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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 14 luglio 2014 n. 3642
Pres. Giaccardi, est. Aureli
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza (Avvocatura Generale dello Stato) c. – OMISSIS - (Avv. Angelo Fiore Tartaglia).


Pubblica amministrazione – Finanziere – Rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 L. 67/1997 – Comunanza del capo d’imputazione con altri soggetti – Conseguenza – Uguaglianza del rimborso - Carcerazione preventiva di uno solo degli imputati – Irrilevanza.

In materia di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico (nella specie un finanziere) nel caso in cui costui sia gravato da un capo d’imputazione comune ad altri due soggetti e sia assistito dallo stesso avvocato di questi ultimi, deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione di appartenenza, sulla scorta del parere reso dall’Avvocatura dello Stato, abbia riconosciuto a tutti la medesima somma a titolo di rimborso, atteso che la circostanza che egli abbia subito alcuni giorni di carcerazione preventiva non è idonea a differenziare la sua posizione processuale.


N. 03642/2014REG.PROV.COLL.
N. 07830/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 7830 del 2010, proposto da:

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro



-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 22061/2010, resa tra le parti, concernente rimborso parziale delle spese legali sostenute dal ricorrente per processo penale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Giustina Noviello e Angelo Fiore Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



-OMISSIS-, Appuntato scelto della Guardia di Finanza, è stato perseguito penalmente in quanto, in concorso con altre persone, alcune delle quali aventi anch’esse la veste di finanziere, quale componente della Commissione di controllo dei centri AIMA della provincia di Caserta, avrebbe indebitamente consentito l’erogazione di contributi agricoli, generando un danno per l’erario.
Con sentenza del 19-20 dicembre 2003 il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere ha assolto l’appellante e gli altri finanzieri -OMISSIS-e -OMISSIS-, dai reati loro ascritti nell’ambito del riferito processo penale.
Per l’assistenza legale prestata all’odierno appellato, il suo difensore – l’avv. Vitiello – emetteva parcella per un totale generale di euro 163.403,00, comprensivo di IVA e di rimborso forfetario del 10% degli onorari.
Sulla base di questa richiesta, l’Appuntato -OMISSIS- ha presentato istanza ai sensi dell’art.18 del decreto legge 25 marzo 1997 , n.67, (conv. in legge 23 maggio 1997, n.135) concernente l’assunzione a carico del Corpo delle spese legali sostenute per la propria difesa nell’ambito del predetto procedimento penale.
In data 12 agosto 2005 l’amministrazione replicava al -OMISSIS- rappresentando che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con nota n. 26905 in data 5 luglio 2005, si è espressa in merito sia all’istanza di rimborso delle spese legali da esso presentata che a quelle degli altri due finanzieri, difesi dallo stesso legale e coinvolti nel medesimo procedimento penale, rilasciando il proprio nulla osta a che venga dato corso al rimborso di euro 60.305,49 per ciascun richiedente.
Di qui l’impugnazione del -OMISSIS- per l'annullamento tanto del predetto provvedimento della Guardia di Finanza nella parte in cui limita ad euro 60.305,49 il rimborso delle spese legali da esso sostenute che della presupposta nota in data 5 luglio 2005 stilata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, chiedendo, in particolare, l’accertamento della quantificazione del proprio diritto al rimborso delle spese legali nella misura complessiva di euro 133.400,00 oltre IVA e CPA e di euro 28.613,00 per indennità di trasferta e rimborso spese di cui all’art. 4 del tariffario forense, con conseguente condanna delle intimate amministrazioni al pagamento delle somme sopra indicate.
Il giudice di primo grado ha criticato esplicitamente il criterio seguito dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli avendo disconosciuto la sostanziale diversità della posizione processuale del -OMISSIS- rispetto a quella degli altri due finanzieri assistiti anch’essi nel predetto processo dall’avv.to Vitiello, e conseguentemente ha annullato nella parte in cui si riferiscono all’Appuntato -OMISSIS-, sia il provvedimento della Guardia di Finanza del 12 agosto 2005 che la presupposta nota in data 5 luglio 2005 stilata dall’Avvocatura distrettuale di Napoli.
Lo stesso giudice di primo grado ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del -OMISSIS- nella parte in cui contiene la richiesta d’accertamento del diritto alla liquidazione di euro 133.499,00, importo corrispondente a quello indicato dall’avv.to Vitiello come “subtotale imponibile” nella parcella stilata per il solo ricorrente..
La decisione di primo grado viene contestata dall’Avvocatura Generale dello Stato ravvisandovi l’inosservanza dei limiti di sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica di cui è espressione il giudizio di congruità della somma richiesta dal -OMISSIS- a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, e che l’Avvocatura distrettuale ha espresso a mente dell’art.18 della legge n.67/1997 sopra menzionato.
Ritiene inoltre l’Avvocatura Generale che il giudice di primo grado non si è avveduto della piena conformità del parere anzidetto ai criteri esplicitati dal D.M. 5.10.1994 n.585 sulla tariffa professionale, ed in particolare dal suo art.3, concernenti la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale.
A conclusione di un’ampia esposizione degli orientamenti giurisprudenziali che ineriscono ai diversi aspetti della materia sottoposta all’esame del Collegio, l’Avvocatura ha chiesto la riforma della sentenza impugnata.
Parte appellata ha chiesto il rigetto del gravame insistendo, come in primo grado, sugli errori d’impostazione presenti nel giudizio di congruità espresso dall’Avvocatura distrettuale di Napoli da cui è derivato l’illegittimo provvedimento della Guardia di Finanza.
Errori che si sono concretizzati nella violazione del d.m. citato ma anche in vari e correlati profili di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria , insufficienza della motivazione, e contraddittorietà.
All’udienza del 13 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
Poichè rappresenta il documento sul quale s’appuntano, con opposto esito, le considerazioni esposte dalle parti confliggenti nel presente giudizio, conviene riassumere, sia pure sinteticamente, il contenuto del giudizio di congruità espresso dall’Avvocatura distrettuale di Napoli a seguito dell’istanza presentata sia dall’Appuntato della Guardia di Finanza -OMISSIS- che , con atto separato, da ciascuno dei due finanzieri, --OMISSIS--e --OMISSIS--.
L’Avvocatura distrettuale ha innanzitutto “riunito “ le anzidette istanze di rimborso relative alle notule delle competenze professionali, nella corretta considerazione che i predetti erano stati difesi dallo stesso legale (avv.to Vitiello), in quanto coinvolti nel medesimo procedimento penale come imputati per fatti connessi all’esercizio delle loro funzioni di appartenenti alla Guardia di Finanza.
A motivo della ivi ritenuta congruità, in relazione alle tre posizioni processuali considerate, della complessiva misura dell’importo di euro 133.480,00, si chiarisce nell’avviso in esame che;
a) tale importo risulta , innanzitutto, dalle correzioni apportate alla notula relativa al sig. -OMISSIS--OMISSIS-” così adeguandola alle previsioni tariffarie in vigore per poi utilizzarla quale base di calcolo per le competenze dovute agli altri richiedenti suddetti;
b) è stato ritenuto congruo e per questo preso a base di calcolo, l’importo complessivo di euro 45.050,00, sicchè tale importo è stato ritenuto rimborsabile anche per gli altri due imputati, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ed in relazione ad esso è stato sviluppato il criterio di determinazione di quanto complessivamente dovuto per onorari e competenze, ricavandolo dall’art.3 co.2 della tariffa professionale in vigore ( v.d.m.585/1994) che si occupa dell’ipotesi dell’”assistenza e difesa a due o più clienti”;
c) all’importo complessivo detto è stata aggiunta una sola indennità di trasferta trattandosi di medesima attività contestualmente riferita ai tre indicati “clienti”.
Il parere in esame si conclude con l’invito all’Amministrazione a ricalcolare sulla base dell’importo complessivo di euro 133.480,00 gli importi per rimborso al 10% delle spese generali nonchè il 2% per contributo C.A. e quello al 20% per IVA.
