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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 23 ottobre 2014 n. 5226
A. Pajno Pres. - F. Franconiero Est.
Bargello Onlus (Avv.ti D. Benussi e G. Morbidelli) contro la Regione Toscana(Avv.ti L. Bora e N. Gentini)


1. Società ed associazioni – Procedimento di trasformazione in fondazione di una associazione onlus - Art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000 – d.m. beni ed attività culturali del 7 maggio 2002 - Parere Ministeriale - Necessità

 

2. Società ed associazioni – Trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione – Diniego – Motivato con esigenze di tutela dei creditori sociali - Illegittimità

 

 

1. Nel procedimento di trasformazione in fondazione di una associazione onlus (in specie denominata Amici del Bargello) rientrante tra quelle che operano 'nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali' ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000, deve comunque ritenersi necessario il parere del Ministro. Ciò per la decisiva considerazione che questo apporto consultivo è in ogni caso dovuto per le richieste di riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dalle regioni. Depone in questo senso la formulazione della citata disposizione normativa, oltre che delle norme regolamentari contenute d.m. beni ed attività culturali del 7 maggio 2002, emanato in attuazione della stessa.

 

2. È illegittimo il diniego di trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione motivato con esigenze di tutela dei creditori sociali ove le stesse possono comunque essere salvaguardate imponendo all’ente che domanda riconoscimento della personalità giuridica adeguate forme di pubblicità, all’effettuazione delle quali subordinare l’iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto concerne il più generale profilo della verifica di adeguatezza patrimoniale rispetto allo scopo statutario, l’applicazione delle analogica dell’art. 2500 ter, comma 2, cod. civ. legittimano l’autorità amministrativa competente a chiedere, qualora ne ravvisi la necessità, una relazione di stima del patrimonio esistente alla data della trasformazione, tanto più alla luce del fatto che gli enti di cui al libro I del codice civile non sono soggetti all’obbligo di tenuta di scritture contabili valevoli invece per le società.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 3802 del 2012, proposto dall’Associazione Amici del Bargello - Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Benussi e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Carducci 4;

 

contro



Regione Toscana, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Nicola Gentini, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini 14;

 

per la riforma



della sentenza del T.A.R. TOSCANA, SEZIONE I, n. 1811/2011, resa tra le parti, concernente un diniego di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Domenico Benussi e Marcello Cecchetti, su delega degli avv.ti Lucia Bora e Nicola Gentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La onlus associazione Amici del Bargello, attiva nel campo della tutela, promozione e valorizzazione della cose di interesse artistico e storico ed in particolare del museo nazionale del Bargello di Firenze, deliberava in data 29 aprile 2010 la propria trasformazione in fondazione e il successivo 1° giugno domandava alla Regione Toscana l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private da essa tenuto ai sensi del d.p.r. n. 361/2000 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”).
Contro il successivo diniego regionale, espresso nel decreto dirigenziale n. 3822 del 2 agosto 2010, e motivato sulla base dell’impossibilità, stante la mancanza di una previa fase di liquidazione, "di procedere con esiti certi ad una verifica della integrità e congruità del patrimonio dell’ente trasformato, che potrebbe essere sottoposto successivamente all’aggressione da parte di eventuali creditori dell’associazione" (verbale della conferenza di servizi in data 21 luglio 2010), l’associazione adiva il TAR Toscana, chiedendone l’annullamento.
2. Il TAR adito rigettava il ricorso.
Disattendendo tutte le censure in esso contenute, il giudice di primo grado statuiva che:
- l’omessa comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è legittima in base al regolamento regionale n. 31/2001 (“Regolamento di attuazione della L.R. 24 aprile 2001, n.19 in materia di persone giuridiche”), il quale non prevede tale adempimento;
- l’obbligo di acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dall’art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000 citato, è configurabile "nei casi in cui il procedimento per il riconoscimento delle persone giuridiche nelle materie coinvolgenti la sua competenza giunga ad un esito positivo, ma non nel caso opposto in cui il riconoscimento venga rifiutato";
- in modo ragionevole la Regione ha negato l’iscrizione nel registro in un caso di trasformazione non tipizzata dal codice civile, tale da non consentire all’amministrazione la necessaria previa valutazione, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del citato regolamento regionale n. 31/2001 "dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali, dell’idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalità statutarie".
3. L’associazione Amici del Bargello ha proposto appello, contenente tutti i motivi di impugnativa già respinti in primo grado.
4. Si è costituita in resistenza la Regione Toscana.

