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n. 10-2014 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI -
Sentenza 22 settembre 2014 n. 4780
Pres. Griffi - Est.
Giovagnoli
Hotel De Petris s.r.l (Avv. ti Cappella, Micheletta) c/ Roma
Capitale (Avv.ti Magnanelli, Camarda) |
Edilizia urbanistica - D.i.a.- Presentazione -
Perfezionamento – Successiva sospensione lavori – Illegittimità - Ragioni
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In materia di abusivismo edilizio, le opere realizzate a
seguito di D.I.A. non possono costituire oggetto di un provvedimento
repressivo – inibitorio della P.A.(quale la sospensione dei lavori)
laddove si sia in presenza di una d.i.a. già perfezionatasi per effetto
del decorso del tempo (sessanta giorni dalla presentazione) e non
previamente rimossa in autotutela dalla P.A. mediante l’esercizio dei
poteri di autotutela decisoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del
2014, proposto da: Hotel De Petris s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Federico Cappella e Giorgio Micheletta, con domicilio eletto presso lo
studio del primo in Roma, via A. Bertoloni, 35;
contro
Roma Capitale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli
avvocati Andrea Magnanelli e Andrea Camarda, domiciliata presso gli Uffici
dell’Avvocatura comunale, in Roma, via del Tempio di Giove N.21;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE I QUA n. 09586/2013concernente demolizione di opere realizzate
abusivamente;
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Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma
Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons.
Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Cappella e l’avvocato
Patriarca per delega dell’avvocato Magnanelli.;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO
1. Viene in decisione l’appello proposto dalla
società Hotel De Pretis s.r.l., per ottenere la riforma della sentenza, di
estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha
respinto il ricorso proposto in primo grado per ottenere l’annullamento
del provvedimento (determinazione n. 32/2008, adottata dal Dirigente
dell’U.O.T. – Municipio I), con il quale Roma Capitale ha ingiunto alla
società odierna appellante “la rimozione o demolizione entro 30 (trenta)
giorni dalla notifica della presente, di tutte le opere abusivamente
realizzate così come specificate in narrativa e delle eventuali ulteriori
opere abusive nel frattempo eseguite sul fabbricato preesistente sito in
località Roma, in via Rasella n. 146”.
2. La società appellante espone
in fatto le seguenti circostanze:
- di aver presentato il 19 giugno
2008 la d.i.a. (prot. N. 41741) per “ristrutturazione edilizia” per i
locali di via Rasella n. 146, contraddistinti al catasto al fg. 479, part.
261, sub 5, per le attività così descritte: “Cambio destinazione d’uso
da negozio ad abitazione per una SUL di mq 53,50 dell’unità immobiliare
distinta al N.C.E.U. al fg. 479, part. 261, s. 5, sita al piano terra.
Demolizione di scala di collegamento a locale cantina che rimane di
pertinenza, demolizione e costruzione di tramezzature interne,
realizzazione di un angolo cottura, rifacimento impianti idrici ed
elettrici, impianti di climatizzazione ed opere da pittore, come da
elaborato grafico progettuale che forma parte integrante della presente
d.i.a”.
- che l’Amministrazione comunale ha lasciato decorrere il
termine normativamente previsto per l’eventuale esercizio del potere
inibitorio;
- che, nel contempo, la società Hotel De Pretis s.r.l. ha
provveduto anche alla variazione al catasto della nuova classificazione
del cespite, variazione che è stata annotata il 15 settembre 2008;
-
che, nonostante l’intervenuto perfezionamento della D.I.A., con la
determinazione impugnata, Roma Capitale ha ingiunto la rimozione o
demolizione delle opere realizzate, in quanto ritenute abusive.
3. La
società appellante lamenta che il T.a.r, nel rigettare il ricorso,
avrebbe, fra l’altro, fatto riferimento a lavori e ad immobili diversi
rispetto a quelli oggetto dell’ordine di demolizione. Il T.a.r., avrebbe,
infatti, erroneamente richiamato nella motivazione i lavori oggetto della
d.i.a. n. 58677 del 19 luglio 2012 che si riferiscono ad un diverso
immobile, essendo tale d.i.a. stata presentata per l’immobile sito in Via
del Boccaccio, n. 25, Via Rasella n. 142, a sanatoria per l’avvenuto
ampliamento della preesistente struttura turistico-ricettiva mediante
l’annessione di n. 3 unità abitative rispettivamente ubicate al pianto
terra, della scala B, al pianto terra della scala A, interno 2/a e al
piano quarto della scala B, interno 8.
