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n. 8-2014 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Decreto 23 luglio 2014 n. 3237
Consigliere Delegato Giovanni Nicolò Lotti
Comune di Napoli (Avv. ti Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Giacomo Piazza) c. Salvatore Guangi, Domenico Palmieri, Gennaro Addio, Andrea Santoro (n.c.), Arnaldo Maurizio, Teresa Caiazzo, Amalia Beatrice, Carmine Attanasio (n.c.)


Comuni e province – Delibere di bilancio – Contenzioso - Ordinanza TAR Campania n.1214/2014 – Appello - Misure cautelari monocratiche – Requisiti – Non sussistono - Ragioni

Ritenuto che il danno gravissimo che potrebbe ripercuotersi sulla cittadinanza (e, di riflesso, sulla comunità nazionale, vista l’importanza del Comune che è stato già oggetto nel passato di salvataggi a carico della finanza pubblica) derivante dall’approvazione di un documento contabile non corretto, bilancia il danno altrettanto grave prospettato nell’atto d’appello relativamente alla necessità di approvazione del bilancio, e che il termine finale del 30 settembre per l’approvazione del bilancio consente la celebrazione della Camera di Consiglio, quale sede collegiale più idonea per l’approfondimento del fumus del presente appello, non può essere accolta la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)




Il Consigliere delegato



ha pronunciato il presente

DECRETO



sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2014, proposto da: Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini E Giacomo Pizza, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, 50/A;

contro



Salvatore Guangi, Domenico Palmieri, Gennaro Addio, Andrea Santoro;

nei confronti di



Maurizio Arnaldo, Teresa Caiazzo, Amalia Beatrice, Carmine Attanasio;

per la riforma



dell'ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 01214/2014, resa tra le parti, concernente approvazione del rendiconto per la gestione finanziaria 2013 – MCP.

 


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che non sussistono i presupposti per la positiva valutazione dell’istanza;
Ritenuto in particolare che, dovendo valutarsi in questa sede esclusivamente l’estrema gravità del pregiudizio ai fini della delibazione dell’istanza, il danno gravissimo che potrebbe ripercuotersi sulla cittadinanza (e, di riflesso, sulla comunità nazionale, vista l’importanza del Comune che è stato già oggetto nel passato di salvataggi a carico della finanza pubblica) derivante dall’approvazione di un documento contabile non corretto, bilancia il danno altrettanto grave prospettato nell’atto d’appello relativamente alla necessità di approvazione del bilancio; tale giudizio di bilanciamento è emesso nella considerazione che, comunque, il termine finale del 30 settembre per l’approvazione del bilancio consente la celebrazione della Camera di Consiglio, quale sede collegiale più idonea per l’approfondimento del fumus del presente appello;

 


P.Q.M.



Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 26 agosto 2014, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 luglio 2014.

 


Il Consigliere delegato



Paolo Giovanni Nicolo' Lotti


 


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 23/07/2014



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