REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del
2014, proposto da: S.E. TRAND S.r.l., con sede in Settimo San Pietro (CA),
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Nicola Melis, con
elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in
carica e Aeronautica Militare - Reparto Sperimentazione Standardizzazione
Tiro Aereo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i
cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;
nei confronti di
E' AMBIENTE S.r.l., con sede in Porto Torres (SS), in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall'avv. Luigi Azzena, con elezione di domicilio come da procura speciale
in atti;
per l'annullamento
- di tutti gli atti relativi alla procedura di gara
prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale
l'Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro
Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione
Poligono Capo Frasca e dell' R.S.S.T.A Decimomannu, nella parte in cui non
hanno disposto l'esclusione dell'odierna controinteressata;
- più
precisamente, pur se ad oggi non ancora conosciuti, di tutti i verbali di
gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, del provvedimento
di aggiudicazione definitiva, di tutti gli atti con i quali sono stati
verificati i requisiti dell'odierna controinteressata, nonché, infine, del
contratto d'appalto, ove stipulato, in relazione al quale si chiede
espressamente che il Tar voglia disporre il subentro dell'odierna
ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque
collegato a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuto.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Ministero della Difesa; di Aeronautica Militare - Reparto
Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo e di E' Ambiente
Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il
dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede
l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto
segue.
La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara
prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale
l'Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro
Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione
Poligono Capo Frasca e dell' R.S.S.T.A Decimomannu.
Non essendo
risultata aggiudicataria e ritenendo che la controinteressata E’ Ambiente
dovesse essere esclusa dalla gara, la parte ricorrente ha proposto il
ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento di tutti gli atti
relativi alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F
09.03/053 con la quale l'Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione
Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e
non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell' R.S.S.T.A Decimomannu,
nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione dell'odierna
controinteressata; più precisamente, pur se ad oggi non ancora conosciuti,
di tutti i verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di tutti gli
atti con i quali sono stati verificati i requisiti dell'odierna
controinteressata, nonché, infine, del contratto d'appalto, ove stipulato,
in relazione al quale si chiede espressamente che il Tar voglia disporre
il subentro dell'odierna ricorrente; di ogni altro atto presupposto,
conseguente o comunque collegato a quelli impugnati anche se ad oggi non
conosciuto.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure
di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude
per l'accoglimento del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio
l’Amministrazione intimata e la controinteressata “E’ Ambiente srl”,
sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di
cui si chiede il rigetto.
Con ordinanza n. 48 del 12 febbraio 2014
questo Tar ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla
ricorrente.
Con ordinanza n. 1198 del 19 marzo 2014 il Consiglio di
Stato, quarta sezione, ha riformato la predetta ordinanza, respingendo
l’istanza cautelare, in ragione di profili di irricevibilità del ricorso
di prime cure, in quanto tardivamente proposto.
Con successive memorie
le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le
contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014, su
richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento di
tutti gli atti relativi alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11
OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l'Aeronautica Militare, Reparto
Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha
affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti
pericolosi e non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell' R.S.S.T.A
Decimomannu, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione
dell'odierna controinteressata; più precisamente, pur se ad oggi non
ancora conosciuti, di tutti i verbali di gara, del provvedimento di
aggiudicazione provvisoria, del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, di tutti gli atti con i quali sono stati verificati i
requisiti dell'odierna controinteressata, nonché, infine, del contratto
d'appalto, ove stipulato, in relazione al quale si chiede espressamente
che il Tar voglia disporre il subentro dell'odierna ricorrente; di ogni
altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato a quelli
impugnati anche se ad oggi non conosciuto.
Il ricorso è irricevibile
per tardività.
Alla luce dei rilievi mossi dalla società ricorrente nel
ricorso in esame, nel quale si parla di aggiudicazione provvisoria e
aggiudicazione definitiva; di violazione dell’articolo 79 del codice degli
appalti per omessa comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva;
di violazione dell’articolo 11 del D. Lgs. 163/2006 per mancato rispetto
dei termini di stand still; ritiene il collegio che la ricorrente non
abbia debitamente tenuto conto della circostanza che la procedura di gara
in questione è, in primo luogo, disciplinata dal d.p.r. n. 236/2012
“Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della
Difesa in materia di lavori, servizi e forniture a norma dell’art. 196 del
D. Lgs. 163/2006” e, solo residualmente disciplinata dal citato D. Lgs.
163/2006, considerato che l’importo netto posto a base di gara non
determinava l’applicabilità della normativa comunitaria
soprasoglia.
L’applicabilità, al caso di specie, del d.p.r. n. 236 del
15 novembre 2012 è indicata al punto 5 della lettera di invito.
