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n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I
QUATER - Sentenza 3 aprile 2014 n. 3688
E. Orciuolo Pres. - M.A.
Russo Est.
E. Iannelli (Avv.ti P. Carrozza, G. Corso) contro il
Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della Giustizia
(Avvocatura dello Stato) e nei confronti di T. Baglione (Avv.ti, G.
Morbidelli, A.M. Bruni, R. Righi, D.M. Traina, A. Morbidelli, F. Paoletti) |
1. Giustizia amministrativa – Valutazione espressa dal
CSM nelle procedure comparative – Natura discrezionale – Limiti al
sindacato giurisdizionale
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2. Giustizia amministrativa – Procedimenti per il
conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi nella magistratura –
Riconosciuta rilevanza a fatti suscettibili di valenza disciplinare - Non
può essere considerata di per sé illogica e irrazionale
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1. Costituisce ius receptum che la valutazione espressa
dal CSM nelle procedure comparative è espressione di un'ampia valutazione
discrezionale, che impinge nel merito dell'azione amministrativa e, come
tale, è sottratta al sindacato giurisdizionale, fatti salvi casi di palese
irragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà*
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2. La riconosciuta rilevanza, in seno a procedimenti per
il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi nella magistratura,
a fatti suscettibili di 'valenza disciplinare', sebbene non ancora
acclarata e durante la pendenza del procedimento disciplinare, non può
essere considerata di per sé illogica e irrazionale, essendo rimesso alla
discrezionalità dell'organo di autogoverno il prudente apprezzamento di
fatti che, anche a prescindere dal rilievo disciplinare, e quindi anche
ancor prima della definizione del relativo procedimento.
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* Cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. IV 11 settembre
2009 n. 5479; idem 31 luglio 2009 n.4839; 14 luglio 2008 n.3513; 30
ottobre 2009 n.6707); |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4764 del
2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Enzo Iannelli,
rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Carrozza, Guido Corso, con
domicilio eletto presso Guido Corso in Roma, via Bisagno, 14;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura,
Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Tindari Baglione, rappresentato e difeso
dagli avv. Francesco Paoletti, Giuseppe Morbidelli, Alberto M Bruni,
Roberto Righi, Duccio M. Traina, Alberto Morbidelli, con domicilio eletto
presso Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118;
per l'annullamento
della delibera del Plenum del CSM che, in
accoglimento della proposta formulata con la delibera della V Commissione
del Consiglio, di cui all’ODG n. 847 8.5.2013, ha approvato la nomina del
Dr. Tindari Baglione a Procuratore generale presso la Corte di Appello di
Firenze.
E degli atti impugnati con motivi aggiunti :
- DPR
28.5.2013 (REG CC 1.7.2013) avente ad oggetto il decreto di nomina a
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze del Dr. Tindari
Baglione.
- verbale del Plenum del CSM relativo alla seduta del giorno
8.5.2013.
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio
Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia e di Tindari
Baglione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso
incidentale proposto dal ricorrente incidentale Tindari Baglione,
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Alberto M Bruni,
Roberto Righi, Duccio Maria Traina, Alberto Morbidelli, Francesco
Paoletti, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, viale
Maresciallo Pilsudski, 118;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo
2014 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la
delibera del Plenum del CSM che, in accoglimento della proposta formulata
con la delibera della V Commissione del Consiglio, di cui all’ODG n. 847
8.5.2013, ha approvato la nomina del Dr. Tindari Baglione a Procuratore
generale presso la Corte di Appello di Firenze.
Con successivi motivi
aggiunti, depositati il 2.12.2013, è stato impugnato il DPR 28.5.2013 (REG
CC 1.7.2013) avente ad oggetto il decreto di nomina a Procuratore generale
presso la Corte di Appello di Firenze del Dr. Tindari Baglione.
Con
ultimi motivi aggiunti, depositati il 23.1.2014, è stato impugnato il
verbale del Plenum del CSM relativo alla seduta del giorno 8.5.2013 avente
ad oggetto la deliberazione dell’Assemblea plenaria di conferimento
dell’Ufficio direttivo di Procuratore generale presso la Corte di Appello
di Firenze al Dr. Tindari Baglione.
Il ricorso originario è supportato
dai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione e falsa applicazione di
legge, sub specie dell’art. 5, primo comma, lett. D), e dell’art. 9 DLGS
n. 109/2006;
2). Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie
dell’art. 5, primo comma, lett. D), e dell’art. 9 DLGS n. 109/2006 in
combinato disposto con DLGS n. 160/2006 sotto altro profilo; eccesso di
potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria,
travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifeste, sproporzione,
disparità di trattamento;
3). Violazione e falsa applicazione di legge,
sub specie dell’art. 5, primo comma, lett. D), e dell’art. 9 DLGS n.
