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n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE III - Sentenza 12 marzo 2014 n. 494
Pres. M. Nicolosi,
Est. R. Gisondi
G. Taddeucci Sassolini (Avv. C. Cirilli) contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato) il
Comune di Castelfranco di Sopra (non costituito) |
1. Edilizia ed urbanistica - Vincoli paesaggistici - Art.
146 del D.Lgs 42/2004 - Co-gestione tra autorità regionale o delegata e
statale – Sussistenza - Soprintendenza - Potere il di vagliare
l’inserimento ambientale dell’opera sotto tutti i profili e di imporre
prescrizioni – Sussistenza
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2. Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici –
Rilascio condizionato dell’autorizzazione paesaggistica - Alla riduzione
delle dimensioni del manufatto – Adeguata motivazione – Necessità
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1. A differenza dal regime in precedenza vigente,
l’attuale regime normativo (di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004) delinea
una situazione di co-gestione del vincolo paesaggistico, in sede di
amministrazione attiva, da parte dell'Autorità regionale (o di quella
delegata) e dell'Autorità statale periferica, con una chiara prevalenza
delle valutazioni fatte da quest'ultima, sebbene effettuate in sede
consultiva. Sicché l’approvazione del progetto con condizioni o
prescrizioni non trova oggi ostacolo in alcuna norma, spettando alla
Soprintendenza il potere di vagliare l’inserimento ambientale dell’opera
sotto tutti i profili e, se necessario, imporne tutti gli adattamenti
necessari per il rispetto dei valori protetti dal vincolo.
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2. È illegittimo il rilascio condizionato
dell’autorizzazione paesaggistica impugnato poiché la Soprintendenza non
ha fornito alcuna evidenza delle ragioni per le quali l’esigenza di
preservare le peculiarità del paesaggio tutelate dal vincolo avrebbero
imposto la riduzione delle dimensioni del manufatto, né ha puntualmente
spiegato il perché le numerose prescrizioni costruttive già dettate dalla
Commissione paesaggistica del Comune di Castelfranco di Sopra, al fine di
armonizzare l’opera con l’ambiente circostante, non possano ritenersi
sufficienti allo scopo anche alla luce di un criterio di proporzionalità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del
2011, proposto da: Giuseppe Taddeucci Sassolini, rappresentato e difeso
dall'avv. Costanza Cirilli nel cui studio in Firenze, via Francesco
Bonaini n. 10 è elettivamente domiciliata;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali,
con l'Avvocatura Distrettuale di Firenze presso il cui ufficio in via
degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato; Comune di Castelfranco di Sopra;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali - Soprin-tendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici di Arezzo del
30.5.2011, comunicato in data 21.6.2011, prot. P9/221/11 a firma del
Soprintendente Arch. Agostino Bureca e del Responsabile del Procedimento
Arch. Massimo Bucci, con il quale è stata autorizzata la realizzazione
dell’opera di cui alla DIA presentata dal sig. Taddeucci Sassolini al
Comune di Castelfranco di Sopra in data 2.4.2011 con la prescrizione, tra
le altre, che le dimensioni nette della stessa non potevano essere
superiori a metri 4x8;
- della Autorizzazione Paesaggistica n.7 del
9.6.2011 (P.E.27/11), del Comune di Castelfranco di Sopra, con il quale
viene rilasciata autorizzazione paesaggi-stica con prescrizioni per la
realizzazione di piscina e locale tecnico a servizio della stessa da
eseguirsi in Loc. San Godenzo nel Comune di Castelfranco di Sopra, nella
parte in cui viene limitata la dimensione dell’opera a metri 4x8;
- di
ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale da intendersi
nella presente sede espressamente impugnato.
e per il
risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi conseguenti al rilascio
condizionato della autorizzazione paesaggistica.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il
dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori C. Cirilli e G.
Onano avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
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FATTO
Il Sig. Taddeucci, premesso di aver presentato al
Comune di Castelfranco di Sopra una d.i.a. con la quale annunciava la
realizzazione di una piscina ed un locale tecnico al servizio della
stessa, di aver altresì richiesto al medesimo comune la prescritta
autorizzazione paesaggistica, di aver ottenuto da parte della Commissione
per il paesaggio una prima delibazione favorevole del progetto sia pure
con prescrizioni, lamenta che la Sopraintendenza ai beni Architettonici e
paesaggisti di Arezzo in sede di rilascio del parere previsto dall’art.
146 del D.Lgs 42/2004 avrebbe assentito l’opera ma imponendo una
consistente riduzione delle sue dimensioni.
La prescrizione sarebbe
stata recepita nella autorizzazione paesaggistica definitivamente
rilasciata dal Comune di Castelfranco di Sopra che il Sig. Taddeucci
impugna insieme all’atto soprintendentizio.
