REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9092 del
2013, proposto da: Storz Medical Italia S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Galileo Omero Manzi
e Cristina Martorana, con domicilio eletto presso Elvezio Santarelli in
Roma, Piazza Navona, n. 49;
contro
Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di
Legnano;
nei confronti di
Edap Technomed Italia S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Nardocci, con domicilio eletto in Roma, via Oslavia n. 14;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia,
Sede di Milano, Sezione IV, n. 2356 del 24 ottobre 2013, resa tra le
parti, concernente la fornitura triennale in locazione di una
apparecchiatura per litotripsia extracorporea.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Edap Technomed Italia S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10,
c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il
Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Galileo Omero
Manzi e Francesco Nardocci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di
Legnano, con determinazione dirigenziale del 15 marzo 2013, ha
definitivamente aggiudicato alla Storz Medical Italia S.r.l., di seguito
Storz, classificatasi al primo posto della relativa graduatoria di merito
(con complessivi punti 91,24), la procedura aperta, svolta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in aggregazione d'acquisto
con l’Ospedale Sant'Anna di Como (mandante), per la fornitura triennale in
locazione di una apparecchiatura per litotripsia extracorporea da
destinare alle UU.OO. di Urologia.
2.- Edap Technomed Italia, di
seguito Edap, classificatasi al secondo posto nella graduatoria di merito
(con complessivi punti 90,69), ha prima, in data 9 aprile 2013, inoltrato
all’Amministrazione l’informativa di cui all’art. 243 bis del codice dei
contratti, e poi, dopo il diniego di autotutela (in data 22 aprile 2013),
ha impugnato, il 24 aprile 2013, gli esiti della gara davanti al T.A.R.
per la Lombardia, Sede di Milano.
3.- Il T.A.R. di Milano ha accolto
l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, con ordinanza della Sezione
IV n. 526 del 10 maggio 2013 (confermata da questa Sezione del Consiglio
di Stato con ordinanza n. 2415 del 28 giugno 2013), ed ha poi accolto il
ricorso nel merito con sentenza della Sezione IV, n. 2356 del 24 ottobre
2013.
3.1.- Il T.A.R. ha preliminarmente respinto l’eccezione di
irricevibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla
controinteressata società Storz, tenuto conto che, nella fattispecie,
«la ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione della procedura
alla ricorrente completa di tutti gli elementi previsti dall’art. 79 del
d.lgs. n. 163/2006 deve ritenersi avvenuta solo il 26 marzo 2013, quando
la stazione appaltante ha reso possibile ad Edap l’esercizio del diritto
di accesso all’offerta tecnica di Storz, contenente le “caratteristiche ed
i vantaggi dell’offerta selezionata”, decorrendo, dunque, solo da tale
momento il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione
giurisdizionale».
Il ricorso di Edap, notificato il 24 aprile 2013,
doveva ritenersi, quindi, proposto tempestivamente, considerato che,
dell’esame degli atti di causa, era emerso «con evidenza il mancato
rispetto dell’art. 79 del codice degli appalti da parte della stazione
appaltante», con la conseguente mancata decorrenza del termine di
impugnazione dalla data del 19 marzo 2013 di comunicazione
dell’aggiudicazione della procedura.
3.2.- Il T.A.R. ha poi ritenuto
fondato nel merito il ricorso proposto da Edap «con riferimento alle
censure concernenti la violazione da parte della stazione appaltante dei
fondamentali principi di buon andamento, proporzionalità, imparzialità,
trasparenza ed economicità, atteso che la commissione giudicatrice, in
seguito ai rilievi formulati da Edap nell’informativa ex art. 243 bis del
codice degli appalti, avrebbe permesso all’aggiudicataria odierna
controinteressata di modificare e rettificare la propria offerta tecnica,
all’origine carente ed erronea, senza peraltro procedere alla
riformulazione dei rispettivi punteggi», e per la violazione della lex
specialis di gara nella parte concernente la predeterminazione dei
criteri, sub-criteri, pesi e modalità per l’attribuzione dei punteggi
dell’offerta tecnica.
3.3.- Il T.A.R. ha, infine, ritenuto fondato
anche il motivo concernente «la carenza di motivazione delle
valutazioni effettuate dalla commissione di gara, che si ripercuotono,
altresì, sulla comunicazione ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006, e la cui
insufficienza non può essere in alcun modo sanata dal contenuto postumo
delle note succitate, a prescindere dalla bontà o meno dell’integrazione
medesima».
