;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d. lgs. 163/2006, dell’art. 302 del d.p.r. 207 del 5.10.2010; eccesso di potere per errore sui presupposti; violazione dell’art. 24 della Costituzione e del principio di effettività della tutela giurisdizionale; sviamento.
Si sono costituiti in giudizio la società Ecologica di Francesco Podda & C. s.r.l. e il Comune di Oristano con memorie depositate rispettivamente il 6 dicembre 2013 e l’8 gennaio 2014.
In data 16 dicembre 2013 la controinteressata società Ecologica di Francesco Podda & C. S.r.l. ha proposto ricorso incidentale col quale ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di cui ai verbali di gara, impugnati in parte qua, con cui la Commissione ha disposto l’ammissione alla gara della Società De Vizia Transfer S.p.a. ed alla valutazione dell’offerta della stessa, anziché procedere alla sua esclusione; e della determinazione dirigenziale n. 3050 del 21.10.2013 che detti verbali di gara ha approvato.
Il ricorso incidentale è affidato al seguente articolato motivo:
- violazione della lex specialis di gara (bando di gara, art. 2; disciplinare di gara, artt. 2,4,10, e 11; capitolato speciale, artt. 2, 3, 10, 12 e 24); violazione del generale principio della par condicio; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per carenza di istruttoria.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 12 marzo 2014.

DIRITTO



Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la Ecologica s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere allegato alla propria offerta una relazione tecnica illustrativa “A”, contenente la descrizione dettagliata dei servizi di cui al disciplinare, il cui numero di pagine è nettamente superiore rispetto a quello prescritto dalla lex specialis.
Sul punto si osserva quanto segue.
Anzitutto ritiene il Collegio di dover aderire a quella giurisprudenza secondo la quale nelle gare pubbliche, la prescrizione del bando sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum granu salis, considerando che le ipotetiche violazioni (ad esempio, un'eccedenza di tre o quattro pagine) non determinano alcuna alterazione valutativa dell'offerta; di conseguenza non può essere esclusa dalla gara l'impresa che abbia presentato la relazione illustrativa dell'offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando, qualora tale inosservanza non sia da questo prevista a pena di esclusione (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 11 dicembre 2013 n. 608).
Deve in altri termini osservarsi che le prescrizioni del bando sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta devono essere interpretate, laddove non ne sia prescritta la puntuale osservanza a pena di esclusione, tenendo conto delle ulteriori prescrizioni disciplinanti la presentazione delle offerte.
Laddove, come nel caso di specie, l’eccedenza non sia minima, al fine di verificare se il superamento del numero di pagine previste per la redazione dell’offerta e dei relativi allegati, costituisca, in assenza della predetta comminatoria di esclusione, violazione della lex specialis, deve verificarsi se la suddetta eccedenza abbia determinato o meno un’alterazione valutativa dell’offerta.
Deve innanzitutto essere evidenziato che né il bando né il disciplinare di gara prevedono, nel caso di ipotetica eccedenza, la sanzione della esclusione della gara.
Quest’ultima è comminata soltanto per la mancata presentazione dell’offerta mediante le relazioni tecniche A, B, C, dal momento che la loro omissione comporterebbe l’impossibilità per l’amministrazione di valutare i progetti nel loro contenuto essenziale.
Nessuna prescrizione vietava, ed invero lo stesso tenore letterale delle norme contenute nel disciplinare depone in tal senso, che i concorrenti allegassero alle relazioni tecniche depliant, brochure o altri documenti la cui presentazione potesse considerarsi indispensabile per meglio consentire alla commissione di valutare le offerte proposte.
Il motivo è pertanto infondato.
Non spetta miglior sorte al secondo motivo di ricorso con il quale De Vizia ha affermato la carenza in capo all’aggiudicataria del requisito di partecipazione alla gara di cui al punto B4 lett. 1) del disciplinare.
Nello specifico, il disciplinare di gara, nel prevedere che “l’impresa dovrà aver eseguito nell’ultimo triennio contratti aventi per oggetto l’esecuzione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti comprendente le fasi di raccolta , trasporto e spazzamento, in uno o più Comuni, Associazioni/Unioni o Consorzi di Comuni o Enti analoghi con un bacino complessivo di utenza servita non inferiore a 35.000 abitanti. Il requisito si intende soddisfatto nel caso di un concorrente che abbia avuto nel triennio contratti la cui somma del bacino di utenza servita è almeno pari a 105.000” fissa per il soddisfacimento del requisito di capacità tecnica, un criterio non già temporale, da identificarsi con la durata dei servizi resi, bensì quantitativo da valutarsi relativamente al numero medio di abitanti presenti nel territorio servito.
Non è dato rinvenire dalla lettera della disposizione richiamata elemento alcuno dal quale possa sostenersi che ai fini dell’integrazione del requisito di capacità tecnica sia necessario aver svolto il servizio in maniera continuativa; deve invero sottolinearsi che il ricorso al plurale “contratti” lascia intendere il contrario.
Il motivo è pertanto infondato.
Destituito di fondamento è altresì il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 86 e ss. del d. lgs. 163/2006.
In particolare la De Vizia Transfer si duole del fatto che la Commissione tecnica nominata per la valutazione dell’anomalia dell’offerta non ha operato alcuna effettiva valutazione delle giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria, sostanziandosi la motivazione dedotta in verbale, “in una serie di affermazioni apodittiche, che non fanno che ripetere che le giustificazioni risultano valide e convincenti”.
A tal proposito, ritiene il Collegio di non doversi discostare dall’orientamento della giurisprudenza, ormai consolidato, secondo cui “la motivazione del giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala deve essere rigorosa ed analitica soltanto nel caso di giudizio negativo , mentre nel caso di giudizio positivo non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo” (ex plurimis, Cons. di Stato IV, 11.4.2007 n. 1655,; sez. V 1.10.2010 n. 7266).
Giova peraltro evidenziare che il Presidente della Commissione costituita ai sensi dell’art. 88 comma 1 bis del d.lgs. 163/2006 ha dichiarato a verbale di aver esaminato e verificato la documentazione presentata dalla società ecologica di Francesco Podda & C. s.n.c., con riguardo ai prezzi analitici e agli elementi costitutivi dell’offerta, e ha ritenuto la stessa “sufficientemente completa e idonea a giustificare nel suo complesso la sostenibilità del prezzo offerto (…); l’offerta è nel suo complesso attendibile e pertanto dà serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto”.
Poiché le valutazioni di carattere tecnico discrezionale che la commissione è chiamata ad effettuare in tale sede sono volte ad accertare l’attendibilità o inattendibilità dell’offerta nel suo complesso, una più articolata motivazione di congruità dell’offerta anomala si giustifica soltanto nei casi in cui venga riscontrata la palese scorrettezza dell’operazione tecnica.
Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso col quale, in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 84 del d. lgs 163/2006, sulla scorta della considerazione secondo la quale la Commissione sarebbe illegittimamente composta, essendo incompatibile la qualifica di responsabile unico del procedimento con l’incarico di commissario.
A tal proposito si osserva quanto segue.
Viene in rilievo il comma 4 dell’art. 84 in virtù del quale “ i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
L’incompatibilità ivi prevista, mirando a garantire l’imparzialità dei commissari di gara, impedisce la presenza nella commissione di soggetti che abbiano svolto un’attività tale da interferire, nella fase di formazione della volontà dell’amministrazione aggiudicatrice, con le valutazioni di merito sull’appalto.
A norma dell'art. 84 comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle gare pubbliche i componenti della commissione aggiudicatrice diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, mirando l'incompatibilità a garantire l'imparzialità dei commissari di gara che abbiano svolto incarichi relativi al medesimo appalto, ad es. incarichi di progettazione, di verifica della progettazione, incarichi di predisposizione della legge di gara e simili, e non incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti (Consiglio di Stato, sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942).
Così non è nel caso qui esaminato dal Collegio in cui non risulta in alcun modo che l’Ing. Pilu abbia svolto un’attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull’appalto.
Va difatti ricordato che la causa di incompatibilità, per cui i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, è di stretta interpretazione (Cons. St. Sez. V, 17.9.2010, n. 6965; 2.11.2009, n. 6721) e non può fondarsi sull’esercizio di attività inerente la predisposizione della gara da parte delle strutture dell’amministrazione, nel loro complesso (Cons. St. Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1255).
Vanno poi condivise quelle affermazioni (T.a.r. Liguria, 3 febbraio 2010, n. 233) per cui, pena l’irragionevole impossibilità di funzionamento delle gare e il contrasto, parimenti irragionevole, con le regole che impongono di valutare previamente l’esistenza di professionalità nella p.a. stessa prima di nominare esterni (cfr. regola generale ex comma 8 dell’art. 84 del codice dei contratti), la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione l'esercizio, da parte di un commissario, di funzioni amministrative con qualifica di dirigente per conto e nell'interesse dell'amministrazione appaltante e relative alla procedura di gara non integra di per sé la causa di incompatibilità di cui all'art. 84 comma 4, Codice dei contratti pubblici, atteso che detta norma mira ad impedire la partecipazione alla commissione di soggetti che, nell'interesse proprio od in quello privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto della procedura di gara ( T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 30 aprile 2009, n. 199 e T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 aprile 2009 , n. 4396).
Deve essere rigettato anche il quinto motivo col quale la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante per aver proceduto alla nomina, in luogo della commissione di tre o cinque membri prevista dall’art. 84 del d.lgs. 163/2006, di due diverse commissioni, una amministrativa ed una tecnica.
Ritiene il Collegio che la costituzione di due diverse commissioni, peraltro composte, per i due terzi dai medesimi soggetti, non dia di per sé luogo ad illegittimità della procedura, dovendosi verificare in concreto se sia stato di fatto pregiudicato il corretto svolgimento della gara.
Il principio di unicità della commissione vieta che sia affidato a molteplici commissioni o anche sotto-commissioni il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche.
Una deroga al principio è ammissibile soltanto per lo svolgimento di attività preparatorie, preliminari, non contraddistinte da giudizi di valore, rispetto al momento propriamente valutativo.
Dalle risultanze documentali emerge che alla commissione amministrativa è stato demandato lo svolgimento di attività strumentale di supporto alla valutazione della commissione di gara, mentre l’assegnazione dei punteggi e la valutazione finale delle offerte sono state effettuate esclusivamente dalla commissione tecnica.
La previsione di due commissioni si risolve dunque in una mera articolazione interna rispondente ad esigenze della stazione appaltante di garantire la speditezza dell’azione amministrativa, inidonea ad inficiare la legittimità della procedura.
Infine, anche il sesto motivo di ricorso è infondato e deve pertanto essere disatteso.
La ricorrente, nel rilevare che l’amministrazione ha, con determinazione del 28.10.2013, provveduto all’approvazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, lamenta l’intervenuta violazione della clausola di stand still.
E’ sufficiente osservare che per giurisprudenza consolidata la violazione della clausola di stand still in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione e senza un’apprezzabile incidenza sulla possibilità di ottenere l’affidamento non comporta l’annullamento di quest’ultima né l’inefficacia del contratto.
In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la stessa, trarre dall’eventuale accoglimento di esso alcuna utilità ulteriore rispetto a quella ottenuta con la pronuncia di rigetto del ricorso principale.
Le spese, vista la particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento