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n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI -
SEZIONE IV - Sentenza 27 marzo 2014 n. 1809
Pres. A. Scafuri –
Est. M. Buonauro
A.M.P. System S.a.s. (avv. R. Cicerone) vs Comune di
Alife n.c. |
Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo non opposto
– Ottemperanza – Ammissibilità – Condizione – Termine di 120 giorni dalla
notifica del titolo esecutivo – Prova della decorrenza – Necessità –
Rilevabilità d’ufficio - Certificazione della non opposizione –
Insufficienza
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L'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 come
convertito in l. 28 febbraio 1997 e ss.mm.ii., secondo cui 'Le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano
le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi
arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento
di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla
notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non
può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto'
si applica anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice
amministrativo integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata
nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui difetto è rilevabile
anche d'ufficio. Ne consegue che in assenza di prova agli atti della
spedizione del decreto ingiuntivo, non possono ritenersi rispettati i modi
ed i termini di cui alla citata disposizione per l’accoglimento del
ricorso per ottemperanza anche se detto decreto ingiuntivo non è stato
opposto, come si evince dalla certificazione della cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del
2012, proposto da: A.M.P. System S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Cicerone, con domicilio eletto presso Innocenzo Militerni in
Napoli, via G. Carducci, n. 42;
contro
Comune di Alife, n.c.;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 80/2010 emesso il
28 aprile 2010 nel procedimento monitorio n. 11/2010 con il quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte
Matese – ha ingiunto al Comune di Alife di pagare in favore della AMP
SYSTEM s.a.s. la somma di euro 22.693,25, oltre interessi e spese della
procedura.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le
memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
La società ricorrente premette che, con decreto
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento, n. . 80/2010 emesso il 28
aprile 2010 nel procedimento monitorio n. 11/2010 con il quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte
Matese, il Comune di Alife è stato condannato a pagare, in favore della
stessa, la somma di euro 22.693,25.
Avverso il titolo monitorio non
risulta proposta opposizione, come da certificazione della cancelleria del
18 gennaio 2012.
Tuttavia il Comune resistente ha persistito nel suo
inadempimento, sicché la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza,
chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al
decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di
Piedimonte Matese, con nomina contestuale del Commissario ad acta,
liquidando il compenso dovutogli.
All’udienza camerale del 26 febbraio
2014 il ricorso è trattenuto in decisione.
Il ricorso non può essere
accolto.
Ed invero nel caso di specie non ricorrono tutti i presupposti
necessari, ai sensi degli artt. 112 e 114 codice del processo
amministrativo per l’accoglimento del ricorso; ed invero il decreto in
epigrafe indicato, con condanna dell’Amministrazione resistente al
pagamento in favore del ricorrente, non è stato opposto, come si evince
dalla certificazione della cancelleria.
Tuttavia, come già ritenuto da
questa Sezione, in assenza di prova agli atti della spedizione del decreto
ingiuntivo in epigrafe, non possono ritenersi rispettati i modi ed i
termini di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 come conv. in
l. 28 febbraio 1997, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed
integrazioni derivanti dall'art. 147 della l. 23 dicembre 2000 n. 388 e
dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 come convertito in L. 24
novembre 2003 n. 326, il quale - con previsione avallata dalla Corte
costituzionale con ordinanza n. 463 del 30 dicembre 1998 e applicabile
anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (cfr.
sul punto Cons. Stato, sezione IV, 12 maggio 2008, n. 2158 e 17 maggio
2012, n. 2830) - testualmente dispone: "Le amministrazioni dello Stato
e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione
dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia
esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il
termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata
né alla notifica di atto di precetto".
La S. C. ha precisato che la
disposizione citata pone un intervallo tra la notifica del titolo
esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non
può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene
condizione di efficacia del titolo (Cassazione civile , sez. III, 26 marzo
2009 , n. 7360; Cassazione civile , sez. lav., 17 settembre 2008 , n.
23732).
Questa Sezione ha costantemente affermato che il termine
dilatorio di giorni 120 prescritto dall'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996 n.
669, convertito nella l. 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni
si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice
amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata
nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui difetto è rilevabile
anche d'ufficio (fra tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno
2010 , n. 16434);
La norma citata ha l’evidente finalità di adeguare i
termini di adempimento al fatto che le Pubbliche Amministrazioni, per
effettuare i pagamenti, sono tenute a seguire procedimenti tipizzati dal
legislatore, anche mediante rimando a regolamenti di amministrazione posti
dai singoli Enti; essa serve a consentire il rispetto di tali
procedimenti, e di evitare le antinomie che si sarebbero create tra le
norme che li impongono e l’art. 482 c.p.c., per il quale, ordinariamente,
non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine
indicato nel precetto, e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci
giorni dalla notificazione di esso. Ed invero, nel lasso di tempo
approntato dal legislatore per consentire alle Pubbliche Amministrazioni
di completare il procedimento di spesa, secondo quanto correntemente
affermato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, l’ordinamento non
tollera azioni lato sensu esecutive in forza del titolo la cui
efficacia è temporaneamente sospesa ex lege.
Ne consegue che il
ricorso per ottemperanza intrapreso prima che siano trascorsi 120 giorni
dalla notificazione del titolo azionato all’Amministrazione deve essere
dichiarato inammissibile per inesistenza dell’imprescindibile condizione
dell’azione costituita da un titolo capace di promanare i propri effetti
esecutivi; in altri termini, il giudicato in questione, prima della
scadenza del termine di cui all’art. 14, ha certamente gli effetti
conformativi che gli sono propri, in quanto obbliga l’Amministrazione a
comportarsi secondo quanto definitivamente stabilito nel titolo, e,
quindi, ad intraprendere e concludere il procedimento di spesa per
assolvere all’obbligazione; ma da tale titolo non possono ancora scaturire
effetti esecutivi.
Stante la mancata costituzione dell’amministrazione
comunale, non vi è statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe. Nulla sulle
spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Michele Buonauro,
Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
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