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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 14 marzo 2014 n. 1543
Pres. Nappi, est. Caprini
Pegaso srl Servizi Fiduciari e SecurBull srl Unipersonale (Avv. Domenico Vitale) c. ASL Napoli 3 Sud (Avv.ti Rosa Anna Peluso e Chiara Di Biase)


1. Contratti della P.A. – Bando – Requisiti di partecipazione – Adesione al protocollo di legalità della Regione - Richiesto per le sole ditte concorrenti e non per le ditte ausiliarie – Conseguenze – Illegittimità dell’esclusione della ditta la cui ausiliaria non abbia fornito la propria adesione – Ragioni – Gli obblighi del Protocollo non sono integrativi della lex specialis.

 

2. Contratti della P.A. – Verifica dei requisiti soggettivi in capo alle ditte concorrenti – Non comporta obblighi per la ditta ausiliaria – Ragioni.

 

 

1. Nel caso in cui il disciplinare di una gara d’appalto richieda l’adesione delle ditte partecipanti al protocollo di legalità della Regione Campania, il provvedimento di esclusione dalla gara di un’impresa che abbia partecipato alla stessa tramite avvalimento, motivato sulla scorta della mancata adesione della ditta ausiliaria al suddetto Protocollo, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, atteso che gli obblighi del protocollo di legalità non sono assimilabili a prescrizioni legali integrative della lex specialis e le formalità attestanti la loro conoscenza non possono essere fatte valere a pena di esclusione nei confronti di soggetti diversi dai veri e propri concorrenti. (1)

 

2. In materia di avvalimento nelle gare d’appalto, l’accessorietà dell’obbligazione dell’impresa ausiliaria e l’impegno di quest’ultima a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi è carente, incidono sulla terzietà dell’ausiliaria rispetto al contratto al momento della conclusione di quest’ultimo ma, durante la fase dell’aggiudicazione, non assumono rilievo nel procedimento di verifica dei requisiti soggettivi. (Il TAR ha altresì riconosciuto che la ditta ausiliaria in quanto terza non concorrente, non è tenuta alla piena conoscenza del Protocollo di Legalità cui fa riferimento il bando. (2)

 

 

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(1) Cfr. Cons. Stato Sez. V, 3/12/2009 n. 7592; TAR Piemonte, Sez. II, 17/3/2008 n. 430; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 10/10/2007 n. 2486.
(2) Cfr. Cons. Stato V, 30 maggio 2005 n. 2756; IV, 14 febbraio 2005 n. 435; Tar Campania, Napoli, I, 23 marzo 2006 n. 3146; Tar Lazio, Roma, I bis, 2 luglio 2007 n. 7058; Corte di Giustizia CEE, 14 aprile 1994, causa C-389/92 (cd. 'Ballast Nedam Groep I'); 18 dicembre 1997, causa C-5/97 (cd. Ballast Nedam Groep II); 2 dicembre 1999. Causa C-176/9 (cd. Holst Italia s.p.a.)

 

 


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2013, proposto da: Pegaso S.r.l. Servizi Fiduciari e Secur Bull S.r.l. Unipersonale, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Vitale, con domicilio eletto presso Domenico Vitale in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro



A.S.L. Napoli 3 Sud, rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Anna Peluso, Chiara Di Biase, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;

per l'annullamento



- del provvedimento prot. 5120/2013 adottato dal presidente della commissione di gara - direttore u.o.c. servizio acquisizione beni e servizi dell'A.s.l. intimata, recante esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza armata. (lotto n.1) nonché degli ulteriori atti di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. Napoli 3 Sud;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Col ricorso in esame, la parte ricorrente, costituenda A.T.I. tra la Pegaso S.r.l. Servizi Fiduciari (Capogruppo-mandataria) e Secur Bull S.r.l. unipersonale (mandante), ha impugnato, in uno agli atti presupposti e conseguenti, i provvedimenti, assunti nella gara di cui all’oggetto, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione della ricorrente in quanto un’impresa ausiliaria ex art. 49 d.lgs. n. 163 del 2006 «non ha allegato la dichiarazione di cui al punto 16, pag. 11 del capitolato speciale avente ad oggetto l’accettazione della normativa di cui al protocollo di legalità vigente in Regione Campania», ritenuta essenziale dalla Commissione «ai sensi dell’art. 49, comma 5, del codice dei contratti pubblici il quale prevede anche per l’impresa ausiliaria l’assoggettamento in toto alla normativa antimafia di cui il protocollo costituisce una ovvia e doverosa estensione».
La ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione del punto 16 del Capitolato speciale di appalto, degli art. 46, comma 1 bis, e 49, comma 5, del Codice dei Contratti, approvato con d.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e succ. mod. e int., violazione dei principi generali regolanti le procedure di gara, e, nella specie, in materia di concorrenza nelle gare pubbliche, violazione dell’art.18 della l. n.241/90 nonché violazione della lex specialis, dei principi comunitari in materia di appalti pubblici, della par condicio e del favor partecipationis;
2) eccesso di potere per inesistenza dei presupposti che legittimano l'esclusione.
Si è difesa l’amministrazione intimata eccependo, in limine, la parziale tardività del ricorso avverso il capitolato speciale di appalto e, nel merito, l’infondatezza dell’impugnativa.
Con ordinanza n. 1522 del 4 ottobre 2013 la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 13 marzo 2014, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato e va accolto.
1. Il Collegio si riporta, condividendone i contenuti, a quanto già deciso da questa sezione, in relazione alla medesima procedura di gara, con le sentenze nn. 6055 e 6058/2013, per altri partecipanti parimenti esclusi con la medesima motivazione.
“2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per l’assorbente motivo di seguito esaminato.
Il caso che viene in rilievo nell’odierno processo – esclusione di un’azienda concorrente dalla gara di appalto per mancata adesione dell’impresa ausiliaria al protocollo di legalità vigente nella Regione Campania – è stato esaminato funditus dal Consiglio di Stato, con la decisione della V Sezione, n. 7592 del 3 dicembre 2009, alle cui conclusioni il Collegio aderisce per intero.
Ha osservato il Consiglio di Stato che «nei confronti dell'impresa ausiliaria, siffatto obbligo non è giustificato (…)oltre che dal tenore letterale del disciplinare di gara, dalla posizione che ricopre l'impresa ausiliaria nell'avvalimento previsto dall'art. 49, d.lgs. 163/2006 e dal carattere del protocollo di legalità stipulato dalla stazione appaltante con l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli in data 20.10.2005 [analogo a quello oggi in questione]».
L'impegno a sottoscrivere le dichiarazioni previste dal protocollo di legalità opera, peraltro, secondo quanto previsto, a pena di esclusione, dall’art. 5, punto 16, del capitolato speciale di appalto, nei confronti delle sole «ditte costituenti l’A.T.I. e delle ditte designate dai consorzi per la gestione del servizio».
Pertanto, conformemente al caso esaminato dal Supremo Giudice amministrativo, anche nella fattispecie oggi in discussione, si può affermare che «dalla lettera della disposizione del disciplinare, da interpretare restrittivamente, nella parte in cui prescrive oneri che la legge non prevede, sono perciò formalmente escluse le imprese ausiliarie, dei cui requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, il concorrente si avvale onde soddisfare la richiesta relativa alla specifica gara di lavori, servizi, forniture cui partecipa, non potendo ad alcun titolo essere considerate concorrenti o partecipanti alla gara secondo la lex specialis».
