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n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE I - Sentenza 20 marzo 2014 n. 542
Pres. P. Buonvino, Est.
G. Bellucci
Italfarmaco s.p.a. (Avv.ti S. Grassi e G.F. Ferrari) contro
Estav - Centro (Avv. G. Viciconte). Regione Toscana ed altri (non
costituiti) e nei confronti di Pfizer Italia s.r.l. (non costituita) e
Sanofi-Aventis s.p.a. (Avv.ti . Vaiano, F. Cataldo e M. Passalacqua) |
Sanità - Giudizio sull’equivalenza di diversi principi
attivi – Compete allo Stato – Bando che rende comparabili i sei tipi di
eparine - Assenza di preventivo giudizio di equivalenza dell’organo
statale - Illegittimità
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Anche prescindendo dal precetto da ultimo introdotto
dalla legge n. 221/2012, compete comunque allo Stato il giudizio in merito
all’equivalenza di diversi principi attivi, non essendo configurabile una
disciplina differenziata per singola Regione e non potendo le Regioni
incidere autonomamente nel merito delle scelte terapeutiche. Ne deriva
che, in difetto di preventivo giudizio di equivalenza espresso dall’organo
statale (la Commissione tecnico scientifica dell’AIFA), la stazione
appaltante non poteva rendere comparabili i sei tipi di eparine oggetto
degli atti impugnati
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del
2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Italfarmaco s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi e Giuseppe Franco
Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, corso
Italia n. 2;
contro
Estav - Centro, rappresentato e difeso
dall'avv. Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, viale G. Mazzini n. 60; Regione Toscana, in persona del
Presidente pro tempore; Asl 3 - Pistoia, Asl 4 - Prato, Azienda Sanitaria
di Firenze, Asl 11 - Empoli, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer,
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Istituto per lo Studio e la
Prevenzione Oncologica (Ispo);
nei confronti di
Pfizer Italia s.r.l.; Sanofi-Aventis s.p.a.,
rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Francesco Cataldo e
Monica Passalacqua, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima
in Firenze, via XX Settembre, n. 60;
per l'annullamento
a) della deliberazione del Direttore Generale
n. 237 del 12.12.2012, di indizione della gara, recante "Procedura aperta
ai sensi del d.lgs n. 163/2006, per la fornitura di eparine a basso peso
molecolare occorrenti alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Centro della
Regione Toscana. Durata contrattuale fino al 31.12.2013 con eventuale
proroga fino ad un massimo di 6 mesi";
b) del bando pubblicato in GURI
- 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 148 del 19.12.2012;
c)
dell'allegato D0 - disciplinare di gara;
d) degli allegati D1 - istanza
di partecipazione -; D2 - dichiarazione a corredo dell'offerta -; D2 sub 1
- casellario - ; D2 sub 2 - dichiarazione art. 38 singola -; D2 sub 3 -
dichiarazione art. 38 cumulativa -; D2 sub 4 - dichiarazione CCIAA -;
allegato D3 - avvalimento-; allegato D - GAP -; allegato GFF/EB - scheda
offerta -; allegato G bis - scheda offerta per gli ulteriori
dosaggi;
e) dell'allegato E (capitolato);
f) delle comunicazioni
dell'Amministrazione pubblicate in data 13.12.2012 e 8.1.2013;
g) per
quanto occorrer possa, in quanto atto presupposto, del documento "Estav 3
minuti" n. 7 - ottobre 2011, "Prevenzione e terapia del tromboembolismo
venoso: come districarsi tra appropriatezza, differenze di costo e linee
guida";
h) per quanto occorrer possa, in quanto atto presupposto, delle
"Linee Guida per la profilassi del tromboembolismo venoso nei pazienti
ospedalizzati" varate dal Consiglio Sanitario Regionale e approvate con
parere n. 17 del 5.04.2011;
i) di ogni altro atto connesso;
nonché
sui motivi aggiunti, depositati in giudizio in data 13 settembre 2013,
proposti per l'annullamento:
l) del provvedimento dirigenziale n. 377
del 30.07.2013, recante aggiudicazione alla ditta Sanofi Aventis S.p.A.
