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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 11 giugno 2014 n. 435
Pres. C.L. Monticelli; Est. M. Lensi
S.E. TRAND S.r.l. (avv.ti B. Ballero, S. Ballero e N. Melis) c/ Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e Aeronautica Militare - Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo (Avv. Distr. St.) nei confronti di E' AMBIENTE S.r.l. (avv. L. Azzena)


Contratti della p.a. – Gara – Acquisti del Ministero della Difesa – Procedura in economia – Impugnazione – Atto immediatamente lesivo – Verbale di ricognizione dei preventivi – E’ tale - Ragioni

 

 

Nella disciplina degli acquisti in economia del Ministero della Difesa (D.P.R.15 novembre 2012 n. 236), poiché non è prevista un’“aggiudicazione provvisoria” e una successiva “aggiudicazione definitiva”, bensì un diverso procedimento estremamente semplificato, nel quale la commissione incaricata della “scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione”, “redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione” e, a seguito di tale verbale, procede direttamente alla susseguente acquisizione dei beni e dei servizi mediante lettera di ordinazione o atto negoziale, deve ritenersi che l’atto immediatamente lesivo degli interessi dell’impresa seconda graduata – rilevante per stabilire il dies a quo del termine per l’impugnazione degli esiti della procedura – consista nel ridetto verbale di ricognizione dei preventivi

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 94 del 2014, proposto da: S.E. TRAND S.r.l., con sede in Settimo San Pietro (CA), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Ballero, Stefano Ballero e Nicola Melis, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

 

contro



Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica e Aeronautica Militare - Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;

 

nei confronti di



E' AMBIENTE S.r.l., con sede in Porto Torres (SS), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Azzena, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

 