DIRITTO



1. Il primo motivo d’appello è infondato.
Se è infatti vero, come sostiene l’appellante, che ai sensi del proprio art. 29, comma 2-bis, la legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 è applicabile anche ai procedimenti di competenza regionale, con specifico riguardo agli "obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento", attenendo gli stessi ai livelli essenziali ex art. 117, comma 1, lett. m), Cost., nondimeno, deve osservarsi che tale applicazione non può estendersi fino alla pedissequa introduzione di tutti gli istituti contemplati dalla legge statale, essendo per contro sufficiente che la normativa regionale assicuri standard partecipativi non deteriori rispetto a quelli assicurati dalla prima.
Alla luce di questa notazione, deve ritenersi condivisibile il rilievo del TAR secondo cui la partecipazione procedimentale è stata comunque consentita attraverso "l’inoltro della comunicazione di avvio procedimento e la possibilità di formulare un interpello alla Regione intimata", in applicazione del citato regolamento n. 31/2001 (comunicazione nel caso di specie effettuata con nota in data 18 giugno 2010, n. 165054).
2. Inoltre, diversamente da quanto sostiene l’associazione appellante, l’interpello consente comunque di ottenere, ancorché in via preventiva, l’avviso dell’amministrazione sulla futura richiesta di iscrizione, così orientando non solo il privato nella formulazione dell’istanza ma anche l’amministrazione stessa nel successivo esame di questa, e dunque svolgendo una funzione assimilabile al preavviso previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990.
Il fatto poi che nel diniego di iscrizione impugnato del presente giudizio la Regione abbia mutato avviso rispetto all’interpello iniziale può al più risolversi in una illegittimità della determinazione finale ma non può ricavarsi la medesima conseguenza facendola derivare dalla partecipazione al prodromico procedimento.
3. Il secondo motivo è invece fondato.
Infatti, sulla base dell’incontroverso presupposto che l’associazione Amici del Bargello rientra tra quelle che operano "nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali", ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.p.r. n. 361/2000, deve conseguentemente ritenersi necessario il parere del Ministro. Ciò per la decisiva considerazione che questo apporto consultivo è in ogni caso dovuto per le richieste di riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dalle regioni.
4. Depone in questo senso, in primo luogo, la formulazione della citata disposizione normativa, oltre che delle norme regolamentari contenute d.m. beni ed attività culturali del 7 maggio 2002, emanato in attuazione della stessa (“Individuazione dei casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato a preventivo parere, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”).
L’art. 1 del decreto ministeriale in esame prevede infatti che l’acquisto della personalità giuridica degli enti non riconosciuti operanti nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali "è subordinato al preventivo parere" di quest’ultimo. Il successivo art. 2 subordina poi il rilascio del parere favorevole a specifici presupposti, tra i quali l’adeguatezza patrimoniale dell’ente rispetto allo scopo (comma 1, lett. b).
Quindi, dall’analisi della prima di tali disposizioni emerge che il parere ministeriale è in ogni caso dovuto.
5. L’assunto è del resto avvalorato anche dalla considerazione di carattere generale che un apporto consultivo normativamente previsto non può essere ritenuto obbligatorio secundum eventum del procedimento, e cioè a seconda che l’autorità di potestà decisionale sia orientata per il rigetto anziché per l’accoglimento. In questo modo, infatti, verrebbe meno la stessa funzione dell’attività consultiva, consistente nell’orientare la potestà decisionale, anche in senso in ipotesi diverso da quello inizialmente prefigurata dall’amministrazione titolare di quest’ultima.
6. L’art. 2 regola invece in modo specifico l’ipotesi in cui il parere sia favorevole, attraverso l’indicazione dei presupposti a ciò necessari. E’ tuttavia pacifico che l’insussistenza anche di uno solo di questi comporta l’emissione di un parere negativo, che comunque deve essere fornito dal Ministero competente.
Al riguardo, è significativo il fatto che ai sensi del citato art. 2, comma 1, lett. b), spetta all’autorità di governo valutare l’adeguatezza patrimoniale dell’ente che domanda il riconoscimento della personalità giuridica. Si tratta in altri termini del medesimo presupposto che nel caso oggetto del presente giudizio ha determinato il diniego regionale poi impugnato, e che in ipotesi avrebbe invece potuto essere diversamente apprezzato in sede consultiva.
Pertanto il diniego in questione è perciò legittimo sotto questo profilo.
7. In contrario non rileva il fatto che nel procedimento da cui scaturisce il provvedimento impugnato nel presente giudizio è stato acquisito il parere della competente direzione generale per i beni culturali e paesaggistici (nota dell’8 giugno 2010), giacché questo è stato acquisito dall’associazione odierna appellante anteriormente all’istanza di riconoscimento ed è stata resa con esclusivo riguardo allo statuto della fondazione.
8. Del tutto non condivisibile è poi quanto la Regione Toscana afferma in memoria conclusionale e cioè che il parere omesso non avrebbe inciso sull’esito del procedimento, perché in questo modo si svilisce un apporto consultivo normativamente previsto e si anticipa nella presente fase contenziosa una valutazione da svolgere in sede procedimentale, nella completezza degli elementi sui quali la determinazione conclusiva deve essere adottata.
9. Fondato è anche il terzo motivo, con cui sono riproposte le censure di ordine sostanziale nei confronti del diniego di iscrizione impugnato.
A questo riguardo, conformemente a quanto deduce l’associazione appellante, deve premettersi che il provvedimento in questione muove da un dato inoppugnabile, consistente nella mancanza di previsioni normative concernenti il caso della trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione, e dalla necessità di verificare l’adeguatezza patrimoniale dell’ente da riconoscere e l’assenza di possibili pregiudizi per i creditori, conseguenti al passaggio da un regime di responsabilità illimitata (art. 38 cod. civ.) ad uno di limitazione conseguente al riconoscimento della personalità giuridica.
Nondimeno, come deduce l’appellante, è illogica la decisione di negare il riconoscimento della personalità giuridica adducendo l’impossibilità di effettuare tale verifica a causa dell’assenza di una normativa ad hoc.
10. In realtà, in specie dopo le modifiche introdotte al codice civile dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6/2003, la trasformazione di enti collettivi è un istituto di carattere generale. Essa è infatti non solo analiticamente disciplinata per i casi di trasformazione da ed in società (artt. 2498 – 2500 novies cod. civ.), ma anche presupposta per gli enti privi di finalità lucrative, ed in particolare per le fondazioni (art. 28).
11. Ai fini del presente giudizio rilevano in particolare le norme sulla trasformazione “progressiva”, vale a dire a quella vicenda modificativa dell’ente collettivo in cui questo passa da un regime di responsabilità illimitata dei relativi appartenenti ad uno di responsabilità limitata.
Norma cardine per questo caso è l’art. 2500 quinquies, rubricato "Responsabilità dei soci", il quale sancisce la regola per cui "La trasformazione non libera ai soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione". A sua volta, la disposizione richiamata ed il precedente comma 2, regolano le forme ed il contenuto degli adempimenti pubblicitari necessari a perfezionare il procedimento di trasformazione.
A queste previsioni va poi aggiunto l’art. 2500 ter, dedicato alla trasformazione di società di persone in società di capitali, e nel quale si dispone che il capitale della società risultante dalla trasformazione "deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo del passivo", in base ad una "relazione di stima", redatta a norma delle disposizioni concernenti le società per azioni o a responsabilità limitata, a seconda del tipo sociale prescelto.
Per concludere sul punto, deve sottolinearsi che al fine di evitare pregiudizi per le ragioni dei creditori dell’ente che si trasforma è previsto il rimedio dell’opposizione ex art. 2500 novies.
12. Le norme finora esaminate depongono chiaramente nel senso dell’ammissibilità di una trasformazione da associazione non riconosciuta a fondazione.
Come evidenzia l’appellante, si tratta in questo caso di una trasformazione “omogenea”, che lascia inalterato il fine non lucrativo, ammissibile a fortiori rispetto alle ipotesi di trasformazione eterogenea espressamente previste (art. 2500 septies e octies), ma che determina una modifica del regime di responsabilità per le obbligazioni sociali.
In relazione a quest’ultima evenienza, le sopra accennate esigenze di tutela dei creditori sociali – legittimamente addotte dall’amministrazione a fondamento del diniego - possono comunque essere salvaguardate imponendo all’ente che domanda riconoscimento della personalità giuridica adeguate forme di pubblicità, all’effettuazione delle quali subordinare l’iscrizione nel registro delle imprese.
13. Per quanto concerne il più generale profilo della verifica di adeguatezza patrimoniale rispetto allo scopo statutario, nell’ambito del quale rientra quello poc’anzi visto della tutela dei creditori, l’applicazione delle analogica delle disposizioni codicistiche sopra esaminate, ed in particolare l’art. 2500 ter, comma 2, legittimano l’autorità amministrativa competente a chiedere, qualora ne ravvisi la necessità, una relazione di stima del patrimonio esistente alla data della trasformazione, tanto più alla luce del fatto che gli enti di cui al libro I del codice civile non sono soggetti all’obbligo di tenuta di scritture contabili valevoli invece per le società.
Tale adempimento documentale è in effetti proprio quello che può consentire, tanto ai creditori sociali quanto all’autorità amministrativa competente, di apprezzare con maggior grado di consapevolezza, rispettivamente, le conseguenze derivanti dalla trasformazione per le loro ragioni di credito, ed eventualmente proporre opposizione ex art. 2500 novies sopra citato, e la proporzione economica tra la funzione dell’ente e la consistenza dei mezzi patrimoniali ad essa sottostante.
14. Ulteriori corollari della tesi qui sostenuta è che il controllo sulla trasformazione e la sua efficacia richiederanno, ai sensi dell’art. 2500, comma 1, la forma l’atto pubblico - nel caso di specie concretamente adottato (si allude alla delibera di trasformazione in data 29 aprile 2010) - e la relativa iscrizione nel registro delle imprese, in virtù dell’art. 2436.
15. In conclusione, l’appello deve essere accolto nei termini sopra esposti e pertanto, in riforma della sentenza del TAR, deve essere accolta l’impugnativa dell’associazione Amici del Bargello ed annullato il diniego con essa impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso colà proposto.
Condanna la Regione Toscana a rifondere all’associazione Amici del Bargello onlus le spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 10.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2014





 

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