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n. 10-2014 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 20 ottobre 2014 n. 5168
Pres. Baccarini – Est. Lageder
GSA (Avv.ti Ponti, De Pauli, Mazzeo, Protto) c/Università degli studi
di Udine (Avvocatura generale dello Stato) |
Contratti della p.a. – Gara – Partecipazione – Requisiti
generali - Prestazioni analoghe all’oggetto della gara – Concorrente –
Previsione nell’oggetto sociale – Insufficienza - Attivazione presso la
C.C.I.A.A. - Necessità – Conseguenze - Esclusione
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In una procedura di gara l’oggetto sociale e l’attività
effettivamente esercitata da un’impresa non possono essere considerati
come concetti coincidenti, poiché un’attività ben può essere prevista
nell’oggetto sociale senza essere poi attivata in concreto, sicché è
proprio l’iscrizione dell’impresa in una determinata categoria presso la
C.C.I.A.A., che prova la volontà della stessa impresa di esercitare
quell’attività, per la quale ha chiesto l’iscrizione. Ne consegue che deve
essere escluso il concorrente che partecipa ad una gara per l’affidamento
di un servizio rientrante nel suo oggetto sociale ma che non risulta
attivato presso la Camera di Commercio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5383 del
2014, proposto da: GSA - Gruppo Servizi Associati s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avvocati Luca Ponti, Luca De Pauli, Luca Mazzeo e Mariano Protto, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli, in
Roma, via Giosuè Borsi, 4;
contro
CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società
Cooperativa, in proprio e quale mandataria di costituenda a.t.i. con
Italpol Group s.p.a., Corpo Vigili Notturni s.p.a. e Securitas Metronotte
Vesuvio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Presot e Roberto Adamo, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Ippolito
Nievo, 61;
nei confronti di
Università degli Studi di Udine, in persona
del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. FRIULI -
VENEZIA - GIULIA, TRIESTE, SEZIONE I, n. 253/2014, resa tra le parti e
concernente: gara d’appalto per l’affidamento del servizio di portierato,
vigilanza e pattugliamento armati presso le sedi universitarie
dell’Università degli Studi di Udine;
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Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti
appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Visto l’art. 120, commi 11 e 6, cod. proc. amm.;
Relatore,
nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2014, il Cons. Bernhard
Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati De Pauli, Mazzeo e Presot,
nonché l’avvocato dello Stato Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto
e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
PREMESSO che al presente giudizio di appello
(introdotto con ricorso depositato il 26 giungo 2014) trova applicazione
la disciplina di cui all’art. 120 cod. proc. amm. come novellato dall’art.
40 d.-l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, sicché la sentenza, a norma dei commi 10 e 6 del citato art. 120, va
redatta in forma semplificata;
CONSIDERATO, in linea di fatto, che la
presente controversia inerisce alla gara d’appalto, indetta
dall’Università degli Studi di Udine con deliberazione del 28 novembre
2012, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, dei servizi di portierato e di gestione delle emergenze,
vigilanza e pattugliamento armati, ricezione allarmi e pronto intervento,
presso le sedi universitarie della stazione appaltante, per la durata di
tre anni (con eventuale rinnovo), al prezzo base d’asta di euro
3.307.928,10 (più IVA e al lordo degli oneri di sicurezza da rischi
interferenze), al cui esito si era classificata al primo posto (con
93,6848 punti) l’a.t.i. capeggiata dall’odierna appellante principale GSA (poi divenuta aggiudicataria), al secondo posto (con 81,0176
punti) l’a.t.i. capeggiata dall’odierna appellante incidentale CNS e al terzo posto (con 80,9451 punti) l’a.t.i. capeggiata
dallaSicuritalia Group Service s.c.p.a., terza estranea al
giudizio;
RILEVATO che il T.a.r., con la qui appellata sentenza,
provvedeva come segue:
(i) con richiamo alla sentenza Fastweb della Corte di Giustizia (4 luglio 2013, C-100/12) ed alla sentenza
dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, affermava la necessità di un esame
di entrambi i motivi escludenti dedotti in via reciproca, rispettivamente
con il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria
ed originaria controinteressata GSA-Eurosafety e con il primo
motivo del ricorso principale proposto dalla secondo classificata ed
originaria ricorrente CNS;
(ii) accoglieva il primo motivo del
ricorso incidentale, secondo cui una delle imprese facenti parti
dell’a.t.i. capeggiata dalla ricorrente principale CNS (precisamente, l’Istituto di vigilanza diurna e notturna La Vigile San
Giorgio s.r.l.) doveva essere esclusa dalla gara alla luce delle
prescrizioni della lex specialis, in quanto, pur risultando nel
relativo oggetto sociale contemplata l’attività di portierato, tale
attività non risultava, tuttavia, tra quelle effettivamente esercitate
dalla menzionata impresa, sebbene quest’ultima, secondo il riparto dei
compiti ed attività nell’ambito dell’a.t.i. costituenda, avrebbe dovuto
svolgerla per una quota significativa;
(iii) previa reiezione di
correlativa eccezione di inammissibilità/irricevibilità per omessa
tempestiva impugnazione della sopravvenuta modifica della lex
specialis (in senso ampliativo dei requisiti di partecipazione),
accoglieva, altresì, il primo motivo del ricorso principale, secondo cui
doveva ritenersi illegittima la previsione di cui al punto 8.3 del
disciplinare di gara, come modificata con provvedimento dirigenziale n.
131 del 2 maggio 2013, che aveva escluso dai requisiti
tecnico-professionali prescritti a pena di esclusione la titolarità della
licenza prefettizia ex art. 134 r.d. n. 773 del 1931 per l’attività
di vigilanza privata armata nei territori provinciali di Udine e di
Gorizia, con conseguenti riflessi invalidanti sull’ammissione della gara
dell’a.t.i. aggiudicataria (che era priva di tale requisito, né aveva
indicato la subappaltatrice in possesso del requisito medesimo, sebbene si
versasse in fattispecie di subappalto necessario);
(iv) annullava,
pertanto, sia l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’a.t.i. GSA-Eurosafety, sia il disciplinare di gara, limitatamente al punto
8.3. come modificato con provvedimento dirigenziale n. 131 del 2 maggio
2013, dichiarando l’Università, «laddove ancora interessata ad
appaltare il servizio (…), tenuta a rinnovare ab origine la procedura di
gara, emendandola dai vizi che ora l’hanno invalidata»;
RILEVATO
che avverso tale sentenza hanno interposto appello principale
l’aggiudicataria GSA ed appelli incidentali la stazione appaltante
e la seconda classificata CNS;
RITENUTA la fondatezza del
secondo motivo d’appello, proposto dall’appellante principale GSA avverso la statuizione, di cui sopra sub (i), in quanto:
- nella
fattispecie sub iudice erano collocate utilmente in graduatoria tre
imprese concorrenti (e non le sole due imprese parti processuali), sicché
l’aggiudicataria e la seconda classificata, i quali non erano i soli
concorrenti rimasti in gara, in caso della loro esclusione non sarebbero
state titolate ad agire per la riedizione della gara, poiché sarebbe
subentrata la terza concorrente, la cui ammissione alla gara non era stata
contestata da alcuna delle parti processuali, e la quale era rimasta
estranea al giudizio;
- in una simile costellazione riprende
incondizionato vigore il principio generale che presiede alla disciplina
processuale dell’ordine logico di esame delle questioni dedotte in
giudizio, quale enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 (confermato in parte qua dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014), non avendo modo
di operare la regula iuris, di carattere eccezionale, di cui alla
sentenza Fastweb della Corte di Giustizia (4 luglio 2013,
C-100/12), basata sul rilievo centrale che «ciascuno dei concorrenti
può far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta
degli altri, che può indurre l’amministrazione aggiudicatrice a constatare
l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare»,
presupponendo, invero, tale ratio decidendi che fossero dedotte in
giudizio cause di esclusione speculari, in via reciproca, da tutti i partecipanti alla gara;
- infatti, l’esercizio reciproco, da parte