per l'annullamento



- di tutti gli atti relativi alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l'Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell' R.S.S.T.A Decimomannu, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione dell'odierna controinteressata;
- più precisamente, pur se ad oggi non ancora conosciuti, di tutti i verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di tutti gli atti con i quali sono stati verificati i requisiti dell'odierna controinteressata, nonché, infine, del contratto d'appalto, ove stipulato, in relazione al quale si chiede espressamente che il Tar voglia disporre il subentro dell'odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; di Aeronautica Militare - Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo e di E' Ambiente Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2014 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l'Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell' R.S.S.T.A Decimomannu.
Non essendo risultata aggiudicataria e ritenendo che la controinteressata E’ Ambiente dovesse essere esclusa dalla gara, la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l'Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell' R.S.S.T.A Decimomannu, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione dell'odierna controinteressata; più precisamente, pur se ad oggi non ancora conosciuti, di tutti i verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di tutti gli atti con i quali sono stati verificati i requisiti dell'odierna controinteressata, nonché, infine, del contratto d'appalto, ove stipulato, in relazione al quale si chiede espressamente che il Tar voglia disporre il subentro dell'odierna ricorrente; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuto.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata “E’ Ambiente srl”, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con ordinanza n. 48 del 12 febbraio 2014 questo Tar ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.
Con ordinanza n. 1198 del 19 marzo 2014 il Consiglio di Stato, quarta sezione, ha riformato la predetta ordinanza, respingendo l’istanza cautelare, in ragione di profili di irricevibilità del ricorso di prime cure, in quanto tardivamente proposto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2014, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Col ricorso in esame si chiede l’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura di gara prot. M-DACA001 17831, 11 OTT. 2013 / F 09.03/053 con la quale l'Aeronautica Militare, Reparto Sperimentazione Standardizzazione Tiro Aereo, Servizio Amministrativo, ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti pericolosi e non della Sezione Poligono Capo Frasca e dell' R.S.S.T.A Decimomannu, nella parte in cui non hanno disposto l'esclusione dell'odierna controinteressata; più precisamente, pur se ad oggi non ancora conosciuti, di tutti i verbali di gara, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di tutti gli atti con i quali sono stati verificati i requisiti dell'odierna controinteressata, nonché, infine, del contratto d'appalto, ove stipulato, in relazione al quale si chiede espressamente che il Tar voglia disporre il subentro dell'odierna ricorrente; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque collegato a quelli impugnati anche se ad oggi non conosciuto.
Il ricorso è irricevibile per tardività.
Alla luce dei rilievi mossi dalla società ricorrente nel ricorso in esame, nel quale si parla di aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva; di violazione dell’articolo 79 del codice degli appalti per omessa comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva; di violazione dell’articolo 11 del D. Lgs. 163/2006 per mancato rispetto dei termini di stand still; ritiene il collegio che la ricorrente non abbia debitamente tenuto conto della circostanza che la procedura di gara in questione è, in primo luogo, disciplinata dal d.p.r. n. 236/2012 “Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture a norma dell’art. 196 del D. Lgs. 163/2006” e, solo residualmente disciplinata dal citato D. Lgs. 163/2006, considerato che l’importo netto posto a base di gara non determinava l’applicabilità della normativa comunitaria soprasoglia.
L’applicabilità, al caso di specie, del d.p.r. n. 236 del 15 novembre 2012 è indicata al punto 5 della lettera di invito.
Ciò stante, si rileva che ai sensi degli articoli 129, lettera t e 130, primo comma, del d.p.r. n. 236 del 15 novembre 2012, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 130 e cioè per importi inferiori a euro 130.000, nel caso - tra gli altri - di “raccolta e trasporto dei rifiuti”, con le modalità di cui all’articolo 132 del medesimo d.p.r..
Quest’ultima norma, al primo comma, stabilisce che “La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno cinque imprese e acquisizione di almeno tre preventivi”.
Al quarto comma si stabilisce che i preventivi sono esaminati da una commissione appositamente nominata, la quale “commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione”.
Il quinto comma dell’articolo 132 stabilisce che il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi riportata nel verbale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e dei servizi, che e' perfezionata o mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro; oppure mediante atto negoziale negli altri casi.
Dall’esame della norma in questione (art. 132 del d.p.r. n. 236 del 15 novembre 2012), risulta che, nel caso di specie, non è prevista una “aggiudicazione provvisoria” e una successiva “aggiudicazione definitiva”, bensì un diverso procedimento estremamente semplificato, secondo cui la commissione incaricata della “scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione”, “redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione”.
A seguito di tale verbale di ricognizione dei preventivi l’amministrazione procede direttamente alla susseguente acquisizione dei beni e dei servizi mediante lettera di ordinazione o atto negoziale.
Ciò stante, deve ritenersi che, nel caso di specie, l’atto immediatamente lesivo degli interessi della società ricorrente debba essere individuato nel verbale della commissione di ricognizione dei preventivi che individua “l’impresa presso la quale ha luogo l’acquisizione”, che, nel caso in esame, è costituito dal verbale del 29 ottobre 2013 col quale si da atto del maggior ribasso proposto dalla controinteressata “E’ Ambiente”.
Considerato che a seguito di istanza di accesso della ricorrente del 19 novembre 2013, la medesima in data 13 dicembre 2013 ha preso visione dell’offerta della controinteressata che risultava più vantaggiosa dell’offerta della ricorrente medesima, doveva ritenersi evidente (in considerazione del fatto che veniva esibito alla ricorrente in sede di accesso il contenuto dell’offerta della controinteressata) che necessariamente era già intervenuto l’atto della commissione di ricognizione dei preventivi che individua “l’impresa presso la quale ha luogo l’acquisizione”, ai sensi dell’articolo 132 del d.p.r. 236/2012, con conseguente decorrenza per la società odierna ricorrente quantomeno dalla data del 16 dicembre 2013 del termine d’impugnazione, considerato che quantomeno da tale data la società ricorrente era a conoscenza di possibili vizi dell’offerta della controinteressata in quanto oggetto di apposito esposto all’amministrazione in data 16 dicembre 2013.
Ai fini dell’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine per l’impugnazione in sede giurisdizionale, risulta altresì assolutamente irrilevante la circostanza, invocata dalla società ricorrente nella propria memoria del 3 maggio 2014, secondo cui nel verbale del 29 ottobre 2013 la commissione avrebbe deliberato soltanto di “proporre l’aggiudicazione della commessa alla Ditta E’ Ambiente”.
Si osserva infatti che tale imprecisione terminologica non può ritenersi avere tratto in inganno la ricorrente (con conseguente eventuale possibilità di riconoscimento di errore scusabile ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione), per il fatto che la ricorrente medesima nei propri atti afferma di non aver mai conosciuto tale atto, che non può pertanto averla tratta in inganno, con l’ulteriore conseguenza che la necessità dell’immediata impugnazione, quantomeno a decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2013, discende direttamente dalle modalità e peculiarità del procedimento di gara in questione così come stabilite dall’articolo 132 del d.p.r. 236/2012 e sopra evidenziate, nonché dalla conoscenza dell’offerta della controinteressata e dei possibili vizi dell’offerta medesima (elementi conosciuti dalla ricorrente quantomeno dal 16 dicembre 2013).
Esattamente la Difesa erariale, nella propria memoria del 12 aprile 2014, evidenzia che nessun altro elemento è stato acquisito dalla ricorrente nel lasso di tempo compreso tra il 13 dicembre 2013 e la data di proposizione del ricorso (3 febbraio 2014), che potesse giustificare la decorrenza del termine per impugnare in data successiva al 13 dicembre 2013.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso, notificato solamente in data 3 febbraio 2014, risulta irricevibile per tardività.
In considerazione della particolarità della vicenda controversa, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2014





 

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