Inoltre, «nell'avvalimento di cui all'art. 49, d.lgs. n. 163/2006, l'impresa "ausiliaria" assolve al compito di permettere al soggetto che ne sia privo, di concorrere alla gara, provando, tramite i propri, il possesso dei richiesti requisiti (T.A.R. Piemonte Torino, II, 17 marzo 2008, n. 430; T.A.R. Puglia Bari, I, 10 ottobre 2007, n. 2486) ma non assume la veste di partecipante alla gara. Diversa conclusione non è dato desumere, oltre che dal testo della disposizione, anche dall'art. 47 comma 2 della direttiva 2000/18/CE relativa a "lavori, servizi e forniture", sulla possibilità di un operatore economico, se del caso e per un determinato appalto, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti e dalla precisazione del successivo comma 3 dell'art. 47, che dello stesso affidamento sulle capacità dei partecipanti (o di altri soggetti), può fare affidamento lo stesso raggruppamento di operatori economici. Precisazione, evidentemente pleonastica qualora l'impresa ausiliaria fosse stata considerata partecipante alla gara dal legislatore comunitario».
Né «in altro senso (…)è dato rinvenire alcuna affermazione nella giurisprudenza comunitaria [Corte di Giustizia CEE, 14 aprile 1994, causa C-389/92 (cd. "Ballast Nedam Groep I"); 18 dicembre 1997, causa C-5/97 (cd. Ballast Nedam Groep II); 2 dicembre 1999. Causa C-176/9 (cd. Holst Italia s.p.a.)], formatasi sotto l'imperio delle precedenti direttive, nella quale la Corte di Giustizia, sia pur sottolineando l'esistenza di vincoli diretti o indiretti fra l'impresa concorrente e quella ausiliaria, ha sottolineato l'estraneità di quest'ultima alla procedura di aggiudicazione. L'accessorietà dell'obbligazione dell'impresa ausiliaria che si perfeziona con l'aggiudicazione e la stipula del contratto a favore del concorrente ausiliato e l'impegno dell'impresa ausiliaria anche verso l'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente (Tar Campania, Napoli, I, 23 marzo 2006 n. 3146; Tar Lazio, Roma, I bis, 2 luglio 2007 n. 7058), incidono sulla terzietà dell'ausiliaria rispetto al contratto d'appalto una volta concluso. Entrambi però, non hanno alcun rilievo sulla verifica dei requisiti nella fase dell'aggiudicazione, anche considerato il carattere soggettivo del requisito inerente l'assenza di violazioni alla normativa «antimafia», nei cui riguardi l'avvalimento non trova applicazione (Cons. Stato V, 30 maggio 2005 n. 2756; IV, 14 febbraio 2005 n. 435) ».
Infatti, «che il quinto comma dell'art. 46, d.lgs. 163/2006 prescriva che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, non comporta per quest'ultimo l'obbligo della piena conoscenza, a pena di esclusione, delle clausole contenute nel Protocollo di legalità. Per il raggiungimento delle finalità del comma quinto dell'art. 46, d.lgs. 163/2006, di estendere l'osservanza della normativa antimafia anche nei confronti dei soggetti non concorrenti, appaiono decisamente più pregnanti l'obbligo della stazione appaltante di acquisire presso la prefettura le informazioni sull'idoneità morale dell'impresa con cui intende trattare, con particolare riguardo alla sua estraneità a organizzazioni mafiose e l'onere, in caso d'inidoneità morale dell'ausiliario non concorrente, di annullare l'aggiudicazione e di risolvere immediatamente e in via automatica il contratto (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 maggio 2006, n. 3910). D'altra parte, il carattere degli obblighi dal protocollo di legalità (…), non assimilabili a prescrizioni legali integrative della lex specialis, implica che le formalità attestanti la loro conoscenza non possano essere fatte valere a pena di esclusione nei confronti di soggetti diversi dai veri e propri concorrenti o partecipanti, ai quali è rivolto il bando o il disciplinare di gara. Il protocollo di legalità opera perciò successivamente alla stipula nei confronti dell'aggiudicataria e, nel caso di avvalimento, nei confronti dell'impresa ausiliaria, indipendentemente dalla sua formale accettazione. Con la stipulazione del contratto, infatti, anche l'impresa ausiliari diviene parte del rapporto negoziale ed è soggetta al Protocollo di legalità, considerata la sua efficacia integrativa del contratto stesso espressamente sancita, nella specie, dal disciplinare di gara, con effetti comunque vincolanti per l'impresa ausiliaria, anche indipendentemente dalla sua preventiva accettazione».
3. Alla luce di tali principi e tenuto conto che, nel caso di specie, lo stesso capitolato speciale di appalto e il bando non impongono l’incombente de quo all’impresa ausiliaria, va ritenuta l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara e degli atti conseguenti che, vanno, pertanto, annullati.
4. Le spese della fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti con esso gravati.
Condanna la A.S.L. Napoli 3 Sud a rifondere alla ricorrente le spese della fase di merito che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014





 

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