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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 5 settembre 2014 n. 4529
Pres. A. Pajno – Est. C. Saltelli
Spazio Eventi S.r.l. (avv. L. Ancora) vs Studio Ega S.r.l. (avv. A. Clarizia) e Regione Puglia (avv. A. Bagnoli)


1. Contratti della p.a. – Appalto di servizi - Gara – Requisiti di partecipazione – Fatturato pregresso - Criterio di inerenza – Interpretazione.

 

2. Contratti della p.a. – Appalto di servizi – Gara – Offerta - Anomalia – Valutazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti - Fattispecie.

 

 

1. In una gara di appalto di servizi qualora il disciplinare prescriva tra i requisiti di partecipazione l’aver conseguito un fatturato specifico relativo all’esecuzione di precedenti servizi inerenti l’oggetto dell’appalto, è necessario che le precedenti esperienze svolte siano o identiche a quelle oggetto dell’appalto ovvero ad esse strettamente collegate secondo un altrettanto ragionevole criterio di inerenza o di analogia. Né può accedersi ad un’interpretazione tanto ampia del criterio di inerenza da slegarlo completamente dalla stessa identificazione dell’oggetto del contratto, come indicato dal disciplinare di gara, venendo in tal modo del tutto obliterata e travolta, in modo illogico ed irragionevole, la stessa ratio della previsione speciale. Ne consegue che il servizio di allestimento fieristico precedentemente svolto non può ritenersi inerente all’appalto di servizi aventi ad oggetto l’organizzazione e la realizzazione di iniziative di promozione economica della Regione Puglia, anche ai fini dell’attrazione degli investimenti esteri.

 

2. In materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta il sindacato giurisdizionale è limitato ai soli macroscopici casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o travisamento di fatti. Tali ipotesi non ricorrono nel caso di specie in cui il Giudice ha ritenuto anomala l’offerta per la voce “costo del personale” in quanto la stessa offerta si discostava in modo significativo dai minimi tariffari previsti dal CCNL e dalle tabelle ministeriali, nonché dal costo delle offerte degli altri concorrenti e non vi erano elementi sufficienti a provarne la congruità. Infatti, i parametri indicati nel CCNL e nelle tabelle ministeriali del costo del lavoro pur non essendo inderogabili in termini assoluti, fungono da parametro legale in assenza di un adeguato supporto probatorio contrario.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4027 del 2013, proposto da:
SPAZIO EVENTI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

contro



STUDIO EGA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, n. 1302 del 5 settembre 2013, resa tra le parti, concernenti affidamento servizi organizzazione e realizzazione di workshop, seminari e convegni di promozione economica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Studio Ega Srl e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Luciano Ancora, Angelo Clarizia e Giuseppe Mormandi su delega dell'avv. Alberto Bagnoli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



