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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 1 aprile 2014 n. 255
Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca
M. M. (avv. R. Murgia) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti P. Angius, R. Murroni); Agenzia Regionale per il Lavoro


Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Concessione e revoca – Controversie – Giurisdizione – Riparto – Criteri - Fattispecie

 

 

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata; non sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del provvedimento di revoca di una borsa di studio motivato con riguardo a inadempimenti del programma di studi, verificatisi nella fase di esecuzione, in quanto la posizione soggettiva della ricorrente concessionaria della borsa deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 181 del 2014, proposto da: M. M., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Murgia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Alghero n. 45;

 

contro



la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69; Agenzia Regionale per il Lavoro;

 

per l'annullamento



- del provvedimento del 9.12.2013, prot. 2013/25212 pervenuto a mezzo posta alla ricorrente il 12.12.2013, con il quale il direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna ha revocato alla ricorrente il finanziamento già concesso in seguito alla domanda n. 684 del 11.1. 2010 per mancanza dei requisiti minimi di ammissibilità.
- del provvedimento n. 1863/ARL del 18.11.2013 mai comunicato alla ricorrente con cui e' stata disposta Ia revoca del finanziamento in favore della ricorrente, approvato con determinazione n. 504/ARL del 29.10.2009, domanda del 11.1. 2010, prot. 684.
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Roberto Murgia per la ricorrente e gli avvocati Patrizia Angius e Roberto Murroni per la Regione Sardegna;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto
che, con il ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato, la dr.ssa Marta Mameli chiede l’annullamento della provvedimento del 9 dicembre 2013, n. 25212, con il quale il direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna ha revocato la borsa di studio concessa alla ricorrente nell’ambito del programma di “Master and Back”, di cui all’avviso pubblico del 2009, sul presupposto che “il percorso formativo (…) effettivamente svolto non corrisponde a quello finanziato” (cfr. la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, del 25 gennaio 2013, n. 3636, del direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna, cui rinvia il provvedimento di revoca, all. 8 della produzione documentale della Regione);
che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Sardegna eccepisce, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la revoca è motivata con riguardo a inadempimenti del programma di studi, verificatisi nella fase di esecuzione;
che alla camera di consiglio del 26 marzo 2014, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa – previo avviso alle parti della possibile definizione nel merito con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo – è stata trattenuta in decisione.
Considerato
che è fondata la questione di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, con la conseguente inammissibilità del ricorso in epigrafe;
che i fatti contestati (e posti a base della revoca) riguardano la fase di esecuzione del rapporto sorto dalla concessione della borsa di studio attribuita alla ricorrente;
che, pertanto, sulla scorta del criterio di ripartizione fondato sulla natura delle situazioni giuridiche, come di recente confermato dal Cons. St., Ad. Plen., n° 6 del 2014 (secondo cui «il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata» (in precedenza si veda Ad. Plen. n° 13 del 2013), deve ritenersi che la posizione soggettiva della ricorrente deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo, per cui la cognizione della controversia appartiene al giudice ordinario (si veda in tal senso, di recente, in tema di borse di studio, anche TAR Lazio, sez. III bis, 27 novembre 2013, n. 10162);
che sussistono giusti motivi, in relazione ai residui margini di incertezza sulla giurisdizione per le controversie del tipo di quella in esame, per disporre l’integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014





 

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