Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2014 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 12 marzo 2014 n. 494
Pres. M. Nicolosi, Est. R. Gisondi
G. Taddeucci Sassolini (Avv. C. Cirilli) contro Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato) il Comune di Castelfranco di Sopra (non costituito)


1. Edilizia ed urbanistica - Vincoli paesaggistici - Art. 146 del D.Lgs 42/2004 - Co-gestione tra autorità regionale o delegata e statale – Sussistenza - Soprintendenza - Potere il di vagliare l’inserimento ambientale dell’opera sotto tutti i profili e di imporre prescrizioni – Sussistenza

 

2. Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Rilascio condizionato dell’autorizzazione paesaggistica - Alla riduzione delle dimensioni del manufatto – Adeguata motivazione – Necessità

 

 

1. A differenza dal regime in precedenza vigente, l’attuale regime normativo (di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004) delinea una situazione di co-gestione del vincolo paesaggistico, in sede di amministrazione attiva, da parte dell'Autorità regionale (o di quella delegata) e dell'Autorità statale periferica, con una chiara prevalenza delle valutazioni fatte da quest'ultima, sebbene effettuate in sede consultiva. Sicché l’approvazione del progetto con condizioni o prescrizioni non trova oggi ostacolo in alcuna norma, spettando alla Soprintendenza il potere di vagliare l’inserimento ambientale dell’opera sotto tutti i profili e, se necessario, imporne tutti gli adattamenti necessari per il rispetto dei valori protetti dal vincolo.

 

2. È illegittimo il rilascio condizionato dell’autorizzazione paesaggistica impugnato poiché la Soprintendenza non ha fornito alcuna evidenza delle ragioni per le quali l’esigenza di preservare le peculiarità del paesaggio tutelate dal vincolo avrebbero imposto la riduzione delle dimensioni del manufatto, né ha puntualmente spiegato il perché le numerose prescrizioni costruttive già dettate dalla Commissione paesaggistica del Comune di Castelfranco di Sopra, al fine di armonizzare l’opera con l’ambiente circostante, non possano ritenersi sufficienti allo scopo anche alla luce di un criterio di proporzionalità.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2011, proposto da: Giuseppe Taddeucci Sassolini, rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Cirilli nel cui studio in Firenze, via Francesco Bonaini n. 10 è elettivamente domiciliata;

contro



Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, con l'Avvocatura Distrettuale di Firenze presso il cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato; Comune di Castelfranco di Sopra;

per l'annullamento



- del provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprin-tendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici di Arezzo del 30.5.2011, comunicato in data 21.6.2011, prot. P9/221/11 a firma del Soprintendente Arch. Agostino Bureca e del Responsabile del Procedimento Arch. Massimo Bucci, con il quale è stata autorizzata la realizzazione dell’opera di cui alla DIA presentata dal sig. Taddeucci Sassolini al Comune di Castelfranco di Sopra in data 2.4.2011 con la prescrizione, tra le altre, che le dimensioni nette della stessa non potevano essere superiori a metri 4x8;
- della Autorizzazione Paesaggistica n.7 del 9.6.2011 (P.E.27/11), del Comune di Castelfranco di Sopra, con il quale viene rilasciata autorizzazione paesaggi-stica con prescrizioni per la realizzazione di piscina e locale tecnico a servizio della stessa da eseguirsi in Loc. San Godenzo nel Comune di Castelfranco di Sopra, nella parte in cui viene limitata la dimensione dell’opera a metri 4x8;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale da intendersi nella presente sede espressamente impugnato.
e per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi conseguenti al rilascio condizionato della autorizzazione paesaggistica.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori C. Cirilli e G. Onano avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO



Il Sig. Taddeucci, premesso di aver presentato al Comune di Castelfranco di Sopra una d.i.a. con la quale annunciava la realizzazione di una piscina ed un locale tecnico al servizio della stessa, di aver altresì richiesto al medesimo comune la prescritta autorizzazione paesaggistica, di aver ottenuto da parte della Commissione per il paesaggio una prima delibazione favorevole del progetto sia pure con prescrizioni, lamenta che la Sopraintendenza ai beni Architettonici e paesaggisti di Arezzo in sede di rilascio del parere previsto dall’art. 146 del D.Lgs 42/2004 avrebbe assentito l’opera ma imponendo una consistente riduzione delle sue dimensioni.
La prescrizione sarebbe stata recepita nella autorizzazione paesaggistica definitivamente rilasciata dal Comune di Castelfranco di Sopra che il Sig. Taddeucci impugna insieme all’atto soprintendentizio.
A sostegno del gravame il ricorrente pone i vizi di violazione degli artt. 146 e ss. del Codice del paesaggio e dei beni culturali poiché la Soprintendenza, anziché valutare la compatibilità dell’intervento nel suo complesso con il vincolo, sarebbe entrata nel merito tecnico dell’opera da realizzare, e di difetto di motivazione in quanto la prescritta riduzione del manufatto si porrebbe in contrasto con il regolamento edilizio comunale, non sarebbe stata giustificata da alcuna esigenza di rispetto delle caratteristiche ambientali che il vincolo intenderebbe preservare.

DIRITTO



Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.
Occorre in proposito rammentare che, a differenza dal regime in precedenza vigente, alla stregua del quale spettavano all'Autorità regionale, o ad altra da questa delegata, i compiti di amministrazione attiva in materia di gestione dei vincoli paesaggistici, rimanendo alle Soprintendenze solo funzioni di controllo sui provvedimenti autorizzatori, consistenti nella possibilità di procedere al loro annullamento entro il termine perentorio di gg. 60 dal rilascio, qualora fosse stata ravvisata la sussistenza di vizi di legittimità), quello attuale, di cui all'art. 146 dello stesso decreto, delinea una situazione di co-gestione del vincolo, in sede di amministrazione attiva, da parte dell'Autorità regionale (o di quella delegata) e dell'Autorità statale periferica, con una chiara prevalenza delle valutazioni fatte da quest'ultima, sebbene effettuate in sede consultiva (T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 12 marzo 2013 n. 1404)
Sicché l’approvazione del progetto con condizioni o prescrizioni, peraltro pacificamente ammessa anche nel sistema previgente, non trova oggi alcun ostacolo nel disposto in alcuna norma, spettando alla Soprintendenza il potere di vagliare l’inserimento ambientale dell’opera sotto tutti i profili e, se necessario, imporne tutti gli adattamenti necessari per il rispetto dei valori protetti dal vincolo.
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
La Soprintendenza non ha fornito alcuna evidenza delle ragioni per le quali l’esigenza di preservare le peculiarità del paesaggio tutelate dal vincolo avrebbero imposto la riduzione delle dimensioni del manufatto (T.A.R. Venezia Veneto sez. II, 13 settembre 2013 n. 1104), né ha puntualmente spiegato il perché le numerose prescrizioni costruttive già dettate dalla Commissione paesaggistica del Comune di Castelfranco di Sopra al fine di armonizzare l’opera con l’ambiente circostante non possano ritenersi sufficienti allo scopo anche alla luce di un criterio di proporzionalità.
L’autorizzazione paesaggistica deve essere, quindi, annullata.
In esecuzione della presente pronuncia la Soprintendenza, entro 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà nuovamente pronunciarsi sulla istanza della ricorrente rivalutandola integralmente e motivando in modo puntuale le sue determinazioni secondo i criteri sopra stabiliti, non ostando la perentorietà del termine previsto dall’art. 146 comma nono del D.Lgs 42/2004 alla rinnovazione “ora per allora” del provvedimento annullato (Consiglio di Stato sez. V, 17 febbraio 2006 n. 640; Consiglio Stato sez. V 08 luglio 1995 n. 1034).
Deve essere, invece, respinta la domanda risarcitoria fondata sulla lesione del diritto di proprietà e sul danno da ritardo.
La lesione del diritto di costruire, invero, potrà essere definitivamente accertata solo a seguito dell’eventuale rilascio della autorizzazione paesaggistica che, allo stato, non può darsi per certo, essendo il ricorso stato accolto solo per il vizio di difetto di motivazione.
Quanto al danno da ritardo anche esso, se riferito al ritardato conseguimento del bene della vita, potrà dirsi prodotto solo a seguito della positiva conclusione del procedimento autorizzatorio.
Vero è che il predetto danno potrebbe essere anche riferito al dispendio di tempo ed attività derivante dal prolungarsi della vicenda amministrativa che avrebbe dovuto essere “legittimamente” definita alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
Tuttavia relativamente al verificarsi di siffatto danno il ricorso non contiene alcuna allegazione né, tantomeno, prova.
La domanda risarcitoria deve essere, quindi, respinta.
Le spese di lite devono essere poste integralmente a carico della Soprintendenza essendo ad essa sola riconducibile il vizio accertato, con conseguente compensazione nei confronti della Amministrazione comunale.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro. 3.000 oltre IVA e c.p.a. Compensa le spese di lite fra il ricorrente ed il Comune di Castelfranco di Sopra.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento