Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2014 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 17 marzo 2014 n. 2945
Pres. Piscitello – Est. Tomassetti
Impresa Euro Contributi (Avv.ti G. Basile, R. De Giacomo) c/ AGCM - Antitrust (Avv. Stato)


1. Concorrenza e mercato – Credito al consumo – TAEG – Mancata puntuale indicazione – Pubblicità ingannevole – Sussiste – Ragioni.

 

2. Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette – Sanzione – Sproporzione – Sussiste – Ragioni – Arco temporale ridotto – Reddito – Inferiore alla sanzione – Conseguenze – Riduzione – Necessità.

 

 

1. In tema di pubblicità ingannevole, con riferimento al mercato finanziario del credito al consumo, l’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG – l’indice di costo totale effettivo del credito a carico del consumatore – non consentendo al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione (ossia il costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito). Per il consumatore, infatti, proprio perche trattasi di un settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale elemento per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto alle altre simili.

 

2. In sede di quantificazione della sanzione pecuniaria amministrativa da irrogare a fronte di una pratica commerciale scorretta, l’AGCM deve tener adeguatamente in conto sia la circostanza che la pratica posta in essere dall’operatore si sia realizzata in un arco temporale ristretto, sia le condizioni economiche dell’agente. In particolare, sotto il profilo della situazione economica, qualora la situazione reddituale del professionista risulti di gran lunga inferiore alla sanzione comminata, quest’ultima si rileva sproporzionata e deve, pertanto, essere ridotta (1).

 

 

----------------

 

(1) Cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 marzo 2014, n. 2944.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 5401 del 2009, proposto da: Massimo D'Avino, in qualità di titolare della Impresa Euro Contributi, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Basile, Roberto De Giacomo, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

contro



Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento



della delibera del 23 aprile 2009, notificata l'11 maggio 2009, con la quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel ritenere scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo la pratica commerciale posta in essere dal ricorrente, ha irrogato allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.500,00;
di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



