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n. 10-2014 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE III
- Sentenza 8 ottobre 2014 n. 4997
Pres. Gianpiero Paolo Cirillo,
est. Alessandro Palanza
Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop)
(Avv. Bruno Ricciardelli) c. Regione Campania (Avv. Massimo Lacatena),
Commissario Governativo per la Sanità Campana (Avvocatura Generale dello
Stato) |
1. Sanità - Regolamento della Regione Campania n. 1/2007
- Accreditamento istituzionale Strutture pubbliche che erogano attività di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale – Regime differenziato
rispetto a quelle private - Legittimità – Sussiste - Ragioni
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2. Sanità – Accreditamento istituzionale – Strutture
pubbliche che erogano attività di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale - Istanze – Termine di presentazione – Natura – Ordinatoria
– Mancanza- Illegittimità- Non sussiste
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1. E’ legittimo il regime differenziato fissato dal
Regolamento della Regione Campania n.1/2007 per la presentazione delle
istanza di accreditamento istituzionale da parte di strutture pubbliche o
pubbliche equiparate che erogano attività di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale. In particolare, il differimento per le strutture
pubbliche del termine previsto per l’adeguamento strutturale impiantistico
e tecnologico, previsto nel Regolamento, risulta giustificato dalla
necessità di portare preventivamente a compimento i programmi di
investimenti statali e regionali per l’edilizia sanitaria finalizzati, tra
l’altro, proprio a tale adeguamento, che altrimenti sarebbero vanificati.
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2. In materia di sanità pubblica, il termine apposto
dalle P.A. per la presentazione delle istanze di accreditamento da parte
di strutture pubbliche, o pubbliche equiparate, che erogano attività di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale deve considerasi di
natura meramente ordinatoria, con la conseguenza la mancanza del detto
termine non può essere sufficiente a determinare la illegittimità del
Regolamento Regionale disciplinante il regime di accreditamento.(Nel caso
di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto le legittimo il Regolamento
della Regione Campania n.1/2007 per l'accreditamento istituzionale dei
soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale nella parte cui non prevede un
termine finale di presentazione delle istanze di accreditamento per le
strutture pubbliche)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8135 del
2010, proposto da: Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop),
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Ricciardelli, con domicilio eletto
presso Leo Studio in Roma, via Ottaviano n. 105;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa
dall'avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso Ufficio di
Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29; Commissario
Governativo per la Sanità Campana, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI:
SEZIONE I n. 08889/2009, resa tra le parti, concernente regolamento per
accreditamento soggetti pubblici e privati che erogano attivita' di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale;
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Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione
Campania e di Commissario Governativo per la Sanità Campana;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Alessandro Palanza
e uditi per le parti gli avvocati Lirosi su delega di Ricciardelli,
Consolazio su delega di Lacatena e l’avvocato dello Stato
Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
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FATTO e DIRITTO
1. - L'Associazione Italiana Ospedalità Privata
(A.I.O.P.) ha impugnato davanti al TAR per la Campania – Napoli il
regolamento della Regione Campania n. 1 del 22.6.2007 per l'accreditamento
istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero e
in regime residenziale, chiedendone l'annullamento parziale per
alterazione del regime di concorrenza dovuta all'ingiustificata disparità
di trattamento tra strutture pubbliche e private in relazione ai termini
fissati per l'inoltro delle istanze di accreditamento; nonché per la
mancata verifica di programmazione (per le strutture gia` in esercizio)
che comprometteva l’entrata a regime del nuovo accreditamento
istituzionale; infine per difetto di coordinamento tra il testo licenziato
dalla Giunta e quello approvato dal Consiglio, relativi ai coefficienti
per il fabbisogno di personale delle strutture.
