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n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I -
Sentenza 17 marzo 2014 n. 2945
Pres. Piscitello – Est.
Tomassetti
Impresa Euro Contributi (Avv.ti G. Basile, R. De Giacomo) c/
AGCM - Antitrust (Avv. Stato) |
1. Concorrenza e mercato – Credito al consumo – TAEG –
Mancata puntuale indicazione – Pubblicità ingannevole – Sussiste –
Ragioni.
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2. Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette
– Sanzione – Sproporzione – Sussiste – Ragioni – Arco temporale ridotto –
Reddito – Inferiore alla sanzione – Conseguenze – Riduzione – Necessità.
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1. In tema di pubblicità ingannevole, con riferimento al
mercato finanziario del credito al consumo, l’assenza di puntuali
indicazioni circa il TAEG – l’indice di costo totale effettivo del credito
a carico del consumatore – non consentendo al consumatore di effettuare
un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, lo priva
della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione
(ossia il costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da
sostenere per utilizzare il credito). Per il consumatore, infatti, proprio
perche trattasi di un settore particolarmente complesso, è fondamentale
avere chiara conoscenza di tale elemento per poter valutare sia
l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto
alle altre simili.
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2. In sede di quantificazione della sanzione pecuniaria
amministrativa da irrogare a fronte di una pratica commerciale scorretta,
l’AGCM deve tener adeguatamente in conto sia la circostanza che la pratica
posta in essere dall’operatore si sia realizzata in un arco temporale
ristretto, sia le condizioni economiche dell’agente. In particolare, sotto
il profilo della situazione economica, qualora la situazione reddituale
del professionista risulti di gran lunga inferiore alla sanzione
comminata, quest’ultima si rileva sproporzionata e deve, pertanto, essere
ridotta (1).
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(1) Cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 marzo
2014, n. 2944. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5401 del
2009, proposto da: Massimo D'Avino, in qualità di titolare della Impresa
Euro Contributi, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Basile,
Roberto De Giacomo, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in
Roma, via Portuense, 104;
contro
Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato - Antitrust, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del 23 aprile 2009, notificata
l'11 maggio 2009, con la quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato nel ritenere scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del
Consumo la pratica commerciale posta in essere dal ricorrente, ha irrogato
allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro
62.500,00;
di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto,
connesso e conseguente.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza
e del Mercato - Antitrust;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12
febbraio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
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FATTO
Il ricorrente è titolare della ditta individuale
“Euro Contributi”, con sede in Marano di Napoli e svolge attività di
mediazione creditizia.
Nell’anno 2008 il ricorrente, per promuovere la
propria attività, si è determinato a far stampare alcuni volantini
pubblicitari, che tuttavia non sono mai stati distribuiti al
pubblico.
Inoltre il ricorrente ha accettato di pubblicizzare la
propria attività attraverso la stampa sul quotidiano a distribuzione
gratuita “City” edizione di Napoli. A tale scopo ha provveduto a
consegnare al medesimo giornale – su richiesta di quest’ultimo – il
volantino contenente tutte le informazioni relative alla sua
attività.
Ad onta che sul predetto volantino erano indicate tutte le
informazioni utili, solo alcune di esse sono state utilizzate dall’editore
per la pubblicità sul giornale di cui sopra.
In concreto, la richiesta
pubblicità è stata effettuata per 13 giorni con pubblicazione del
messaggio relativo alla consulenza gratuita e di quello contenente schemi
di finanziamento.
Il Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota
del 28 novembre 2008, ha comunicato al ricorrente l’avvio del
procedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 206/2005 –
attivato nei suoi confronti a seguito di una segnalazione della Guardia di
Finanza del 9 maggio 2008 – concernente il comportamento tenuto dallo
stesso e consistente nella diffusione di un messaggio attraverso stampa
sul quotidiano a distribuzione gratuita “City”, edizione Napoli del 22
aprile 2008, volto a promuovere la propria attività.
La segnalazione al
Garante ha riguardato solo il messaggio pubblicato per 7 giorni.
Con la
medesima nota, il Garante ha richiesto – al fine di acquisire elementi
conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica
commerciale a suo dire scorretta – una serie di documenti e
dichiarazioni.
Il ricorrente, nel termine prescritto, ha adempiuto,
fornendo al garante quanto dallo stesso richiestogli.
A seguito della
conclusione della istruttoria, il Garante per la Concorrenza e del
Mercato, sul presupposto che tutta la pratica commerciale posta in essere
dal ricorrente sarebbe scorretta, ha comminato al ricorrente la sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 62.500,00.
Si costituiva in giudizio
l’AGCM, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il
rigetto.
Alla udienza del 12 febbraio 2014 il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
DIRITTO
Il presente procedimento concerne il
comportamento posto in essere dall’impresa Euro Contributi di Massimo
D’Avino, nella qualità di professionista, consistente nella diffusione di
messaggi, attraverso stampa, sul quotidiano a distribuzione gratuita
“City”, edizione di Napoli, del 22 aprile 2008, e a mezzo volantini
pubblicitari, volti a promuovere la propria attività, in relazione ai
quali è stata ipotizzata la violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 del
Codice del Consumo.
Il messaggio diffuso a mezzo stampa, oggetto della
richiesta di intervento presentata dalla Guardia di Finanza, riporta, in
via principale, oltre alla specifica “EuroContributi”, al numero di
iscrizione all’UIC ed ai riferimenti telefonici e territoriali, un
prospetto relativo a taluni piani di rimborso con l’indicazione, a titolo
di “esempio cessioni V dello stipendio”, di alcuni finanziamenti e delle
singole rate di rimborso del prestito in relazione all’arco temporale di
restituzione.
In particolare, secondo il segnalante, nel messaggio non
sono indicati gli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni
economiche di erogazione dei finanziamenti e l’incidenza delle voci che
partecipano alla determinazione dei costi complessivi degli
stessi.
Rileva il Collegio, quanto alla condotta sanzionata dalla
Autorità nel provvedimento oggetto di impugnazione – che ha riguardo
esclusivamente al messaggio diffuso a mezzo stampa - che la stessa appare
accertata a seguito di ampia istruttoria che ha valutato le modalità di
diffusione e penetrazione del messaggio in ragione del mezzo di
comunicazione impiegato dal professionista.
La suddetta pratica,
preliminarmente, è stata ritenuta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21,
22 e 23 del Codice del Consumo, anche dalla Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni che, in data 10 aprile 2009, ne ha rilevato la illegittimità
sulla base delle seguenti considerazioni:
– il settore finanziario si
caratterizza per la forte asimmetria informativa esistente tra gli
operatori economici ed i consumatori in ragione della complessità della
materia in questione e della sporadicità del ricorso alla fruizione dei
servizi complessivamente offerti da una società finanziaria;
– la
pratica commerciale diffusa sui mezzi di comunicazione sopra indicati, nel
non riportare le indicazioni relative al T.A.E.G. e al TAN non indica in
modo chiaro e completo le condizioni economiche di erogazione dei
finanziamenti pubblicizzati e l'incidenza delle singole voci che
partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi; in
specie, il TAEG, ossia l'indice del costo totale effettivo del credito a
carico del consumatore, assolve, nell'economia
complessiva della
disciplina del credito al consumo, una funzione essenziale, e la stessa
normativa di settore, in particolare l'articolo 123 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia", impone che in ogni pubblicità di
operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente indicato il
costo complessivo del credito, affinché il consumatore possa disporre di
informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito stesso
tra le diverse offerte presenti sul mercato e, al contempo,
possa
raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito;
inoltre, non sono in alcun modo fornite al consumatore informazioni in
ordine ai costi specifici del finanziamento, quali ad esempio gli
interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di
incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese per il costo
dell'attività di mediazione necessaria per l'ottenimento del credito,
assicurazioni imposte dal creditore e le altre spese contemplate dal
contratto;
– il professionista non eroga direttamente i finanziamenti
pubblicizzati, ma è abilitato a svolgere unicamente attività di mediazione
creditizia; il messaggio oggetto della richiesta di intervento risulta
idoneo a trarre in inganno i destinatari in merito alla qualifica
dell'operatore pubblicitario, poiché induce nel lettore il convincimento
che l'impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei
finanziamenti reclamizzati, laddove, in realtà, essa svolge unicamente
attività di mediazione creditizia. L'attività di "mediazione creditizia"
presuppone, inoltre, che coloro i quali avanzino richieste di
finanziamento non abbiano, in realtà, alcuna certezza circa la tempistica
e la concreta possibilità di ottenere il prestito in considerazione del
fatto che il finanziamento viene erogato da un ente terzo. Sotto tale
aspetto il messaggio appare omissivo, non specificando che l'effettiva
erogazione del finanziamento è rimessa all'ente erogante e pertanto non
può essere garantita. Appare necessario rilevare, oltretutto, in questo
contesto, che, nel provvedimento
del 29 aprile 2005 emanato
dall'Ufficio Italiano dei Cambi, nella Parte IV dedicata alle Disposizioni
in materia di trasparenza, al punto 7, si precisa che i mediatori
creditizi, negli annunci pubblicitari, debbano indicare chiaramente che il
servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche ed
intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di
finanziamenti, in quanto tale servizio non garantisce l'effettiva
erogazione del finanziamento richiesto;
– lo stato di bisogno dei
soggetti che si rivolgono ad una società finanziaria per ottenere in tempi
brevi un finanziamento può comportare la disponibilità a soggiacere a
condizioni contrattuali diverse e più onerose rispetto a quelle offerte e
rese particolarmente allettanti dalla scelta di esempi corrispondenti a
costi del credito particolarmente bassi o comunque inferiori alla
media;
– il messaggio pubblicitario contestato, in quanto inidoneo ad
informare i destinatari sulle condizioni economiche di regolazione dei
finanziamenti pubblicizzati, sull'incidenza delle singole voci che
partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi e sulla
qualifica del professionista, è in grado di orientare indebitamente le
scelte dei consumatori;
– il messaggio pubblicitario in esame risulta
idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso
raggiunte sulle condizioni economiche di regolazione dei finanziamenti
pubblicizzati, sull'incidenza delle singoli voci che partecipano alla
determinazione dei costi complessivi dei medesimi e sulla qualifica del
professionista, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, ai sensi
dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente
prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145
e n. 146, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbero altrimenti preso.
A conclusione delle attività
istruttorie, l’AGCM ha rilevato la scorrettezza del comportamento in
relazione alla idoneità dei messaggi a trarre in inganno i destinatari in
merito alla qualifica del professionista, poiché inducono nel lettore il
convincimento che l’impresa sia in grado di provvedere direttamente alla
prestazione dei finanziamenti reclamizzati, laddove, in realtà,
essa
svolge unicamente attività di mediazione creditizia.
I messaggi,
infatti, riportando delle indicazioni relative ad alcuni esempi di
finanziamenti e delle relative rate di rimborso, non indicano, tuttavia,
chiaramente, gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi del
finanziamento. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di
valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria,
con riferimento al messaggio diffuso a mezzo stampa, oggetto della
richiesta di intervento della Guardia di Finanza, non
viene in alcun
modo indicato mentre, con riferimento al messaggio diffuso a mezzo
volantino pubblicitario, è unicamente indicato attraverso la specifica
“(…) TAEG min. 7,09” risultando troppo generico e non consentendo al
consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi
complessivi.
L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non
consente quindi al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione della
effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di
avere contezza del costo complessivo dell’operazione, del costo, cioè,
inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare
il credito. Per il consumatore, infatti, proprio perché trattasi di un
settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza
di tale elemento per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la
convenienza della proposta in raffronto ad altre simili.
Correttamente,
dunque, l’Autorità ha ritenuto, a conclusione del percorso argomentativo
riportato, che “la pratica commerciale in esame, costituita dalla
diffusione del messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa, risulta
scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo n.
206/05, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a
falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata. Nello
specifico, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a
falsare il comportamento economico dei consumatori destinatari della
pratica oggetto di valutazione discendono dalla natura omissiva della
medesima pratica, nella misura in cui omette informazioni rilevanti di cui
il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale”.
Deve trovare, invece, favorevole
considerazione la censura con la quale il ricorrente lamenta che
l’Autorità non abbia valutato adeguatamente né la circostanza che la
pratica posta in essere dall’operatore si sia realizzata in un arco
temporale ristretto, né le condizioni economiche dell’agente.
Sotto
tali profili, infatti, il Collegio rileva, in primo luogo, che la condotta
della ricorrente debba essere circoscritta ad un breve arco temporale –
circa 13 giorni – e, sotto il profilo della situazione economica, la
documentazione depositata in atti evidenzia una situazione reddituale
(Euro 36.502,00) di gran lunga inferiore alla sanzione comminata che,
anche sotto tale aspetto, si rivela sproporzionata.
Va pertanto accolta
la domanda subordinata di riduzione della sanzione.
Ne deriva che,
poiché all’apprezzamento dei considerati fattori appare congruo assegnare
una incidenza stimabile nel 50%, la sanzione deve essere rideterminata
nella complessiva somma di Euro 31.250,00 (euro
trentunomiladuecentocinquanta/00).
Per tutto quanto precede, il ricorso
deve essere accolto in parte, quanto alla misura della sanzione irrogata
alla ricorrente, annullando per l’effetto, per la stessa parte,
l’impugnata determinazione e rideterminando la sanzione stessa
nell’importo pari a € 31.250,00 (euro
trentunomiladuecentocinquanta/00).
La reciproca soccombenza giustifica
la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie in parte, quanto alla misura della sanzione
irrogata, annullando per l’effetto, per la stessa parte, l’impugnata
determinazione e rideterminando la sanzione nell’importo pari a €
31.250,00 (euro trentunomiladuecentocinquanta/00).
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero
Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alessandro
Tomassetti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014
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