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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 26 marzo 2014 n. 1468
Pres. V. Poli – Est. C. Saltelli
Società Tradeco Srl (avv.ti A. Loiodice e I. Loiodice) vs Comune di Conversano (avv. M. F. Ingravalle) e nei confronti di Lombardi Ecologia Srl (avv.ti A. Clarizia e G. Notarnicola)


1. Contratti della p.a. – D.u.r.c. – Atto dichiarativo – Fa prova fino a querela di falso – Errori – Correzioni da parte del Giudice ordinario – Indici di irregolarità contributiva – Giudice amministrativo – Rilevabilità – Esclusione.

 

2. Contratti della p.a. – Gara – Offerta tecnica – Commissione giudicatrice – Valutazioni soggettive – Insindacabilità.

 

 

1. Il documento unico di regolarità contributiva è una dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’ente, assistiti da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori contenuti in detto documento, investendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario o all’esito della proposizione della querela di falso o a seguito di un’ordinaria controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. Il Giudice amministrativo non può liberamente apprezzare fatti e circostanze asseritamente indici di irregolarità contributiva.

 

2. Le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. Nel caso di specie si risolvono in un mero inammissibile dissenso alle valutazioni della commissione di gara le critiche circa la presunta sopravvalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria e l’ingiustificata sottovalutazione di quella dell’appellante fondate su considerazioni e valutazioni di carattere soggettive.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 838 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SOCIETA' TRADECO S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, n. 12 - Pal. B;

contro



COMUNE DI CONVERSANO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

nei confronti di



LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari - Sez. II, n. 225 del 13 febbraio 2014, resa tra le parti, concernente affidamento dei servizi spazzatura, raccolta e trasporto rifiuti urbani.

Visti il ricorso in appello avverso il dispositivo n. 141 del 2014, i motivi aggiunti avverso la sentenza n. 225 del 2014 e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano e della Lombardi Ecologia s.r.l., che ha spiegato anche appello incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Aldo Loiodice, Massimo Felice Ingravalle, Angelo Clarizia e Gennaro Notarnicola;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO



1. Con la sentenza n. 225 del 13 febbraio 2014, preceduta dalla pubblicazione del dispositivo n. 141 del 30 gennaio 2014, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla soc. Tra.de.co. s.r.l.:
a) per l’annullamento, in uno con tutti gli atti connessi e presupposti, della determinazione n. 36/Segr. del 28 dicembre 2012, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della soc. Lombardi Ecologia s.r.l. dei servizi di spazzatura, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata;
b) per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato (ricorso principale e primo atto di motivi aggiunti);
c) per l’annullamento della nota direttoriale del 16 maggio 2013 dell’INAIL di Bari, di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela del Durc INAIL rilasciato in favore dell’aggiudicataria (secondo atto per motivi aggiunti);
ha respinto il ricorso principale ed il primo atto di motivi aggiunti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario quanto al secondo atto per motivi aggiunti ed ha altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale dell’aggiudicataria.
1.1. In sintesi, ricordata la natura certificatoria del documento unico di regolarità contributiva e sottolineato che eventuali errori in esso contenuti, involgendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario all’esito della proposizione della querela di falso o di una ordinaria controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, i primi giudici hanno ritenuto infondati tutti i motivi formulati con il ricorso introduttivo di giudizio ed il primo atto per motivi aggiunti, negando sia la sussistenza in capo all’aggiudicataria di una posizione di irregolarità contributiva in virtù della documentazione versata in atti, sia le doglianze relative all’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, profilo in relazione al quale, peraltro, non era neppure stata superata la prova di resistenza ai fini della stessa sussistenza dell’interesse al ricorso.
2. La predetta società Tra.de.co. s.r.l. ha innanzitutto impugnato il dispositivo di sentenza n. 141 del 30 gennaio 2014, lamentando l’erroneità e l’ingiustizia della decisione di rigetto del ricorso e dei primi motivi aggiunti “con riferimento alla situazione della ditta Lombardi risultante dalla documentazione processuale ed accertabile meglio con istruttoria”, “per erronea presupposizione e mancata adozione da parte del TAR delle doverose decisioni sulle esigenze istruttorie” e “con riguardo alle censure del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti”, sostanzialmente riponendo le corrispondenti censure sollevate in primo grado.
2.1. Con il decreto monocratico n. 467 del 31 gennaio 2014 è stata respinta la richiesta di misure cautelari urgenti.
2.2. Hanno resistito al gravame, deducendone l’infondatezza ed insistendo per il suo rigetto, il Comune di Conversano e la soc. Lombardi Ecologia s.r.l.; quest’ultima ha spiegato appello incidentale, riproponendo a sua volta le censure sollevate con il ricorso incidentale di primo grado (articolate su quattro motivi così rubricati: “1) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Violazione dell’art. 26,d. lgs. n. 81/2008. Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “2. Violazione dell’art. 33 del Capitolato speciale di appalto. Violazione del principio di par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “3. Violazione del disciplinare di gara e degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa; nonché dei principi di par condicio dei concorrenti e di segretezza dell’offerta economica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “4. Violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. Violazione dell’art. 47.d.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione”), rilevando che, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, il ricorso incidentale proposto in primo grado andava esaminato con priorità rispetto a quello principale.
3. La soc. Tra.de.co. s.r.l., dopo aver contestato con apposita memoria depositata in data 14 febbraio 2014 la fondatezza dell’avverso appello incidentale, essendo stata pubblicata la sentenza n. 225 del 13 febbraio 2014, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 14 febbraio 2014 ha formulato motivi aggiunti di appello, denunciando “Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata per mancato integrale esame dei fatti, dei documenti e dei motivi del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti (ritrascritti nell’atto di appello) con riguardo alla carenza periodica di regolarità contributiva della ditta Lombardi” ed “errore ed ingiustizia per mancato esame di tutti i fatti, documenti e motivi aggiunti (ritrascritti nell’atto di appello) con riguardo ai punteggi attribuiti per il progetto di raccolta differenziata”, così ulteriormente riproponendo le censure sollevate col ricorso introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti, già peraltro ribadite con l’appello avverso il dispositivo.