della "Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura
di eparine a basso peso molecolare occorrenti alle Aziende Sanitarie
dell'Area Vasta Centro della Regione Toscana. Durata contrattuale fino al
31.12.2013 con eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi" e di tutti
gli allegati alla stessa;
m) della nota di riscontro del 23.08.2013
all'informativa ex art. 243-bis, D.Lgs 163/2006, trasmessa a mezzo PEC da
Italfarmaco S.p.A., per il tramite del proprio difensore di fiducia, in
data 31.07.2013;
n) di ogni altro atto connesso;
nonchè
per la
declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto di appalto intercorso
tra la stazione appaltante e le società controinteressata;
ed altresì
per l'accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento in
forma specifica, mediante caducazione dell'aggiudicazione definitiva e
della gara, o, in subordine, per equivalente;
e per la
condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in
forma specifica o per equivalente;
e sui motivi aggiunti, depositati in
giudizio in data 18 novembre 2013, proposti per l'annullamento:
o) del
provvedimento dirigenziale n. 377 del 30.07.2013, recante aggiudicazione
alla ditta Sanofi Aventis s.p.a. della "Procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di eparine a basso peso molecolare
occorrenti alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Centro della Regione
Toscana. Durata contrattuale fino al 31.12.2013 con eventuale proroga fino
ad un massimo di 6 mesi" e di tutti gli allegati alla stessa (a, b, c, d,
e);
p) del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'informativa ex
art. 243-bis, D.Lgs 163/2006, trasmessa a mezzo Pec da Italfarmaco s.p.a.,
per il tramite del proprio difensore di fiducia, in data 30.10.2013;
q)
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
nonchè per
la declaratoria di inefficacia
dell'eventuale contratto di appalto
intercorso tra la stazione appaltante e la Società
controinteressata,
ed altresì per l'accertamento
del diritto della
ricorrente al risarcimento in forma specifica, mediante caducazione
dell'aggiudicazione definitiva e della gara, o, in subordine, per
equivalente;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente al
risarcimento del danno in forma specifica o per
equivalente.
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estav - Centro
e di Sanofi-Aventis s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc.
amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il
dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
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FATTO
In data 3.10.2012 il Collegio tecnico di Estav
Centro ha deciso di dirottare i consumi del Fragmin (nome commerciale
dell’eparina fornita dalla ditta Pfizer Italia), essendone cessata la
produzione, verso altre eparine.
Stante la necessità di garantire il
confronto tra dosaggi e molecole diverse, Estav Centro ha deciso di
stabilire nell’atto di indizione, quale base d’asta non superabile, il
costo di 0,80 euro a fiala per il più basso dosaggio, che peraltro non è
uguale tra le varie ditte (si veda la relazione depositata in giudizio in
data 15.10.2013).
L’Ente, con deliberazione del Direttore generale n.
237 del 12.12.2012, ha indetto una gara a procedura aperta per la
fornitura di eparine (bemiparina sodica, dalteparina sodica, enoxaparina,
nadroparina, parnaparina e reviparina) a basso peso molecolare (5.012.000
di fiale), occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro sino
al 31.12.2013, con possibile proroga di sei mesi, secondo il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, con prezzo a base d’asta di euro 0,80
a fiala per il dosaggio più basso del principio attivo (per gli altri
dosaggi prevedendo l’applicazione della medesima percentuale di sconto
offerta sul dosaggio più basso – pagina 7 del disciplinare di gara),
corrispondente ad un valore complessivo previsto pari ad euro 6.161.820
più IVA.
Il disciplinare di gara prevede l’utilizzo delle citate
eparine negli ambiti chirurgico/ortopedico, prevenzione TVP in ambito non
chirurgico, dialisi, cardiologia, secondo la seguente ripartizione:
chirurgico/ortopedico 26,07%, emodialisi e nefrologia 14,62%, non
chirurgico (incluso l’uso in cardiologia) 59,31%, e statuisce inoltre che
“i prezzi dei prodotti offerti non dovranno essere superiori agli
eventuali prezzi indicati nella convenzione Consip, se attiva, nelle gare
aggiudicate negli altri Estav della Regione Toscana”; analogamente, in
relazione alla fase di esecuzione dell’appalto, l’art. 12, ultimo comma,
del capitolato speciale dispone che “qualora nel periodo di durata
contrattuale fosse attivata una convenzione Consip per il prodotto offerto
o venga aggiudicata una gara, per le stesse specialità, in altro Estav
della Regione Toscana, il prezzo dovrà essere adeguato a quello della
convenzione/aggiudicazione, se economicamente più vantaggioso”.
Avverso
la deliberazione di indizione della gara (n. 237 del 12.12.2012) e gli
atti connessi la società Italfarmaco (che commercializza specialità
medicinali biologiche a base di nadroparina, ovvero una delle sei eparine
oggetto di gara) è insorta deducendo:
1) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 117, comma 2, lett. m, comma 3 e comma 6, della
Costituzione; incompetenza assoluta; violazione e falsa applicazione del
d.l. n. 347/2001, convertito nella legge n. 405/2001 (ed in specie degli
artt. 6 e 12), del titolo III del d.lgs. n. 219/2006 e del D.P.C.M.
29.11.2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 11 ter,
del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, come sostituito
dall’art. 13 bis del d.l. n. 179/2012, introdotto dalla legge di
conversione n. 221/2012.
La stazione appaltante ha raggruppato principi
attivi non comparabili tra loro, in quanto aventi caratteristiche non
sovrapponibili; il fatto che i sei tipi di eparina a basso peso molecolare
attualmente commercializzati in Italia appartengano alla medesima
categoria terapeutica omogenea non comporta di per sé l’immediata loro
fungibilità, e, comunque, essi non possono ritenersi sostituibili tra loro
senza la preventiva valutazione della Commissione tecnico scientifica
dell’AIFA. Ne deriva che principi attivi diversi non possono essere posti
in confronto concorrenziale tra loro sulla base del prezzo più basso senza
che l’AIFA si sia espressa sulla loro sostituibilità.
2) Violazione e
falsa applicazione degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, nonché della
direttiva CE 83/2001 ed in specie dell’allegato I, parte 1, modulo 3,
punto 3.2.1.1 b e dell’art. 10 comma 4; violazione e falsa applicazione
dell’art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 219/2006, nonché delle linee guida
EMEA/CHMP, BMWP/118264/2007 del 19.3.2009; violazione dell’art. 3 della
legge n. 241/1990; eccesso di potere per erroneità dei presupposti,
travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione,
illogicità manifeste, ingiustizia e irragionevolezza, violazione dei
principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, della
par condicio e sviamento; violazione del principio di precauzione.
Le
eparine a basso peso molecolare differiscono per modalità di
frammentazione, per il loro peso e per le proprietà farmacodinamiche; le
linee guida dell’EMA statuiscono che l’equivalenza terapeutica tra due
eparine a basso peso molecolare deve essere dimostrata con almeno uno
studio clinico di confronto eseguito in doppio cieco, ma la stazione
appaltante non si è uniformata a tali indicazioni; mancano gli
accertamenti necessari a legittimare la scelta sottesa al disciplinare di
gara.
3) In relazione all’art. 12, ultimo comma, del capitolato di gara
(che prevede l’adeguamento del corrispettivo a quello più basso praticato
dalla stessa impresa, per prodotti identici, in altre forniture pubbliche
oggetto di convenzione Consip): violazione e falsa applicazione degli
artt. 2, 29, 81 e 82 del d.lgs. n. 163/2006, nonché degli artt. 3, 41 e 97
della Costituzione; violazione dell’art. 1326 cod. civ. e del principio di
par condicio; violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e
di divieto di rinegoziazione; eccesso di potere per irragionevolezza,
illogicità, sviamento dalla causa tipica.
L’art. 12 del capitolato di
gara impedisce di parametrare il prezzo sulla base della specifica
gestione della commessa ed espone al rischio di modifiche a posteriori
dell’offerta economica nell’ambito di un’altra procedura selettiva; la
suddetta disposizione, inoltre, non tiene conto dell’impossibilità di
operare un raffronto tra gare svolte in tempi diversi, indette da enti
diversi e basate su condizioni contrattuali diverse, e introduce un
obbligo di rinegoziazione al ribasso dell’offerta presentata; l’art. 1 del
d.l. n. 95/2012 esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dal
diritto di recedere dal contratto le cui condizioni siano peggiori dei
parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a..
Si è costituita
in giudizio Estav Centro, il quale ha eccepito l’inammissibilità
dell’impugnativa, alla luce della mancata partecipazione alla gara da
parte della ricorrente, nonché, comunque, l’inammissibilità del terzo
motivo di ricorso, attinente alla fase di esecuzione del contratto.