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2. - Il TAR per la Campania riteneva infondate le
prime due censure, motivando che il sistema di concorrenzialità pura tra
strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni sanitarie e`
stato attenuato sia con la riforma di cui al d.lgs. 19.6.1999 n. 229, sia
ad opera di pronunce giurisprudenziali orientate alla necessità di
massimizzare la tutela costituzionale del diritto alla salute di cui
all’art. 32 Cost. e di contenimento della spesa sanitaria. Inoltre, per il
TAR e` legittima la previsione di un regime differenziato di favore per le
strutture pubbliche, perché queste sono assoggettate ad una particolare
condizione di doverosità ed indefettibilità nel garantire a tutti
l’assistenza sanitaria, a prescindere da limiti di spesa, in ragione della
loro natura di soggetto pubblico istituzionalmente preposto all’erogazione
di un servizio pubblico (il TAR cita: Corte di Giustizia CE, 11 luglio
2006 n. 205 e 1° giugno 2006 n. 205, per cui gli enti pubblici non
agiscono in qualità di imprese quando partecipano alla gestione del
servizio sanitario pubblico; Corte Costituzionale 2 aprile 2009 n. 94, per
cui e` impossibile configurare una equiordinazione tra strutture sanitarie
pubbliche e private). Ancora il TAR evidenzia che per quelle strutture
pubbliche non interessate da programmi di investimenti di edilizia
sanitaria il termine finale è il medesimo; che la differente disciplina si
giustifica anche per il fatto che il ritardo nel rilascio
dell’autorizzazione in favore delle strutture pubbliche può essere
superato attraverso il coordinamento e l’attivazione di soggetti tutti
pubblici (Regione, Azienda sanitaria locale e Comune), mentre per la
struttura privata viene previsto lo specifico meccanismo sostitutivo di
cui al secondo comma dell’art. 4 del regolamento. Secondo il TAR poi il
differimento del termine di adeguamento ai nuovi requisiti trova
giustificazione nell’attuazione di una programmazione in materia di
edilizia sanitaria destinata ad incidere favorevolmente sulle
caratteristiche operative delle strutture pubbliche e non dà luogo
all’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture pubbliche
operanti in modo precario, con ricadute negative sulla qualità del
servizio dal momento che tale considerazione dà per presupposta
un’inadeguatezza assoluta delle stesse per nulla dimostrata, senza
considerare che una simile presunzione si pone in contrasto con lo stesso
principio di continuità operativa dei centri già in esercizio – pubblici
ed anche privati – sancito dall’art. 6 della legge 724/94, dalla D.G.R.C.
3 febbraio 1998 n. 377, dalla D.G.R.C. 7 agosto 2001 n. 3958 e dallo
stesso regolamento regionale impugnato, ma non su questo punto. Infine, il
TAR dichiara inammissibile la terza censura, accogliendo l’eccezione
sollevata dalla Regione Campania, trattandosi di profili di illegittimità
direttamente incidenti sulle singole strutture che come tali non
consentono di configurare né una legittimazione in capo all’associazione
di categoria (potendo, in considerazione del regime di concorrenza
esistente tra le strutture private, addirittura profilarsi una situazione
di incompatibilità), né l’attualità dell’interesse, in considerazione del
fatto che solo in presenza in un’istanza di accreditamento da parte di una
specifica struttura privata è configurabile una concreta lesività delle
disposizioni censurate.
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3. - L’associazione appellante, nell’opporsi alla
sentenza di rigetto, ripropone tutti i motivi di censura sollevati in
primo grado e sottolinea che l’atto impugnato è discriminatorio e
contrario all'interesse pubblico, prevedendo che le strutture private
debbano possedere i requisiti entro i 240 giorni e consentendo per quelle
pubbliche l’adeguamento a tali requisiti entro un arco temporale molto più
ampio. Ciò in contrasto con le disposizioni del d..lgs n. 502/1992, della
legge della Regione Campania n. 24/2006 e dello stesso regolamento
impugnato, che prescrivono un regime di equiordinazione tra strutture
pubbliche e private. Inoltre sono violati i principi di economicità,
efficacia, pubblicità, trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 1
della legge n. 241/90. Con memoria di udienza del 27 maggio 2014,
l’appellante aggiunge che tutte le argomentazioni addotte dal TAR sono
incongrue e in contrasto con i principi stabiliti dalla normativa vigente.
A sproposito sono citate sia la decisione della Corte di Giustizia delle
Comunità europee sia la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del
2009, che riguardano fattispecie del tutto diverse.
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4.- L’Amministrazione si è costituita in giudizio con
propria memoria in cui ha eccepito l’inammissibilità per carenza di
interesse, attesa la natura generale e astratta e, dunque, non
immediatamente lesiva del gravato regolamento, nonché l'infondatezza nel
merito, sottolineando che la aziende sanitarie della Campania sono tutte
impegnate nella realizzazione dei programmi di adeguamento strutturale,
impiantistico e tecnologico previsti dalla legislazione statale e
regionale e dovevano essere messi in grado di completarli. Si rileva
inoltre che l’art. 4 del regolamento non prevede un termine di
presentazione della domanda limitandosi a stabilire che l’istanza di
accreditamento istituzionale non possa esser presentata prima di 120
giorni dalla pubblicazione del regolamento sul BURC della Regione
Campania. Con riferimento al secondo motivo di ricorso la Regione
evidenzia che è stata travisata la norma impugnata la quale non sottrae le
strutture sanitarie pubbliche al vincolo della verifica della
compatibilità programmatica, ma differenzia solo il percorso della
verifica in relazione alle caratteristiche proprie delle strutture
pubbliche.
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5. - L’Associazione appellante replica con memoria
presentata in data 11 giugno 2014, affermando che l’atto impugnato non è
atto generale bisognevole di specificazione con atto applicativo, ma
contenente esso stesso la determinazione pregiudizievole e lesiva per le
strutture private accreditate aderenti alla Associazione. Richiama al
riguardo l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2012. Quanto ai
termini per la presentazione della domanda l’appellante osserva che,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, l’art. 4 fissa
espressamente un termine finale di soli 240 giorni per la proposizione
delle domande per le strutture private accreditate provvisoriamente,
mentre per le strutture pubbliche lo stesso termine è di 2 anni
dall’ottenimento del finanziamento per la
ristrutturazione.
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6. - La causa è stata discussa ed è passata in
decisione alla udienza pubblica del 3 luglio 2014 .
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7. - L’appello è infondato.
7.1. - In
considerazione della non univoca ricostruzione effettuata dalle parti, è
bene chiarire innanzi tutto, la portata delle disposizioni su cui si
incentrano le doglianze dell’appellante:
- l’articolo 4 del regolamento
regionale n. 1 del 22 giugno 2007 stabilisce, al comma 1, che i soggetti
titolari delle strutture pubbliche e equiparate, private provvisoriamente
accreditate e private già in esercizio che erogano le attività elencate
all’articolo 1, comma 3 (e cioè prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a
ciclo continuo e diurno e prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime
residenziale o semiresidenziale), possono chiedere alla Regione Campania
l’accreditamento istituzionale, a condizione che siano in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria rilasciata ai
sensi della delibera della Giunta regionale n. 3958 del 7.8.2001 nonché
dei requisiti ulteriori definiti nei Capi II e III dello stesso
regolamento n. 1/2007. Questa norma pone sullo stesso piano solo “a
regime” le strutture pubbliche (ed equiparate) e le strutture
private;
- il comma 2 dello stesso articolo 4, con disposizioni di
carattere transitorio, stabilisce che in fase di prima applicazione le
istanze di accreditamento possono essere inoltrate non prima di centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul BURC; per le
strutture pubbliche e pubbliche equiparate, questo termine iniziale per la
presentazione delle istanze viene però fatto decorrere dalla data di
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio concessa ai sensi della DGRC n.
3958 del 7 agosto 2001. Il comma 2 prosegue stabilendo che: “Al fine di
garantire alle strutture pubbliche e pubbliche equiparate (Ospedali
Classificati) la realizzazione dei programmi di investimenti in edilizia
sanitaria – con le risorse assegnate alla Regione per quanto riguarda le
prime e con quelle assegnate direttamente dallo Stato per le seconde – la
scadenza prevista dalla DGRC n. 1465 del 18 settembre 2006” (e cioè la
scadenza del termine entro il quale le strutture sanitarie e/o
sociosanitarie pubbliche in esercizio, le strutture private in esercizio e
le strutture private temporaneamente accreditate dovevano adeguarsi ai
requisiti strutturali ed impiantistici) “è differita sino al completamento
di detto programma regionale e comunque non oltre due anni dalla data di
concessione del finanziamento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.
296”;
- il comma 21 dello stesso art. 4 stabilisce che, per i soggetti
titolari di strutture private provvisoriamente accreditate già in
esercizio, il termine ultimo per la presentazione della istanza è fissato
non oltre 240 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel BURC.
La mancata presentazione comporta la revoca del titolo di provvisorio
accreditamento.
- i commi 6 e 7 disciplinano la verifica della
funzionalità della struttura richiedente rispetto alla programmazione
regionale demandata all’Assessorato alla sanità. Secondo il comma 6, la
verifica è effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisizione
dell’istanza. Il comma 7 aggiunge che per le strutture private e private
provvisoriamente accreditate già in esercizio “la verifica regionale ha
esito positivo nei casi in cui si evidenzia una carenza di strutture, sino
alla copertura di tale carenza.”;
- il comma 8 infine chiarisce la
procedura da seguire nel caso in cui si dovesse invece evidenziare un
esubero. In tale ipotesi “la valutazione deve essere preceduta da una
richiesta alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al
fine di ottenere (..) ulteriori elementi di giudizio“ analiticamente
indicati dallo stesso comma.
7.2. – Dall’esame della normativa
soprachiamata emerge che il differente trattamento delle strutture
pubbliche rispetto a quelle private concerne soltanto la fase di prima
applicazione del regolamento ed è limitata ai seguenti aspetti: a) al
differimento del termine per l’adeguamento delle strutture ai requisiti
strutturali e impiantistici, termine peraltro in passato già differito
anche a favore delle strutture private; b) mancata indicazione di un
termine finale per la presentazione della istanza di accreditamento
istituzionale; c) mancata considerazione in fase di verifica regionale
della ipotesi di esubero delle strutture riferita ai soli soggetti
privati.
7.3. – Come rilevato dalla Regione Campania il differimento
per le strutture pubbliche del termine previsto per l’adeguamento
strutturale impiantistico e tecnologico risulta giustificato dalla
necessità di portare preventivamente a compimento i programmi di
investimenti statali e regionali per l’edilizia sanitaria finalizzati, tra
l’altro, proprio a tale adeguamento. Altrimenti la conseguenza sarebbe
stata di vedere vanificato un ingente e pluriennale sforzo finanziario
operato a livello statale e regionale oltre che un importante programma
organico di rinnovamento del patrimonio edilizio pubblico.
7.4. – Va
comunque sottolineato che il differimento del termine di adeguamento per
le strutture pubbliche non è sine die, essendo previsto che non possa
spingersi oltre due anni dalla data di concessione del finanziamento di
cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296.
7.5. – Al riguardo va anche
notato che, in via generale, con riferimento a questo tipo di termini, in
nessun modo possono assimilarsi le situazioni di soggetti pubblici - per i
quali gli adeguamenti dipendono da investimenti alla cui decisione ed
esecuzione concorre la responsabilità di numerose altre amministrazioni- a
quelle di soggetti privati che operano al proprio interno e al di fuori
della accentuata complessità delle procedure pubbliche.
7.6. – Per
quanto riguarda la mancanza del termine per l’accreditamento
istituzionale, deve osservarsi che tale adempimento ha una valenza diversa
per le strutture pubbliche rispetto a quelle private, tale che, per le
prime, anche l’eventuale apposizione di un termine avrebbe un carattere
meramente ordinatorio. La mancanza di un termine ordinatorio non può
essere ragione sufficiente a determinare la illegittimità per questa parte
del regolamento impugnato.
7.7. - Per quanto riguarda la diversa
modalità di verifica della compatibilità programmatica, anch’essa è
giustificata dal fatto che le strutture pubbliche sono indefettibili in
quanto tenute a garantire tutti i servizi essenziali per la cittadinanza
con modalità tipiche non comparabili con quelle a cui sono tenute le
strutture private.
7.8. – E’ da sottolineare che anche in caso di
riscontrato esubero il comma 8 prevede una specifica istruttoria al cui
esito la struttura privata potrebbe ottenere il richiesto accreditamento
nonostante l’iniziale riscontro negativo.
7.9. – Non sono rilevanti ai
fini della definizione della causa, le segnalate difformità tra testo
approvato dal Consiglio regionale e quello emanato dal Presidente della
Giunta, riconducibili ad errori materiali sanabili con le procedure
preposte a questo scopo.
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8. – L’appello deve essere pertanto respinto e la
sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni, con le
integrazioni rese necessarie dalla considerazione dei motivi di
appello.
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9. - Le spese per la presente fase del giudizio
seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto,
respinge l'appello..
Condanna l’associazione
appellante al pagamento delle spese per questa fase del giudizio
liquidandole in Euro 4000.00 oltre a IVA e CPA, da ripartire in parti
uguali tra le Amministrazioni appellate e costituite in giudizio
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo
Cirillo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto
Capuzzi, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro
Palanza, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2014
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