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n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE I - Sentenza 20 marzo 2014 n. 561
Pres. P. Buonvino, Est.
A. Massari
Soc. Acqua Vita s.n.c. (Avv. F. Mariani) contro Equitalia
Centro S.p.A. (non costituita) |
1. Accesso agli atti amministrativi – Istanza tramite PEC
- Art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Va considerata rituale
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2. Accesso agli atti amministrativi – Art. 24 della l. n.
241/1990 - Esclude l'accesso in relazione ai procedimenti tributari -
Procedimento di riscossione - Inapplicabilità
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1. Ai sensi dell’art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, secondo cui “La partecipazione al procedimento amministrativo e il
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione…”, è da
considerarsi rituale la richiesta di accesso inviata ad Equitalia tramite
posta elettronica certificata
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2. L'art. 24 della l. n. 241/1990 il quale esclude
l'accesso in relazione ai procedimenti tributari, si riferisce al
procedimento di imposizione, in quanto solo in relazione all'imposizione
la legge contempla, entro precisi limiti, un segreto investigativo analogo
a quello delle indagini penali, mentre nel procedimento di riscossione
tale esigenza di segretezza non sussiste e nessuna previsione normativa fa
ad essa riferimento*
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* cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre
2008, n. 5144; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 ottobre 2010, n.
2597 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1899 del
2013, proposto da: Soc. Acqua Vita s.n.c., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabia Mariani, con
domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Equitalia Centro S.p.A., in persona del
legale rappresentante p.t.;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio rifiuto serbato da Equitalia
Centro S.p.A., in ordine ad una richiesta di accesso, inoltrata via PEC in
data 02.10.2013, relativa all'acquisizione di copia di documenti,
riguardanti la pratica di rateizzazione n. 85289 del
10.06.2013.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Bernardo Massari
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
Espone la società ricorrente di aver inviato ad
Equitalia Centro, tramite posta elettronica certificata (PEC), richiesta
di accesso alla copia delle cartelle esattoriali munite di relata di
notifica, nonché ai registri informatizzati delle stesse, sulle quali è
stata calcolata la rateizzazione n. 85289 del 10 giugno 2013, concernente
tributi e contributi previdenziali dovuti dalla medesima
società.
Attesa l’inerzia del concessionario della riscossione, con il
ricorso all’esame parte ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare il
suo diritto a prendere visione e estrarre copia degli atti di cui sopra
condannando controparte all’esibizione degli stessi.
Equitalia Centro
s.p.a. non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del
19 febbraio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio,
rilevato che ai sensi dell’art. 4, co. 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
“La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione…”, ritiene rituale
la richiesta inviata ad Equitalia e, considerato il tempo trascorso dalla
sua ricezione, reputa illegittimo il silenzio serbato da quest’ultima in
ordine all’istanza e fondata la richiesta di ostensione della
documentazione richiesta.
Deve, infatti, osservarsi che Equitalia
Centro s.p.a. gestisce, per quanto di competenza, il servizio pubblico di
riscossione e, perciò, è tenuta a garantire l'accesso ai sensi dell'art.
22 della legge n. 241/1990, qualora ne sussistano i presupposti di legge
e, d’altra parte, la ricorrente ha interesse ad effettuare l'accesso al
fine di verificare eventuali illegittimità nell'azione di riscossione e
tutelare, conseguentemente, la propria posizione in giudizio.
Si
rileva, altresì, che l'art. 24 della l. n. 241/1990 il quale esclude
l'accesso in relazione ai procedimenti tributari, si riferisce al
procedimento di imposizione, in quanto solo in relazione all'imposizione
la legge contempla, entro precisi limiti, un segreto investigativo analogo
a quello delle indagini penali, mentre nel procedimento di riscossione
tale esigenza di segretezza non sussiste e nessuna previsione normativa fa
ad essa riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2008, n. 5144;
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 ottobre 2010, n. 2597);
Per le
considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto ordinando ad
Equitalia Centro s.p.a. di consentire alla ricorrente, entro trenta giorni
dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza,
l’accesso agli atti richiesti, anche tramite estrazione di copia .
Le
spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Equitalia Centro
s.p.a. di consentire l'accesso, anche mediante estrazione di copia, ai
documenti del procedimento di riscossione in motivazione precisati, nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della
presente sentenza..
Condanna Equitalia Centro s.p.a. alla rifusione
delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1..000,00,
oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera
di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Bernardo Massari,
Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2014
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