Alla luce del sintetizzato contenuto del giudizio di congruità nonchè degli scritti difensivi depositati dalle parti in causa,emerge con tutta evidenza che il conflitto caratterizzante della controversia all’esame è costituito dalla ritenuta applicabilità dell’art.3 co. 2 della tariffa professionale citata.
Di tale norma l’Avvocatura distrettuale ha effettuato l’applicazione “ trattandosi….di assistenza a n.3 clienti aventi la medesima posizione processuale comportante, tuttavia, l’esame di situazioni particolari a ciascuno, in relazione ai reati contestati “.
Espressione quella appena riportata che riprende quasi alla lettera quella del detto co.2 dell’art.3 della tariffa professionale del 1994, applicabile ratione temporis, dove appunto viene stabilito che; “2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20% “
Proprio quest’ultimo disposizione è stata completamente fraintesa dal giudice di primo grado e di essa parte appellata insiste a negare l’applicabilità alla fattispecie in esame nella considerazione della insussistenza della “identità di posizione processuale” con riguardo all’Appuntato -OMISSIS-”, con la conseguente necessità di definire il rimborso ad esso dovuto esclusivamente in base alla nota spese separatamente presentata, escludendo in tal modo la riduzione del 20% prevista dalla riportata disposizione del citato d.m.
Al riguardo, va evidenziato in particolare che ad avviso della difesa del -OMISSIS- svolta in questo grado tale diversità sussisterebbe per il solo fatto che quest’ultimo, da un lato, è stato assistito dall’avv.to Vitiello a partire dal mese di luglio 1998, mentre gli altri due finanzieri sono stati assistiti dalla metà del 1999, e dall’altro , per il fatto che il primo a differenza degli altri due, dal 7.7.1998 al 24.07.1998, con ordinanza di custodia cautelare in carcere ( 181/1998) del G.I.P. datata 12.06.1998, è stato privato della propria liberta personale, poi annullata dal Tribunale del riesame su istanza del predetto difensore; cosicchè quest’ultimo “ha dovuto apprestare una più impegnata e difficile difesa non solo nella fase anteriore al decreto di rinvio a giudizio ma anche durante tutta la pendenza dello stesso”
Ad avviso della Sezione, condividendo quanto postulato dall’Avvocatura distrettuale di Napoli, non occorrono molte parole per esprimere un convinto dissenso rispetto a quanto ritenuto da parte appellata a sostegno della decisione di primo grado, e più di ogni altra argomentazione appare invero sufficiente ricordare che sul punto in questione l’orientamento del giudice penale, espresso proprio con riferimento al significato del comma secondo dell’art.3 in esame, è nel senso che l’espressione “identità delle posizioni processuali “ “non si riferisce alla sola identità o unicità del reato contestato agli imputati , ma… deve essere intesa in rapporto all’oggetto del procedimento, considerando la mancanza di diversità non solo delle contestazioni formulate ma dalle situazioni accusatorie, sostanziali e probatorie, da valutare rispetto a ciascun soggetto sulla base degli atti processuali, diversità che impone una molteplicità di esami, scelte e strategie difensive” (Cass. IV sent. n. 13266 del 18.03.2004).
Appare dunque del tutto evidente che i pochi giorni di carcerazione preventiva subiti dal -OMISSIS-, in assenza di altri elementi meritevoli di considerazione emergenti in questo giudizio, appaiono ben poco significativi ai fini delle insistite critiche rivolte al parere di congruità dell’Avvocatura distrettuale di Napoli sul quale si fonda il provvedimento della Guardia di Finanza ritenuto dal giudice di primo grado parzialmente illegittimo per aver disconosciuto le differenze nell’attività difensiva svolta dall’avv. Vitiello nei riguardi dei tre imputati.
In particolare, non pare possa essere posto in discussione che il -OMISSIS- si trovasse nella medesima posizione processuale degli altri due finanzieri imputati nello stesso processo, rientrando piuttosto gli aspetti evidenziati nella sua istanza di rimborso sopra esaminati, nell’ipotesi, alle quale si riferisce il comma 2° dell’art.3 già più volte citato, di “ di situazioni particolari a ciascuno, in relazione al reato contestato”, pur nel quadro della comune posizione processuale.
