Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 4-2014 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Ordinanza 27 marzo 2014 n. 93
Pres. FF Est. P. Passoni
Blu Parking Scarl (Avv. M. Sirolli) c/ Comune di Roccaraso (Avv. D. d. Carolis)


Contratti della p.a. – Concessione di servizi – Revoca – Interessi economici – Nuova valutazione – Illegittimita’- Sussiste – Ragioni

 

 

E’ illegittimo il provvedimento con il quale si dispone la risoluzione del contratto del concessionario per la gestione di servizi di parcheggio e del servizio di sgombero neve qualora siano allegate ex post ragioni sulla opportunità economica che avrebbero consigliato una diversa e più redditizia modalità gestionale. In tale caso, infatti, l’autotutela sulle procedure concorsuali ormai definite potrebbe essere ad libitum sempre paventata dalla PA con la verifica a posteriori circa la non convenienza delle scelte gestionali originariamente deliberate, così polverizzando gli accordi ancora in corso medio tempore, conclusi sulla base di tali procedure,fermo restando che le nuove più proficue soluzioni potranno invece attuarsi con i futuri atti gestionali, una volta scaduto il periodo di pregressa regolazione.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 882 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 


Blu Parking Scarl, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sirolli, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

 


contro



Comune di Roccaraso in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

e con l'intervento di



ad adiuvandum: Società Undis Servizi S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Caruso, Emilio Potena, con domicilio eletto presso Gianluca Avv. Museo in L'Aquila, via G. Caldora - c/o Confcommercio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della determinazione del settore tecnico del comune di roccaraso n. 172 del 5.10.2013 che ha disposto la risoluzione contrattuale per inadempimento del concessionario della gestione dei parcheggi a pagamento e del servizio di sgombero neve del comune suddetto;

 


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roccaraso in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 


Ritenuto che in questa sede non rilevano i profili inadempimentali collegati alla vertenza in esame, trattandosi di aspetti già considerati da questo tar –senza allegazione di fatti nuovi- nell’ordinanza cautelare n. 3/14;
Ritenuto che non sembrano legittimamente configurabili misure di revoca di una lex specialis (collegata a procedure di gara da anni concluse, ed esitate mediante consequenziale stipula di atti pattizi con l’aggiudicatario), allegando ex post ragioni di opportunità economica che –sulla base di un consuntivo non soddisfacente dell’appalto o del servizio esternalizzato- avrebbero consigliato una diversa e più redditizia modalità gestionale;
Ritenuto infatti che tale modus operandi possa porsi in contrasto con fondanti principi di buona fede ed affidamento lato sensu contrattuale;
tenuto conto più in particolare che, in caso contrario, l’autotutela sulle procedure concorsuali ormai definite potrebbe essere ad libitum sempre paventata dalla PA con la verifica a posteriori circa la (non) convenienza delle scelte gestionali originariamente deliberate, così polverizzando gli accordi ancora in corso, medio tempore conclusi sulla base di tali procedure (fermo restando che le nuove più proficue soluzioni potranno invece attuarsi con i futuri atti gestionali, una volta scaduto il periodo di pregressa regolazione);

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese;
Rimette le parti alla prima udienza di gennaio 2015 per la trattazione nel merito della vertenza;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente FF, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento