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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 2 aprile 2014 n. 261
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Rovelli
M. D. A. (avv.ti M. Sanapo, R. De Giuseppe e R. Tarantini) c/ Ministero dell'Interno, Consiglio dei Ministri Ministero Pa Dipartimento Funzione Pubblica (Avv. Distr. St.); Inps; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Gestione Dipendenti Pubblici (avv.ti M. Assumma, A. Doa, M. Piras)


1. Comune e provincia – Servizi comunali – Anagrafe – Residenza – Risultanze anagrafiche - Presunzione di corrispondenza alla realtà effettiva – Sussiste – Superamento - Condizioni

 

2. Pubblico impiego – Stipendi, assegni ed indennità - Recupero di indebito – Costituisce un atto dovuto per la P.A. – Ragioni - Motivazione – Estremi

 

 

1. La presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica (luogo in cui essa ha la dimora abituale), basandosi sul particolare meccanismo approntato dal legislatore al fine di garantire che il dato reale continui a corrispondere a quello formale (art. 43, 44 c.c. e 31 disp. att.; art. 2 e 11 l. 24 dicembre 1954 n. 1228; art. 5, 11 e 13 D.p.r. 31 gennaio 1958 n. 136; D.p.r. 30 maggio 1989 n. 223), benché non abbia valore assoluto (iuris et de iure), deve considerarsi munita di una particolare resistenza, nel senso che, nel caso in cui ai fini del suo superamento non si adducano prove tipiche, di tenore univocamente concludente, ma elementi a loro volta presuntivi, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di questi ultimi vanno apprezzati dal giudice del merito con particolare rigore

 

2. Il recupero di somme erroneamente corrisposte è atto pienamente doveroso, soddisfacendosi con esso un interesse pubblico 'in re ipsa'; pertanto non occorre che venga esplicitata alcuna motivazione particolarmente dettagliata, in quanto, in ogni caso, l'interesse, proprio dell'intera collettività nazionale, alla cessazione di un indebito esborso di pubblico denaro deve considerarsi prevalente rispetto a quello - privato - che vi risulti contrastante. In tale contesto, nei casi in cui il quadro normativo e probatorio non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili deve altresì ritenersi necessaria, ma allo stesso tempo sufficiente, una motivazione succinta dalla quale emergano i presupposti di fatto e le norme di legge che hanno giustificato l’esercizio del potere

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 242 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: M. D. A., rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso Rosaria Tarantini in Cagliari, via Guantino Cavallino 37;

 

contro



Ministero dell'Interno, Consiglio dei Ministri Ministero Pa Dipartimento Funzione Pubblica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati in Cagliari, via Dante n. 23; Inps; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Gestione Dipendenti Pubblici, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Assumma, Alessandro Doa, Mariantonietta Piras, con domicilio eletto presso Cagliari Ufficio Legale I.N.P.D.A.P. in Cagliari, viale Diaz n. 35;

 

