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n. 7-2014 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V -
Sentenza 30 giugno 2014 n. 3291
Pres. L. Maruotti – Est. F.
Caringella
S.r.l. Calabresi (avv.ti G. Fraccastoro e F. R. Tomaselli)
vs s.p.a. Schiaffini Travel (avv. M. Malena) e nei confronti di Comune di
Monte Porzio Catone (avv. F. A. Caputo) |
1. Contratti della p.a. – Concessione di servizi pubblici
– Offerta economica - Oneri di sicurezza – Indicazione – Obbligo – Non
sussiste – Ragioni – Vincolo normativo o del bando di gara – Assenza.
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2. Contratti della p.a. – Concessione di servizi pubblici
– Offerta economica – Oneri di sicurezza – Congruità – Sindacabilità –
Limiti.
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1. Nell’ipotesi di concessione di servizi pubblici, ai
sensi dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici, non operano le norme
puntuali recate dal codice, ma i soli principi generali della materia,
principi tra i quali non è annoverabile la regula iuris fissata dalla
norma di cui all’art. 86, comma 4, che impone, solo per gli appalti di
servizi e di forniture, l’indicazione degli oneri di sicurezza in sede di
formulazione dell’offerta economica. In assenza di un vincolo derivante
dalla normativa primaria o dalla normativa speciale di gara, deve
ritenersi che l’amministrazione abbia correttamente consentito all’impresa
prima classificata, attraverso l’esplicazione di un’obbligatoria
cooperazione istruttoria, l’indicazione degli oneri di sicurezza
evincibili, attraverso un’operazione di scomputo, dall’offerta economica.
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2. In materia di concessione di servizi pubblici le
censure relative alle valutazioni della stazione appaltante sulla
congruità degli oneri di sicurezza indicati dall’aggiudicataria non sono
sindacabili nel merito se tali valutazioni tecniche sono congruamente
motivate e non inficiate da profili di irragionevolezza e di illogicità e,
per altro verso, se non incidono comunque sulla posizione della prima
classificata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3248 del
2014, proposto dalla s.r.l. Calabresi, rappresentata e difesa dagli
avvocati Giorgio Fraccastoro e Francesca Romana Tomaselli, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Fraccastoro in Roma, G.P. Da
Palestrina, n. 47;
contro
La s.p.a. Schiaffini Travel, rappresentato e
difeso dall'avvocato Massimo Malena, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via dei Gracchi, n. 81;
nei confronti di
Il Comune di Monte Porzio Catone,
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA:
SEZIONE II BIS n. 2234/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento
in concessione del servizio di trasporto scolastico nel triennio
2013-2016;
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Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.p.a.
Schiaffini Travel e del Comune di Monte Porzio Catone;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera
di consiglio del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Francesco Caringella e
uditi per le parti gli avvocati Giorgio Fraccastoro, Francesca Romana
Tomaselli, Massimo Malena e Francesco Antonio Caputo;
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Rilevato, in punto di fatto, che:
- la s.p.a.
Schiaffini Travel prendeva parte alla gara per affidamento in concessione
del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2013-2016, indetta dal
Comune di Monte Porzio Catone con determinazione dirigenziale 10 maggio
2013 n. 242;
- la gara è stata aggiudicata, con d.d. 12 luglio 2013 n.
270, alla Calabresi s.r.l., mentre la Schiaffini Travel si è classificata
terza dietro Autolinee Onorati s.r.l.;
- con il ricorso di primo grado
n. 8167 del 2013, la s.p.a. Schiaffini Travel deduceva che
l’amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di escludere le prime due
classificate, in ragione della violazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs.
n. 163 del 2006 e dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in punto di
obbligo di specificazione degli oneri di sicurezza in sede di
presentazione dell’ offerta, e di violazione degli artt. 8.1.1 e 8.1.2 del
bando di gara e degli artt. 9 del bando e del capitolato;
- con la
sentenza appellata il Primo Giudice ha ritenuto fondato ed assorbente il
motivo con il quale si era dedotta la violazione, da parte delle imprese
classificatesi ai primi due posti della graduatoria, dell’obbligo, sancito
dall’art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di specificare
degli oneri aziendali di sicurezza in sede;
Reputato che l’appello in
epigrafe specificato merita positiva valutazione e va accolto, alla
stregua delle considerazioni che seguono:
- nella fattispecie viene in
rilievo una concessione di servizi pubblici, provvedimento la cui
emanazione, ai sensi dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici, non
soggiace alle norme puntuali recate dal codice, ma ai soli principi
generali della materia, principi tra i quali non è annoverabile la regula iuris fissata dalla norma di cui all’art. 86, comma 4, che
impone, solo per gli appalti di servizi e di forniture, l’indicazione
degli oneri di sicurezza in sede di formulazione dell’ offerta economica
(cfr., con riguardo ai servizi esclusi dal codice dei contratti pubblici,
Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2014, n, 280);
- l’obbligo di
indicare i costi di sicurezza nella specie non è evincibile neanche da un
auto-vincolo assunto dalla stazione appaltante, posto che il bando di
gara, per un verso, stabilisce la struttura dell’offerta economica
indicando cinque voci senza fare menzionare i costi di sicurezza (punto
8.1.2., pag. 5); e, dall’altro, richiama gli artt. 86 e 87 del codice dei
contratti pubblici ai soli fini della disciplina della verifica
dell’anomalia (punto 8.1.2., pag. 6);
- posta l’assenza di un vincolo
derivante dalla normativa primaria o dalla normativa speciale di gara,
deve ritenersi che l’amministrazione abbia correttamente consentito
all’impresa prima classificata, attraverso l’esplicazione di
un’obbligatoria cooperazione istruttoria, l’indicazione degli oneri di
sicurezza evincibili, attraverso un’operazione di scomputo, dall’offerta
economica (cfr., sull’illegittimità dell’esclusione dalla gara ove il
bando non abbia previsto l’obbligo di specificazione degli oneri nella
disciplina di gara, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2014, n. 2517);
- le
ulteriori censure relative alle valutazioni della stazione appaltante
sulla congruità degli oneri di sicurezza indicati dall’aggiudicataria
sono, per un verso, infondate, in ragione della non sindacabilità delle
valutazioni tecniche ove congruamente motivate e non inficiate da profili
di irragionevolezza e di illogicità; e, per altro verso, inammissibili, in
quanto svolte dall’impresa terza classificata per ottenere l’estromissione
della prima classificata senza incidere sulla posizione della prima
classificata;
- non risultano fondate neanche le censure con cui si
chiede un inammissibile sindacato del merito delle valutazioni della
commissione e si deduce la sussistenza di ulteriori cause di esclusione a
carico dell’aggiudicataria senza incidere, anche in questo caso, sulla
posizione della seconda classificata;
Reputato, in definitiva, che
l’appello in epigrafe specificato merita accoglimento, con conseguente
riforma della sentenza gravata e integrale reiezione del ricorso di primo
grado n. 8167 del 2013;
Reputato, infine, che sussistono gusti motivi
per disporre la compensazione delle spese dei due gradi del
giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, respinge il ricorso di primo grado n. 8167 del 2013.
Spese
compensate dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei
magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Francesco Caringella,
Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano,
Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2014
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