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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 aprile 2014 n. 245
Pres. F. Scano; Est. A. Maggio
G. L. I. (avv.ti A. Mereu, A. M. Lei e G. Trullu) c/ Comune di Porto Torres (avv. F. Bionda e M. Mura) e nei confronti di F. M. (n.c.)


Comune e Provincia – Organo di revisione – Eleggibilità – Rielezione per una terza volta - Impossibilità

 

 

L’art. 235, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. vieta in assoluto una terza rielezione, senza prevedere deroghe di sorta; pertanto, deve ritenersi legittimo il provvedimento che dichiara la decadenza del soggetto che abbia già svolto due mandati ancorché non consecutivi

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 191 del 2013, proposto da: G. L. I., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Mereu e Antonio Maria Lei, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara n. 4;

 

contro



Comune di Porto Torres, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Bionda, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Matilde Mura in Cagliari, via Ancona n. 3;

 

nei confronti di



F. M., non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento



della deliberazione 8/1/2013 n. 3, con la quale il Consiglio Comunale di Porto Torres ha dichiarato la decadenza del ricorrente dalla carica di revisore dei conti e la contestuale nomina, in sua vece, del controinteressato;
della nota 10/12/2012, prot. n. 25947 a firma del Segretario Generale;
della nota 20/11/2012, prot. n. 14490 con cui è stata data la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza;

 

e per la condanna



dell’intimata amministrazione al pagamento delle indennità dovute e non corrisposte.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Torres.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi i difensori delle parti come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con delibera del Consiglio Comunale di Porto Torres 17/11/2012 n. 64, il dr. Gian Luca Idini è stato nominato componente dell’organo di revisione contabile per il triennio 2012 – 2015.
Successivamente, costatato che il dr. Idini, aveva già ricoperto il medesimo incarico per due mandati (periodi 1996 – 2000 e 2003 - 2006) e che egli era, inoltre, revisore di una società totalmente partecipata dal Comune, nonché sindaco di un Consorzio a totale capitale pubblico di cui il comune deteneva una quota del 6,15 %, l’amministrazione comunale ha avviato il procedimento volto alla dichiarazione di decadenza dall’organo di revisione per ineleggibilità e incompatibilità dandone comunicazione all’interessato.
Acquisite le osservazioni di quest’ultimo il Consiglio Comunale ha adottato la delibera 8/1/2013 n. 3, con la quale, tenuto conto che la prima delle due cause di incompatibilità era venuta meno, mentre permanevano sia l’ineleggibilità che l’ulteriore ragione di incompatibilità, ha dichiarato il dr. Idini decaduto dalla carica di revisore dei conti e ha nominato, in sua vece, il dr. Francesco Masala.
Ritenendo delibera e ulteriori atti del procedimento meglio indicati in epigrafe illegittimi, il dr. Idini li ha impugnati, chiedendone l’annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e ha domandato, inoltre, la condanna dell’intimata amministrazione al pagamento delle indennità di funzione dovute e non corrisposte.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19/3/2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO



Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta che nel ritenerlo ineleggibile alla carica di componente dell’organo di revisione contabile, la resistente amministrazione, avrebbe malamente interpretato l’art. 235 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Secondo la tesi prospetta in ricorso, infatti, i due mandati precedentemente svolti dall’istante nei periodi 1996 – 2000 e 2003 – 2006, non precluderebbero una terza rielezione.
La censura è infondata.
Il menzionato art. 235 dispone, per quanto qui rileva, che: “L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”.
Si tratta, quindi, di stabilire se la norma vieti in assoluto una terza rielezione, ovvero se quest’ultima sia da escludere solo nel caso in cui sia consecutiva, scattando il divieto solo allorchè tra le elezioni non vi sia soluzione di continuità.
Il Collegio, mutando l’orientamento espresso in via cautelare, ritiene che la norma, che, peraltro, ha dato luogo, in giurisprudenza, a soluzioni ermeneutiche contrastanti, debba essere interpretata dando preminente risalto al dato testuale della stessa, che esplicitamente limita la possibilità di rielezione ad una volta sola (“e sono rieleggibili per una sola volta”), senza prevedere deroghe di sorta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9/11/2009 n. 6979; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 12/6/2007 n. 6087¸ T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 26/6/2008 n. 851; contra, T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, 16/12/2009 n. 3143 e 20/9/2001 n. 5428).
Il significato letterale è, del resto, coerente con l’esigenza perseguita dalla legislatore di favorire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all’organo di revisione contabile, nell’ottica di una maggior trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Le esposte conclusioni non trovano smentita nell’art. 17 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39, invocato dal ricorrente. Trattasi, infatti, di norma non applicabile al comparto degli enti pubblici (la disposizione è racchiusa nel capo V del citato D. Lgs. che regolamenta la funzione di revisione nei confronti degli “enti di interesse pubblico”, che sono società operanti nel settore finanziario e assicurativo).
La reiezione della censura poc’anzi esaminata, rende superfluo affrontare la doglianza rivolta contro l’ulteriore rilevo posto a base del provvedimento impugnato (l’esistenza in capo al ricorrente di una causa di incompatibilità), atteso che quest’ultimo è sufficientemente motivato con riguardo a quello ritenuto esente dai vizi dedotti (sul pacifico principio che ai fini della validità di un atto amministrativo basato su più motivi autonomi è sufficiente che uno solo di essi si esente dai vizi dedotti cfr., per tutte, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 28/1/2011 n. 84 e 9/11/2007 n. 2032, Sez. II, 22/5/2008, n. 1043; Cons. Stato, Sez. V, 17/9/2010 n. 6946).
Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Le incertezze interpretative manifestatesi nella materia oggetto del contendere, giustificano l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014





 

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