Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 17 marzo 2014 n. 504
Pres. S. Romano, Est. L. Viola
Finanza & Factor S.p.A. (Avv.ti C. Esposito, M.L. Damiano) contro l’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta (non costituite)


1. Giustizia amministrativa - Ricorsi per l’ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto - Art. 112, 2° comma lett. c), c.p.a. - Giurisdizione del g.a. - Sussistenza - Competenza territoriale- Art. 113, 2° comma c.p.a.

 

2. Sanità - Giudizio di ottemperanza – Divieto di azioni esecutive e di ottemperanza contro ASL nelle Regioni in dissesto finanziario – Art. 1, 51° comma della l. 13 dicembre 2010, n. 220 e s.m.i. – Incostituzionalità

 

 

1. L’art. 112, 2° comma lett. c), c.p.a. attribuisce la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle 'sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario' ricomprendendo sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata opposizione. Il successivo art. 113, 2° comma c.p.a., attribuisce poi la competenza territoriale 'al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza'.

 

2. È cessato ogni ostacolo all’accoglimento dell’azione di ottemperanza derivante dalla previsione dell’art. 1, 51° comma della l. 13 dicembre 2010, n. 220 (come, da ultimo, modificato dall’art. 6-bis, 2° comma, lett. a) e b) del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189); la disposizione sopra richiamata, prevedente il divieto di azioni esecutive o di ottemperanza nei confronti della Aziende sanitarie locali operanti nelle Regioni soggette a Commissariamento in quanto sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari, è stata, infatti, dichiarata incostituzionale da Corte cost. 12 luglio 2013, n. 186.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2013, proposto da: Finanza & Factor S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Ciro Esposito, Maria Luisa Damiano, con domicilio eletto presso & Factor S.P.A. Finanza in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 61;

contro



Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, non costituita in giudizio;

per l’esecuzione



del giudicato formatosi sul decreto monitorio n. 3756/2011, reg. gen. n. 9327/2011, reso dal Tribunale di Firenze con clausola di provvisoria esecuzione in data 28.06.2011, recante l’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda Ospedaliera indicata in epigrafe della somma di € 17.777,68, oltre gli ulteriori interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, nonché spese, diritti ed onorari, spedito in forma esecutiva il 06.07.2011, notificato in forma esecutiva all’ente debitore il 19.07.2011, non opposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO



Con decreto per ingiunzione di pagamento 28 giugno 2011 n. 3756, il Presidente del Tribunale di Firenze ingiungeva all’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta il pagamento alla Finanza & Factor s.p.a. della somma di € 17.777,68, oltre agli interessi determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda fino al saldo, nonché delle spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in € 440,00 per diritti, € 234,00 per onorari, € 101,50 per spese, oltre alle spese generali nella misura del 12,50%, (spese del procedimento attribuite al procuratore antistatario).
Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, era notificato all’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta e non era opposto (come da certificazione 27 novembre 2013 del Cancelliere del Tribunale di Firenze); di conseguenza, era dichiarata l’esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto.
L’Amministrazione intimata non corrispondeva alcunchè, determinando la necessità della proposizione del presente ricorso per ottemperanza.
Con il presente ricorso, la società ricorrente chiede pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, la Sezione ritiene necessario rilevare come non sussistano più dubbi in ordine alla possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine: la soluzione, ormai pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372; sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105; CGA sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 92; TAR Lazio, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274; sez. I, 24 aprile 1995 n. 720), ha successivamente ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 24 giugno 1998 n. 4).
Del resto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti stabiliti dall'art. 656, c.p.c. pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 (TAR Lazio sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274).
La soluzione giurisprudenziale sopra richiamata è poi stata sostanzialmente recepita dal nuovo codice del processo amministrativo che, con la previsione dell’art. 112, 2° comma lett. c), ha sostanzialmente confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle "sentenze passate in giudicato ed ..(agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario" (ricomprendendo sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata opposizione).
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo di cui la società ricorrente chiede l'adempimento non è stato opposto (come da certificazione 27 novembre 2013 del Cancelliere del Tribunale di Firenze) ed è pertanto divenuto definitivo.
Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, 2° comma c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale "al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.".
Il decreto ingiuntivo, dotato della formula di provvisoria esecutività, è poi stato notificato in forma esecutiva all’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta in data 19 luglio 2011 ed è pertanto ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificatO dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
In termini generali, è poi cessato ogni ostacolo all’accoglimento dell’azione di ottemperanza derivante dalla previsione dell’art. 1, 51° comma della l. 13 dicembre 2010, n. 220 (come, da ultimo, modificato dall’art. 6-bis, 2° comma, lett. a) e b) del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189); la disposizione sopra richiamata, prevedente il divieto di azioni esecutive o di ottemperanza nei confronti della Aziende sanitarie locali operanti nelle Regioni soggette a Commissariamento in quanto sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari, è stata, infatti, dichiarata incostituzionale da Corte cost. 12 luglio 2013, n. 186.
Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta di corrispondere alla società ricorrente quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Firenze con il decreto per ingiunzione di pagamento 28 giugno 2011 n. 3756 del Presidente del Tribunale di Firenze ed in particolare, la somma di € 17.777,68, oltre agli interessi determinati ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla domanda fino al saldo ed alle spese del procedimento di ingiunzione, liquidate in € 440,00 per diritti, € 234,00 per onorari, € 101,50 per spese, oltre alle spese generali nella misura del 12,50%, (spese del procedimento attribuite al procuratore antistatario).
Dovranno poi essere corrisposte a parte ricorrente anche le spese sostenute per la registrazione del decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza.
All’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione alla società ricorrente delle somme sopra indicate.
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Caserta (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), accoglie il ricorso per ottemperanza presentato, in data 18 dicembre 2013, dalla società ricorrente e, per l’effetto:
a) ordina all’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta di corrispondere alla ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Firenze con il decreto ingiuntivo 28 giugno 2011 n. 3756;
b) dispone che, in difetto di adempimento da parte dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nel Prefetto di Caserta (o in un suo sostituto).
Condanna l’Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta alla corresponsione alla società ricorrente della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Amministrazione intimata, al Commissario ad acta ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2014





 

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