Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2014 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 marzo 2014 n. 561
Pres. P. Buonvino, Est. A. Massari
Soc. Acqua Vita s.n.c. (Avv. F. Mariani) contro Equitalia Centro S.p.A. (non costituita)


1. Accesso agli atti amministrativi – Istanza tramite PEC - Art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Va considerata rituale

 

2. Accesso agli atti amministrativi – Art. 24 della l. n. 241/1990 - Esclude l'accesso in relazione ai procedimenti tributari - Procedimento di riscossione - Inapplicabilità

 

 

1. Ai sensi dell’art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo cui “La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione…”, è da considerarsi rituale la richiesta di accesso inviata ad Equitalia tramite posta elettronica certificata

 

2. L'art. 24 della l. n. 241/1990 il quale esclude l'accesso in relazione ai procedimenti tributari, si riferisce al procedimento di imposizione, in quanto solo in relazione all'imposizione la legge contempla, entro precisi limiti, un segreto investigativo analogo a quello delle indagini penali, mentre nel procedimento di riscossione tale esigenza di segretezza non sussiste e nessuna previsione normativa fa ad essa riferimento*

 

 

----------------

 

* cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2008, n. 5144; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 2597

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2013, proposto da: Soc. Acqua Vita s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabia Mariani, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro



Equitalia Centro S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.;

per la dichiarazione di illegittimità



del silenzio rifiuto serbato da Equitalia Centro S.p.A., in ordine ad una richiesta di accesso, inoltrata via PEC in data 02.10.2013, relativa all'acquisizione di copia di documenti, riguardanti la pratica di rateizzazione n. 85289 del 10.06.2013.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO



Espone la società ricorrente di aver inviato ad Equitalia Centro, tramite posta elettronica certificata (PEC), richiesta di accesso alla copia delle cartelle esattoriali munite di relata di notifica, nonché ai registri informatizzati delle stesse, sulle quali è stata calcolata la rateizzazione n. 85289 del 10 giugno 2013, concernente tributi e contributi previdenziali dovuti dalla medesima società.
Attesa l’inerzia del concessionario della riscossione, con il ricorso all’esame parte ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare il suo diritto a prendere visione e estrarre copia degli atti di cui sopra condannando controparte all’esibizione degli stessi.
Equitalia Centro s.p.a. non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del 19 febbraio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, rilevato che ai sensi dell’art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione…”, ritiene rituale la richiesta inviata ad Equitalia e, considerato il tempo trascorso dalla sua ricezione, reputa illegittimo il silenzio serbato da quest’ultima in ordine all’istanza e fondata la richiesta di ostensione della documentazione richiesta.
Deve, infatti, osservarsi che Equitalia Centro s.p.a. gestisce, per quanto di competenza, il servizio pubblico di riscossione e, perciò, è tenuta a garantire l'accesso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, qualora ne sussistano i presupposti di legge e, d’altra parte, la ricorrente ha interesse ad effettuare l'accesso al fine di verificare eventuali illegittimità nell'azione di riscossione e tutelare, conseguentemente, la propria posizione in giudizio.
Si rileva, altresì, che l'art. 24 della l. n. 241/1990 il quale esclude l'accesso in relazione ai procedimenti tributari, si riferisce al procedimento di imposizione, in quanto solo in relazione all'imposizione la legge contempla, entro precisi limiti, un segreto investigativo analogo a quello delle indagini penali, mentre nel procedimento di riscossione tale esigenza di segretezza non sussiste e nessuna previsione normativa fa ad essa riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2008, n. 5144; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 2597);
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto ordinando ad Equitalia Centro s.p.a. di consentire alla ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, l’accesso agli atti richiesti, anche tramite estrazione di copia .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Equitalia Centro s.p.a. di consentire l'accesso, anche mediante estrazione di copia, ai documenti del procedimento di riscossione in motivazione precisati, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza..
Condanna Equitalia Centro s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1..000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento