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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Ordinanza 10 marzo 2014 n. 1120
Pres. Bianchi – Est. Sinatra
Cofely Italia S.p.A.; Sovigest – Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni S.p.A.; Ingenium Real Estate S.p.A. (Avv.ti C.G. Cardia, E. e F. Lubrano) c/ INPS (Avv.ti G. De Ruvo, D. Anziano, L. Policastro); Romeo Gestioni S.p.A. (Avv.ti R. e R. Ferola, B.L. Napolitano); CNS - Consorzio di Servizi società Cooperativa (Avv.ti A. Clarizia, S. Astorri, E. Perrettini)


1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Nuovo aggiudicatario – Verifica dei requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/2006 – Natura – Atto non confermativo della verifica precedentemente effettuata – Atto indefettibile per la stipula del contratto di aggiudicazione – Conseguenze – Istanza cautelare – Accoglimento.

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Annullamento giurisdizionale – Nuovo aggiudicatario – Verifica dei requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/2006 – Ricorso autonomo – Ammissibilità – Ragioni – Conseguenze – Istanza cautelare – Accoglimento.

 

3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicatario risultante da giudicato – Verifica dei requisiti ex art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/2006 – Istanza cautelare – Accoglimento – Ragioni – Gravi inadempimenti accertati con giudicato civile – Valutazione in sede istruttoria – Insufficienza.

 

 

1. In materia di appalti di servizi, va sospesa la determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di giudicato amministrativo, trattandosi di atto: a) non meramente confermativo della precedente verifica dei requisiti operata a carico della controinteressata, scaturendo da autonoma istruttoria; b) configurante presupposto indefettibile per la stipulazione del contratto (1) ex art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale l’aggiudicazione definitiva e la relativa approvazione non sono efficaci sino a che non vi sia stata la prescritta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, disciplinata dall’art. 48, comma 2, Codice degli Appalti;

 

2. In materia di appalti di servizi, va sospesa la determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di giudicato amministrativo, tenuto conto che tale atto, ponendosi nell’area che ha «a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge il giudicato» (2), non è impugnabile con il giudizio di ottemperanza di fronte al medesimo Giudice d’appello che ha statuito l’aggiudicazione alla seconda classificata.

 

3. In materia di appalti di servizi, va sospesa la determinazione con la quale la S.A. verifica positivamente i requisiti dell’aggiudicatario risultante da scorrimento di graduatoria a seguito di giudicato amministrativo, attesa l’insufficiente valutazione in sede istruttoria circa i rilevanti inadempimenti della controinteressata, acclarati con sentenza civile passata in giudicato, salva la piena discrezionalità della Stazione Appaltante nel valutare la rilevanza di tali fatti ai fini dell’instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con la attuale aggiudicataria.

 

 

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(1) Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 10.
(2) Cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2014, proposto da:

 


Soc Cofely Italia Spa (Mandataria), Soc Sovigest - Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni Spa, Soc Sovigest - Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni Spa (Mandante), Soc Ingenium Real Estate Spa, Soc Ingenium Real Estate Spa (Mandante) in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Carlo Geronimo Cardia, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio eletto presso Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, 79, come da procura in calce al ricorso;

 


contro



Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona el Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, Lucia Policastro, con domicilio eletto presso Gaetano De Ruvo in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

nei confronti di



Soc Romeo Gestioni Spa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Ferola, Renato Ferola, Bianca Luisa Napolitano, con domicilio eletto presso Raffaele Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; Cns - Consorzio di Servizi Società Cooperativa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Stefano Astorri, Enzo Perrettini, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Soc Europa Gestioni Immobiliari;

per l'annullamento



PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CENTRALE DELL’I.N.P.S. 30 GENNAIO 2014, N. 3, CON LA QUALE LA GARA INDETTA DALL’INPS PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E DI RAPPORTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA REDDITO DEL MEDESIMO È STATA AGGIUDICATA ALLA SOCIETÀ ROMEO GESTIONI S.P.A., DOPO AVERE POSITIVAMENTE VERIFICATO I REQUISITI DELLA STESSA.

