REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di
registro generale 4027 del 2013, proposto da:
SPAZIO EVENTI S.R.L., in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall'avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Marco Gardin in
Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;
contro
STUDIO EGA S.R.L., in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via
Principessa Clotilde, n. 2;
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente
della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Bagnoli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via
Cosseria, n. 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, n.
1302 del 5 settembre 2013, resa tra le parti, concernenti affidamento
servizi organizzazione e realizzazione di workshop, seminari e convegni di
promozione economica;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Studio Ega Srl
e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio
2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Luciano
Ancora, Angelo Clarizia e Giuseppe Mormandi su delega dell'avv. Alberto
Bagnoli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
1. La Regione Puglia, giusta determinazione
dirigenziale del Servizio Affari generali, n. 238 del 13 novembre 2011, ha
indetto una procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
per l’affidamento del contratto dei “servizi connessi con l’organizzazione
e la realizzazione di workshop, seminari e convegni di promozione
economica, nonché di logistica missione incoming/outgoing, in relazione
alle iniziative di promozione dell’internalizzazione, promosse dall’Area
Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione
Tecnologica, Servizio Internalizzazione a valere sul P.O. F.E.S.R. Puglia
2007 – 2013, Asse VI, Linea di interventi 6.3. Interventi per il Marketing
Territoriale e per l’Internalizzazione dei Sistemi Produttivi Locali”, per
un importo di €. 1.958.677,00, oltre I.V.A. ed oneri di legge, da
aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più conveniente,
sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti ai tre criteri di
valutazione (A, qualità della proposta di progetto tecnico di intervento,
punteggio massimo 30 punti; B, qualificazione del concorrente, punteggio
massimo 15 punti; C, offerta economica, punteggio massimo 55 punti), per
ognuno dei quali sono stati individuati nel disciplinare di gara ulteriori
sub – criteri e sub – punteggi.
All’esito della gara, cui hanno
partecipato otto candidati, giusta atto dirigenziale n. 141 dell’8
novembre 2012, l’amministrazione regionale ha dichiarato aggiudicataria
definitiva la società Spazio Eventi s.r.l., la cui offerta era risultata
quella economicamente più vantaggiosa, con punti 91,47.
2. La società
Ega s.r.l, seconda classificata con punti 69,51, con rituale ricorso
giurisdizionale ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia l’annullamento di tale aggiudicazione definitiva (e di tutti atti e
verbali della commissione di gara, in particolare il verbale n. 17, con
cui sono state riconosciute sufficienti ed esaustive le giustificazioni
fornite dall’aggiudicataria in ordine alla verifica di anomalia
dell’offerta), deducendone l’illegittimità alla stregua di due articolati
motivi di censura, rubricati rispettivamente, il primo “Violazione e falsa
applicazione della lex specialis di gara, in particolare violazione del
punto 4.3 del disciplinare di gara e carenza del requisito economico
previsto; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento
dell’azione amministrativa e della massima partecipazione; violazione dei
principi fondamentali di trasparenza ed imparzialità dell’azione
amministrativa; eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà e
illogicità”, ed il secondo “Violazione e falsa applicazione di legge, in
particolare violazione degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163 del
2006. Violazione dei criteri e dei principi che presiedono alla
valutazione delle offerte anomale. Eccesso di potere per travisamento,
sviamento e difetto dei presupposti”.
3. L’adito tribunale, sez. I,
nella resistenza dell’intimata amministrazione regionale e della
controinteressata, con la sentenza n. 1302 del 5 settembre 2013, preceduta
dalla pubblicazione del dispositivo n. 695 del 9 maggio 2013, ha respinto
il ricorso incidentale della contro interessata Spazio Eventi s.r.l.,
ritenendo altresì infondati i motivi di censura spiegati a sostegno della
dedotta illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale
(motivi imperniati sulla violazione dell’art. 6.7. del Capitolato tecnico
e d’oneri, lex specialis della gara, nonché sulla violazione dell’art. 48
del D. Lgs. n. 163 del 2006) ed ha accolto il ricorso principale,
considerando meritevoli di favorevole considerazione entrambe le censure
formulate, per la mancanza in capo all’aggiudicataria del requisito del
fatturato specifico (non inferiore ad €. 1.566.941,00, I.V.A. esclusa)
relativo all’esecuzione di servizi inerenti alla gara di appalto per conto
di amministrazione ed enti pubblici e per la manifesta erroneità ed
illogicità del positivo giudizio di anomalia dell’offerta presentata
dall’aggiudicataria.
4. La società Spazio Eventi s.r.l., dopo aver
impugnato il citato dispositivo n. 695 del 9 maggio 2013, invocandone la
sospensione, con rituali motivi aggiunti ha chiesto la riforma anche della
sentenza n. 1302 del 5 settembre 2013, richiamando preliminarmente le
doglianze già spiegate con l’atto di appello e lamentando poi l’erroneità
e l’ingiustizia delle motivazioni, superficiali, contraddittorie e frutto
di un approssimativo esame degli atti di causa, poste a fondamento
dell’accoglimento del ricorso di primo grado proposto dalla società Elga
s.r.l. e del rigetto dei motivi del ricorso incidentale; ha quindi
espressamente riproposto tutte tali censure, concludendo per
l’accoglimento del suo ricorso incidentale e per il rigetto del ricorso
proposto dalla società Ega s.r.l.
La Regione Puglia, costituendosi in
giudizio, ha sostanzialmente aderito alle difese e conclusioni svolte
dalla società Spazio Eventi s.r.l.
La società Ega s.r.l. ha invece
dedotto l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il
rigetto.
5. Con ordinanza n. 4595 del 19 novembre 2013 questa Quinta
Sezione ha accolto la istanza cautelare proposta dall’appellante ai soli
fini della immediata trattazione del merito della causa, fissando per la
discussione l’udienza pubblica dell’11 marzo 2014.
6. Le parti hanno
illustrato con apposite memorie le proprie rispettive tesi difensive,
replicando a quelle avverse.
All’udienza pubblica del 27 maggio 2014,
cui la causa è stata differita d’ufficio, dopo la rituale discussione, la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
7.1. Esigenze logico
– sistematiche e comodità espositiva suggeriscono di procedere
innanzitutto all’esame delle censure con le quali la società Spazio Eventi
s.r.l. ha lamentato l’erroneo ed ingiusto rigetto del ricorso incidentale,
teso alla declaratoria dell’illegittimità dell’ammissione alla gara della
Ega s.r.l., riproponendo espressamente i relativi motivi, a suo avviso
malamente apprezzato, superficialmente esaminati e respinti con
motivazione lacunosa e non condivisibile.
7.1.1. Con il primo motivo
del ricorso incidentale era stata lamentata l’omessa esclusione dalla gara
della Ega s.r.l. per violazione del punto 6.7 del Capitolato tecnico
d’oneri, lex specialis della gara, atteso che i servizi cc.dd.
offerti ammontavano ad €. 20.085,00 a fronte di un’offerta complessiva di
€. 108.735,00, rappresentando quindi solo il 18,47% di tale importo e non
già almeno il 40%, come stabilito dal predetto capitolato.
L’appellante
ha riproposto tale censura, rilevando l’assoluta erroneità della
motivazione con cui i primi giudici l’hanno respinta, non potendo
condividersi l’assunto secondo cui “il budget complessivo, rispetto al
quale calcolare la percentuale in discussione, era – ed è – in realtà
insuscettibile di essere determinato ex ante, essendosi fondata la
selezione prevalentemente su listini prezzi per singola voce”, giacchè in
tal modo quella previsione della lex specialis sarebbe stata vuota e non
rispettabile.
La pur suggestiva tesi dell’appellante non può essere
accolta.