4. L’errore commesso dal giudice
di primo grado sarebbe ulteriormente confermato dalla circostanza che il
T.a.r. ha ritenuto sussistente la violazione di cui all’art. 25, comma 15,
delle N.T.A. al P.R.G. norma che pone limiti al mutamento della
destinazione d’uso dalla funzione abitativa ad altre funzioni.
La
società appellante evidenzia che, nel caso di specie, tale norma non può
certamente essere stata violata dagli interventi di ristrutturazione cui
si riferisce il provvedimento impugnato, per la dirimente ragione che tali
interventi hanno ad oggetto un locale che non aveva una destinazione
abitativa. Sottolineando il travisamento dei fatti operato dalla sentenza
impugnata, la società appellante ribadisce, quindi, che l’intervento
edilizio in questione è stato legittimamente eseguito sulla base della
d.i.a. del 19 giugno 2008, prot. n. 41417, rientrando tra le attività di
ristrutturazione edilizia così autorizzabili ai sensi dell’art. 22, comma
2, lett. a) del D.P.R. n. 380 del 2001.
5. Si è costituita in giudizio
Roma Capitale chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla pubblica
udienza del 5 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
7.
L’appello merita accoglimento.
8. Anche a prescindere dai profili di
ambiguità presenti nella sentenza appellata (che effettivamente, in
motivazione, sembra fare riferimento, per sostenere la legittimità del
provvedimento impugnato, a lavori di ristrutturazione concernenti un
diverso immobile ed un diverso procedimento di d.i.a.) risulta, nel caso
di specie, dirimente la circostanza (non contestata) secondo cui il
provvedimento di demolizione impugnato ha ad oggetto lavori regolarmente
assentiti in base alla d.i.a. del 19 giugno 2008, n. 41741.
Risulta, in
particolare, che l’Amministrazione comunale non solo ha lasciato che la
menzionata d.i.a. si consolidasse, omettendo di esercitare, nel termine
perentorio previsto dall’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001, il
potere inibitorio-repressivo ad essa spettante in caso di carenza dei
presupposti per la d.i.a., ma ha omesso anche l’esercizio dei c.d. poteri
di autotutela decisoria, espressamente richiamati dal secondo periodo del
comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
L’Amministrazione
comunale, in altri termini, anziché procedere, come avrebbe dovuto,
all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241 del
1990, della d.i.a. ritenuta illegittima, ha provveduto direttamente, senza
alcuna motivazione ulteriore rispetto alla ritenuta illegittimità delle
opere eseguite, ad ordinare la sospensione dei lavori e la rimozione degli
interventi realizzati.
In tal modo ha violato le garanzie previste
dall’art. 19 legge n. 241 del 1990 che, in presenza di una d.i.a.
illegittima, consente certamente all’Amministrazione di intervenire anche
oltre il termine perentorio di cui all’art. 23, comma 6, d.P.r. n. 380 del
2001, ma solo alle condizioni (e seguendo il procedimento) cui la legge
subordina il potere di annullamento d’ufficio dei provvedimenti
amministrativi e, quindi, tenendo conto, oltre che degli eventuali profili
di illegittimità dei lavori assentiti per effetto della d.i.a. ormai
perfezionatasi, dell’affidamento ingeneratosi in capo al privato per
effetto del decorso del tempo, e, comunque, esternando le ragioni di
interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo.
Il modus
procedendi seguito dall’Amministrazione comunale – tradottosi nella
diretta adozione di un provvedimento repressivo-inibitorio, oltre il
termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della d.i.a. e
senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per
l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio – si appalesa, pertanto,
senz’altro illegittimo.
La d.i.a, infatti, una volta perfezionatasi,
costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo
equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento
espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa,
solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Ne
consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad
oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per
effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in
autotutela.
10. L’appello va, dunque, accolto e, per l’effetto in
riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento
impugnato in primo grado.
Sussistono i presupposti, in considerazione
anche del tipo di vizio riscontrato (che ha natura eminentemente
procedimentale e non attesta con certezza la regolarità dei lavori di
ristrutturazione eseguiti dalla società appellante) per compensare le
spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Spese del
doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Maurizio Meschino,
Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Roberta
Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2014
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