REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di
Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sui seguenti ricorsi in appello:
1)
nr. 6681 del 2014, proposto da EXPO 2015 S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Guido Greco, Manuela Muscardini e Angelo Clarizia, con domicilio eletto
presso quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde, 2,
contro
COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria di
costituenda a.t.i., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Colombo,
Elvira Poscio e Massimo Letizia, con domicilio eletto presso quest’ultimo
in Roma, via Monte Santo, 68,
nei confronti di
- IMPRESA
COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di
a.t.i., non costituita; - COMMISSARIO UNICO DEL GOVERNO PER EXPO 2015,
rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
2) nr. 7342 del 2014, proposto dall’AMMINISTRAZIONE PER LA
STRAORDINARIA E TEMPORANEA GESTIONE DELL’IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE
MALTAURO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e
dall’U.T.G. - PREFETTURA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita,
nei confronti di
EXPO 2015 S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita,
entrambi per la
riforma
della sentenza, pronunciata ex art. 60 c.p.a. dal T.A.R.
della Lombardia, Sezione Prima, nr. 1802 depositata in data 9 luglio 2014,
non notificata.
Visti i ricorsi in appello e i relativi
allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Costruzioni Perregrini S.r.l. e del
Commissario Unico del Governo per Expo 2015;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le domande di
sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentate in via
incidentale dalle parti appellanti;
Relatore, alla camera di consiglio
del giorno 16 settembre 2014, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi gli
avv.ti Greco e Clarizia per Expo 2015 S.p.a., l’avv. Colombo per
Costruzioni Perregrini S.r.l. e l’avv. dello Stato Figliolia per
l’Amministrazione statale;
Rilevato che può prescindersi, nella
presente fase, dalle eccezioni preliminari articolate avverso l’appello
dell’Amministrazione Straordinaria dell’Impresa Maltauro S.p.a., apparendo
assorbentemente assistita da fumus l’impugnazione proposta da Expo
2015 S.p.a. per le ragioni meglio di seguito esposte;
Ritenuto, al
riguardo e in particolare:
- che è tutt’altro che destituita di
fondatezza l’eccezione di tardività dell’impugnativa di primo grado
reiterata col primo motivo d’appello, tenuto conto della consolidata
giurisprudenza in tema di irrilevanza, a fronte della piena conoscenza
degli atti censurati e della loro lesività, di una asserita conoscenza
successiva dei vizi di legittimità acquisita a causa di fatti sopravvenuti
estranei agli atti medesimi (tenuto conto, fra l’altro, che nel caso di
specie tale conoscenza successiva si assume da parte appellante discendere
non già da una sopravvenuta conoscenza di atti della serie procedimentale
culminata nell’aggiudicazione – ché non è contestata la piena conoscenza
di detti atti a seguito della comunicazione ritualmente ricevuta ai sensi
dell’art. 79, d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 – ma dalla “nuova luce”
gettata sulla vicenda amministrativa dalle notizie di stampa in merito
alle indagini penali in corso per gravi reati commessi nel corso della
gara per cui è causa);
- che, con specifico riguardo ai vizi ravvisati
dal primo giudice, è quanto meno discutibile che nella specie la
violazione della dichiarazione d’impegno resa ai sensi dell’art. 4, comma
2, del Protocollo di legalità (ammesso che una tale violazione sia
ravvisabile non solo nella omessa denuncia o segnalazione di condotte
illecite altrui delle quali il concorrente avesse avuto a conoscenza, ma
anche nel caso di mancata “autodenuncia” di reati commessi dallo stesso
concorrente), oltre a legittimare l’esercizio da parte della stazione
appaltante della facoltà di risoluzione del contratto di appalto –
espressamente ricondotta dalla clausola citata all’art. 1456 c.c., e che
lo stesso primo giudice ha riconosciuto rientrare nella sfera di autonomia
dell’Amministrazione committente – si sia riverberata anche sulla
legittimità della retrostante procedura di gara (per giunta concretando un
vizio idoneo a inficiare la sola ammissione del concorrente interessato, e
non l’intera procedura selettiva);
Ritenuto altresì, quanto al profilo
del periculum in mora, che l’interesse rappresentato dalla parte
appellante appare manifestamente ancorato agli effetti dell’annullamento
dell’aggiudicazione, che espone l’Ente committente al rischio di una
pesantissima condanna a risarcimento per equivalente in caso di mancato
esercizio della facoltà di risoluzione del contratto di appalto, pur
formalmente rimesso dal T.A.R. all’autonoma valutazione della parte
pubblica (e dal quale, ove di fatto esercitato, deriverebbe per converso
un diverso e gravissimo pregiudizio all’interesse pubblico alla sollecita
realizzazione delle opere oggetto dell’appalto);
Rilevato, ancora, che
la sopravvenuta disciplina di cui al d.l. 24 giugno 2014, nr. 90 (in forza
della quale risulta in concreto oggi nominato un Commissario
Straordinario nella gestione dell’impresa aggiudicataria, con sostanziale
estromissione dei soggetti sottoposti ad indagini), oltre a rafforzare le
esigenze cautelari rappresentate dalle parti appellanti, costituisce la
piena dimostrazione ex post– contrariamente a quanto sostenuto dal
primo giudice – della non automatica incidenza sulla legittimità degli
atti di gara delle indagini penali in corso, pur nell’estrema gravità dei
reati ipotizzati, essendo evidente che il legislatore si è posto il
problema dei rimedi da predisporre per fattispecie come quella oggi
all’esame ed ha predisposto un meccanismo, quello del “commissariamento”
dell’impresa appaltatrice fino all’esito del procedimento penale, ritenuto
idoneo a conciliare l’interesse pubblico alla rapida esecuzione dell’opera
pubblica con l’esigenza di impedire la percezione dei profitti d’impresa
da parte di soggetti sospettati di illeciti, almeno fino alla conclusione
del procedimento penale (soluzione nella quale – è appena il caso di
sottolinearlo – natura del tutto recessiva è stata attribuita
all’interesse a subentrare nella commessa delle altre imprese partecipanti
alla gara, le quali evidentemente potranno far valere le proprie ragioni
in altre e diverse sedi);
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), riuniti gli appelli in epigrafe, accoglie l’istanza
cautelare (Ricorso numero: 6681/2014) e, per l’effetto, sospende
l’esecutività della sentenza impugnata.
Fissa per la decisione del
merito l’udienza pubblica del 18 dicembre 2014.
Tenuto conto
della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese
della presente fase del giudizio d’appello.
La presente ordinanza sarà
eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con
l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele
Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele
Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014