Come rilevato dalla società appellata, il punto 6 del
Capitolato tecnico d’oneri, rubricato “Descrizione delle iniziative
promozionali e dei principali servizi richiesti”, prevede che “In funzione
della programmazione delle iniziative di promozione
dell’internazionalizzazione, elaborata su base annuale, nonché delle
eventuali successive modifiche ed integrazioni, approvate dalla Giunta
regionale, l’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e
l’Innovazione – Servizio Ricerca e Competitività – comunicherà al soggetto
aggiudicatario le singole iniziative che intende attivare, richiedendo, di
volta in volta, nell’ambito dell’affidamento dei servizi oggetto del
presente Capitolato Tecnico e d’oneri, la relativa proposta di intervento
con un congruo preavviso rispetto alla data prevista di iniziativa”,
aggiungendo, per un verso, che sulla base delle specifiche formulate dalla
Regione Puglia il soggetto aggiudicatario avrebbe dovuto presentare entro
otto giorni la relativa proposta di intervento, comprensiva del dettaglio
dei relativi costi previsti e di quant’altro richiesto per la
realizzazione dell’intervento regionale di promozione e, per altro verso,
che la Regione, ultimate le procedure di valutazione della proposta
presentata avrebbe comunicato al soggetto aggiudicatario la relativa
decisione di approvazione, con l’espressa precisazione che “Tale
comunicazione…costituirà autorizzazione alla realizzazione ed alla
relativa spesa prevista per la singola spesa”.
Non merita pertanto
censura la sentenza impugnata che ha rilevato l’impossibilità di stabilire
ex ante il budget relativo ai servizi da fornire a richiesta, non potendo
ragionevolmente prevedersi neppure quali dei vari servizi di cui al punto
6.6. del Capitolato tecnico e d’oneri (servizio interpreti; servizio
transfer; noleggio p.c. e stampante; realizzazione “kit – evento”;
realizzazione servizi catering; fornitura servizi di logistica per i
partecipanti agli eventi) potrebbero essere di volta in volta
effettivamente richiesti (potendo anche escludersi che possano essere
richiesti tutti contemporaneamente), così che in definitiva la previsione
contenuta nell’ultimo comma del punto 6.7. del Capitolato tecnico e
d’oneri deve intendersi riferita non già alla procedura di gara in esame,
bensì al singolo programma di volta in volta richiesto ed approvato dalla
Regione.
In tal senso deve rilevarsi che la stessa amministrazione
regionale e per essa la commissione di gara che, nella nota allegata al
verbale n. 16 del 2 agosto 2012 (riscontrando una richiesta del Dirigente
del Servizio Affari Generali in data 26 luglio 2012, che aveva trasmesso,
per il relativo esame, l’istanza del R.T.I. Systemar Viaggi tesa ad
ottenere l’esclusione dalla gara di alcune ditte proprio con riguardo alla
asserita omessa violazione della clausola in esame con riferimento ai
servizi accessori) ha sottolineato che “…quale che sia la possibile
interpretazione di detto passaggio, esso risulta con tutta evidenza
“svincolato” dalle voci che concorrono alla definizione dell’offerta
economica proposta e conseguentemente “ininfluente” rispetto alla
attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione ai fini
della valutazione dell’offerta economica complessiva presentata dalle
società partecipanti alla gara”.
Tali conclusioni per identità di ratio
ben possono estendersi anche ai servizi cc.dd. a richiesta, anch’essi
contemplati proprio nella previsione dell’ultimo comma del punto 6.7. del
Capitolato tecnico e d’oneri, non potendo peraltro sottacersi che
risultano essere del tutto soggettiva, arbitraria e priva di qualsiasi
fondamento, anche alla luce delle osservazioni svolte, l’individuazione da
parte dell’appellante delle voci dell’offerta sulle quali ha calcolato la
predetta percentuale del 40% del budget.