per l'annullamento



con il ricorso introduttivo
- della nota prot. 237 del 7.1.2013 con la quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha comunicato al ricorrente la revoca del congedo straordinario;
- della nota prot. 0026332 del 18.9.2012;
- nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale o comunque connesso;
e con i motivi aggiunti
- del decreto prot. 1170 del 6.3.2013;
- del cedolino ministeriale 06302F2C e del messaggio allegato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Consiglio dei Ministri Ministero Pa Dipartimento Funzione Pubblica e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Gestione Dipendenti Pubblici;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Sanapo per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Tenaglia per l’Amministrazione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il ricorrente, in servizio con la qualifica di Vigile Qualificato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, dichiara di aver fruito, ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, di 183 giorni di congedo straordinario retribuito, successivamente prorogato, a far data dal 18.10.2011, per l’assistenza del proprio genitore disabile.
A seguito di verifica delle autocertificazioni rese dall’interessato, è emersa la mancanza del requisito della “convivenza” con il soggetto portatore di handicap, presupposto indispensabile per la fruizione del predetto beneficio, dal momento che a far data dal 18.1.2012 egli risulta residente nel Comune di Dolianova.
Alla luce delle risultanze istruttorie, la Direzione Centrale del Ministero, previa comunicazione di avvio del procedimento ed acquisizione delle osservazioni del dipendente, ha disposto la revoca del congedo con provvedimento n. 237 del 07/01/2013.
Ritenendo ingiusto il provvedimento, il ricorrente lo ha impugnato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 26.3.2001, n. 151, eccesso di potere (carenza istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa);
2) violazione dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 26.3.2001, n. 151 (erroneità dei presupposti , travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa), eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
Conclude per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si sono costituite le amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 3 luglio 2013 il ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento del decreto prot. n. 1170 del 6.3.2013, deducendo, oltre le censure sopra esposte, il seguente ulteriore motivo:
violazione degli artt. 7, 8, e 10, L. 241/1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere (erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa), violazione dell’art. 36 Cost.. Il decreto, vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal ricorrente in data 26.2.2012, nella quale veniva indicata come residenza Quartucciu anziché Dolianova, dove risultava emigrato a far data dal 18.10.2012, ha disposto la decadenza dal diritto al trattamento economico per complessivi giorni 275.
Nella stessa data, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all’impugnazione relativa alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012.
Alla udienza pubblica del 9.10.2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Il ricorso è infondato.
Una compiuta ricostruzione del fatto all’origine della controversia è utile per la sua soluzione.
Con istanza datata 16.09.2011 il ricorrente ha chiesto di poter fruire di congedo straordinario retribuito (dal 15.10.2011 al 14.02.2012) per l’assistenza del proprio padre, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità.
In accoglimento dell’istanza, l’Amministrazione ha autorizzato il dipendente a fruire del beneficio per complessivi 183 giorni, successivamente prolungati sino al 18 ottobre 2012 a seguito di due diverse istanze di proroga da lui stesso presentate.
Durante la fruizione del congedo, il ricorrente, come dallo stesso più volte affermato prima nel ricorso introduttivo del presente giudizio e, successivamente, nelle memorie difensive, nel gennaio 2012 ha provveduto al trasferimento della residenza anagrafica dal Comune di Quartucciu al Comune di Dolianova al fine, espressamente dichiarato, di usufruire dei benefici e delle agevolazioni fiscali previsti dalla legge per l’acquisto della prima casa.
Dell’avvenuta variazione di residenza il sig. De Agostini non solo non ha dato comunicazione al Comando di appartenenza ma, nelle more del completamento degli accertamenti disposti d’ufficio per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il congedo, ha prodotto, in data 26.06.2012, una dichiarazione sostitutiva nella quale ha dichiarato di essere residente non già a Dolianova, bensì a Quartucciu.
A seguito dei disposti accertamenti d’ufficio, una volta acquisito il certificato di emigrazione del dipendente dal Comune di Quartucciu al Comune di Dolianova, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha provveduto a trasmetterne copia alla Direzione centrale del Ministero dell’Interno.
In ragione di quanto emerso, la Direzione Centrale del Ministero, previa comunicazione di avvio del procedimento ed acquisizione delle osservazioni del dipendente, con provvedimento n. 237 del 07.01.2013, ha revocato il congedo straordinario usufruito dal ricorrente dal 18.01.2012, data del cambio di residenza, al 18.10.2012.
Con il medesimo atto l’Amministrazione ha comunicato al dipendente che avrebbe disposto nei suoi confronti la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per 275 giorni.
Il provvedimento sopracitato è stato impugnato con il presente ricorso per i motivi richiamati nella esposizione in fatto.
Il ricorrente afferma di aver diritto al congedo previsto dall’art. 42 comma 5, del d.lgs. 151/2001 in ragione della stabile convivenza con il genitore disabile nella casa sita in Quartucciu vico 2 R. Piras n. 8, a prescindere dalla effettiva residenza anagrafica risultante dai registri della popolazione residente.
Al contrario, l’Amministrazione resistente afferma che la convivenza “non può ritenersi sussistente laddove il lavoratore risulti residente in Comune diverso da quello del portatore di handicap”.
Invero, l’art. 42 comma 5 del già citato d.lgs., riconosce il beneficio al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o, al ricorrere di determinate circostanze, al padre o alla madre anche adottivi, ai figli conviventi o ad uno dei fratelli o sorelle conviventi.
Poiché si tratta di un requisito il cui accertamento è indispensabile per il riconoscimento del beneficio, l’INPS e il Dipartimento della funzione pubblica sono più volte intervenuti, anche a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del congedo straordinario dall’art. 4 del d.lgs. 119/2011, al fine di chiarire il concetto di convivenza.
Con il messaggio n. 19583 del 2.9.2009, la Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS aveva già specificato che, sulla base del parere del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, per l’esatta portata del termine “convivenza” si deve fare riferimento , in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c.c”.
È evidente che una siffatta interpretazione del concetto di convivenza risponde all’esigenza di fare salvi i diritti del portatore di handicap e del soggetto che lo assiste e al contempo alla necessità di contenere possibili abusi o un uso distorto del beneficio.
In altri termini ad esso sono ricondotte tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il richiedente hanno la residenza nello stesso Comune, allo stesso indirizzo, stesso numero civico, ma non necessariamente, come specificato successivamente dal Dipartimento della funzione pubblica, nello stesso appartamento.
A conferma di quanto detto, la circolare n. 1 del 3.02.2012 afferma che “il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d. P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989)”.
Una eccezione è prevista per l’ipotesi in cui la dimora abituale non coincida con la dimora temporanea.
A tal proposito il Dipartimento della Funzione pubblica nella medesima circolare chiarisce che “il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d. P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile”.
I requisiti oggettivi per il riconoscimento del congedo, secondo quanto specificato nel punto 6 della circolare dell’INPS n. 32 del 06.03.2012, “costituiscono oggetto di accertamento d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica ovvero l’eventuale dimora temporanea. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d. P.R. 445/2000”.
Ne consegue che il dipendente non può accedere al beneficio, o eventualmente vi decade, ogniqualvolta emerga, in sede di verifica, una discrepanza tra residenza effettiva e quella dichiarata o, in alternativa, l’assenza dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
Stante l’inequivoco contenuto della circolare n. 1 del 3.2.2012, non censurabile in questa sede a fronte della rinuncia fatta dal ricorrente alla sua impugnazione, ed il successivo accertamento in sede di verifica anagrafica che la residenza risultante nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 26.06.2012 diverge da quella effettiva, il requisito della convivenza richiesto dalla legge deve considerarsi venuto meno. Va peraltro osservato che le indicazioni contenute nella circolare non sono né illogiche né irragionevoli.
Il Collegio deve ricordare che la presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtà effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica (luogo in cui essa ha la dimora abituale), basandosi sul particolare meccanismo approntato dal legislatore al fine di garantire che il dato reale continui a corrispondere a quello formale (art. 43, 44 c.c. e 31 disp. att.; art. 2 e 11 l. 24 dicembre 1954 n. 1228; art. 5, 11 e 13 D.p.r. 31 gennaio 1958 n. 136; D.p.r. 30 maggio 1989 n. 223), benché non abbia valore assoluto (iuris et de iure), deve considerarsi munita di una particolare resistenza, nel senso che, nel caso in cui ai fini del suo superamento non si adducano prove tipiche, di tenore univocamente concludente, ma elementi a loro volta presuntivi, i requisiti di gravità, precisione e concordanza di questi ultimi vanno apprezzati dal giudice del merito con particolare rigore (ex multis Cassazione civile sez. lav., 27 settembre 1996, n. 8554; T.A.R. Basilicata sez. I, 20 aprile 2011, n. 220, T.A.R., Umbria, sez. I, 07/11/2013, n. 517).
Va da ultimo evidenziato che i provvedimenti adottati dall’Amministrazione devono considerarsi come conseguenza inevitabile delle stesse dichiarazioni fatte dal ricorrente che ha continuato a dichiarare di essere residente in Quartucciu attestando un dato non corrispondente al vero.
Il difetto del requisito, peraltro, non è sanato nemmeno dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, o da una dichiarazione sostitutiva che la attesti, unici adempimenti ai quali la circolare n. 1 del 3.2.2012, del tutto ragionevolmente, subordina il riconoscimento del requisito della convivenza nelle ipotesi in cui la dimora abituale e quella temporanea divergano.
Acclarato, in definitiva, il mutamento della situazione di fatto per il venir meno del requisito indispensabile per la concessione del beneficio, l’amministrazione ha, nel rispetto delle garanzie procedimentali, legittimamente revocato il congedo straordinario.
Nessuna delle censure dedotte dal ricorrente con il ricorso introduttivo è quindi idonea ad individuare un vizio invalidante gli atti impugnati.
Non spetta miglior sorte al ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto n. 1170 del 6.3.2013 per difetto di motivazione.
A tal proposito si osserva che il decreto impugnato costituisce atto dovuto, pertanto vincolato, in merito al quale non residuano in capo all’Amministrazione margini di discrezionalità per la sua adozione.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza il recupero di somme erroneamente corrisposte è atto pienamente doveroso: soddisfacendosi - con esso - un interesse pubblico "in re ipsa", non occorrendo, pertanto, che venga esplicitata alcuna motivazione particolarmente dettagliata, in quanto, in ogni caso, l'interesse, proprio dell'intera collettività nazionale, alla cessazione di un indebito esborso di pubblico denaro deve considerarsi prevalente rispetto a quello - privato - che vi risulti contrastante (Cons. Stato, Ad. Plen. 30.09.1993, n. 11).
È pertanto necessaria, ma allo stesso tempo sufficiente, soprattutto in casi come quello in esame in cui il quadro normativo e probatorio non presenta margini di incertezza sufficientemente apprezzabili, una motivazione succinta dalla quale emergano i presupposti di fatto e le norme di legge che hanno giustificato l’esercizio del potere.
In definitiva, l’azione di annullamento è infondata.
Ne segue l’infondatezza della domanda risarcitoria.
Le spese, stante la particolarità e novità del caso e le questioni interpretative sottoposte al Collegio, possono essere compensate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 9 ottobre 2013 e 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014





 

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