Il ricorrente è titolare della ditta individuale “Euro Contributi”, con sede in Marano di Napoli e svolge attività di mediazione creditizia.
Nell’anno 2008 il ricorrente, per promuovere la propria attività, si è determinato a far stampare alcuni volantini pubblicitari, che tuttavia non sono mai stati distribuiti al pubblico.
Inoltre il ricorrente ha accettato di pubblicizzare la propria attività attraverso la stampa sul quotidiano a distribuzione gratuita “City” edizione di Napoli. A tale scopo ha provveduto a consegnare al medesimo giornale – su richiesta di quest’ultimo – il volantino contenente tutte le informazioni relative alla sua attività.
Ad onta che sul predetto volantino erano indicate tutte le informazioni utili, solo alcune di esse sono state utilizzate dall’editore per la pubblicità sul giornale di cui sopra.
In concreto, la richiesta pubblicità è stata effettuata per 13 giorni con pubblicazione del messaggio relativo alla consulenza gratuita e di quello contenente schemi di finanziamento.
Il Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 28 novembre 2008, ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 206/2005 – attivato nei suoi confronti a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza del 9 maggio 2008 – concernente il comportamento tenuto dallo stesso e consistente nella diffusione di un messaggio attraverso stampa sul quotidiano a distribuzione gratuita “City”, edizione Napoli del 22 aprile 2008, volto a promuovere la propria attività.
La segnalazione al Garante ha riguardato solo il messaggio pubblicato per 7 giorni.
Con la medesima nota, il Garante ha richiesto – al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica commerciale a suo dire scorretta – una serie di documenti e dichiarazioni.
Il ricorrente, nel termine prescritto, ha adempiuto, fornendo al garante quanto dallo stesso richiestogli.
A seguito della conclusione della istruttoria, il Garante per la Concorrenza e del Mercato, sul presupposto che tutta la pratica commerciale posta in essere dal ricorrente sarebbe scorretta, ha comminato al ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.500,00.
Si costituiva in giudizio l’AGCM, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla udienza del 12 febbraio 2014 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dall’impresa Euro Contributi di Massimo D’Avino, nella qualità di professionista, consistente nella diffusione di messaggi, attraverso stampa, sul quotidiano a distribuzione gratuita “City”, edizione di Napoli, del 22 aprile 2008, e a mezzo volantini pubblicitari, volti a promuovere la propria attività, in relazione ai quali è stata ipotizzata la violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo.
Il messaggio diffuso a mezzo stampa, oggetto della richiesta di intervento presentata dalla Guardia di Finanza, riporta, in via principale, oltre alla specifica “EuroContributi”, al numero di iscrizione all’UIC ed ai riferimenti telefonici e territoriali, un prospetto relativo a taluni piani di rimborso con l’indicazione, a titolo di “esempio cessioni V dello stipendio”, di alcuni finanziamenti e delle singole rate di rimborso del prestito in relazione all’arco temporale di restituzione.
In particolare, secondo il segnalante, nel messaggio non sono indicati gli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e l’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi degli stessi.
Rileva il Collegio, quanto alla condotta sanzionata dalla Autorità nel provvedimento oggetto di impugnazione – che ha riguardo esclusivamente al messaggio diffuso a mezzo stampa - che la stessa appare accertata a seguito di ampia istruttoria che ha valutato le modalità di diffusione e penetrazione del messaggio in ragione del mezzo di comunicazione impiegato dal professionista.
La suddetta pratica, preliminarmente, è stata ritenuta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, anche dalla Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che, in data 10 aprile 2009, ne ha rilevato la illegittimità sulla base delle seguenti considerazioni:
– il settore finanziario si caratterizza per la forte asimmetria informativa esistente tra gli operatori economici ed i consumatori in ragione della complessità della materia in questione e della sporadicità del ricorso alla fruizione dei servizi complessivamente offerti da una società finanziaria;
– la pratica commerciale diffusa sui mezzi di comunicazione sopra indicati, nel non riportare le indicazioni relative al T.A.E.G. e al TAN non indica in modo chiaro e completo le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti pubblicizzati e l'incidenza delle singole voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi; in specie, il TAEG, ossia l'indice del costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, assolve, nell'economia
complessiva della disciplina del credito al consumo, una funzione essenziale, e la stessa normativa di settore, in particolare l'articolo 123 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente indicato il costo complessivo del credito, affinché il consumatore possa disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito stesso tra le diverse offerte presenti sul mercato e, al contempo, possa
raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito; inoltre, non sono in alcun modo fornite al consumatore informazioni in ordine ai costi specifici del finanziamento, quali ad esempio gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese per il costo dell'attività di mediazione necessaria per l'ottenimento del credito, assicurazioni imposte dal creditore e le altre spese contemplate dal contratto;
– il professionista non eroga direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma è abilitato a svolgere unicamente attività di mediazione creditizia; il messaggio oggetto della richiesta di intervento risulta idoneo a trarre in inganno i destinatari in merito alla qualifica dell'operatore pubblicitario, poiché induce nel lettore il convincimento che l'impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti reclamizzati, laddove, in realtà, essa svolge unicamente attività di mediazione creditizia. L'attività di "mediazione creditizia" presuppone, inoltre, che coloro i quali avanzino richieste di finanziamento non abbiano, in realtà, alcuna certezza circa la tempistica e la concreta possibilità di ottenere il prestito in considerazione del fatto che il finanziamento viene erogato da un ente terzo. Sotto tale aspetto il messaggio appare omissivo, non specificando che l'effettiva erogazione del finanziamento è rimessa all'ente erogante e pertanto non può essere garantita. Appare necessario rilevare, oltretutto, in questo contesto, che, nel provvedimento
del 29 aprile 2005 emanato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, nella Parte IV dedicata alle Disposizioni in materia di trasparenza, al punto 7, si precisa che i mediatori creditizi, negli annunci pubblicitari, debbano indicare chiaramente che il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti, in quanto tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
– lo stato di bisogno dei soggetti che si rivolgono ad una società finanziaria per ottenere in tempi brevi un finanziamento può comportare la disponibilità a soggiacere a condizioni contrattuali diverse e più onerose rispetto a quelle offerte e rese particolarmente allettanti dalla scelta di esempi corrispondenti a costi del credito particolarmente bassi o comunque inferiori alla media;
– il messaggio pubblicitario contestato, in quanto inidoneo ad informare i destinatari sulle condizioni economiche di regolazione dei finanziamenti pubblicizzati, sull'incidenza delle singole voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi e sulla qualifica del professionista, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori;
– il messaggio pubblicitario in esame risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle condizioni economiche di regolazione dei finanziamenti pubblicizzati, sull'incidenza delle singoli voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi e sulla qualifica del professionista, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.
A conclusione delle attività istruttorie, l’AGCM ha rilevato la scorrettezza del comportamento in relazione alla idoneità dei messaggi a trarre in inganno i destinatari in merito alla qualifica del professionista, poiché inducono nel lettore il convincimento che l’impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti reclamizzati, laddove, in realtà,
essa svolge unicamente attività di mediazione creditizia.
I messaggi, infatti, riportando delle indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e delle relative rate di rimborso, non indicano, tuttavia, chiaramente, gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, con riferimento al messaggio diffuso a mezzo stampa, oggetto della richiesta di intervento della Guardia di Finanza, non
viene in alcun modo indicato mentre, con riferimento al messaggio diffuso a mezzo volantino pubblicitario, è unicamente indicato attraverso la specifica “(…) TAEG min. 7,09” risultando troppo generico e non consentendo al consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi.
L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente quindi al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione, del costo, cioè, inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Per il consumatore, infatti, proprio perché trattasi di un settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale elemento per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili.
Correttamente, dunque, l’Autorità ha ritenuto, a conclusione del percorso argomentativo riportato, che “la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione del messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata. Nello specifico, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori destinatari della pratica oggetto di valutazione discendono dalla natura omissiva della medesima pratica, nella misura in cui omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale”.
Deve trovare, invece, favorevole considerazione la censura con la quale il ricorrente lamenta che l’Autorità non abbia valutato adeguatamente né la circostanza che la pratica posta in essere dall’operatore si sia realizzata in un arco temporale ristretto, né le condizioni economiche dell’agente.
Sotto tali profili, infatti, il Collegio rileva, in primo luogo, che la condotta della ricorrente debba essere circoscritta ad un breve arco temporale – circa 13 giorni – e, sotto il profilo della situazione economica, la documentazione depositata in atti evidenzia una situazione reddituale (Euro 36.502,00) di gran lunga inferiore alla sanzione comminata che, anche sotto tale aspetto, si rivela sproporzionata.
Va pertanto accolta la domanda subordinata di riduzione della sanzione.
Ne deriva che, poiché all’apprezzamento dei considerati fattori appare congruo assegnare una incidenza stimabile nel 50%, la sanzione deve essere rideterminata nella complessiva somma di Euro 31.250,00 (euro trentunomiladuecentocinquanta/00).
Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto in parte, quanto alla misura della sanzione irrogata alla ricorrente, annullando per l’effetto, per la stessa parte, l’impugnata determinazione e rideterminando la sanzione stessa nell’importo pari a € 31.250,00 (euro trentunomiladuecentocinquanta/00).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, quanto alla misura della sanzione irrogata, annullando per l’effetto, per la stessa parte, l’impugnata determinazione e rideterminando la sanzione nell’importo pari a € 31.250,00 (euro trentunomiladuecentocinquanta/00).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento