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n. 3-2014 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III
- Ordinanza 10 marzo 2014 n. 1120
Pres. Bianchi – Est.
Sinatra
Cofely Italia S.p.A.; Sovigest – Società Valorizzazione
Immobiliari e Gestioni S.p.A.; Ingenium Real Estate S.p.A. (Avv.ti C.G.
Cardia, E. e F. Lubrano) c/ INPS (Avv.ti G. De Ruvo, D. Anziano, L.
Policastro); Romeo Gestioni S.p.A. (Avv.ti R. e R. Ferola, B.L.
Napolitano); CNS - Consorzio di Servizi società Cooperativa (Avv.ti A.
Clarizia, S. Astorri, E. Perrettini) |
1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione –
Annullamento giurisdizionale – Nuovo aggiudicatario – Verifica dei
requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/2006 – Natura – Atto non
confermativo della verifica precedentemente effettuata – Atto
indefettibile per la stipula del contratto di aggiudicazione – Conseguenze
– Istanza cautelare – Accoglimento.
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2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione –
Annullamento giurisdizionale – Nuovo aggiudicatario – Verifica dei
requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/2006 – Ricorso autonomo –
Ammissibilità – Ragioni – Conseguenze – Istanza cautelare – Accoglimento.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicatario
risultante da giudicato – Verifica dei requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs.
163/2006 – Istanza cautelare – Accoglimento – Ragioni – Gravi
inadempimenti accertati con giudicato civile – Valutazione in sede
istruttoria – Insufficienza.
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1. In materia di appalti di servizi, va sospesa la
determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti
dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di
giudicato amministrativo, trattandosi di atto: a) non meramente
confermativo della precedente verifica dei requisiti operata a carico
della controinteressata, scaturendo da autonoma istruttoria; b)
configurante presupposto indefettibile per la stipulazione del contratto
(1) ex art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale
l’aggiudicazione definitiva e la relativa approvazione non sono efficaci
sino a che non vi sia stata la prescritta verifica dei requisiti in capo
all’aggiudicatario, disciplinata dall’art. 48, comma 2, Codice degli
Appalti;
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2. In materia di appalti di servizi, va sospesa la
determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti
dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di
giudicato amministrativo, tenuto conto che tale atto, ponendosi nell’area
che ha «a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non
impinge il giudicato» (2), non è impugnabile con il giudizio di
ottemperanza di fronte al medesimo Giudice d’appello che ha statuito
l’aggiudicazione alla seconda classificata.
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3. In materia di appalti di servizi, va sospesa la
determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti
dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di
giudicato amministrativo, attesa l’insufficiente valutazione in sede
istruttoria circa i rilevanti inadempimenti della controinteressata,
acclarati con sentenza civile passata in giudicato, salva la piena
discrezionalità della Stazione Appaltante nel valutare la rilevanza di
tali fatti ai fini dell’instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con
la attuale aggiudicataria.
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(1) Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n.
10.
(2) Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2. |
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1857 del
2014, proposto da:
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Soc Cofely Italia Spa (Mandataria), Soc Sovigest -
Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni Spa, Soc Sovigest - Società
Valorizzazione Immobiliari e Gestioni Spa (Mandante), Soc Ingenium Real
Estate Spa, Soc Ingenium Real Estate Spa (Mandante) in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.
Carlo Geronimo Cardia, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio
eletto presso Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia,
79, come da procura in calce al ricorso;
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contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale in persona el Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.
Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, Lucia Policastro, con domicilio eletto
presso Gaetano De Ruvo in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
nei confronti di
Soc Romeo Gestioni Spa in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Ferola,
Renato Ferola, Bianca Luisa Napolitano, con domicilio eletto presso
Raffaele Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; Cns - Consorzio
di Servizi Società Cooperativa in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Stefano Astorri, Enzo
Perrettini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via
Principessa Clotilde, 2; Soc Europa Gestioni Immobiliari;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DELLA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DELL’I.N.P.S. 30 GENNAIO 2014, N. 3,
CON LA QUALE LA GARA INDETTA DALL’INPS PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI
GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E DI RAPPORTO DI VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO DEL MEDESIMO È STATA AGGIUDICATA ALLA
SOCIETÀ ROMEO GESTIONI S.P.A., DOPO AVERE POSITIVAMENTE VERIFICATO I
REQUISITI DELLA STESSA.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio dell’ Inps - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, di Soc Romeo Gestioni Spa e di Cns - Consorzio di
Servizi Società Cooperativa;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale
dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti
gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014
il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
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Rilevato che, all’esame sommario proprio della fase
cautelare:
1) allo stato degli atti non paiono fondate le eccezioni di
rito proposte dalle parti resistenti, in quanto:
1-a) la attuale
posizione in graduatoria della ricorrente è utile a radicarne la
legittimazione alla impugnazione in esame, attese la intervenuta
estromissione del RTI Prelios (originario aggiudicatario) in forza della
sentenza del Consiglio di Stato n. 6036\2013 in atti, nonché la esclusione
dalla graduatoria del terzo graduato consorzio CNS ad opera della stazione
appaltante e la perdita di efficacia del decreto cautelare ottenuto da
tale concorrente nell’ambito del giudizio n.r.g. 8070\2011 incardinato
davanti a questo TAR, non essendo seguita misura cautelare
collegiale;
1-b) non pare sussistere la dedotta tardività
dell’impugnazione, posto che la verifica dei requisiti di aggiudicazione
in capo alla controinteressata del giudizio definito con la decisione n.
6063\2013 del Consiglio di Stato, effettuata in ottemperanza a quanto
testualmente disposto da tale sentenza, appare comunque atto indefettibile
ai sensi dell’art. 11 comma VIII del d. lgs. n. 163\2006, per cui
l’aggiudicazione definitiva e la relativa approvazione non sono efficaci
sino a che non vi sia stata la prescritta verifica dei requisiti in capo
all’aggiudicatario, disciplinata dall’art. 48 comma II, con le seguenti
conseguenze sul piano processuale:
1-b-1) l’atto impugnato non appare
meramente confermativo della precedente verifica dei requisiti operata a
carico della controinteressata, tanto da scaturire da autonoma istruttoria
(censurata da parte ricorrente);
1-b-2) tale atto è indefettibile
presupposto per la stipulazione del contratto, poichè (come affermato
dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del
25.2.2014), l’adempimento di cui all’art. 48, comma secondo incide in modo
diretto sull’esito operativo della procedura, condizionando l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva; si tratta quindi di un “adempimento
essenziale per la definizione del procedimento in connessione con il suo
scopo poiché, se la verifica è positiva, viene stipulato il contratto, se
manca, si procede al ricalcolo della soglia di anomalia e all’eventuale
nuova aggiudicazione, con effetto determinante, in entrambi i casi, per la
conclusione efficace della procedura”.
1-b-3) il medesimo atto non
pare impugnabile con il giudizio di ottemperanza di fronte al medesimo
Giudice d’appello che ha statuito l’aggiudicazione alla seconda
classificata, giacchè –per quanto detto sopra- si pone nell’area che ha
“a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge
nel giudicato” (passo da A.P. n. 2\2013);
2) le censure proposte
dalla ricorrente non paiono prive di profili di fondatezza nella parte in
cui denunziano la insufficiente valutazione, in sede istruttoria, delle
vicende legate a rilevanti inadempimenti della controinteressata verso gli
Enti previdenziali cui l’INPS è successore a titolo universale, acclarati
anche in una sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Roma,
salva la piena discrezionalità della stazione appaltante nel valutare la
rilevanza di tali fatti ai fini dell’instaurazione del nuovo rapporto
contrattuale con la attuale aggiudicataria;
3) non paiono prima
facie fondate le censure contenute nel ricorso incidentale c.d.
escludente, in quanto:
3-a) ai sensi dell’ art. 9 del disciplinare
punto b.2) le categorie di qualificazione necessarie per lo svolgimento
dell’appalto potevano essere possedute cumulativamente dai partecipanti in
RTI;
3-b) l’art. 9 punto a.3 del disciplinare prevedeva che il
requisito del fatturato minimo fosse frazionabile senza limiti all’interno
del RTI in via di cumulo;
Ritenuta la sussistenza di elementi di
pregiudizio sufficienti all’accoglimento della domanda cautelare,
correlati al subentro della controinteressata nel servizio in
questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, e per
l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Compensa le
spese della presente fase cautelare.
Fissa la data di discussione del
ricorso nel merito alla pubblica udienza del 18 giugno 2014, ore di
regolamento.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione
ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 7 marzo 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Vincenzo Blanda,
Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
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