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n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE II - Sentenza 17 marzo 2014 n. 504
Pres. S. Romano, Est.
L. Viola
Finanza & Factor S.p.A. (Avv.ti C. Esposito, M.L. Damiano)
contro l’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta (non
costituite) |
1. Giustizia amministrativa - Ricorsi per l’ottemperanza
a decreto ingiuntivo non opposto - Art. 112, 2° comma lett. c), c.p.a. -
Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Competenza territoriale- Art. 113,
2° comma c.p.a.
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2. Sanità - Giudizio di ottemperanza – Divieto di azioni
esecutive e di ottemperanza contro ASL nelle Regioni in dissesto
finanziario – Art. 1, 51° comma della l. 13 dicembre 2010, n. 220 e s.m.i.
– Incostituzionalità
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1. L’art. 112, 2° comma lett. c), c.p.a. attribuisce la
giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia
di ottemperanza alle 'sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario' ricomprendendo
sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per
decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata opposizione.
Il successivo art. 113, 2° comma c.p.a., attribuisce poi la competenza
territoriale 'al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è
chiesta l’ottemperanza'.
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2. È cessato ogni ostacolo all’accoglimento dell’azione
di ottemperanza derivante dalla previsione dell’art. 1, 51° comma della l.
13 dicembre 2010, n. 220 (come, da ultimo, modificato dall’art. 6-bis, 2°
comma, lett. a) e b) del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in l. 8
novembre 2012, n. 189); la disposizione sopra richiamata, prevedente il
divieto di azioni esecutive o di ottemperanza nei confronti della Aziende
sanitarie locali operanti nelle Regioni soggette a Commissariamento in
quanto sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari, è stata,
infatti, dichiarata incostituzionale da Corte cost. 12 luglio 2013, n.
186.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1819 del
2013, proposto da: Finanza & Factor S.p.A., rappresentata e difesa
dagli avv. Ciro Esposito, Maria Luisa Damiano, con domicilio eletto presso
& Factor S.P.A. Finanza in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 61;
contro
Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano
di Caserta, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto monitorio
n. 3756/2011, reg. gen. n. 9327/2011, reso dal Tribunale di Firenze con
clausola di provvisoria esecuzione in data 28.06.2011, recante
l’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda Ospedaliera indicata
in epigrafe della somma di € 17.777,68, oltre gli ulteriori interessi al
tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, nonché spese, diritti ed onorari,
spedito in forma esecutiva il 06.07.2011, notificato in forma esecutiva
all’ente debitore il 19.07.2011, non opposto.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio
2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
Con decreto per ingiunzione di pagamento 28
giugno 2011 n. 3756, il Presidente del Tribunale di Firenze ingiungeva
all’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta il pagamento
alla Finanza & Factor s.p.a. della somma di € 17.777,68, oltre agli
interessi determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda fino al
saldo, nonché delle spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in €
440,00 per diritti, € 234,00 per onorari, € 101,50 per spese, oltre alle
spese generali nella misura del 12,50%, (spese del procedimento attribuite
al procuratore antistatario).
Il decreto ingiuntivo, dichiarato
provvisoriamente esecutivo, era notificato all’Azienda Ospedaliera S. Anna
e S. Sebastiano di Caserta e non era opposto (come da certificazione 27
novembre 2013 del Cancelliere del Tribunale di Firenze); di conseguenza,
era dichiarata l’esecutorietà del decreto ingiuntivo non
opposto.
L’Amministrazione intimata non corrispondeva alcunchè,
determinando la necessità della proposizione del presente ricorso per
ottemperanza.
Con il presente ricorso, la società ricorrente chiede
pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa
la nomina del Commissario ad acta.
Il ricorso è fondato e deve pertanto
essere accolto.
In via preliminare, la Sezione ritiene necessario
rilevare come non sussistano più dubbi in ordine alla possibilità di
esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti
ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine: la
soluzione, ormai pacificamente affermata dalla giurisprudenza
amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372;
sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105; CGA sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 92;
TAR Lazio, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274; sez. I, 24 aprile 1995 n.