3.1. Con decreto n. 708 del 17 febbraio 2014 è stata accolta la domanda di misure cautelari urgenti ed è stata sospesa l’esecutività della sentenza ed è stata fissata per la trattazione dell’istanza cautelare l’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2014; udienza alla quale la trattazione della causa è stata rinviata alla successiva camera di consiglio del 25 febbraio 2014.
3.2. Con altro decreto n. 799 del 19 febbraio 2014 è stata nuovamente sospesa l’esecutività della sentenza nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare fissata per il 25 febbraio 2014.
3.3. Con atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 21 febbraio 2014 anche la società Lombardi Ecologia s.r.l. ha proposto motivi integrativi dell’appello incidentale.
4. In vista dell’udienza in camera di consiglio del 25 febbraio 2014 il Comune di Conversano ha ribadito le proprie tesi difensive, insistendo per il rigetto dell’appello principale; la società Tra.de.co. s.r.l. ha depositato una prima memoria in data 21 febbraio 2012 a sostegno dell’istanza cautelare e successivamente, in data 24 febbraio 2014, ulteriori note difensive sugli avversi motivi integrativi dell’appello incidentale; anche la società Lombardi Ecologia s.r.l. ha ulteriormente illustrato le proprie conclusioni.
3.4. Alla predetta udienza in camera di consiglio, la Sezione:
a) ha comunicato ai difensori delle parti la possibilità di definire l’incidente cautelare e la stessa causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.;
b) ha rilevato la tardività delle note depositate dalle parte appellante in data 24 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.;
c) ha assodato la completezza della documentazione versata in atti ai fini istruttori.
I difensori delle parti hanno condiviso l’intenzione della Sezione, auspicando la sollecita definizione nel merito della controversia e, dopo la rituale discussione, nel corso della quale gli stessi non hanno rappresentato alcun motivo ostativo all’immediata decisione della causa (avendo in particolare il difensore dell’appellante, su sollecitazione del difensore della controinteressata, espressamente rinunciato a tutti i termini, escludendo di dover articolare ulteriori difese), quest’ultima è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato e deve essere respinto, il che esime la Sezione dall’esame dell’appello incidentale e da ogni conseguente pronuncia sullo stesso.
5.1. Deve preliminarmente rilevarsi che non è stato oggetto di appello il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di annullamento della nota del 16 maggio 2013, di rigetto della richiesta di autotutela del d.u.r.c. rilasciato dall’INAIL in favore dell’aggiudicataria (impugnato col secondo atto di motivi aggiunti in primo grado), così che ogni questione al riguardo è preclusa dal giudicato formatosi sul punto.
5.2. Possono essere trattate congiuntamente le prime due censure, parte della terza censura e quella esposta nell’ulteriore precisazione dell’appello avverso il dispositivo, nonché il primo dei motivi aggiunti di appello, con cui si insiste nella dedotta illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto di cui si discute in favore della società Lombardi Ecologia s.r.l. in quanto quest’ultima sarebbe priva del requisito di regolarità contributiva, circostanza erroneamente non riscontrata dai primi giudici a causa, secondo la tesi dell’appellante, di un’omessa o superficiale valutazione del materiale probatorio versato in atti ovvero di un’insufficiente ed inadeguata istruttoria, oltre che di una motivazione approssimativa, lacunosa e assolutamente non condivisibile.
Le doglianze non meritano favorevole considerazione.
5.2.1. In punto di fatto occorre evidenziare che la regolarità della posizione contributiva della società Lombardi Ecologia s.r.l. risulta accertata:
a) dal d.u.r.c. in data 11 marzo 2013 emesso dall’I.N.A.I.L. – I.N.P.S. di Bari con riferimento alla data del 12 giugno 2012 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla gara della cui aggiudicazione si discute) e quindi a conferma delle dichiarazioni prodotte dalla predetta società ai fini della partecipazione alla gara;
b) dal d.u.r.c. in data 24 novembre 2012 rilasciato sempre dall’I.N.A.I.L. – I.N.P.S. di Bari (direttamente alla società Lombardi Ecologica s.r.l.), nel quale si evidenzia la regolarità dei versamenti e dei premi ed accessori alla data del 31 ottobre 2012 quanto all’I.N.A.I.L. e al versamento dei contributi alla data del 16 novembre 2012 quanto all’I.N.P.S.;
c) da un ulteriore d.u.r.c. positivo in data 27 giugno 2013 (richiesto dall’amministrazione appaltante ai fini della stipula del contratto di appalto).
5.2.2. Com’è noto il documento unico di regolarità contributiva è una dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’ente, assistiti da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori contenuti in detto contenuto, investendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere corretti solo dal giudice ordinario o all’esito della proposizione della querela di falso o a seguito di un’ordinaria controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (Cons. St., sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 ha tra l’altro precisato quanto al contenuto del d.u.r.c. che “la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e preclusa, ad esse, una valutazione autonoma” e che “…la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali”, enunciando poi il principio di diritto secondo cui “ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto”.
5.2.3. Ciò posto, stante la (più volte) attestata regolarità contributiva della aggiudicataria l’amministrazione appaltante non avrebbe potuto esimersi dal procedere all’aggiudicazione definitiva in sua favore dell’appalto di cui trattasi, non avendo alcun potere di valutazione di fatti o circostanze, quali quelli evidenziati dalla società appellante, che il documento unico di regolarità contributiva non ha ritenuto rilevanti; ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo ai poteri del giudice amministrativo che, in virtù della natura certificatoria e del valore fidefaciente del contenuto del predetto documento unico di regolarità contributiva non può liberamente apprezzare fatti e circostanze asseritamente indici di irregolarità contributiva, fermo restando ovviamente la facoltà della parte interessata di far eventualmente valere nelle competenti sedi giudiziarie la falsità materiale o ideologica del contenuto del predetto documento.
A ciò consegue la assoluta infondatezza delle censure mosse dall’appellante principale nei confronti della sentenza impugnata in relazione ad una presunta insufficiente o addirittura omessa valutazione del materiale probatorio versato in atti, ad un omesso approfondimento dei fatti e delle circostanze rilevante ed all’omesso esercizio di poteri istruttori, anche ufficiosi (in ragione di una asserita incompletezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione appaltante), volti all’accertamento dell’irregolarità contributiva della società Lombardi Ecologica s.r.l.; assumono per converso rilievo decisivo (ed allo stato insuperabile, in mancanza di una rituale contestazione del loro contenuto), i documenti unici di regolarità contributiva, acquisiti e versati regolarmente in atti (essendo appena il caso di rilevare che ai fini della correttezza della impugnata decisione è priva di qualsiasi autonomo rilievo il mero errore materiale in cui sono incorsi i primi giudici nel riportare la data del 12 giugno 2013, invece che quella del 12 giugno 2012, quale data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara).
5.2.4. Quanto poi alla censura concernente la presunta incompletezza dei documenti di regolarità contributiva sopra indicati, in quanto asseritamene non comprensivi di tutte le posizioni assicurative intestate all’aggiudicataria, anche a voler prescindere dalla sua inammissibilità per genericità, essendo stata prospettata in modo del tutto dubitativo e senza alcun idoneo supporto probatorio, neppure a livello indiziario, non può non rilevarsi, per un verso, che la stessa natura “unica” del d.u.r.c. contraddice, in mancanza di un’apposita puntuale prova contraria, la tesi dell’appellante e, per altro verso, che l’amministrazione appaltante ha correttamente dedotto (e ciò risulta anche dalla documentazione versata in atti) che la richiesta di comprova della regolarità fiscale è stata avanzata con riferimento al codice identificativo dell’azienda (unico).
Deve ancora ribadirsi che sarebbe spettato alla società appellante, nel rispetto del fondamentale principio dell’onere della prova, dimostrare (comunque davanti al giudice ordinario), eventualmente anche per indizi, gravi, precisi e concordanti, che alla (eventuale) mancanza dell’accentramento delle posizioni assicurative presso la sede di Bari si sia accompagnato anche il mancato dialogo tra le sedi degli istituti (I.N.A.I.L. – I.N.P.S.) e che ciò avrebbe dato luogo ad un documento unico parziale ed infedele.
5.2.5. Per completezza - in relazione alla regolarità della posizione dell’aggiudicataria anche nei confronti del fisco - deve aggiungersi che l’Agenzia delle Entrate di Bari, con nota prot. n. 2012/159285 del 29 novembre 2012, riscontrando la richiesta dell’amministrazione appaltante, ha comunicato l’inesistenza in capo alla predetta società Lombardi Ecologia s.r.l. di carichi pendenti definitivamente accertati, confermando tale condizione anche alla data del 12 giugno 2012 con la successiva comunicazione prot. n. 2013/18578 dell’8 febbraio 2013.
5.3. Destituiti di fondamento sono anche i rimanenti motivi di gravame che, richiamando le analoghe censure sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel primo atto per motivi aggiunti, ripropongono la questione dell’asserita manifesta erroneità, illogicità ed irragionevolezza dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica della società appellante rispetto a quelli assegnati all’offerta dell’aggiudicataria, lamentando che i primi giudici avrebbero ancora una volta superficialmente apprezzato ovvero travisato il contenuto delle doglianze, omettendo di svolgere la opportuna e necessaria attività istruttoria, anche a mezzo di apposita verificazione, per appurare e valutare correttamente i vizi denunciati.
