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n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE III - Sentenza 12 marzo 2014 n. 493
Pres. M. Nicolosi,
Est. R. Gisondi
G. Vitale (Avv. M. Guzzo) contro Comune di Pistoia
(Avv.ti V. Papa e F. Paci) |
1. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie
- Novazione soggettiva – Voltura – Necessità - mero acquisito
dell’immobile – Insufficienza
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2. Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie
– Contributi concessori – Azione di ripetizione dell’indebito – Spetta al
solo titolare della concessione
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1. La novazione soggettiva nei rapporti inerenti il
titolo edilizio avviene con la voltura non essendo, invece, sufficiente, a
realizzare tale effetto il mero acquisito dell’immobile. Tant’è che,
secondo la giurisprudenza, del pagamento dei contributi di urbanizzazione
risponde direttamente e per intero il titolare della concessione edilizia,
essendo i successivi acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è
instaurato col Comune
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2. La titolarità del permesso edilizio incide solo sul
profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento del contributo ma
nulla, invece, ha a che vedere con l’azione di ripetizione dell’indebito.
Questa, infatti, trae fonte dal pagamento di un debito non dovuto ed
inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha
ricevuto. Legittimato ad esigere la restituzione è, quindi, il soggetto
che ha effettuato (a nome proprio) il pagamento rivelatosi privo di causa*
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* cfr. Cassazione civile sez. III, 01 dicembre 2009
n. 25276; T.A.R. Napoli Campania sez. V, 05 aprile 2011 n. 1916. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del
2011, proposto da: Giuliana Vitale, rappresentata e difesa dall'avv.
Manuela Guzzo, con domicilio eletto presso Luisa Gracili in Firenze, via
dei Servi 38;
contro
Comune di Pistoia, rappresentato e difeso
dagli avvocati Vito Papa e Federica Paci, con domicilio eletto presso
l’avv. Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli 2;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 61108 del 14.10.2010,
notificato al difensore della ricorrente in data 18.10.2010, con il quale
il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pistoia ha respinto
l’istanza presentata dalla ricorrente per il rimborso degli oneri di
urbanizzazione pagati nell’intervento di ristrutturazione p.e. n.
2003/2008 in Pistoia, Viale Arcadia 61, piano primo (v.DOC.1);
- di
tutti gli atti precedenti, successivi e/o comunque connessi o conseguenti
all'ordinanza di cui sopra.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia in Persona del
Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il
dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori M. Guzzo e F.
Paci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
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FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Giuliana Vitale ha acquistato nel 2009
una porzione di fabbricato destinato a civile abitazione nel comune di
Pistoia.
La sua dante causa, Sig.ra Vettori Antonella, prima della
vendita aveva già presentato al predetto comune una d.i.a. per
l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e pagato i relativi oneri di
urbanizzazione.
I predetti oneri, in forza di apposito patto
contrattuale, sono stati poi posti a carico dell’acquirente che ha poi
portato a termine i lavori.
La Sig.ra Vitale si è, tuttavia, avveduta
che l’ammontare degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune di
Pistoia superava la somma effettivamente dovuta.
In particolare, il
predetto ente, in applicazione della delibera consiliare n. 225 del
21/12/2007, aveva calcolato gli oneri sulla base della superficie lorda
dell’intero fabbricato anziché prendere a riferimento la sola unità
immobiliare interessata dal progetto di ristrutturazione.
Ritenendo,
anche sulla scorta di precedenti pronunce di questo Tribunale
Amministrativo, tale sistema di calcolo palesemente illegittimo, la Sig.ra
Vitale ha intentato azione di ripetizione dell’indebito contro il Comune
di Pistoia per ottenere la ripetizione delle somme pagate in eccesso a
titolo di oneri di urbanizzazione.
Nel costituirsi in giudizio il
Comune di Pistoia ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione
attiva della ricorrente osservando che l’azione di ripetizione potrebbe
essere esercitata solo da chi ha eseguito il pagamento non dovuto e,
quindi, nella specie, dalla Sig.ra Vettori che ha versato alla tesoreria
comunale le somme richieste a titolo di oneri di urbanizzazione.
Al
riguardo la ricorrente ha replicato di essere subentrata, per effetto
dell’acquisto dell’immobile, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti
capo al titolo edilizio. Sicchè, così come l’obbligo di pagare gli oneri
concessori (qualora questi fossero ancora insoluti) si sarebbe trasferito
su di lei, allo stesso modo, essa sarebbe divenuta titolare dell’azione di
ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a tale titolo dalla sua
dante causa.
Gli argomenti dedotti dalla ricorrente per contrastare
l’eccezione formulata dal Comune non appaiono, tuttavia,
convincenti.
Occorre in primo luogo osservare che la novazione
soggettiva nei rapporti inerenti il titolo edilizio avviene con la voltura
non essendo, invece, sufficiente, a realizzare tale effetto il mero
acquisito dell’immobile. Tant’è che, secondo la giurisprudenza, del
pagamento dei contributi di urbanizzazione risponde direttamente e per
intero il titolare della concessione edilizia, essendo i successivi
acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è instaurato col Comune
(Cons. Stato, V, 26/06/1996 n. 793).
Peraltro, la titolarità del
permesso edilizio incide solo sul profilo passivo della obbligazione
relativa al pagamento del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con
l’azione di ripetizione dell’indebito.
Questa, infatti, trae fonte dal
pagamento di un debito non dovuto ed inerisce esclusivamente al rapporto
fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto. Legittimato ad esigere la
restituzione è, quindi, il soggetto che ha effettuato (a nome proprio) il
pagamento rivelatosi privo di causa (Cassazione civile sez. III, 01
dicembre 2009 n. 25276; T.A.R. Napoli Campania sez. V, 05 aprile 2011 n.
1916).
Nessuna rilevanza assume ai fini della legittimazione ad
esercitare l’azione in discorso il fatto che l’onere economico del
pagamento indebito sia poi stato trasferito da parte del solvens su un
soggetto terzo. Infatti, il presupposto della azione di ripetizione, è
esclusivamente quello del pagamento di un debito non dovuto e non quello
dell’”arricchimento ai danni di altra persona” che è, invece, proprio
della diversa azione di arricchimento senza causa.
Il ricorso deve
essere, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione
attiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio
Nicolosi, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere
Raffaello Gisondi,
Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2014
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