720), ha successivamente ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 24 giugno 1998 n.
4).
Del resto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la
controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo
impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti
stabiliti dall'art. 656, c.p.c. pertanto, esso ha valore di cosa giudicata
agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato
dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27 t.u. 26 giugno 1924 n.
1054 (TAR Lazio sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274).
La soluzione
giurisprudenziale sopra richiamata è poi stata sostanzialmente recepita
dal nuovo codice del processo amministrativo che, con la previsione
dell’art. 112, 2° comma lett. c), ha sostanzialmente confermato la
giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia
di ottemperanza alle "sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario" (ricomprendendo
sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per
decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata
opposizione).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo di cui la
società ricorrente chiede l'adempimento non è stato opposto (come da
certificazione 27 novembre 2013 del Cancelliere del Tribunale di Firenze)
ed è pertanto divenuto definitivo.
Sussiste poi la competenza del
T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, 2° comma c.p.a.
che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O.,
attribuisce la competenza territoriale "al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la
sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.".
Il decreto ingiuntivo,
dotato della formula di provvisoria esecutività, è poi stato notificato in
forma esecutiva all’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta
in data 19 luglio 2011 ed è pertanto ormai ampiamente decorso il termine
di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n.
669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificatO dall’art. 44, 3°
comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n.
326).
In termini generali, è poi cessato ogni ostacolo all’accoglimento
dell’azione di ottemperanza derivante dalla previsione dell’art. 1, 51°
comma della l. 13 dicembre 2010, n. 220 (come, da ultimo, modificato
dall’art. 6-bis, 2° comma, lett. a) e b) del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189); la disposizione sopra
richiamata, prevedente il divieto di azioni esecutive o di ottemperanza
nei confronti della Aziende sanitarie locali operanti nelle Regioni
soggette a Commissariamento in quanto sottoposte a piani di rientro dai
disavanzi sanitari, è stata, infatti, dichiarata incostituzionale da Corte
cost. 12 luglio 2013, n. 186.
Il ricorso per ottemperanza deve pertanto
essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo dell’Azienda Ospedaliera
S. Anna e S. Sebastiano di Caserta di corrispondere alla società
ricorrente quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Firenze con il
decreto per ingiunzione di pagamento 28 giugno 2011 n. 3756 del Presidente
del Tribunale di Firenze ed in particolare, la somma di € 17.777,68, oltre
agli interessi determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda fino
al saldo ed alle spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in €
440,00 per diritti, € 234,00 per onorari, € 101,50 per spese, oltre alle
spese generali nella misura del 12,50%, (spese del procedimento attribuite
al procuratore antistatario).
Dovranno poi essere corrisposte a parte
ricorrente anche le spese sostenute per la registrazione del decreto
ingiuntivo oggetto di ottemperanza.
All’Azienda Ospedaliera S. Anna e
S. Sebastiano di Caserta va assegnato il termine di giorni 30 (trenta)
dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della
presente decisione per provvedere alla corresponsione alla società
ricorrente delle somme sopra indicate.
Al tempo stesso, il Collegio
nomina il Prefetto di Caserta (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato
termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in
qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per
l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60
(sessanta) giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono
essere liquidate, in mancanza di nota spese, in € 1.000,00 (mille/00),
oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda), accoglie il ricorso per ottemperanza
presentato, in data 18 dicembre 2013, dalla società ricorrente e, per
l’effetto:
a) ordina all’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di
Caserta di corrispondere alla ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, quanto
stabilito dal Presidente del Tribunale di Firenze con il decreto
ingiuntivo 28 giugno 2011 n. 3756;
b) dispone che, in difetto di
adempimento da parte dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di
Caserta, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda,
entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta
individuato nel Prefetto di Caserta (o in un suo sostituto).
Condanna
l’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta alla
corresponsione alla società ricorrente della somma di € 1.000,00
(mille/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio.
Manda
alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della
presente sentenza all’Amministrazione intimata, al Commissario ad acta ed
alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania.
Così
deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014
con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo
Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014
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