4.- La società Storz ha appellato l’indicata sentenza
ritenendola erronea sia per aver respinto la sua eccezione di tardività
del ricorso di Edap sia nel merito.
In particolare, l’appellante Storz
ha insistito nel sostenere che il ricorso di Edap era tardivo perché la
società controinteressata aveva avuto, anche a seguito di richiesta di
accesso, gli atti di gara e comunque aveva ricevuto regolare
comunicazione, in data 19 marzo 2013, dell’avvenuta aggiudicazione della
gara, ai sensi dell’art 79 del codice degli appalti, mentre non poteva
darsi rilievo alla circostanza che solo il successivo 25 marzo Edap aveva
avuto la disponibilità anche della residua documentazione oggetto della
sua domanda di accesso e, in particolare, delle schede tecniche
dell’offerta di Storz.
4.1.- Nel merito Storz ha sostenuto che
erroneamente il T.A.R. aveva ritenuto che non vi era corrispondenza fra le
caratteristiche tecniche e funzionali dell’apparecchio litotritore offerto
in sede di gara (ed indicate nella scheda di accompagnamento) e quelle
prese in considerazione dall’apposita Commissione con l’assegnazione del
relativo punteggio. Ed ha aggiunto che solo per un errore era stata
fornita all’Amministrazione una scheda elaborata per illustrare un
precedente macchinario. Ma tale errore era stato giustamente ritenuto non
rilevante dalla Commissione giudicatrice che aveva quindi ritenuto di
dover confermare il punteggio assegnato.
5.- Nelle more del giudizio,
l’Amministrazione, a seguito della suindicata sentenza del T.A.R. per la
Lombardia, ha riconvocato, in data 27 novembre 2013, la Commissione
Giudicatrice che ha ritenuto di dover escludere dalla procedura l’offerta
presentata da Storz.
In conseguenza, con determina in data 28 gennaio
2014, l’Amministrazione ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara
in favore di Edap.
Per effetto di tale nuova circostanza Edap ha
chiesto di dichiarare improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse, l’appello di Storz, essendosi spostato ogni interesse, anche
processuale, sulla successiva determinazione
dell’Amministrazione.
5.1.- La richiesta di Edap deve essere tuttavia
respinta.
Le determinazioni che sono state assunte dall’Azienda
Ospedaliera appellata a seguito della decisione, non definitiva, del
giudice amministrativo di primo grado (che aveva accolto il ricorso
proposto da Edap avverso gli atti con i quali la gara era stata
aggiudicata alla Storz), sono, infatti, condizionate all’esito
dell’appello (ora in esame) proposto da Storz.
A prescindere da ogni
altro profilo riguardante la legittimità di tali ulteriori determinazioni,
sussiste quindi ancora l’interesse di Storz ad una decisione di questa
Sezione che, riformando la decisione del T.A.R., possa consentirle
l’aggiudicazione della gara in questione (o comunque una tutela
risarcitoria).
6.- Storz nel suo appello, come si è accennato, ha
insistito nel sostenere la tardività del ricorso di primo grado di Edap
che aveva notificato la sua impugnazione il 24 aprile 2013, oltre il
termine di 30 giorni dalla comunicazione (avvenuta in data 19 marzo 2013)
dell’aggiudicazione della gara, dettato dall’art. 79 del codice degli
appalti.
7.- In proposito si deve ricordare che l’art. 120, comma 5,
del c.p.a., al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche ed
accelerare la soluzione dei possibili contenziosi riguardanti la materia
degli appalti pubblici, e quindi per dare rilievo al preminente interesse
pubblico alla celerità delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, ha stabilito che le impugnative avverso gli atti delle procedure
di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture devono essere
proposte nel termine abbreviato di trenta giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d. lgs. n. 163 del
2006, recante il codice dei contratti pubblici.
7.1.- L’art. 79 del
d.lgs. n. 163 del 2006, a sua volta, prevede che:
- le stazioni
appaltanti comunicano ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e
il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti
dell’accordo quadro (comma 2, lettera c);
- l’amministrazione comunica
d’ufficio l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente
che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano
state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono
in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno
impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano
state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva (comma 5,
lettera a).
7.2.- L’articolo 79, prevede, inoltre, al comma 5-quater,
che «fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo
13, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente articolo è
consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei
provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di
copia…».
8.- Facendo applicazione di tali disposizioni, si è
affermato il principio generale secondo cui la comunicazione della
decisione di aggiudicazione, prevista dall’articolo 79, commi 2 e 5 del d.
lgs. n. 163 del 2006, rappresenta la condizione sufficiente per realizzare
la piena conoscenza del provvedimento (di aggiudicazione) lesivo ed è
quindi idonea a far decorrere il termine decadenziale per l’eventuale
impugnazione. Tale comunicazione determina, infatti, a carico dell’impresa
interessata un onere di immediata impugnazione dell’esito della gara,
entro il termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità di proporre
motivi aggiunti in relazione ad eventuali vizi di legittimità divenuti
conoscibili successivamente.
9.- Parte della giurisprudenza ha,
peraltro, rilevato che la sola comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
(e della relativa documentazione), ai sensi dell’art. 79 del codice dei
contratti, possa non essere sufficiente per l’individuazione di possibili
profili di illegittimità della stessa aggiudicazione.
Si è, infatti,
sostenuto che non è condivisibile far decorrere il termine per
l’impugnativa dal momento della semplice conoscenza degli elementi
essenziali dell’offerta risultata vincitrice nelle ipotesi in cui da tale
comunicazione non siano in alcun modo evincibili gli ulteriori e diversi
aspetti sui quali si sono in seguito innestate le censure di
illegittimità, di cui l’interessato è potuto venire a conoscenza solo a
seguito dell’accesso ai documenti di gara e, quindi, se con la
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la parte non è stata anche
messa in grado di conoscere gli atti e la documentazione di gara
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n. 2407 del 24 aprile 2012 e n.
1428 del 14 marzo 2012).
9.1.- La Sez. VI del Consiglio di Stato ha,
pertanto, ritenuto, con ordinanza n. 790 dell’11 febbraio 2013, di
rimettere la questione all’esame dell’Adunanza Plenaria.
L’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 14 del 20 maggio
2013, ha ritenuto peraltro di non doversi pronunciare sulla questione
anche in vista della decisione che doveva essere presa dalla Corte di
Giustizia CE su analoga questione sollevata dal T.A.R. per la Puglia, Sede
di Bari, con ordinanza n. 427 del 2013.
10.- La Corte di Giustizia CE
si è pronunciata sulla questione con la decisione della V Sezione, 8
maggio 2014, in causa C-161/13 nella quale, in particolare, ha affermato
che «ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni
applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono
essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi
comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a
conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione
di dette disposizioni» (punto 37) e che «una possibilità, come
quella prevista dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 104/2010, di
sollevare “motivi aggiunti” nell’ambito di un ricorso iniziale proposto
nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto non
costituisce sempre un’alternativa valida di tutela giurisdizionale
effettiva. Infatti, in una situazione come quella di cui al procedimento
principale, gli offerenti sarebbero costretti a impugnare in abstracto la
decisione di aggiudicazione dell’appalto, senza conoscere, in quel
momento, i motivi che giustificano tale ricorso» (punto 40).
10.1.-
La Corte di Giustizia CE ha peraltro anche affermato che, «in
applicazione del principio della certezza del diritto, in caso di
irregolarità asseritamente commesse prima della decisione di
aggiudicazione dell’appalto, un offerente è legittimato a proporre un
ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione soltanto
entro il termine specifico previsto a tal fine dal diritto nazionale,
salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale
diritto di ricorso, conformemente al diritto dell’Unione».
11.-
Avendo, quindi, la Corte di Giustizia affermato, nella suddetta decisione,
che ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili
in materia di aggiudicazione possono essere garantiti soltanto se i
termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla
data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a
conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni e che, per le
irregolarità asseritamente commesse prima della decisione di
aggiudicazione dell’appalto, un offerente è legittimato a proporre un
ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione soltanto
entro il termine specifico previsto a tal fine dal diritto nazionale, si
deve necessariamente fornire una interpretazione delle disposizioni del
diritto nazionale (che si sono prima richiamate), riguardanti il termine
di impugnazione di una aggiudicazione di un appalto pubblico, che sia
coerente con i principi affermati dalla Corte di Giustizia in tale
decisione (ed anche in altre precedenti decisioni: cfr. Corte di Giustizia
CE, III Sezione, 28 gennaio 2010 in causa C-406/08).
12.- Ritiene la
Sezione che, sul punto, anche in considerazione delle particolari esigenze
di tutela connesse alla derivazione comunitaria delle disposizioni
sostanziali e processuali richiamate, e nel bilanciamento fra i vari
interessi coinvolti, debba essere condiviso il principio interpretativo,
sostenuto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella già citata ordinanza n.