7.1.2. L’appellante ha
riproposto anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui era
stata lamentata la violazione dell’art. 48 del D. Lgs, n. 163 del 2006,
per non aver la Ega s.r.l., sorteggiata ai fini della comprova del
possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria, correttamente
e completamente provato gli stessi, giacché la gran parte delle
attestazioni depositate non avrebbero fatto riferimento agli importi dei
servizi resi, così che sarebbe stato impossibile incrociare il dato della
prestazione con gli importi delle fatture, irrilevante ed ultroneo sul
punto essendo la dichiarazione sostitutiva prodotta (del resto non
prevista dalla lex specialis e comunque utilizzabile solo al momento della
formulazione dell’offerta).
Al riguardo i primi giudici hanno rilevato
che “In primo luogo, ai fini della prova del requisito di capacità
professionale, la ricorrente principale ha regolarmente esibito le fatture
e le attestazioni dei servizi svolti, unitamente ai bilanci relativi al
triennio considerato in sede di gara; la contestata autocertificazione era
meramente finalizzata a garantirne la veridicità. Inoltre, la verifica
della corrispondenza tra le attestazioni di regolare espletamento dei
servizi presi in considerazione e le fatture comprovanti il relativo
importo può agevolmente essere condotta attraverso la ricognizione degli
estremi contenuti nelle fatture stesse. Del resto anche la ricorrente
incidentale, che ha formulato la censura in esame, ha prodotto
attestazioni di regolarità che non contengono gli importi delle relative
prestazioni”.
Ciò precisato, la Sezione osserva che non solo la
puntuale e convincente motivazione non è stata minimamente contestata,
com’era sua preciso onere dall’appellante, non essendo sufficiente a tal
fine la mera riproposizione della doglianza sollevata in primo grado, per
quanto essa non è stata neppure scalfita dalla prospettazione
esemplificativa di dubbi circa la utilizzabilità, ai fini della comprova
del possesso dei requisiti di capacità tecnico – finanziaria della Ega
s.r.l., di due attestati in data 15 febbraio 2011 del Ministero delle
Politiche Agricole di regolarità di servizi resi dalla predetta
società.
E’ sufficiente rilevare che la stessa appellante ha
agevolmente individuato le (due) fatture esibite, cui tali servizi si
riferiscono per un ammontare complessive €. 1.187.418,74, e che, ai fini
della prova dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico -
professionale, non è richiesta, ad ulteriore supporto delle fatture e
documenti esibiti, come sostenuto dall’appellante, anche l’allegazione del
bando di gara o del contratto: la lex specialis al punto 5.1 del
disciplinare di gara (pag. 13) espressamente stabiliva infatti che “Per la
verifica del possesso dei requisiti ex art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006,
sarà richiesta al concorrente e/o ai concorrenti sorteggiati la
documentazione di seguito elencata: - per quanto attiene la capacità
economica e finanziaria: copia conforme all’originale, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, del Modello Unico con relativa ricevuta di
presentazione o copia conforme all’originare, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 dei bilanci con relative note di deposito, relativi agli esercizi
finanziari richiesto; - per quanto attiene la capacità tecnica e
professionale, vale a dire per gli incarichi dichiarati, inerenti i
servizi affini all’oggetto di gara: idonea documentazione comprovante la
tipologia del servizio p dei servizi eseguiti, l’importo corrispondente
alle prestazioni eseguite nel periodo previste e la regolare esecuzione;
si fa presente che trattandosi di servizi prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, la regolare esecuzione deve essere
provata da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi”..
Il motivo in esame è pertanto infondato, costituendo
le deduzioni dell’appellante mere, generiche ed inammissibili
contestazioni dell’operato della commissione di gara (e della motivazione
della sentenza).
7.2. Possono essere ora esaminati i due motivi di
gravame a mezzo dei quali la società appellante Spazio Eventi s.r.l. ha
lamentato l’erroneo accoglimento del ricorso proposto in primo grado da
Ega s.r.l.