1. La Regione Puglia, giusta determinazione dirigenziale del Servizio Affari generali, n. 238 del 13 novembre 2011, ha indetto una procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento del contratto dei “servizi connessi con l’organizzazione e la realizzazione di workshop, seminari e convegni di promozione economica, nonché di logistica missione incoming/outgoing, in relazione alle iniziative di promozione dell’internalizzazione, promosse dall’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione Tecnologica, Servizio Internalizzazione a valere sul P.O. F.E.S.R. Puglia 2007 – 2013, Asse VI, Linea di interventi 6.3. Interventi per il Marketing Territoriale e per l’Internalizzazione dei Sistemi Produttivi Locali”, per un importo di €. 1.958.677,00, oltre I.V.A. ed oneri di legge, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più conveniente, sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti ai tre criteri di valutazione (A, qualità della proposta di progetto tecnico di intervento, punteggio massimo 30 punti; B, qualificazione del concorrente, punteggio massimo 15 punti; C, offerta economica, punteggio massimo 55 punti), per ognuno dei quali sono stati individuati nel disciplinare di gara ulteriori sub – criteri e sub – punteggi.
All’esito della gara, cui hanno partecipato otto candidati, giusta atto dirigenziale n. 141 dell’8 novembre 2012, l’amministrazione regionale ha dichiarato aggiudicataria definitiva la società Spazio Eventi s.r.l., la cui offerta era risultata quella economicamente più vantaggiosa, con punti 91,47.
2. La società Ega s.r.l, seconda classificata con punti 69,51, con rituale ricorso giurisdizionale ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia l’annullamento di tale aggiudicazione definitiva (e di tutti atti e verbali della commissione di gara, in particolare il verbale n. 17, con cui sono state riconosciute sufficienti ed esaustive le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in ordine alla verifica di anomalia dell’offerta), deducendone l’illegittimità alla stregua di due articolati motivi di censura, rubricati rispettivamente, il primo “Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare violazione del punto 4.3 del disciplinare di gara e carenza del requisito economico previsto; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa e della massima partecipazione; violazione dei principi fondamentali di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà e illogicità”, ed il secondo “Violazione e falsa applicazione di legge, in particolare violazione degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Violazione dei criteri e dei principi che presiedono alla valutazione delle offerte anomale. Eccesso di potere per travisamento, sviamento e difetto dei presupposti”.
3. L’adito tribunale, sez. I, nella resistenza dell’intimata amministrazione regionale e della controinteressata, con la sentenza n. 1302 del 5 settembre 2013, preceduta dalla pubblicazione del dispositivo n. 695 del 9 maggio 2013, ha respinto il ricorso incidentale della contro interessata Spazio Eventi s.r.l., ritenendo altresì infondati i motivi di censura spiegati a sostegno della dedotta illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale (motivi imperniati sulla violazione dell’art. 6.7. del Capitolato tecnico e d’oneri, lex specialis della gara, nonché sulla violazione dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006) ed ha accolto il ricorso principale, considerando meritevoli di favorevole considerazione entrambe le censure formulate, per la mancanza in capo all’aggiudicataria del requisito del fatturato specifico (non inferiore ad €. 1.566.941,00, I.V.A. esclusa) relativo all’esecuzione di servizi inerenti alla gara di appalto per conto di amministrazione ed enti pubblici e per la manifesta erroneità ed illogicità del positivo giudizio di anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.
4. La società Spazio Eventi s.r.l., dopo aver impugnato il citato dispositivo n. 695 del 9 maggio 2013, invocandone la sospensione, con rituali motivi aggiunti ha chiesto la riforma anche della sentenza n. 1302 del 5 settembre 2013, richiamando preliminarmente le doglianze già spiegate con l’atto di appello e lamentando poi l’erroneità e l’ingiustizia delle motivazioni, superficiali, contraddittorie e frutto di un approssimativo esame degli atti di causa, poste a fondamento dell’accoglimento del ricorso di primo grado proposto dalla società Elga s.r.l. e del rigetto dei motivi del ricorso incidentale; ha quindi espressamente riproposto tutte tali censure, concludendo per l’accoglimento del suo ricorso incidentale e per il rigetto del ricorso proposto dalla società Ega s.r.l.
La Regione Puglia, costituendosi in giudizio, ha sostanzialmente aderito alle difese e conclusioni svolte dalla società Spazio Eventi s.r.l.
La società Ega s.r.l. ha invece dedotto l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
5. Con ordinanza n. 4595 del 19 novembre 2013 questa Quinta Sezione ha accolto la istanza cautelare proposta dall’appellante ai soli fini della immediata trattazione del merito della causa, fissando per la discussione l’udienza pubblica dell’11 marzo 2014.
6. Le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive, replicando a quelle avverse.
All’udienza pubblica del 27 maggio 2014, cui la causa è stata differita d’ufficio, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



7. L’appello è infondato.
7.1. Esigenze logico – sistematiche e comodità espositiva suggeriscono di procedere innanzitutto all’esame delle censure con le quali la società Spazio Eventi s.r.l. ha lamentato l’erroneo ed ingiusto rigetto del ricorso incidentale, teso alla declaratoria dell’illegittimità dell’ammissione alla gara della Ega s.r.l., riproponendo espressamente i relativi motivi, a suo avviso malamente apprezzato, superficialmente esaminati e respinti con motivazione lacunosa e non condivisibile.
7.1.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale era stata lamentata l’omessa esclusione dalla gara della Ega s.r.l. per violazione del punto 6.7 del Capitolato tecnico d’oneri, lex specialis della gara, atteso che i servizi cc.dd. offerti ammontavano ad €. 20.085,00 a fronte di un’offerta complessiva di €. 108.735,00, rappresentando quindi solo il 18,47% di tale importo e non già almeno il 40%, come stabilito dal predetto capitolato.
L’appellante ha riproposto tale censura, rilevando l’assoluta erroneità della motivazione con cui i primi giudici l’hanno respinta, non potendo condividersi l’assunto secondo cui “il budget complessivo, rispetto al quale calcolare la percentuale in discussione, era – ed è – in realtà insuscettibile di essere determinato ex ante, essendosi fondata la selezione prevalentemente su listini prezzi per singola voce”, giacchè in tal modo quella previsione della lex specialis sarebbe stata vuota e non rispettabile.
La pur suggestiva tesi dell’appellante non può essere accolta.
Come rilevato dalla società appellata, il punto 6 del Capitolato tecnico d’oneri, rubricato “Descrizione delle iniziative promozionali e dei principali servizi richiesti”, prevede che “In funzione della programmazione delle iniziative di promozione dell’internazionalizzazione, elaborata su base annuale, nonché delle eventuali successive modifiche ed integrazioni, approvate dalla Giunta regionale, l’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività – comunicherà al soggetto aggiudicatario le singole iniziative che intende attivare, richiedendo, di volta in volta, nell’ambito dell’affidamento dei servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico e d’oneri, la relativa proposta di intervento con un congruo preavviso rispetto alla data prevista di iniziativa”, aggiungendo, per un verso, che sulla base delle specifiche formulate dalla Regione Puglia il soggetto aggiudicatario avrebbe dovuto presentare entro otto giorni la relativa proposta di intervento, comprensiva del dettaglio dei relativi costi previsti e di quant’altro richiesto per la realizzazione dell’intervento regionale di promozione e, per altro verso, che la Regione, ultimate le procedure di valutazione della proposta presentata avrebbe comunicato al soggetto aggiudicatario la relativa decisione di approvazione, con l’espressa precisazione che “Tale comunicazione…costituirà autorizzazione alla realizzazione ed alla relativa spesa prevista per la singola spesa”.
Non merita pertanto censura la sentenza impugnata che ha rilevato l’impossibilità di stabilire ex ante il budget relativo ai servizi da fornire a richiesta, non potendo ragionevolmente prevedersi neppure quali dei vari servizi di cui al punto 6.6. del Capitolato tecnico e d’oneri (servizio interpreti; servizio transfer; noleggio p.c. e stampante; realizzazione “kit – evento”; realizzazione servizi catering; fornitura servizi di logistica per i partecipanti agli eventi) potrebbero essere di volta in volta effettivamente richiesti (potendo anche escludersi che possano essere richiesti tutti contemporaneamente), così che in definitiva la previsione contenuta nell’ultimo comma del punto 6.7. del Capitolato tecnico e d’oneri deve intendersi riferita non già alla procedura di gara in esame, bensì al singolo programma di volta in volta richiesto ed approvato dalla Regione.