Con
ordinanza n. 103 del 6.2.2013 è stata respinta l’istanza
cautelare.
Tale pronuncia è stata riformata dal Consiglio di Stato con
ordinanza n. 660 del 22.2.2013, “ai fini limitati di consentire all’Estav
Centro e alla Regione Toscana di richiedere motivate e documentate
valutazioni all’AIFA sull’equivalenza terapeutica tra i farmaci oggetto di
gara, come dispone l’art. 15, comma 11 ter, del d.l. n. 179/2012,
convertito in legge n. 221/2012”.
Successivamente la Commissione
consultiva tecnico scientifica dell’AIFA, nelle riunioni del 13, 14 e 15
maggio 2013, ha espresso il convincimento che esista equivalenza
terapeutica tra i principi attivi a bando per quanto riguarda le
indicazioni “profilassi e trattamento delle trombosi venose profonde
(TVP)” ed ha escluso che equivalenza vi sia per le altre indicazioni
(documento n. 17 depositato in giudizio dalla parte istante).
Pertanto
l’Amministrazione committente, con provvedimento dirigenziale n. 377 del
30.7.2013, dichiarato immediatamente eseguibile “al fine di regolarizzare
l’acquisto mediante contratto con decorrenza 1.7.2013”, ha aggiudicato la
fornitura a Sanofi Aventis s.p.a., per l’importo di euro 6.912.923,35 più
IVA.
Avverso la predetta aggiudicazione la ricorrente è insorta con
motivi aggiunti depositati in giudizio il 13.9.2013, deducendo:
1)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 11 ter, del d.l. n.
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, come sostituito dall’art. 13
bis del d.l. n. 179/2012, introdotto dalla legge di conversione n.
221/2012; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990; eccesso
di potere per irragionevolezza e illogicità.
L’illegittimità della
procedura concorsuale per mancanza di una valutazione condotta dall’AIFA
non può essere sanata con un parere espresso a posteriori, a gara già
culminata nell’aggiudicazione provvisoria, essendo estranea alla funzione
propria dei pareri (che è quella di orientare le scelte amministrative
discrezionali) la possibilità di essere espressi a sanatoria.
2)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 163/2006, nonché
degli artt. 3, 32, 41 e 97 della Costituzione; violazione dei principi
comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
violazione del principio di economicità, eccesso di potere per illogicità
manifesta; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; par
condicio e proporzionalità, difetto di istruttoria e di motivazione.
La
riattivazione della procedura di gara ad esito del parere dell’AIFA
postumo consente alla controinteressata ed alla stazione appaltante di
giovarsi di una procedura cui Italfarmaco non ha preso parte.
3)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 64 e 66 del d.lgs. n.
163/2006; violazione dei principi di pubblicità, trasparenza, par
condicio; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e
illogicità manifeste, contraddittorietà.
Il valore stimato
dell’appalto, in base al disciplinare di gara, era di euro 6.778.002 IVA
inclusa, mentre il provvedimento di aggiudicazione indica un valore di
euro 7.604.215,70 IVA inclusa, con la conseguenza che l’atto impugnato ha
portato ad un corrispettivo superiore a quello originario.
4)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 9, 10 e 10 ter, del
d.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per difetto di motivazione,
arbitrarietà; violazione dell’art. 24 della Costituzione.
La stazione
appaltante non ha spiegato quali fossero le ragioni di urgenza
giustificanti l’anticipata esecuzione del contratto.
Si è altresì
costituita in giudizio la controinteressata.
Estav ha eccepito
l’inammissibilità, per carenza di legittimazione attiva, della quarta
censura dedotta con i motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 1300 del
25.9.2013 sono stati disposti incombenti istruttori.
Ad esito di tale
pronuncia Estav ha depositato in giudizio una documentata relazione di
chiarimenti.
In pendenza del gravame si è nuovamente riunita, in data
10 e 11 settembre 2013, la Commissione consultiva tecnico scientifica
dell’AIFA (documento n. 24 prodotto dalla ricorrente); dal relativo
verbale risulta che, secondo la Presidente della riunione, lo stato
attuale delle conoscenze attesta “una sostanziale non sovrapponibilità
generalizzata delle eparine”, e “la concomitante presenza dell’indicazione
di profilassi TVP per intervento di chirurgia generale maggiore/ortopedica
si sostanzia in una sostituibilità d’uso e non in un’equivalenza
terapeutica delle eparine a basso peso molecolare”, mentre secondo un
altro componente “i Commissari intendevano definire una traslazione
terapeutica tra le eparine a basso peso molecolare e non certo
l’equivalenza terapeutica tra queste”; la predetta Commissione ha
evidenziato infine l’opportunità di predisporre un documento di
approfondimento che tenga conto degli aspetti tecnici e scientifici della
classe di farmaci in questione.