Nel veduto parere, quindi, l’Avvocatura distrettuale, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che indiscutibilmente connota il giudizio da essa adottato, non soltanto ha individuato correttamente, com’era possibile e necessario essendo state presentate tre distinte istanze di rimborso da militari coinvolti nella stessa vicenda e difesi dallo stesso legale, la notula base, partendo dalla richiesta del finanziere -OMISSIS-, della quale ha ridefinito l’importo nella misura pari ad euro 45.050,00 alla luce della tariffa professionale in vigore, ma altrettanto correttamente e soprattutto ragionevolmente, ha applicato la prevista riduzione del 20% sul detto compenso spettante a ciascuno degli altri finanzieri richiedenti il rimborso, chiaro essendo che l’obiettivo della norma applicata è quello di evitare che le stesse voci presenti nelle altre notule vengano, in una fattispecie quale quella in considerazione, rimborsate più volte, pur facendo capo alla medesima attività del legale contestualmente riferibile alla posizioni processuali curate ( nella fattispecie tre).
Ad avviso della Sezione il calcolo effettuato dall’Avvocatura distrettuale non appare quindi sindacabile sul piano della fedeltà alla tariffa professionale e della ragionevolezza essendo da un lato, senz’altro compatibile con il comma 2° dell’art.3 qui ripetutamente richiamato, e dall’altro, basato sulla riduzione del 20% dei soli importi riconosciuti spettanti al -OMISSIS- ed al -OMISSIS- delle cui finalità s’è detto.
Infatti l’esclusione della riduzione del 20% dalla tariffa base del finanziere -OMISSIS-, è pienamente giustificata dal fatto che l’importo di euro 45.050,00 è frutto delle riduzioni apportate alle voci della nota dell’avv.to Vitiello, resesi necessarie per adeguarla alle vigenti previsioni tariffarie.
In sintesi quest’ultima è stata ridotta per adeguamento tariffario, le altre due sono state ridotte del 20% per evitare che le stesse voci fossero computate più volte quanti sono i richiedenti il rimborso ( due)
Chiarito quanto sopra non appare inutile aggiungere che l’Avvocatura Generale appellante, non senza fondamento, con riferimento a tale ultimo criterio di applicazione della prevista riduzione percentuale, ha evidenziato che si è trattato dell’adozione del criterio più favorevole, avendo determinato con l’applicazione della riduzione del 20% solo a due dei tre richiedenti, un importo dovuto a titolo di rimborso complessivamente più elevato.
Quanto alle ragioni per le quali l’Avvocatura distrettuale ha disatteso la parcella dell’avvocato Vitiello predisposta per l’odierno appellato, sia per quanto riguarda l’aumento del 25% dell’importo di 1.1999,00 per spese di viaggio pur da essa stessa riconosciuto, che per la riduzione dell’indennità di trasferta, è sufficiente rilevare che l’aumento percentuale delle spese di viaggio attiene al rimborso di spese accessorie (effettuate per il viaggio) che vanno comunque comprovate, mentre per quanto attiene all’indennità di trasferta è doveroso riferirsi alla parte finale dell’esaminato parere nella quale il riconoscimento di una sola indennità di trasferta pari ad euro 16.350,00 è stata coerentemente motivata con l’argomento “della medesima attività contestualmente riferita alla tre posizioni processuali” come comprovato dalla circostanza che in ciascuna delle tre notule allegate all’istanze di rimborso viene indicato lo stesso numero di ore (545).
In conclusione, alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice con la sentenza impugnata, non colgono nel segno i profili di illegittimità, in questa sede riproposti, per violazione dell’art.3 del d.m. 5.10.1994 n.585 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto d’istruttoria e dell’assenza di motivazione, rivolti verso il parere di congruità espresso dall’Avvocatura distrettuale di Napoli, e determinanti, in via derivata , dell’illegittimità del provvedimento della Guardia di Finanza del 12 agosto 2005 che lo ha recepito.
Conseguentemente ritiene la Sezione che debbano essere condivise le deduzioni che fondano l’appello proposto dall’Amministrazione con conseguente riforma della sentenza gravata.
Attesa la particolarità della controversie la Sezione ritiene di dover compensare le spese della lite.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2014





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