In tal senso deve rilevarsi che la stessa amministrazione regionale e per essa la commissione di gara che, nella nota allegata al verbale n. 16 del 2 agosto 2012 (riscontrando una richiesta del Dirigente del Servizio Affari Generali in data 26 luglio 2012, che aveva trasmesso, per il relativo esame, l’istanza del R.T.I. Systemar Viaggi tesa ad ottenere l’esclusione dalla gara di alcune ditte proprio con riguardo alla asserita omessa violazione della clausola in esame con riferimento ai servizi accessori) ha sottolineato che “…quale che sia la possibile interpretazione di detto passaggio, esso risulta con tutta evidenza “svincolato” dalle voci che concorrono alla definizione dell’offerta economica proposta e conseguentemente “ininfluente” rispetto alla attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione ai fini della valutazione dell’offerta economica complessiva presentata dalle società partecipanti alla gara”.
Tali conclusioni per identità di ratio ben possono estendersi anche ai servizi cc.dd. a richiesta, anch’essi contemplati proprio nella previsione dell’ultimo comma del punto 6.7. del Capitolato tecnico e d’oneri, non potendo peraltro sottacersi che risultano essere del tutto soggettiva, arbitraria e priva di qualsiasi fondamento, anche alla luce delle osservazioni svolte, l’individuazione da parte dell’appellante delle voci dell’offerta sulle quali ha calcolato la predetta percentuale del 40% del budget.
7.1.2. L’appellante ha riproposto anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui era stata lamentata la violazione dell’art. 48 del D. Lgs, n. 163 del 2006, per non aver la Ega s.r.l., sorteggiata ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria, correttamente e completamente provato gli stessi, giacché la gran parte delle attestazioni depositate non avrebbero fatto riferimento agli importi dei servizi resi, così che sarebbe stato impossibile incrociare il dato della prestazione con gli importi delle fatture, irrilevante ed ultroneo sul punto essendo la dichiarazione sostitutiva prodotta (del resto non prevista dalla lex specialis e comunque utilizzabile solo al momento della formulazione dell’offerta).
Al riguardo i primi giudici hanno rilevato che “In primo luogo, ai fini della prova del requisito di capacità professionale, la ricorrente principale ha regolarmente esibito le fatture e le attestazioni dei servizi svolti, unitamente ai bilanci relativi al triennio considerato in sede di gara; la contestata autocertificazione era meramente finalizzata a garantirne la veridicità. Inoltre, la verifica della corrispondenza tra le attestazioni di regolare espletamento dei servizi presi in considerazione e le fatture comprovanti il relativo importo può agevolmente essere condotta attraverso la ricognizione degli estremi contenuti nelle fatture stesse. Del resto anche la ricorrente incidentale, che ha formulato la censura in esame, ha prodotto attestazioni di regolarità che non contengono gli importi delle relative prestazioni”.
Ciò precisato, la Sezione osserva che non solo la puntuale e convincente motivazione non è stata minimamente contestata, com’era sua preciso onere dall’appellante, non essendo sufficiente a tal fine la mera riproposizione della doglianza sollevata in primo grado, per quanto essa non è stata neppure scalfita dalla prospettazione esemplificativa di dubbi circa la utilizzabilità, ai fini della comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico – finanziaria della Ega s.r.l., di due attestati in data 15 febbraio 2011 del Ministero delle Politiche Agricole di regolarità di servizi resi dalla predetta società.
E’ sufficiente rilevare che la stessa appellante ha agevolmente individuato le (due) fatture esibite, cui tali servizi si riferiscono per un ammontare complessive €. 1.187.418,74, e che, ai fini della prova dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale, non è richiesta, ad ulteriore supporto delle fatture e documenti esibiti, come sostenuto dall’appellante, anche l’allegazione del bando di gara o del contratto: la lex specialis al punto 5.1 del disciplinare di gara (pag. 13) espressamente stabiliva infatti che “Per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, sarà richiesta al concorrente e/o ai concorrenti sorteggiati la documentazione di seguito elencata: - per quanto attiene la capacità economica e finanziaria: copia conforme all’originale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Modello Unico con relativa ricevuta di presentazione o copia conforme all’originare, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei bilanci con relative note di deposito, relativi agli esercizi finanziari richiesto; - per quanto attiene la capacità tecnica e professionale, vale a dire per gli incarichi dichiarati, inerenti i servizi affini all’oggetto di gara: idonea documentazione comprovante la tipologia del servizio p dei servizi eseguiti, l’importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previste e la regolare esecuzione; si fa presente che trattandosi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, la regolare esecuzione deve essere provata da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi”..
