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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 27 marzo 2014 n. 1809
Pres. A. Scafuri – Est. M. Buonauro
A.M.P. System S.a.s. (avv. R. Cicerone) vs Comune di Alife n.c.


Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo non opposto – Ottemperanza – Ammissibilità – Condizione – Termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo – Prova della decorrenza – Necessità – Rilevabilità d’ufficio - Certificazione della non opposizione – Insufficienza

 

 

L'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 come convertito in l. 28 febbraio 1997 e ss.mm.ii., secondo cui 'Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto' si applica anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che in assenza di prova agli atti della spedizione del decreto ingiuntivo, non possono ritenersi rispettati i modi ed i termini di cui alla citata disposizione per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza anche se detto decreto ingiuntivo non è stato opposto, come si evince dalla certificazione della cancelleria.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 572 del 2012, proposto da: A.M.P. System S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cicerone, con domicilio eletto presso Innocenzo Militerni in Napoli, via G. Carducci, n. 42;

contro



Comune di Alife, n.c.;

per l'ottemperanza



del decreto ingiuntivo n. 80/2010 emesso il 28 aprile 2010 nel procedimento monitorio n. 11/2010 con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte Matese – ha ingiunto al Comune di Alife di pagare in favore della AMP SYSTEM s.a.s. la somma di euro 22.693,25, oltre interessi e spese della procedura.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO



La società ricorrente premette che, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento, n. . 80/2010 emesso il 28 aprile 2010 nel procedimento monitorio n. 11/2010 con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte Matese, il Comune di Alife è stato condannato a pagare, in favore della stessa, la somma di euro 22.693,25.
Avverso il titolo monitorio non risulta proposta opposizione, come da certificazione della cancelleria del 18 gennaio 2012.
Tuttavia il Comune resistente ha persistito nel suo inadempimento, sicché la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Piedimonte Matese, con nomina contestuale del Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli.
All’udienza camerale del 26 febbraio 2014 il ricorso è trattenuto in decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
Ed invero nel caso di specie non ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e 114 codice del processo amministrativo per l’accoglimento del ricorso; ed invero il decreto in epigrafe indicato, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente, non è stato opposto, come si evince dalla certificazione della cancelleria.
Tuttavia, come già ritenuto da questa Sezione, in assenza di prova agli atti della spedizione del decreto ingiuntivo in epigrafe, non possono ritenersi rispettati i modi ed i termini di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 come conv. in l. 28 febbraio 1997, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 della l. 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 come convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, il quale - con previsione avallata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 463 del 30 dicembre 1998 e applicabile anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (cfr. sul punto Cons. Stato, sezione IV, 12 maggio 2008, n. 2158 e 17 maggio 2012, n. 2830) - testualmente dispone: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
La S. C. ha precisato che la disposizione citata pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo (Cassazione civile , sez. III, 26 marzo 2009 , n. 7360; Cassazione civile , sez. lav., 17 settembre 2008 , n. 23732).
Questa Sezione ha costantemente affermato che il termine dilatorio di giorni 120 prescritto dall'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio (fra tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010 , n. 16434);
La norma citata ha l’evidente finalità di adeguare i termini di adempimento al fatto che le Pubbliche Amministrazioni, per effettuare i pagamenti, sono tenute a seguire procedimenti tipizzati dal legislatore, anche mediante rimando a regolamenti di amministrazione posti dai singoli Enti; essa serve a consentire il rispetto di tali procedimenti, e di evitare le antinomie che si sarebbero create tra le norme che li impongono e l’art. 482 c.p.c., per il quale, ordinariamente, non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto, e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso. Ed invero, nel lasso di tempo approntato dal legislatore per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di completare il procedimento di spesa, secondo quanto correntemente affermato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, l’ordinamento non tollera azioni lato sensu esecutive in forza del titolo la cui efficacia è temporaneamente sospesa ex lege.
Ne consegue che il ricorso per ottemperanza intrapreso prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo azionato all’Amministrazione deve essere dichiarato inammissibile per inesistenza dell’imprescindibile condizione dell’azione costituita da un titolo capace di promanare i propri effetti esecutivi; in altri termini, il giudicato in questione, prima della scadenza del termine di cui all’art. 14, ha certamente gli effetti conformativi che gli sono propri, in quanto obbliga l’Amministrazione a comportarsi secondo quanto definitivamente stabilito nel titolo, e, quindi, ad intraprendere e concludere il procedimento di spesa per assolvere all’obbligazione; ma da tale titolo non possono ancora scaturire effetti esecutivi.
Stante la mancata costituzione dell’amministrazione comunale, non vi è statuizione sulle spese.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe. Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

Angelo Scafuri, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario


 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014





 

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