790 dell’11 febbraio 2013, secondo cui il termine di trenta giorni per
l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal
momento della comunicazione, di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 79, ma
può essere «incrementato di un numero di giorni pari a quello
necessario affinché il soggetto (che si ritenga) leso dall’aggiudicazione
possa avere piena conoscenza del contenuto dell’atto e dei relativi
profili di illegittimità (laddove questi non fossero oggettivamente
evincibili dalla richiamata comunicazione e – comunque – entro il limite
dei dieci giorni che il richiamato comma 5-quater fissa per esperire la
particolare forma di accesso - semplificato ed accelerato - ivi
disciplinata».
12.1.- Tale interpretazione, infatti, consente il
sostanziale rispetto delle esigenze acceleratorie, di cui è portatore il
citato art. 120 del c.p.a., e, nello stesso tempo, consente il rispetto
del consolidato principio secondo il quale solo dalla piena conoscenza
dell’atto censurato (o comunque dalla sua piena conoscibilità) inizia a
decorrere il termine per la sua impugnazione.
Del resto l’art. 120 del
c.p.a. nel far riferimento alla comunicazione di cui all’art. 79 del
codice dei contratti rende possibile fare riferimento anche alla
disposizione di cui al citato comma 5 quater dell’art. 79 che regola
l’accesso agli atti del procedimento di gara.
12.2.- Peraltro, in tale
ipotesi, il termine per l’impugnazione potrebbe essere prorogato al
massimo di 10 giorni rispetto a quello decorrente dalla data di
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Infatti, il termine di
dieci giorni di cui al richiamato comma 5-quater dell’art. 79 (aggiuntivo
rispetto a quello di trenta giorni per la proposizione dell’impugnativa ai
sensi dell’articolo 120, comma 5 del c.p.a.) deve essere correlativamente
ridotto nelle ipotesi in cui, esperito l’accesso agli atti della gara, la
relativa documentazione sia stata resa disponibile in un termine inferiore
rispetto a quello di dieci giorni.
12.3.- Resta poi fermo il principio
che tale possibile ulteriore termine può essere concesso solo nel caso in
cui il profilo di illegittimità lamentato in sede di impugnativa non sia
desumibile dal tenore della comunicazione di cui all’articolo 79 del
codice dei contratti e dagli atti con la stessa trasmessi (o resi
accessibili).
12.4.- Se la documentazione di gara è stata (in tutto o
in parte) posta a disposizione della parte in data successiva alla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara, è comunque del
tutto ovvio che la parte interessata può proporre una impugnazione, anche
dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della
avvenuta aggiudicazione, solo per i vizi che emergono dagli atti
successivamente conosciuti.
12.5.- Mentre se la parte ha già proposto
ricorso avverso l’aggiudicazione, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione, può proporre motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 43 del
c.p.a., nell’ulteriore termine, che può essere al massimo di 10 giorni,
per vizi rilevati dagli atti successivamente conosciuti attraverso
l’accesso agli atti.
13.- Sulla base di tali considerazioni, questa
Sezione ritiene che la parte della sentenza appellata con la quale il
T.A.R. ha ritenuto tempestivo il ricorso di Edap (proposto il 24 aprile
2013) debba essere confermata.
13.1.- Come emerge dagli atti, infatti,
Edap solo il 25 marzo 2013 ha avuto la possibilità di accedere a quella
parte della documentazione di gara (in particolare, alla documentazione
riguardante l’offerta presentata da Storz) che le ha consentito di
formulare le sue doglianze avverso l’aggiudicazione.
Infatti, la
Stazione appaltante, dopo aver dato comunicazione, in data 19 marzo 2013,
della avvenuta aggiudicazione della gara in favore di Storz -e reso
possibile alle altre partecipanti interessate di accedere, con un link,
alla determinazione di aggiudicazione nonché ai verbali delle sedute
pubbliche (contenenti i punteggi assegnati alle offerte ma non anche le
valutazioni effettuate sulle offerte)- solo il successivo 25 marzo 2013 ha
consentito ad Edap di prendere visione anche degli ulteriori (e rilevanti)
atti di gara sulla base dei quali è stata proposta l’impugnazione. Atti
che Edap ha poi visionato il successivo 26 marzo.
13.2.- Correttamente,
quindi, il T.A.R. ha affermato che, «in presenza di una disposizione
come l’art. 120, comma 5, c.p.a. che, prevedendo per la proposizione del
ricorso giurisdizionale un termine dimezzato decorrente dalla ricezione
della comunicazione ex art. 79 codice appalti, riveste certamente
carattere speciale ed innovativo rispetto alla disciplina ordinaria, la
logica acceleratoria della normativa non può spingersi sino a negare la
tempestività del ricorso in casi nei quali la mancata piena e completa
conoscenza dell'aggiudicazione è esclusivamente imputabile ad una
insufficiente applicazione dell'art. 79, comma 2, lett. c), da parte del
soggetto appaltante, che non ha fornito tutti i dati richiesti, in
violazione di disposizioni che in materia assumono una valenza decisiva
per la tutela dei diritti del concorrente. In altri termini, il chiaro
richiamo della norma di legge alla necessità di comunicare al soggetto non
aggiudicatario "caratteristiche e vantaggi dell'offerta selezionata"
costituisce un elemento essenziale proprio al fine di permettere di
sindacare con completezza le scelte dell'amministrazione, con ciò
logicamente facilitando o, come nel caso di specie, rendendo possibile
l'eventuale esercizio del diritto di azione giurisdizionale da esercitarsi
nel termine abbreviato».
13.3.- Mentre non ha alcun rilievo, nella
fattispecie, il richiamo operato dall’appellante Storz alla decisione
dell’Adunanza Plenaria n. 31 del 31 luglio 2012 che ha trattato la diversa
questione della rilevanza sui termini dell’impugnazione della verifica da
parte della stazione appaltante di requisiti di gara in capo
all’aggiudicatario in data successiva a quella di avvenuta comunicazione
dell’aggiudicazione.
14.- L’appellante Storz ha poi sostenuto
l’erroneità della sentenza del T.A.R. per la Lombardia anche nella parte
in cui ha affermato che la Commissione giudicatrice le aveva permesso di
modificare la propria offerta tecnica, all’origine carente ed erronea,
senza peraltro procedere alla riformulazione dei punteggi, ed ha ribadito
che non vi era una mancata corrispondenza fra l’apparecchio offerto e
quelle valutato dall’apposita Commissione con l’assegnazione del relativo
punteggio.
14.1.- Anche tale motivo deve essere respinto.
Emerge,
infatti, dagli atti che effettivamente l’offerta tecnica di Storz
risultava, per alcuni profili valutati dalla Commissione giudicatrice,
erronea e contraddittoria, e risulta anche che la Commissione
giudicatrice, a seguito dei rilievi formulati da Edap nell’informativa
avanzata ai sensi dell’art. 243 bis del codice degli appalti, aveva
consentito la modifica di alcuni profili dell’offerta tecnica di Storz,
peraltro confermando il punteggio già in precedenza assegnato.
Tali
elementi rendono, come affermato dal T.A.R., illegittima la valutazione
effettuata sull’offerta tecnica di Storz.
Peraltro i punteggi assegnati
dalla Commissione a Storz, in occasione della prova clinico pratica, sulla
base delle caratteristiche dell’apparecchio testato, non appaiono (in
parte) compatibili con l’offerta di Storz e con le caratteristiche
illustrate nelle schede del macchinario proposto nella domanda di
partecipazione alla gara.
14.2.- Né può darsi rilievo alla tesi
dell’appellante secondo cui le difformità riscontrate, dovute alla
presentazione di una scheda tecnica elaborata per illustrare un precedente
modello di litotritore commercializzato dalla stessa ditta, non avrebbe
comunque alterato le caratteristiche dell’offerta.
Infatti, l’offerta
doveva essere valutata dalla apposita Commissione per come era stata
presentata e sulla base, quindi, delle documentazione richiesta a pagina
19 del Capitolato di gara (caratteristiche tecniche e costruttive
dell’apparecchio presentato, copia dei relativi manuali d’uso, progetto di
addestramento).
Sulla base di tale documentazione, la Commissione
doveva quindi procedere alla valutazione delle offerte tecniche, secondo i
criteri dettati al punto 4 della parte B del Capitolato (pagg. 32 e
segg.), tenendo anche conto di una prova pratica dell’apparecchiatura
(prevista al punto 5 della parte B del Capitolato) che doveva
evidentemente essere effettuata con il macchinario indicato
nell’offerta.
15.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi,
l’appello deve essere respinto e la sentenza del T.A.R. per la Lombardia,
Sede di Milano, Sezione IV, n. 2356 del 24 ottobre 2013 deve essere
integralmente confermata.
16.- Le spese del grado di appello seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante Storz Medical
Italia S.r.l., al pagamento di € 4.000,00 in favore della resistente Edap
Technomed Italia S.r.l., per le spese e competenze del grado di
appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo
Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Angelica
Dell'Utri, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Lydia
Ada Orsola Spiezia, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/08/2014