Il motivo in esame è pertanto infondato, costituendo le deduzioni dell’appellante mere, generiche ed inammissibili contestazioni dell’operato della commissione di gara (e della motivazione della sentenza).
7.2. Possono essere ora esaminati i due motivi di gravame a mezzo dei quali la società appellante Spazio Eventi s.r.l. ha lamentato l’erroneo accoglimento del ricorso proposto in primo grado da Ega s.r.l.
Anch’essi non sono meritevoli di favorevole considerazione.
7.2.1. Come esattamente rilevato dai primi giudici il punto 4.4. del disciplinare di gara, quanto ai requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale, ha previsto al punto 4.4.1. che il concorrente, a pena di esclusione, avrebbe dovuto “…aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, antecedenti la data di scadenza della gara, un fatturato specifico relativo all’esecuzione di servizi inerenti l’oggetto della presenta gara d’appalto per conto di Amministrazioni o Enti pubblici di importo non inferiore ad . 1.566.941,00”.
Tale previsione è finalizzata all’accertamento della capacità dei candidati allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto desumendola, sia pur presuntivamente, dalle precedenti attività svolte: affinché tale sistema di accertamento sia ragionevolmente sicuro ed affidabile, è tuttavia necessario che le precedenti esperienze svolte siano o identiche a quelle oggetto dell’appalto ovvero siano ad esse strettamente collegate (secondo un altrettanto ragionevole criterio di inerenza o di analogia).
Nel caso in esame ai fini del giudizio di inerenza non poteva che tenersi conto pertanto dell’effettivo oggetto della procedura di gara, riguardante (punto 1 del disciplinare di gara) “…l’affidamento dei servizi connessi con l’organizzazione e la realizzazione di workshop, seminare e convegni di promozione economica, nonché di missioni incoming/outgoing, nell’ambito delle iniziative di marketing territoriale e/o settoriale, anche ai fini dell’attrazione degli investimenti esteri, di promozione economica che la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio di Internalizzazione – intende attivare…”.
Ciò posto, non merita censura la decisione dei primi giudici ad avviso dei quali non poteva essere considerato utilizzabile, come dedotto dalla ricorrente in primo grado, ai fini del possesso del predetto requisito di partecipazione il fatturato esposto dalla società Spazio Eventi s.r.l. per servizi di allestimento, ammontante a €. 2.187.023,11, non già perché la (peraltro generica) attività di allestimento fieristica e di mostre non sia identica a quella oggetto dell’appalto, quanto piuttosto perché essa non ha il carattere dell’inerenza rispetto a quest’ultima, come sopra accennato.
Né d’altra parte può accedersi ad un’interpretazione tanto ampia del criterio di inerenza da slegarlo completamente dalla stessa identificazione dell’oggetto del contratto, come indicato dal punto 1 del disciplinare di gara, venendo in tal modo del tutto obliterata e travolta, in modo illogico ed irragionevole, la stessa ratio della previsione contenuta nel punto 4.4.1.
Peraltro è appena il caso di segnalare la non irrilevante diversità tra il requisito minimo di partecipazione relativo alla capacità economica e finanziaria, che ha riguardo ad un fatturato complessivo, senza alcuna ulteriore specificazione di €. 3.917.354,00, e quello in esame, concernente la capacità tecnica e professionale, che al punto 4.4.1 si riferisce ad un fatturato specifico per servizi inerenti l’oggetto della gara di appalto.
Infine non può sottacersi che, quanto all’elenco contenuto nell’atto di appello, volto a dimostrare che, anche a non considerare il fatturato concernente i servizi di allestimento fieristico e di mercati, la società Spazio Eventi s.r.l. sarebbe stata comunque in possesso del fatturato minimo richiesto dalla lex specialis, potendo in particolare vantare un fatturato complessivo pari ad €. 1.995.805,28, l’appellata Ega s.r.l. ha contestato l’utilizzabilità a tal fine dell’importo di €. 552.000,00 euro, di cui alla comunicazione in data 21 gennaio 2011, prot. n. 23, dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione alla sviluppo, in quanto relativo al servizio di attuazione del piano di comunicazione pluriennale del programma operativo interregionale “POI – Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007 – 2013, non inerenti all’oggetto dell’appalto in questione, trattandosi di servizi pubblicitari o sue declinazioni (CPV 7934000): tale contestazione non è stata fatta oggetto a sua volta da parte dell’appellante, come necessario, di alcuna controdeduzione o rilievo contrario.
7.2.2. Non è infine meritevole di accoglimento neppure l’altro motivo di gravame, con cui Spazio Eventi s.r.l. ha sostenuto che i primi giudici avrebbero aderito ingiustificatamente alle infondate tesi di Elga s.r.l. circa l’anomalia della propria offerta, illegittimamente non riscontrata dall’amministrazione appaltante, disattendendo la granitica giurisprudenza circa l’ampia discrezionalità che connota il giudizio dell’anomalia ed la conseguente minima estensione del sindacato giurisdizionale.
Al riguardo è sufficiente osservare che, com’è noto, l’ampia discrezionalità di cui è titolare l’amministrazione in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta non esclude di per sé il sindacato giurisdizionale, limitandolo piuttosto ai soli macroscopici casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o travisamento di fatti.
Nel caso in esame i primi giudici non hanno esorbitato dai così individuati limiti del potere giurisdizionale loro attribuito, avendo essi ritenuto anomala l’offerta della società Spazio Eventi s.r.l. per la voce “costo del personale” relativa al servizio di mission incoming (quantificato in sole €.100,00), giacché essa si discostava effettivamente ed in modo significativo dai minimi tariffari previsti dalla C.C.N.L. e dalle tabelle ministeriali, così come in modo altrettanto significativo si discostava il prezzo complessivamente indicato per il servizio in questione (€.200,00) rispetto alle offerte relative allo stesso servizio della seconda e della terza classificata (rispettivamente €.17.100 ed €.23.700); i primi giudici hanno altresì sottolineato che detta anomalia emergeva “ictu oculi anche ad un semplice raffronto con le altre offerte in gara” e che le giustificazioni addotte non consentivano di superare l’ovvio rilievo del mancato rispettato del C.C.N.L. e delle tabelle ministeriali del costo del lavoro che, pur non essendo inderogabili in termini assoluti, fungono da parametro legale.
Al riguardo l’appellante si è al riguardo limitato a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, del tutto inidonee ed inadeguate a smentire o far dubitare di tali ragionevoli conclusioni.
Ai fini della congruità delle voci contestate non sono infatti sufficienti le mere dichiarazioni di rispetto delle tabelle ministeriali e del CCNL, contenute nelle giustificazioni dell’offerta prodotte in sede di gara, così come irrilevanti ed inadeguate sono le prospettate modalità di utilizzazione del personale che (anche a voler prescindere dal loro carattere soggettivo e privo di qualsiasi adeguato di qualsiasi elemento probatorio) non riescono minimamente a da conto del costo indicato, macroscopicamente inferiore a quello offerto dagli altri concorrenti; né d’altra parte risulta utile alla tesi dell’appellante il richiamo alla disponibilità all’interno del proprio assetto organizzativo – aziendale di un’agenzia di viaggi, i cui diritti di commissione giustificherebbero aliunde la congruità complessiva dell’offerta, perché anche in questo caso si è in presenza di mere argomentazioni e prospettazioni, prive di qualsiasi adeguato supporto probatorio.
8. In conclusione l’appello deve essere respinto, potendo tuttavia disporsi la compensazione delle spese del presente giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Spazio Eventi s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, n. 1302 del 5 settembre 2013, lo respinge.
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2014





 

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