Premesso che non vi è ragione di discostarsi dal consolidato e convincente indirizzo giurisprudenziale ad avviso del quale le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, evenienze tutte che non sussistono nel caso di specie e prescindendosi da ogni questione concernente la tematica della prova di resistenza, la Sezione osserva che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono puntualmente motivate e condivisibili, le critiche spiegate dall’appellante circa la presunta sopravvalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria e l’ingiustificata sottovalutazione della propria fondandosi su considerazioni e valutazioni di carattere soggettive, prive di qualsiasi obiettivo riscontro, e risolvendosi pertanto in un mero inammissibile dissenso alle valutazioni della commissione di gara.
Così quanto alla asserita illogicità dell’ingiustificato minor punteggio conseguito dall’offerta dell’appellante in relazione ai carichi di lavoro, parametro che non risulta logicamente connesso (e direttamente interdipendente) con gli altri parametri di valutazione della frequenza della raccolta e della flessibilità del servizio (rispetto ai quali l’appellante ha ottenuto un punteggio maggiore dell’aggiudicataria), il tribunale pugliese ha correttamente osservato che la controinteressata ha previsto la raccolta congiunta del rifiuto secco e dell’umido, con conseguente necessità del cumulo delle relative ore, cui corrisponde un complessivo maggior numero delle ore di lavoro dell’aggiudicataria e del carico di lavoro dei suoi operatori della Lomabardi Ecologia s.r.l. rispetto all’appellante, con l’ulteriore conseguenza della non illogicità del maggior punteggio per tale parametro attribuito all’aggiudicataria.
Quanto alla presunta erroneità dei punteggi attribuiti al parametro relativo alla Gestione del centro raccolta e a quello concernente maggiori forniture, scorte e sostituzioni relativamente a mezzi, materiali e consumabili, anche a voler prescindere dal fatto che nessuna puntuale critica è stata svolta nei confronti della decisione impugnata, non può non rilevarsi come la stessa parte appellante, pur nel vantare la propria offerta, contemporaneamente ammette la superiorità, sia pur parziale e limitata, dell’offerta della controinteressata per la realizzazione di un centro di raccolta in più (quanto al primo parametro) e per il numero delle vasche raccolte (5 contro 3), degli autocarri (3 contro 2) e porter (5 contro 3), il che dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, la assoluta opinabilità delle sue tesi difensive e correlativamente la non manifesta illogicità ed arbitrarietà delle valutazioni delle commissione di gara.
Ugualmente priva di adeguata contestazione è rimasta la (peraltro convincente) motivazione della decisione di primo grado circa il fatto che i punteggi attribuiti alle offerte in gara in relazione al parametro della compatibilità ambientale non risultano illogici ed irragionevoli, sia perché l’offerta dell’appellante di mezzi al metano non è incondizionata, ma è ristretta nei limiti del possibile, sia perché la realizzazione di un’area boschiva di 10 ettari presuppone anch’essa una condizione, priva di qualsiasi minimo riscontro probatorio, cioè la concessione della stessa da parte dell’amministrazione comunale; ciò senza contare che, come opportunamente rilevato dalla controinteressata, la compatibilità ambientale riguarda il servizio e non semplicemente i mezzi offerti per il suo espletamento.
Anche avuto riguardo all’eguale punteggio che sarebbe stato ingiustificatamente attribuito alle due offerte alla comunicazione ambientale, non può che ribadirsi che la pretesa prevalenza dell’offerta dell’appellante si basa su mere opinioni soggettive, prive di qualsiasi adeguato riscontro probatorio, idoneo a dimostrare inconfutabilmente ovvero ad ingenerare un ragionevole dubbio sulla arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni della commissione di gara.
Infine, a non diverse conclusioni deve giungersi in relazione al controllo del servizio, la scelta di un determinato sistema informativo rispetto ad un altro rientrando nell’ambito della discrezionalità tecnica, non essendo stato fornito, d’altra parte , alcun adeguato indizio di un’assoluta ed oggettiva inidoneità del sistema offerto dalla controinteressata rispetto ai fini ed agli obiettivi perseguiti dall’amministrazione.
6. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello principale deve essere respinto; a ciò consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dalla società Tra.de.co. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, n. 225 del 13 febbraio 2014, lo respinge; dichiara improcedibile l’appello incidentale spiegato dalla società Lombardi Ecologica s.r.l.
Dichiara altresì compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente FF
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Antonio Bianchi, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2014





 

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