solo di alcune delle imprese partecipanti alla gara, dell’analogo
interesse all’esclusione delle rispettive offerte, non comporterebbe
l’obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, alla riedizione della
gara, residuando ulteriori concorrenti aventi titolo all’aggiudicazione,
con conseguente inconfigurabilità, in capo alla ricorrente principale, di
un interesse strumentale, qualificato e differenziato, all’indizione di
un’ulteriore gara, se non a livello di mero interesse di fatto
all’eventuale esercizio dell’autotutela amministrativa, insufficiente ad
incardinare l’interesse a ricorrere in giudizio da parte di un’impresa non
titolata a partecipare alla gara (v. in tal senso, in fattispecie analoga,
Cons. St., Sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3899);
- trova, pertanto,
applicazione la norma di diritto positivo codificata dagli artt. 76, comma
4, cod. proc. amm. e 276, comma 2, cod. proc. civ. (v., altresì, art. 527,
comma 1, cod. proc. pen.), secondo cui, nella decisione della causa, il
giudice procede secondo un ordine che antepone le questioni pregiudiziali
a quelle di merito, con conseguente necessità di esaminare, in via
pregiudiziale, le questioni che mettono in discussione la legittimazione e
l’interesse a ricorrere della ricorrente principale, indipendentemente
dalla legittimità o meno dell’aggiudicazione conseguita dalla
controinteressata, poiché, in una logica di giurisdizione di diritto
soggettivo, è prioritario stabilire se chi propone una domanda di tutela
ne abbia titolo, e se la domanda risponda a un suo interesse concreto e
attuale;
- in tale ipotesi, la circostanza che le parti si trovino in
una posizione differente nel processo, non è altro che una conseguenza di
una differente situazione di diritto sostanziale, nel senso che la parte
legittimata a resistere è tale in quanto aggiudicataria (sulla base di un
provvedimento legittimo, o meno, non fa differenza, attinendo tale
questione al merito della controversia), mentre la parte ricorrente è tale
perché intende contestare il risultato della gara, ma nel rispetto della
disciplina processuale in tema di legittimazione ed interesse a
ricorrere;
- pertanto, in accoglimento del motivo d’appello in esame ed
in riforma della statuizione sub (i), vanno esaminati, in via
pregiudiziale, i motivi di ricorso incidentale di natura escludente fatti
valere dalla controinteressata ed odierna appellante principale GSA;
RITENUTO, in reiezione dei relativi motivi di appello
incidentale dedotti dall’Università e dalla seconda
classificataCNS, che la statuizione sub (ii), di
accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale a valenza
escludente, dedotto in primo grado dall’aggiudicataria GSA, meriti
conferma, in quanto:
- l’art. 8 del disciplinare di gara prescriveva, a
pena di esclusione, «l’iscrizione all’apposito registro, se
cooperativa, od al registro della C.C.I.A.A. competente per territorio, se
altra impresa, per lo svolgimento delle attività oggetto di
gara»;
- la lex specialis richiedeva quindi che, attraverso
la certificazione camerale, fosse attestato il concreto ed effettivo
svolgimento, da parte della concorrente, di un’attività non differente da
quella oggetto della gara stessa;
- le attività oggetto di gara erano,
in assoluta prevalenza, costituite dalle attività del servizio di
portierato e gestione delle emergenze (per una percentuale superiore al
95% delle attività complessive);
- l’art. 16 del disciplinare di gara
ribadiva, quale causa di esclusione dalla gara, la mancanza di uno dei
requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare e dal d.lgs. n. 163
del 2006;
- la quota di esecuzione dichiarata dall’Istituto di
vigilanza diurna e notturna La Vigile San Giorgio s.r.l. (mandante
nell’ambito dell’a.t.i. CNS) era costituita dal 40% dell’attività
portierato e gestione delle emergenze (v. relativa dichiarazione
presentata in sede di gara, in atti);
- l’art. 7 del disciplinare di
gara prescriveva, per i soggetti raggruppati in a.t.i., che «i
requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e
professionale, dovranno essere dichiarati e posseduti per almeno il 40%
dalla capogruppo/mandataria e per la restante percentuale,
cumulativamente, dai mandanti in misura non inferiore al 10% per ciascuna
mandante»;