Anch’essi non sono meritevoli di favorevole
considerazione.
7.2.1. Come esattamente rilevato dai primi giudici il
punto 4.4. del disciplinare di gara, quanto ai requisiti minimi di
partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale, ha previsto
al punto 4.4.1. che il concorrente, a pena di esclusione, avrebbe dovuto
“…aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, antecedenti
la data di scadenza della gara, un fatturato specifico relativo
all’esecuzione di servizi inerenti l’oggetto della presenta gara d’appalto
per conto di Amministrazioni o Enti pubblici di importo non inferiore ad .
1.566.941,00”.
Tale previsione è finalizzata all’accertamento della
capacità dei candidati allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto
desumendola, sia pur presuntivamente, dalle precedenti attività svolte:
affinché tale sistema di accertamento sia ragionevolmente sicuro ed
affidabile, è tuttavia necessario che le precedenti esperienze svolte
siano o identiche a quelle oggetto dell’appalto ovvero siano ad esse
strettamente collegate (secondo un altrettanto ragionevole criterio di
inerenza o di analogia).
Nel caso in esame ai fini del giudizio di
inerenza non poteva che tenersi conto pertanto dell’effettivo oggetto
della procedura di gara, riguardante (punto 1 del disciplinare di gara)
“…l’affidamento dei servizi connessi con l’organizzazione e la
realizzazione di workshop, seminare e convegni di promozione economica,
nonché di missioni incoming/outgoing, nell’ambito delle iniziative di
marketing territoriale e/o settoriale, anche ai fini dell’attrazione degli
investimenti esteri, di promozione economica che la Regione Puglia, Area
Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio
di Internalizzazione – intende attivare…”.
Ciò posto, non merita
censura la decisione dei primi giudici ad avviso dei quali non poteva
essere considerato utilizzabile, come dedotto dalla ricorrente in primo
grado, ai fini del possesso del predetto requisito di partecipazione il
fatturato esposto dalla società Spazio Eventi s.r.l. per servizi di
allestimento, ammontante a €. 2.187.023,11, non già perché la (peraltro
generica) attività di allestimento fieristica e di mostre non sia identica
a quella oggetto dell’appalto, quanto piuttosto perché essa non ha il
carattere dell’inerenza rispetto a quest’ultima, come sopra
accennato.
Né d’altra parte può accedersi ad un’interpretazione tanto
ampia del criterio di inerenza da slegarlo completamente dalla stessa
identificazione dell’oggetto del contratto, come indicato dal punto 1 del
disciplinare di gara, venendo in tal modo del tutto obliterata e travolta,
in modo illogico ed irragionevole, la stessa ratio della previsione
contenuta nel punto 4.4.1.
Peraltro è appena il caso di segnalare la
non irrilevante diversità tra il requisito minimo di partecipazione
relativo alla capacità economica e finanziaria, che ha riguardo ad un
fatturato complessivo, senza alcuna ulteriore specificazione di €.
3.917.354,00, e quello in esame, concernente la capacità tecnica e
professionale, che al punto 4.4.1 si riferisce ad un fatturato specifico
per servizi inerenti l’oggetto della gara di appalto.
Infine non può
sottacersi che, quanto all’elenco contenuto nell’atto di appello, volto a
dimostrare che, anche a non considerare il fatturato concernente i servizi
di allestimento fieristico e di mercati, la società Spazio Eventi s.r.l.
sarebbe stata comunque in possesso del fatturato minimo richiesto dalla
lex specialis, potendo in particolare vantare un fatturato complessivo
pari ad €. 1.995.805,28, l’appellata Ega s.r.l. ha contestato
l’utilizzabilità a tal fine dell’importo di €. 552.000,00 euro, di cui
alla comunicazione in data 21 gennaio 2011, prot. n. 23, dell’Osservatorio
Interregionale sulla Cooperazione alla sviluppo, in quanto relativo al
servizio di attuazione del piano di comunicazione pluriennale del
programma operativo interregionale “POI – Energie rinnovabili e risparmio
energetico” 2007 – 2013, non inerenti all’oggetto dell’appalto in
questione, trattandosi di servizi pubblicitari o sue declinazioni (CPV
7934000): tale contestazione non è stata fatta oggetto a sua volta da
parte dell’appellante, come necessario, di alcuna controdeduzione o
rilievo contrario.