Ciò
stante, si rileva che ai sensi degli articoli 129, lettera t e 130, primo
comma, del d.p.r. n. 236 del 15 novembre 2012, le stazioni appaltanti
possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia, nei limiti di
importo di cui all'art. 130 e cioè per importi inferiori a euro 130.000,
nel caso - tra gli altri - di “raccolta e trasporto dei rifiuti”, con le
modalità di cui all’articolo 132 del medesimo d.p.r..
Quest’ultima
norma, al primo comma, stabilisce che “La scelta dell'impresa presso cui
effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad
almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi”.
Al
quarto comma si stabilisce che i preventivi sono esaminati da una
commissione appositamente nominata, la quale “commissione redige e
sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando
l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione”.
Il quinto comma
dell’articolo 132 stabilisce che il capo del servizio amministrativo o il
funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze
della ricognizione dei preventivi riportata nel verbale, emette apposito
atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e dei servizi,
che e' perfezionata o mediante lettera di ordinazione, quando l'importo
della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro; oppure mediante atto
negoziale negli altri casi.
Dall’esame della norma in questione (art.
132 del d.p.r. n. 236 del 15 novembre 2012), risulta che, nel caso di
specie, non è prevista una “aggiudicazione provvisoria” e una successiva
“aggiudicazione definitiva”, bensì un diverso procedimento estremamente
semplificato, secondo cui la commissione incaricata della “scelta
dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione”, “redige e sottoscrive
il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso
la quale ha luogo l'acquisizione”.
A seguito di tale verbale di
ricognizione dei preventivi l’amministrazione procede direttamente alla
susseguente acquisizione dei beni e dei servizi mediante lettera di
ordinazione o atto negoziale.
Ciò stante, deve ritenersi che, nel caso
di specie, l’atto immediatamente lesivo degli interessi della società
ricorrente debba essere individuato nel verbale della commissione di
ricognizione dei preventivi che individua “l’impresa presso la quale ha
luogo l’acquisizione”, che, nel caso in esame, è costituito dal verbale
del 29 ottobre 2013 col quale si da atto del maggior ribasso proposto
dalla controinteressata “E’ Ambiente”.
Considerato che a seguito di
istanza di accesso della ricorrente del 19 novembre 2013, la medesima in
data 13 dicembre 2013 ha preso visione dell’offerta della
controinteressata che risultava più vantaggiosa dell’offerta della
ricorrente medesima, doveva ritenersi evidente (in considerazione del
fatto che veniva esibito alla ricorrente in sede di accesso il contenuto
dell’offerta della controinteressata) che necessariamente era già
intervenuto l’atto della commissione di ricognizione dei preventivi che
individua “l’impresa presso la quale ha luogo l’acquisizione”, ai sensi
dell’articolo 132 del d.p.r. 236/2012, con conseguente decorrenza per la
società odierna ricorrente quantomeno dalla data del 16 dicembre 2013 del
termine d’impugnazione, considerato che quantomeno da tale data la società
ricorrente era a conoscenza di possibili vizi dell’offerta della
controinteressata in quanto oggetto di apposito esposto
all’amministrazione in data 16 dicembre 2013.
Ai fini
dell’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine per
l’impugnazione in sede giurisdizionale, risulta altresì assolutamente
irrilevante la circostanza, invocata dalla società ricorrente nella
propria memoria del 3 maggio 2014, secondo cui nel verbale del 29 ottobre
2013 la commissione avrebbe deliberato soltanto di “proporre
l’aggiudicazione della commessa alla Ditta E’ Ambiente”.
Si osserva
infatti che tale imprecisione terminologica non può ritenersi avere tratto
in inganno la ricorrente (con conseguente eventuale possibilità di
riconoscimento di errore scusabile ai fini della decorrenza del termine
per l’impugnazione), per il fatto che la ricorrente medesima nei propri
atti afferma di non aver mai conosciuto tale atto, che non può pertanto
averla tratta in inganno, con l’ulteriore conseguenza che la necessità
dell’immediata impugnazione, quantomeno a decorrere dalla predetta data
del 16 dicembre 2013, discende direttamente dalle modalità e peculiarità
del procedimento di gara in questione così come stabilite dall’articolo
132 del d.p.r. 236/2012 e sopra evidenziate, nonché dalla conoscenza
dell’offerta della controinteressata e dei possibili vizi dell’offerta
medesima (elementi conosciuti dalla ricorrente quantomeno dal 16 dicembre
2013).
Esattamente la Difesa erariale, nella propria memoria del 12
aprile 2014, evidenzia che nessun altro elemento è stato acquisito dalla
ricorrente nel lasso di tempo compreso tra il 13 dicembre 2013 e la data
di proposizione del ricorso (3 febbraio 2014), che potesse giustificare la
decorrenza del termine per impugnare in data successiva al 13 dicembre
2013.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso, notificato solamente
in data 3 febbraio 2014, risulta irricevibile per tardività.
In
considerazione della particolarità della vicenda controversa, sussistono
motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio
del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro
Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere,
Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2014