- è incontroverso e documentalmente comprovato, che
l’Istituto di vigilanza diurna e notturna La Vigile San Giorgio
s.r.l., nel contesto del modulo di cui all’allegato ‘A’ al
disciplinare, aveva dichiarato di possedere, quale requisito di idoneità
professionale ex art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006, l’iscrizione nel
registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone per l’attività
«servizi di vigilanza», individuata dal codice ATECO 80.10.00, non
contemplante l’attività di portierato (invece, compresa nel diverso codice
ATECO 81.10.00);
- l’attività di portierato (pur risultando indicata
nell’oggetto sociale) non risultava, pertanto, tra quelle effettivamente
svolte, per le quali la predetta impresa mandante era iscritta nel
C.C.I.A.A.;
- infatti, l’oggetto sociale e l’attività effettivamente
esercitata da un’impresa non possono essere considerati come concetti
coincidenti, poiché un’attività ben può essere prevista nell’oggetto
sociale senza essere poi attivata in concreto, sicché è proprio
l’iscrizione dell’impresa in una determinata categoria presso la
C.C.I.A.A., che prova la volontà della stessa impresa di esercitare
quell’attività, per la quale ha chiesto l’iscrizione (v. sul punto, in
fattispecie analoga, Cons. St., Sez. III, 19 aprile 2011, n. 2388);
-
il T.a.r. ha dunque correttamente accertato la mancanza del requisito in
esame – peraltro, immediatamente riscontrabile all’atto della verifica
della documentazione amministrazione presentata a corredo della domanda di
partecipazione e, dunque, da rilevare immediatamente dalla stazione
appaltante, a garanzia della par condicio dei concorrenti –,
prescritto a pena di esclusione, in capo all’impresa Istituto di
vigilanza diurna e notturna La Vigile San Giorgio s.r.l., la quale,
nell’ambito dell’a.t.i. CNS, avrebbe dovuto svolgere, in maniera
significativa, proprio l’attività non rientrante nella categoria di
attività per cui era prescritto il menzionato requisito di capacità
professionale (requisito, da riferire non solo all’a.t.i. nel suo
complesso, ma anche e soprattutto all’impresa designata a svolgere
l’attività, arg. ex art. 7 del disciplinare di gara; v., in
fattispecie analoga, Cons. St., Sez. VI, 9 agosto 2011, n.
4739);
CONSIDERATO che, pertanto, in accoglimento del primo motivo
d’appello principale, proposta da GSA avverso la statuizione sub (i), ed in reiezione dei motivi d’appello incidentale dedotti
dall’originaria controinteressata e dalla stazione appaltante avverso la
statuizione sub (ii), in riforma dell’appellata sentenza deve
essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale di primo grado
in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo escludente del ricorso
incidentale di primo grado, comportante l’accertamento della illegittimità
della partecipazione alla gara della ricorrente principale, da cui deriva
la carenza di legittimazione al ricorso di prima istanza in capo alla
medesima;
RILEVATO che, da quanto sopra, consegue l’assorbimento sia
dei residui motivi dell’appello principale, sia dei restanti motivi
d’appello incidentale dedotti dalla stazione appaltante e dall’originaria
ricorrente principale, per incompatibilità logica con la qui adottata
statuizione di accoglimento del secondo motivo dell’appello
principale;
RITENUTO, alla luce di una valutazione complessiva di tutte
le circostanze connotanti la presente controversia, la sussistenza dei
presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio
interamente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in
epigrafe proposto (ricorso n. 5383 del 2014), accoglie il secondo motivo
del ricorso principale, in parte respinge e in parte dichiara assorbiti
gli appelli incidentali, e, per l’effetto, in parziale riforma
dell’appellata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso principale di
primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente
compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella
camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014, con l’intervento dei
magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Maurizio Meschino,
Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Claudio Contessa,
Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014
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