7.2.2. Non è infine meritevole di accoglimento
neppure l’altro motivo di gravame, con cui Spazio Eventi s.r.l. ha
sostenuto che i primi giudici avrebbero aderito ingiustificatamente alle
infondate tesi di Elga s.r.l. circa l’anomalia della propria offerta,
illegittimamente non riscontrata dall’amministrazione appaltante,
disattendendo la granitica giurisprudenza circa l’ampia discrezionalità
che connota il giudizio dell’anomalia ed la conseguente minima estensione
del sindacato giurisdizionale.
Al riguardo è sufficiente osservare che,
com’è noto, l’ampia discrezionalità di cui è titolare l’amministrazione in
materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta non esclude di per sé il
sindacato giurisdizionale, limitandolo piuttosto ai soli macroscopici casi
di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e/o
travisamento di fatti.
Nel caso in esame i primi giudici non hanno
esorbitato dai così individuati limiti del potere giurisdizionale loro
attribuito, avendo essi ritenuto anomala l’offerta della società Spazio
Eventi s.r.l. per la voce “costo del personale” relativa al servizio di
mission incoming (quantificato in sole €.100,00), giacché essa si
discostava effettivamente ed in modo significativo dai minimi tariffari
previsti dalla C.C.N.L. e dalle tabelle ministeriali, così come in modo
altrettanto significativo si discostava il prezzo complessivamente
indicato per il servizio in questione (€.200,00) rispetto alle offerte
relative allo stesso servizio della seconda e della terza classificata
(rispettivamente €.17.100 ed €.23.700); i primi giudici hanno altresì
sottolineato che detta anomalia emergeva “ictu oculi anche ad un semplice
raffronto con le altre offerte in gara” e che le giustificazioni addotte
non consentivano di superare l’ovvio rilievo del mancato rispettato del
C.C.N.L. e delle tabelle ministeriali del costo del lavoro che, pur non
essendo inderogabili in termini assoluti, fungono da parametro
legale.
Al riguardo l’appellante si è al riguardo limitato a riproporre
le argomentazioni già svolte in primo grado, del tutto inidonee ed
inadeguate a smentire o far dubitare di tali ragionevoli
conclusioni.
Ai fini della congruità delle voci contestate non sono
infatti sufficienti le mere dichiarazioni di rispetto delle tabelle
ministeriali e del CCNL, contenute nelle giustificazioni dell’offerta
prodotte in sede di gara, così come irrilevanti ed inadeguate sono le
prospettate modalità di utilizzazione del personale che (anche a voler
prescindere dal loro carattere soggettivo e privo di qualsiasi adeguato di
qualsiasi elemento probatorio) non riescono minimamente a da conto del
costo indicato, macroscopicamente inferiore a quello offerto dagli altri
concorrenti; né d’altra parte risulta utile alla tesi dell’appellante il
richiamo alla disponibilità all’interno del proprio assetto organizzativo
– aziendale di un’agenzia di viaggi, i cui diritti di commissione
giustificherebbero aliunde la congruità complessiva dell’offerta,
perché anche in questo caso si è in presenza di mere argomentazioni e
prospettazioni, prive di qualsiasi adeguato supporto probatorio.
8. In
conclusione l’appello deve essere respinto, potendo tuttavia disporsi la
compensazione delle spese del presente giudizio in ragione della
peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
Spazio Eventi s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, sez. I, n. 1302 del 5 settembre 2013, lo
respinge.
Dichiara compensate le spese del presente grado di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro
Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli,
Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,
Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2014