|
|
|
|
n. 4-2014 - © copyright |
T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA -
Ordinanza 27 marzo 2014 n. 93
Pres. FF Est. P. Passoni
Blu
Parking Scarl (Avv. M. Sirolli) c/ Comune di Roccaraso (Avv. D. d.
Carolis) |
Contratti della p.a. – Concessione di servizi – Revoca –
Interessi economici – Nuova valutazione – Illegittimita’- Sussiste –
Ragioni
|
E’ illegittimo il provvedimento con il quale si dispone
la risoluzione del contratto del concessionario per la gestione di servizi
di parcheggio e del servizio di sgombero neve qualora siano allegate ex
post ragioni sulla opportunità economica che avrebbero consigliato una
diversa e più redditizia modalità gestionale. In tale caso, infatti,
l’autotutela sulle procedure concorsuali ormai definite potrebbe essere ad
libitum sempre paventata dalla PA con la verifica a posteriori circa la
non convenienza delle scelte gestionali originariamente deliberate, così
polverizzando gli accordi ancora in corso medio tempore, conclusi sulla
base di tali procedure,fermo restando che le nuove più proficue soluzioni
potranno invece attuarsi con i futuri atti gestionali, una volta scaduto
il periodo di pregressa regolazione.
|
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del
2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
|
|
Blu Parking Scarl, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Sirolli, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via
Salaria Antica Est;
|
|
contro
Comune di Roccaraso in Persona del Sindaco
P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Diego De Carolis, con domicilio
eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: Società Undis Servizi S.r.l.,
rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Caruso, Emilio Potena, con
domicilio eletto presso Gianluca Avv. Museo in L'Aquila, via G. Caldora -
c/o Confcommercio;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
della determinazione del settore tecnico del
comune di roccaraso n. 172 del 5.10.2013 che ha disposto la risoluzione
contrattuale per inadempimento del concessionario della gestione dei
parcheggi a pagamento e del servizio di sgombero neve del comune
suddetto;
|
|
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di
Roccaraso in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti
gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014
il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
|
|
Ritenuto che in questa sede non rilevano i profili
inadempimentali collegati alla vertenza in esame, trattandosi di aspetti
già considerati da questo tar –senza allegazione di fatti nuovi-
nell’ordinanza cautelare n. 3/14;
Ritenuto che non sembrano
legittimamente configurabili misure di revoca di una lex specialis
(collegata a procedure di gara da anni concluse, ed esitate mediante
consequenziale stipula di atti pattizi con l’aggiudicatario), allegando ex
post ragioni di opportunità economica che –sulla base di un consuntivo non
soddisfacente dell’appalto o del servizio esternalizzato- avrebbero
consigliato una diversa e più redditizia modalità gestionale;
Ritenuto
infatti che tale modus operandi possa porsi in contrasto con fondanti
principi di buona fede ed affidamento lato sensu contrattuale;
tenuto
conto più in particolare che, in caso contrario, l’autotutela sulle
procedure concorsuali ormai definite potrebbe essere ad libitum sempre
paventata dalla PA con la verifica a posteriori circa la (non) convenienza
delle scelte gestionali originariamente deliberate, così polverizzando gli
accordi ancora in corso, medio tempore conclusi sulla base di tali
procedure (fermo restando che le nuove più proficue soluzioni potranno
invece attuarsi con i futuri atti gestionali, una volta scaduto il periodo
di pregressa regolazione);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare, nei
sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese;
Rimette le parti
alla prima udienza di gennaio 2015 per la trattazione nel merito della
vertenza;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di
consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Paolo Passoni, Presidente FF, Estensore
Maria
Abbruzzese, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
|
|
|
|
|
|
|