Alla luce della nuova valutazione
dell’AIFA la ricorrente è insorta con ulteriori motivi aggiunti,
depositati in giudizio il 18.11.2013, deducendo:
5) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 15, comma 11 ter, del d.l. n. 95/2012, convertito
nella legge n. 135/2012, come sostituito dall’art. 13 bis del d.l. n.
179/2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012.
Stando
all’ultimo pronunciamento della Commissione dell’AIFA non è stata ancora
raggiunta una valutazione di equivalenza delle eparine a basso peso
molecolare in commercio ed emerge la volontà di annullare con effetto ex
tunc il precedente parere, cosicchè l’impugnata aggiudicazione, assumendo
a presupposto un atto dell’AIFA implicitamente annullato, è illegittima in
via derivata.
L’Amministrazione ha replicato ai motivi aggiunti con
memorie difensive.
La ricorrente, con memoria depositata in giudizio in
data 3.2.2014, ha specificato la domanda di declaratoria di inefficacia
del contratto ed ha puntualizzato il quantum del danno asseritamente
subito rinviando alla tabella riepilogativa costituente il documento n. 27
depositato il 29.1.2014.
All’udienza del 19 febbraio 2014 la causa è
stata posta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre soffermarsi sulle
questioni in rito.
E’ stata eccepita l’inammissibilità del gravame,
stante la mancata partecipazione alla gara della
ricorrente.
L’eccezione è infondata.
La circostanza che la società
istante non abbia presentato alcuna offerta non è ostativa alla
legittimazione a ricorrere, in quanto l’impugnativa proposta è finalizzata
ad ottenere che, per la fornitura delle eparine in questione, non sia
effettuata alcuna gara.
Invero, rientra tra le ipotesi di
legittimazione il caso in cui l’impresa contrasta la scelta della stazione
appaltante di indire la gara, in relazione al quale l’istanza di
partecipazione alla procedura selettiva sarebbe inutile (Cons. Stato, V,
11.5.2010, n. 2818; TAR Umbria, 23.7.2009, n. 444; TAR Lombardia, Brescia,
II, 29.3.2012, n. 555).
Entrando nel merito della trattazione del
ricorso si osserva quanto segue.
Il primo motivo di ricorso, la prima
censura dedotta con il primo atto di motivi aggiunti ed il secondo atto di
motivi aggiunti, concernendo profili di illegittimità connessi tra loro,
devono essere trattati congiuntamente.
Con la prima censura l’istante
deduce che la stazione appaltante ha raggruppato principi attivi non
comparabili tra loro, in quanto aventi caratteristiche non sovrapponibili;
secondo la ricorrente, la circostanza che i sei tipi di eparina a basso
peso molecolare attualmente commercializzati in Italia appartengano alla
medesima categoria terapeutica omogenea non comporta di per sé l’immediata
loro fungibilità, e, comunque, essi non sono sostituibili tra loro senza
la preventiva valutazione della Commissione tecnico scientifica dell’AIFA;
da tali premesse la parte istante desume che principi attivi diversi non
possono essere posti in confronto concorrenziale tra loro, sulla base del
prezzo più basso, senza che l’AIFA si sia espressa sulla loro
sostituibilità. Al riguardo la ricorrente, con il primo atto di motivi
aggiunti, ha innanzitutto dedotto che l’illegittimità della procedura
concorsuale non può essere sanata, a posteriori, dalla valutazione di
equivalenza dell’AIFA, e con il secondo atto di motivi aggiunti ha
osservato che tale giudizio di equivalenza è stato annullato con effetto ex tunc dal nuovo parere espresso dall’AIFA nel settembre
2013.
I rilievi sono fondati.
L’art. 13 bis, comma 1, del d.l. n.
179/2012, convertito nella legge n. 221/2012 (il quale ha introdotto il
comma 11 ter all’art. 15 del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n.