109/2006 in combinato disposto con DLGS n. 160/2006 sotto altro profilo;
eccesso di potere per sviamento, manifesta contraddittorietà, difetto di
istruttoria, disparità di trattamento, carenza di motivazione;
4).
Violazione e falsa applicazione del TU sulla dirigenza giudiziaria,
relativo al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi con
l’individuazione di moduli sinottici per la redazione dei rapporti e dei
pareri attitudinali di cui alla Circolare P 19244 del 3.8.2010; Delibera
del 30.7.2010 e successive modifiche al 7.7.2011, sub specie del punto 4.2
della Parte I; eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento,
carenza di motivazione, disparità e ingiustizia manifeste;
5).
Legittimazione del ricorrente alla partecipazione alla valutazione
comparativa.
In data 28.5.2013 si è costituito il controinteressato Dr.
Tindari Baglione.
In data 17.6.2013 il Dr. Tindari Baglione ha
depositato controricorso e ricorso incidentale con cui ha sostenuto che il
ricorrente non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura comparativa
per il conferimento dell’incarico direttivo requirente di 2° grado di
Procuratore generale con la deliberazione del Plenum del CSM
8.5.2013.
In data 17.6.2013 è stata depositata memoria da parte
dell’Avvocatura generale dello Stato per il CSM.
Infine, le parti hanno
depositato ultime memorie difensive.
I).
Tanto premesso, il Collegio
ritiene che possa essere esaminato – per primo – il ricorso
principale.
In via preliminare, il Collegio ritiene di aderire alla
ricostruzione dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale
delineata dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 7
aprile 2011, n. 4, in particolare lì dove questa ha osservato che, pur
dovendosi esaminare prioritariamente il ricorso incidentale finalizzato a
contestare la legittimazione del ricorrente principale, deve invece
ammettersi l'esame prioritario del ricorso principale, per ragioni di
economia processuale, laddove sia evidente la sua infondatezza,
inammissibilità, irricevibilità od improcedibilità.
II).
Sempre in
via preliminare, sul sollevato problema della non corretta notifica
(eventuale inesistenza) al controinteressato, il Collegio rileva che la
costituzione in giudizio del Dr. Tindari Baglione ha – comunque – sanato
tale profilo (anche perché non risulta, dagli atti istruttori, alcuna
inesistenza della stessa notifica).
III).
Nel merito, il ricorso
principale e i due atti di motivi aggiunti sono infondati e devono essere
respinti.
1).
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la :
Violazione e falsa applicazione di legge, sub specie dell’art. 5, primo
comma, lett. D), e dell’art. 9 DLGS n. 109/2006.
In particolare, il
ricorrente – alla pagina 14 del ricorso - lamenta che il precedente
disciplinare a suo carico è stato ritenuto presupposto preclusivo e
insuperabile per la sua valutazione e ha impedito una corretta
comparazione tra i candidati.
Le argomentazioni non sono
condivisibili.
In particolare :
a). In primis, costituisce ius
receptum che la valutazione espressa dal CSM nelle procedure comparative è
espressione di un'ampia valutazione discrezionale, che impinge nel merito
dell'azione amministrativa e, come tale, è sottratta al sindacato
giurisdizionale, fatti salvi casi di palese irragionevolezza, travisamento
dei fatti, arbitrarietà (ex multis, Cons. Stato Sez. IV 11 settembre 2009
n.5479; idem 31 luglio 2009 n.4839; 14 luglio 2008 n.3513; 30 ottobre 2009
n.6707);
b). In punto di fatto, con sentenza passata in giudicato n.
143 del 26.9.2009, il Dr. Iannelli è stato ritenuto responsabile delle
incolpazioni lui ascritte in relazione all’art. 2, lettere C), E), F),
assorbita l’incolpazione di cui alla lettera G) dell’art. 2 DLGS n.
109/2006 in quella di cui alla successiva lettera F), ed è stata inflitta
la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico
direttivo o semidirettivo per anni uno con contestuale trasferimento
d’ufficio ad altra sede e altre funzioni (nell’ambito della vicenda
giudiziaria legata alle dinamiche del procedimento penale n. 1/2007 Av.
Why not).
c). Come chiarito in replica dall’Avvocatura dello Stato
(cfr. memoria depositata il 17.6.2013) la Circolare richiamata nel
ricorso, al paragrafo 4.1, dedicato al “giudizio comparativo”, prevede che
: "la valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di
preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e
merito, …le ragioni della scelta devono inoltre risultare da una espressa
motivazione riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e
prestigio nonché alla assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da
ricoprire";
d). E’ evidente che il richiamato precedente disciplinare
ha costituito elemento di valutazione (sfavorevole) nei confronti del
ricorrente senza – però – alcun meccanismo di condizionamento automatico e
diretto;
e). D’altra parte, nelle procedure di selezione per il
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi nella magistratura,
avuto riguardo alle rilevanti esigenze organizzative cui queste selezioni
rispondono, la valutazione è sganciata da automatismi prefissati,
confluendo nel giudizio "tutti i possibili elementi di conoscenza
rilevanti", purché naturalmente di tanto si dia contezza nella motivazione
(cfr., Cons. Stato Sez. IV 8 luglio 1999 n.1192; idem 5 giugno 2009 n.
5479);
f). La giurisprudenza ha già affermato (cfr., T.A.R. Roma
(Lazio) sez. I - 14/10/2013 – n. 8812) che la riconosciuta rilevanza, in
seno a procedimenti per il conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi, a fatti suscettibili di "valenza disciplinare", sebbene non
ancora acclarata e durante la pendenza del procedimento disciplinare, non
può essere considerata di per sé illogica e irrazionale, essendo rimesso
alla discrezionalità dell'organo di autogoverno il prudente apprezzamento
di fatti che, anche a prescindere dal rilievo disciplinare, e quindi anche
ancor prima della definizione del relativo procedimento.
2).
Con il
secondo motivo di ricorso (pag. 19) si insiste sulle stesse argomentazioni
di cui al n. 1 (sostenendo l’illegittimità della valutazione che ha
ritenuto preclusivo il predetto precedente disciplinare).
Le
argomentazioni non sono condivisibili per le considerazioni già svolte sub
1.
3).
Con il terzo motivo di ricorso (pag. 22) – ancora - si
insiste sulle stesse argomentazioni di cui al n. 1 (nel senso che il
precedente disciplinare diviene un impedimento permanente ed assoluto che
ostacola una analisi concreta del lusinghiero curriculum del
ricorrente).
Anche su questo punto, le argomentazioni non sono
condivisibili per le considerazioni già svolte sub 1.
Come chiarito in
replica dall’Avvocatura dello Stato (cfr. memoria depositata il 17.6.2013
alla pagina 12) la motivazione degli atti istruttori appare adeguata
laddove menziona – a carico del Dr. Iannelli – “un momento di grave
criticità con l’indicato episodio disciplinare”.
4).
Con il quarto
motivo di ricorso (pag. 26) il ricorrente lamenta che l’asserito fattore
impeditivo permanente a lui opposto non trova fondamento neanche nella
normativa regolamentare.
A suo avviso, il TU sulla dirigenza
giudiziaria al punto 4.2 menziona soltanto come preclusive: “irrogazione
della sanzione della perdita della anzianità oppure nell’ipotesi di
condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio”.
Valgono
ancora le considerazioni già svolte sub 1 che smontano – completamente -
la ricostruzione del ricorrente.
È ancora da ribadirsi che, nel caso di
specie, non si è avuto alcune principio di automatismo e che,
correttamente, le sentenze punitive sono state oggetto di valutazione come
elemento di un "apprezzamento complessivo" del soggetto.
5).
Infine,
con riferimento alla legittimazione del ricorrente alla partecipazione
alla valutazione comparativa, il Collegio rileva che – essendo stato il
Dr. Iannelli ammesso alla stessa – il profilo può essere – tranquillamente
- non affrontato per ragioni di economia processuale.
In definitiva, la
procedura selettiva in questione appare esenti dai vizi di legittimità
dedotti col proposto gravame e successivi motivi aggiunti.
Si aggiunge,
peraltro, che i secondi motivi aggiunti (nella parte in cui, pag. 3, si
riferiscono a vicende relative al Dr. Tindari Baglione) sono infondati in
quanto – come chiarito dall’Avvocatura dello Stato – le predette vicende
"non" sono sfociate in alcuna sanzione disciplinare a carico dello stesso
(cfr., pag. 16 memoria di replica datata 17.6.2013).
In conclusione, il
ricorso e i motivi aggiunti sono respinti.
Il ricorso incidentale è
dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Respinge il
ricorso e i motivi aggiunti.
Dichiara improcedibile il ricorso
incidentale.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio in favore del resistente Ministero della Giustizia che liquida in
€ 3000,00 (oltre IVA e CPA come per legge); e in favore del
controinteressato che liquida in € 3000,00 (oltre IVA e CPA come per
legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti,
Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il 03/04/2014
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