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di Soc Romeo Gestioni Spa e di Cns - Consorzio di Servizi Società Cooperativa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 


Rilevato che, all’esame sommario proprio della fase cautelare:
1) allo stato degli atti non paiono fondate le eccezioni di rito proposte dalle parti resistenti, in quanto:
1-a) la attuale posizione in graduatoria della ricorrente è utile a radicarne la legittimazione alla impugnazione in esame, attese la intervenuta estromissione del RTI Prelios (originario aggiudicatario) in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6036\2013 in atti, nonché la esclusione dalla graduatoria del terzo graduato consorzio CNS ad opera della stazione appaltante e la perdita di efficacia del decreto cautelare ottenuto da tale concorrente nell’ambito del giudizio n.r.g. 8070\2011 incardinato davanti a questo TAR, non essendo seguita misura cautelare collegiale;
1-b) non pare sussistere la dedotta tardività dell’impugnazione, posto che la verifica dei requisiti di aggiudicazione in capo alla controinteressata del giudizio definito con la decisione n. 6063\2013 del Consiglio di Stato, effettuata in ottemperanza a quanto testualmente disposto da tale sentenza, appare comunque atto indefettibile ai sensi dell’art. 11 comma VIII del d. lgs. n. 163\2006, per cui l’aggiudicazione definitiva e la relativa approvazione non sono efficaci sino a che non vi sia stata la prescritta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, disciplinata dall’art. 48 comma II, con le seguenti conseguenze sul piano processuale:
1-b-1) l’atto impugnato non appare meramente confermativo della precedente verifica dei requisiti operata a carico della controinteressata, tanto da scaturire da autonoma istruttoria (censurata da parte ricorrente);
1-b-2) tale atto è indefettibile presupposto per la stipulazione del contratto, poichè (come affermato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 25.2.2014), l’adempimento di cui all’art. 48, comma secondo incide in modo diretto sull’esito operativo della procedura, condizionando l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; si tratta quindi di un “adempimento essenziale per la definizione del procedimento in connessione con il suo scopo poiché, se la verifica è positiva, viene stipulato il contratto, se manca, si procede al ricalcolo della soglia di anomalia e all’eventuale nuova aggiudicazione, con effetto determinante, in entrambi i casi, per la conclusione efficace della procedura”.
1-b-3) il medesimo atto non pare impugnabile con il giudizio di ottemperanza di fronte al medesimo Giudice d’appello che ha statuito l’aggiudicazione alla seconda classificata, giacchè –per quanto detto sopra- si pone nell’area che ha “a che fare con il prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato” (passo da A.P. n. 2\2013);
2) le censure proposte dalla ricorrente non paiono prive di profili di fondatezza nella parte in cui denunziano la insufficiente valutazione, in sede istruttoria, delle vicende legate a rilevanti inadempimenti della controinteressata verso gli Enti previdenziali cui l’INPS è successore a titolo universale, acclarati anche in una sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Roma, salva la piena discrezionalità della stazione appaltante nel valutare la rilevanza di tali fatti ai fini dell’instaurazione del nuovo rapporto contrattuale con la attuale aggiudicataria;
3) non paiono prima facie fondate le censure contenute nel ricorso incidentale c.d. escludente, in quanto:
3-a) ai sensi dell’ art. 9 del disciplinare punto b.2) le categorie di qualificazione necessarie per lo svolgimento dell’appalto potevano essere possedute cumulativamente dai partecipanti in RTI;
3-b) l’art. 9 punto a.3 del disciplinare prevedeva che il requisito del fatturato minimo fosse frazionabile senza limiti all’interno del RTI in via di cumulo;
Ritenuta la sussistenza di elementi di pregiudizio sufficienti all’accoglimento della domanda cautelare, correlati al subentro della controinteressata nel servizio in questione;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare in epigrafe, e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa la data di discussione del ricorso nel merito alla pubblica udienza del 18 giugno 2014, ore di regolamento.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014





 

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