REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del
2014, proposto da: M. M., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Murgia,
con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via
Alghero n. 45;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e
difesa dagli avvocati Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio
eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n.
69; Agenzia Regionale per il Lavoro;
per l'annullamento
- del provvedimento del 9.12.2013, prot. 2013/25212
pervenuto a mezzo posta alla ricorrente il 12.12.2013, con il quale il
direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna ha revocato
alla ricorrente il finanziamento già concesso in seguito alla domanda n.
684 del 11.1. 2010 per mancanza dei requisiti minimi di
ammissibilità.
- del provvedimento n. 1863/ARL del 18.11.2013 mai
comunicato alla ricorrente con cui e' stata disposta Ia revoca del
finanziamento in favore della ricorrente, approvato con determinazione n.
504/ARL del 29.10.2009, domanda del 11.1. 2010, prot. 684.
- di ogni
ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
della Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26
marzo 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Roberto Murgia per la
ricorrente e gli avvocati Patrizia Angius e Roberto Murroni per la Regione
Sardegna;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
Ritenuto
che, con il ricorso in esame, regolarmente
notificato e depositato, la dr.ssa Marta Mameli chiede l’annullamento
della provvedimento del 9 dicembre 2013, n. 25212, con il quale il
direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna ha revocato la
borsa di studio concessa alla ricorrente nell’ambito del programma di
“Master and Back”, di cui all’avviso pubblico del 2009, sul presupposto
che “il percorso formativo (…) effettivamente svolto non
corrisponde a quello finanziato” (cfr. la comunicazione di avvio del
procedimento di revoca, del 25 gennaio 2013, n. 3636, del direttore
dell'Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna, cui rinvia il
provvedimento di revoca, all. 8 della produzione documentale della
Regione);
che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Sardegna
eccepisce, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo in quanto la revoca è motivata con riguardo a inadempimenti
del programma di studi, verificatisi nella fase di esecuzione;
che alla
camera di consiglio del 26 marzo 2014, fissata per l’esame della domanda
cautelare, la causa – previo avviso alle parti della possibile definizione
nel merito con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del
processo amministrativo – è stata trattenuta in
decisione.
Considerato
che è fondata la questione di giurisdizione
sollevata dall’amministrazione resistente, con la conseguente
inammissibilità del ricorso in epigrafe;
che i fatti contestati (e
posti a base della revoca) riguardano la fase di esecuzione del rapporto
sorto dalla concessione della borsa di studio attribuita alla
ricorrente;
che, pertanto, sulla scorta del criterio di ripartizione
fondato sulla natura delle situazioni giuridiche, come di recente
confermato dal Cons. St., Ad. Plen., n° 6 del 2014 (secondo cui «il
riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in
materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di
contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del
generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione
soggettiva azionata» (in precedenza si veda Ad. Plen. n° 13 del 2013),
deve ritenersi che la posizione soggettiva della ricorrente deve essere
qualificata in termini di diritto soggettivo, per cui la cognizione della
controversia appartiene al giudice ordinario (si veda in tal senso, di
recente, in tema di borse di studio, anche TAR Lazio, sez. III bis, 27
novembre 2013, n. 10162);
che sussistono giusti motivi, in relazione ai
residui margini di incertezza sulla giurisdizione per le controversie del
tipo di quella in esame, per disporre l’integrale compensazione delle
spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli,
Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014