A sostegno del gravame il
ricorrente pone i vizi di violazione degli artt. 146 e ss. del Codice del
paesaggio e dei beni culturali poiché la Soprintendenza, anziché valutare
la compatibilità dell’intervento nel suo complesso con il vincolo, sarebbe
entrata nel merito tecnico dell’opera da realizzare, e di difetto di
motivazione in quanto la prescritta riduzione del manufatto si porrebbe in
contrasto con il regolamento edilizio comunale, non sarebbe stata
giustificata da alcuna esigenza di rispetto delle caratteristiche
ambientali che il vincolo intenderebbe preservare.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è privo di
fondamento.
Occorre in proposito rammentare che, a differenza dal
regime in precedenza vigente, alla stregua del quale spettavano
all'Autorità regionale, o ad altra da questa delegata, i compiti di
amministrazione attiva in materia di gestione dei vincoli paesaggistici,
rimanendo alle Soprintendenze solo funzioni di controllo sui provvedimenti
autorizzatori, consistenti nella possibilità di procedere al loro
annullamento entro il termine perentorio di gg. 60 dal rilascio, qualora
fosse stata ravvisata la sussistenza di vizi di legittimità), quello
attuale, di cui all'art. 146 dello stesso decreto, delinea una situazione
di co-gestione del vincolo, in sede di amministrazione attiva, da parte
dell'Autorità regionale (o di quella delegata) e dell'Autorità statale
periferica, con una chiara prevalenza delle valutazioni fatte da
quest'ultima, sebbene effettuate in sede consultiva (T.A.R. Napoli
Campania sez. VII, 12 marzo 2013 n. 1404)
Sicché l’approvazione del
progetto con condizioni o prescrizioni, peraltro pacificamente ammessa
anche nel sistema previgente, non trova oggi alcun ostacolo nel disposto
in alcuna norma, spettando alla Soprintendenza il potere di vagliare
l’inserimento ambientale dell’opera sotto tutti i profili e, se
necessario, imporne tutti gli adattamenti necessari per il rispetto dei
valori protetti dal vincolo.
Fondato è, invece, il secondo motivo di
ricorso.
La Soprintendenza non ha fornito alcuna evidenza delle ragioni
per le quali l’esigenza di preservare le peculiarità del paesaggio
tutelate dal vincolo avrebbero imposto la riduzione delle dimensioni del
manufatto (T.A.R. Venezia Veneto sez. II, 13 settembre 2013 n. 1104), né
ha puntualmente spiegato il perché le numerose prescrizioni costruttive
già dettate dalla Commissione paesaggistica del Comune di Castelfranco di
Sopra al fine di armonizzare l’opera con l’ambiente circostante non
possano ritenersi sufficienti allo scopo anche alla luce di un criterio di
proporzionalità.
L’autorizzazione paesaggistica deve essere, quindi,
annullata.
In esecuzione della presente pronuncia la Soprintendenza,
entro 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà
nuovamente pronunciarsi sulla istanza della ricorrente rivalutandola
integralmente e motivando in modo puntuale le sue determinazioni secondo i
criteri sopra stabiliti, non ostando la perentorietà del termine previsto
dall’art. 146 comma nono del D.Lgs 42/2004 alla rinnovazione “ora per
allora” del provvedimento annullato (Consiglio di Stato sez. V, 17
febbraio 2006 n. 640; Consiglio Stato sez. V 08 luglio 1995 n.
1034).
Deve essere, invece, respinta la domanda risarcitoria fondata
sulla lesione del diritto di proprietà e sul danno da ritardo.
La
lesione del diritto di costruire, invero, potrà essere definitivamente
accertata solo a seguito dell’eventuale rilascio della autorizzazione
paesaggistica che, allo stato, non può darsi per certo, essendo il ricorso
stato accolto solo per il vizio di difetto di motivazione.
Quanto al
danno da ritardo anche esso, se riferito al ritardato conseguimento del
bene della vita, potrà dirsi prodotto solo a seguito della positiva
conclusione del procedimento autorizzatorio.
Vero è che il predetto
danno potrebbe essere anche riferito al dispendio di tempo ed attività
derivante dal prolungarsi della vicenda amministrativa che avrebbe dovuto
essere “legittimamente” definita alla scadenza del termine per la
conclusione del procedimento.
Tuttavia relativamente al verificarsi di
siffatto danno il ricorso non contiene alcuna allegazione né, tantomeno,
prova.
La domanda risarcitoria deve essere, quindi, respinta.
Le
spese di lite devono essere poste integralmente a carico della
Soprintendenza essendo ad essa sola riconducibile il vizio accertato, con
conseguente compensazione nei confronti della Amministrazione
comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, Sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati. Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di
lite che liquida in Euro. 3.000 oltre IVA e c.p.a. Compensa le spese di
lite fra il ricorrente ed il Comune di Castelfranco di Sopra.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei
termini di cui in motivazione.
Così deciso in Firenze nella camera
di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Rosalia Messina,
Consigliere
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2014
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