REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del
2013, proposto da: G. L. I., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
Mereu e Antonio Maria Lei, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Gianfranco Trullu in Cagliari, via Carrara n. 4;
contro
Comune di Porto Torres, rappresentato e difeso
dall'avv. Fabrizio Bionda, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Matilde Mura in Cagliari, via Ancona n. 3;
nei confronti di
F. M., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione 8/1/2013 n. 3, con la quale il
Consiglio Comunale di Porto Torres ha dichiarato la decadenza del
ricorrente dalla carica di revisore dei conti e la contestuale nomina, in
sua vece, del controinteressato;
della nota 10/12/2012, prot. n. 25947
a firma del Segretario Generale;
della nota 20/11/2012, prot. n. 14490
con cui è stata data la comunicazione di avvio del procedimento di
decadenza;
e per la condanna
dell’intimata amministrazione al pagamento delle
indennità dovute e non corrisposte.
Visti il ricorso e i relativi
allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto
Torres.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti
gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del
giorno 19 marzo 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi i difensori
delle parti come da separato verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera del Consiglio Comunale di Porto
Torres 17/11/2012 n. 64, il dr. Gian Luca Idini è stato nominato
componente dell’organo di revisione contabile per il triennio 2012 –
2015.
Successivamente, costatato che il dr. Idini, aveva già ricoperto
il medesimo incarico per due mandati (periodi 1996 – 2000 e 2003 - 2006) e
che egli era, inoltre, revisore di una società totalmente partecipata dal
Comune, nonché sindaco di un Consorzio a totale capitale pubblico di cui
il comune deteneva una quota del 6,15 %, l’amministrazione comunale ha
avviato il procedimento volto alla dichiarazione di decadenza dall’organo
di revisione per ineleggibilità e incompatibilità dandone comunicazione
all’interessato.
Acquisite le osservazioni di quest’ultimo il Consiglio
Comunale ha adottato la delibera 8/1/2013 n. 3, con la quale, tenuto conto
che la prima delle due cause di incompatibilità era venuta meno, mentre
permanevano sia l’ineleggibilità che l’ulteriore ragione di
incompatibilità, ha dichiarato il dr. Idini decaduto dalla carica di
revisore dei conti e ha nominato, in sua vece, il dr. Francesco
Masala.
Ritenendo delibera e ulteriori atti del procedimento meglio
indicati in epigrafe illegittimi, il dr. Idini li ha impugnati,
chiedendone l’annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di
potere e ha domandato, inoltre, la condanna dell’intimata amministrazione
al pagamento delle indennità di funzione dovute e non corrisposte.
Si è
costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con
cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza
del 19/3/2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in
decisione.
DIRITTO
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta
che nel ritenerlo ineleggibile alla carica di componente dell’organo di
revisione contabile, la resistente amministrazione, avrebbe malamente
interpretato l’art. 235 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Secondo la tesi
prospetta in ricorso, infatti, i due mandati precedentemente svolti
dall’istante nei periodi 1996 – 2000 e 2003 – 2006, non precluderebbero
una terza rielezione.
La censura è infondata.
Il menzionato art. 235
dispone, per quanto qui rileva, che: “L'organo di revisione contabile dura
in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o
dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134,
comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”.
Si tratta, quindi,
di stabilire se la norma vieti in assoluto una terza rielezione, ovvero se
quest’ultima sia da escludere solo nel caso in cui sia consecutiva,
scattando il divieto solo allorchè tra le elezioni non vi sia soluzione di
continuità.
Il Collegio, mutando l’orientamento espresso in via
cautelare, ritiene che la norma, che, peraltro, ha dato luogo, in
giurisprudenza, a soluzioni ermeneutiche contrastanti, debba essere
interpretata dando preminente risalto al dato testuale della stessa, che
esplicitamente limita la possibilità di rielezione ad una volta sola (“e
sono rieleggibili per una sola volta”), senza prevedere deroghe di sorta
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9/11/2009 n. 6979; T.A.R. Campania - Napoli,
Sez. I, 12/6/2007 n. 6087¸ T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 26/6/2008 n. 851;
contra, T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, 16/12/2009 n. 3143 e 20/9/2001 n.
5428).
Il significato letterale è, del resto, coerente con l’esigenza
perseguita dalla legislatore di favorire il ricambio dei soggetti chiamati
a svolgere le delicate funzioni attribuite all’organo di revisione
contabile, nell’ottica di una maggior trasparenza e del buon andamento
della pubblica amministrazione.
Le esposte conclusioni non trovano
smentita nell’art. 17 del D. Lgs. 27/1/2010 n. 39, invocato dal
ricorrente. Trattasi, infatti, di norma non applicabile al comparto degli
enti pubblici (la disposizione è racchiusa nel capo V del citato D. Lgs.
che regolamenta la funzione di revisione nei confronti degli “enti di
interesse pubblico”, che sono società operanti nel settore finanziario e
assicurativo).
La reiezione della censura poc’anzi esaminata, rende
superfluo affrontare la doglianza rivolta contro l’ulteriore rilevo posto
a base del provvedimento impugnato (l’esistenza in capo al ricorrente di
una causa di incompatibilità), atteso che quest’ultimo è sufficientemente
motivato con riguardo a quello ritenuto esente dai vizi dedotti (sul
pacifico principio che ai fini della validità di un atto amministrativo
basato su più motivi autonomi è sufficiente che uno solo di essi si esente
dai vizi dedotti cfr., per tutte, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 28/1/2011 n. 84
e 9/11/2007 n. 2032, Sez. II, 22/5/2008, n. 1043; Cons. Stato, Sez. V,
17/9/2010 n. 6946).
Il ricorso va, in definitiva, respinto.
Le
incertezze interpretative manifestatesi nella materia oggetto del
contendere, giustificano l’integrale compensazione di spese e onorari di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Alessandro
Maggio, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014