135/2012), demanda all’Agenzia italiana del farmaco le valutazioni in
ordine all’equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti
principi attivi, alle quali le Regioni si devono attenere.
La predetta
statuizione è entrata in vigore il 19 dicembre 2012, ovvero in data
successiva alla delibera di indizione della gara e di approvazione del
bando (n. 237 del 12.12.2012).
Tuttavia il Collegio ritiene che tale
norma, benché inapplicabile ratione temporis, possa essere
considerata ricognitiva di principi già desumibili dall’ordinamento (TAR
Umbria, I, 26.4.2013, n. 255) e, in particolare, dal sistema di
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni previsto dall’art. 117
della Costituzione, laddove affida al primo la “determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, comma
2, lett. m) ed alle seconde la competenza concorrente in materia di tutela
della salute (comma 3).
Coerentemente con tale assetto, l’art. 48 della
legge n. 326/2003 demanda all’AIFA il compito di garantire l’unitarietà
della materia farmaceutica, ivi compresa la valutazione e la
classificazione dei farmaci.
Pertanto, anche prescindendo dal precetto
da ultimo introdotto dalla citata legge n. 221/2012, compete comunque allo
Stato il giudizio in merito all’equivalenza di diversi principi attivi,
non essendo configurabile una disciplina differenziata per singola Regione
e non potendo le Regioni incidere autonomamente nel merito delle scelte
terapeutiche (Corte Costituzionale, 14.11.2003, n. 338; TAR Umbria,
26.4.2013, n. 255; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 18.12.2013, n.
821).
Ne deriva che, in difetto di preventivo giudizio di equivalenza
espresso dall’organo statale, la stazione appaltante non poteva rendere
comparabili i sei tipi di eparine oggetto degli atti impugnati.
Occorre
tuttavia considerare che l’AIFA, nel maggio 2013 e quindi dopo l’adozione
degli atti impugnati, ha espresso una valutazione di equivalenza delle
eparine poste in concorrenza da Estav, sia pure ai soli fini della
profilassi e trattamento della trombosi venosa profonda (documento n. 17
depositato in giudizio dalla deducente in data 13.9.2013).
Orbene,
l’atto consultivo per definizione può assolvere alla propria funzione di
orientamento della potestà di amministrazione attiva in quanto emesso
preventivamente, e non può quindi sanare in via postuma l’illegittimità
derivante dalla mancata acquisizione preventiva del parere obbligatorio
(Cons. Stato, V, 19.5.2009, n. 3062).
Tuttavia, anche prescindendo da
tale argomentazione, è comunque ostativa alla regolarizzazione della
procedura di gara la circostanza che il sopravvenuto giudizio positivo di
equivalenza riguarda solo alcune delle indicazioni terapeutiche previste
nel bando di gara. Inoltre, il suddetto giudizio tecnico è stato
sovvertito nella riunione del settembre 2013, nel corso della quale la
Commissione consultiva tecnico scientifica dell’AIFA ha escluso che vi
fossero, allo stato attuale, prove scientifiche circa l’equivalenza e/o
sovrapponibilità nell’utilizzo delle eparine (documento n. 24 depositato
in giudizio dall’esponente in data 18.11.2013).
Il sopravvenuto parere,
di segno contrario e quindi incompatibile rispetto al precedente atto
consultivo, ne ha determinato la caducazione ab origine, con la
conseguenza che la valutazione di equivalenza espressa nel maggio 2013 non
può costituire in alcun modo un rimedio all’omesso intervento preventivo
dell’AIFA.
Il ricorso principale ed i due atti di motivi aggiunti
devono quindi essere accolti, restando assorbite le censure non esaminate,
con conseguente annullamento della deliberazione di indizione della gara,
del provvedimento di aggiudicazione definitiva e degli atti connessi, e
con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove
stipulato.
Il Collegio ritiene invece di respingere la domanda di
risarcimento del danno, presentata con i motivi aggiunti e puntualizzata
dalla ricorrente con memoria difensiva.
Invero, non v’è prova circa la
sussistenza e l’entità del pregiudizio economico asseritamente
patito.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti
le spese di lite, viste la novità e la particolarità delle questioni
dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
principale ed i motivi aggiunti nei limiti di cui in motivazione; respinge
la richiesta risarcitoria introdotta con i motivi aggiunti. Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio
del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo
Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Gianluca
Bellucci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2014
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