REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso in
appello iscritto al numero di registro generale 838 del 2014, integrato da
motivi aggiunti, proposto da: SOCIETA' TRADECO S.R.L., in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo
Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo
Loiodice in Roma, via Ombrone, n. 12 - Pal. B;
contro
COMUNE DI CONVERSANO, in persona del sindaco
in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con
domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n.
180;
nei confronti di
LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L., in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Angelo Clarizia e Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv.
Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari -
Sez. II, n. 225 del 13 febbraio 2014, resa tra le parti, concernente
affidamento dei servizi spazzatura, raccolta e trasporto rifiuti
urbani.
Visti il ricorso in appello avverso il dispositivo n. 141
del 2014, i motivi aggiunti avverso la sentenza n. 225 del 2014 e i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Comune di Conversano e della Lombardi Ecologia s.r.l., che ha spiegato
anche appello incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25
febbraio 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati
Aldo Loiodice, Massimo Felice Ingravalle, Angelo Clarizia e Gennaro
Notarnicola;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 225 del 13 febbraio 2014,
preceduta dalla pubblicazione del dispositivo n. 141 del 30 gennaio 2014,
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II,
definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti,
proposto dalla soc. Tra.de.co. s.r.l.:
a) per l’annullamento, in uno
con tutti gli atti connessi e presupposti, della determinazione n.
36/Segr. del 28 dicembre 2012, recante l’aggiudicazione definitiva in
favore della soc. Lombardi Ecologia s.r.l. dei servizi di spazzatura,
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi
complementari, raccolta differenziata;
b) per la dichiarazione di
inefficacia del contratto eventualmente stipulato (ricorso principale e
primo atto di motivi aggiunti);
c) per l’annullamento della nota
direttoriale del 16 maggio 2013 dell’INAIL di Bari, di rigetto della
richiesta di annullamento in autotutela del Durc INAIL rilasciato in
favore dell’aggiudicataria (secondo atto per motivi aggiunti);
ha
respinto il ricorso principale ed il primo atto di motivi aggiunti, ha
dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario
quanto al secondo atto per motivi aggiunti ed ha altresì dichiarato
improcedibile il ricorso incidentale dell’aggiudicataria.
1.1. In
sintesi, ricordata la natura certificatoria del documento unico di
regolarità contributiva e sottolineato che eventuali errori in esso
contenuti, involgendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere
corretti solo dal giudice ordinario all’esito della proposizione della
querela di falso o di una ordinaria controversia in materia di previdenza
e assistenza obbligatoria, i primi giudici hanno ritenuto infondati tutti
i motivi formulati con il ricorso introduttivo di giudizio ed il primo
atto per motivi aggiunti, negando sia la sussistenza in capo
all’aggiudicataria di una posizione di irregolarità contributiva in virtù
della documentazione versata in atti, sia le doglianze relative
all’assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche, profilo in relazione
al quale, peraltro, non era neppure stata superata la prova di resistenza
ai fini della stessa sussistenza dell’interesse al ricorso.
2. La
predetta società Tra.de.co. s.r.l. ha innanzitutto impugnato il
dispositivo di sentenza n. 141 del 30 gennaio 2014, lamentando l’erroneità
e l’ingiustizia della decisione di rigetto del ricorso e dei primi motivi
aggiunti “con riferimento alla situazione della ditta Lombardi risultante
dalla documentazione processuale ed accertabile meglio con istruttoria”,
“per erronea presupposizione e mancata adozione da parte del TAR delle
doverose decisioni sulle esigenze istruttorie” e “con riguardo alle
censure del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti”, sostanzialmente
riponendo le corrispondenti censure sollevate in primo grado.
2.1. Con
il decreto monocratico n. 467 del 31 gennaio 2014 è stata respinta la
richiesta di misure cautelari urgenti.
2.2. Hanno resistito al gravame,
deducendone l’infondatezza ed insistendo per il suo rigetto, il Comune di
Conversano e la soc. Lombardi Ecologia s.r.l.; quest’ultima ha spiegato
appello incidentale, riproponendo a sua volta le censure sollevate con il
ricorso incidentale di primo grado (articolate su quattro motivi così
rubricati: “1) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 86,
comma 3 bis, e 87, comma 4, d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Violazione
dell’art. 26,d. lgs. n. 81/2008. Violazione dei principi di buon andamento
e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto
di istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “2.
Violazione dell’art. 33 del Capitolato speciale di appalto. Violazione del
principio di par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per difetto
di istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “3.
Violazione del disciplinare di gara e degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione
dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell’azione
amministrativa; nonché dei principi di par condicio dei concorrenti e di
segretezza dell’offerta economica. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria, erronea presupposizione e disparità di trattamento”; “4.
Violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), d.
lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. Violazione dell’art. 47.d.P.R. n.
445/2000. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea
presupposizione”), rilevando che, in applicazione dei principi sanciti
dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, il ricorso
incidentale proposto in primo grado andava esaminato con priorità rispetto
a quello principale.
3. La soc. Tra.de.co. s.r.l., dopo aver contestato
con apposita memoria depositata in data 14 febbraio 2014 la fondatezza
dell’avverso appello incidentale, essendo stata pubblicata la sentenza n.
225 del 13 febbraio 2014, con atto notificato a mezzo del servizio postale
il 14 febbraio 2014 ha formulato motivi aggiunti di appello, denunciando
“Erroneità ed ingiustizia della sentenza appellata per mancato integrale
esame dei fatti, dei documenti e dei motivi del ricorso di primo grado e
dei motivi aggiunti (ritrascritti nell’atto di appello) con riguardo alla
carenza periodica di regolarità contributiva della ditta Lombardi” ed
“errore ed ingiustizia per mancato esame di tutti i fatti, documenti e
motivi aggiunti (ritrascritti nell’atto di appello) con riguardo ai
punteggi attribuiti per il progetto di raccolta differenziata”, così
ulteriormente riproponendo le censure sollevate col ricorso introduttivo
del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti, già peraltro ribadite
con l’appello avverso il dispositivo.
3.1. Con decreto n. 708 del 17
febbraio 2014 è stata accolta la domanda di misure cautelari urgenti ed è
stata sospesa l’esecutività della sentenza ed è stata fissata per la
trattazione dell’istanza cautelare l’udienza in camera di consiglio del 18
febbraio 2014; udienza alla quale la trattazione della causa è stata
rinviata alla successiva camera di consiglio del 25 febbraio 2014.
3.2.
Con altro decreto n. 799 del 19 febbraio 2014 è stata nuovamente sospesa
l’esecutività della sentenza nelle more della trattazione collegiale
dell’istanza cautelare fissata per il 25 febbraio 2014.
3.3. Con atto
notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 21 febbraio 2014
anche la società Lombardi Ecologia s.r.l. ha proposto motivi integrativi
dell’appello incidentale.
4. In vista dell’udienza in camera di
consiglio del 25 febbraio 2014 il Comune di Conversano ha ribadito le
proprie tesi difensive, insistendo per il rigetto dell’appello principale;
la società Tra.de.co. s.r.l. ha depositato una prima memoria in data 21
febbraio 2012 a sostegno dell’istanza cautelare e successivamente, in data
24 febbraio 2014, ulteriori note difensive sugli avversi motivi
integrativi dell’appello incidentale; anche la società Lombardi Ecologia
s.r.l. ha ulteriormente illustrato le proprie conclusioni.
3.4. Alla
predetta udienza in camera di consiglio, la Sezione:
a) ha comunicato
ai difensori delle parti la possibilità di definire l’incidente cautelare
e la stessa causa direttamente nel merito con sentenza in forma
semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a.;
b) ha rilevato la
tardività delle note depositate dalle parte appellante in data 24 febbraio
2014, ai sensi dell’art. 73 c.p.a.;
c) ha assodato la completezza della
documentazione versata in atti ai fini istruttori.
I difensori delle
parti hanno condiviso l’intenzione della Sezione, auspicando la sollecita
definizione nel merito della controversia e, dopo la rituale discussione,
nel corso della quale gli stessi non hanno rappresentato alcun motivo
ostativo all’immediata decisione della causa (avendo in particolare il
difensore dell’appellante, su sollecitazione del difensore della
controinteressata, espressamente rinunciato a tutti i termini, escludendo
di dover articolare ulteriori difese), quest’ultima è stata trattenuta in
decisione.
5. L’appello è infondato e deve essere respinto, il che
esime la Sezione dall’esame dell’appello incidentale e da ogni conseguente
pronuncia sullo stesso.
5.1. Deve preliminarmente rilevarsi che non è
stato oggetto di appello il capo della sentenza che ha dichiarato il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda
di annullamento della nota del 16 maggio 2013, di rigetto della richiesta
di autotutela del d.u.r.c. rilasciato dall’INAIL in favore
dell’aggiudicataria (impugnato col secondo atto di motivi aggiunti in
primo grado), così che ogni questione al riguardo è preclusa dal giudicato
formatosi sul punto.
5.2. Possono essere trattate congiuntamente le
prime due censure, parte della terza censura e quella esposta
nell’ulteriore precisazione dell’appello avverso il dispositivo, nonché il
primo dei motivi aggiunti di appello, con cui si insiste nella dedotta
illegittimità dell’aggiudicazione dell’appalto di cui si discute in favore
della società Lombardi Ecologia s.r.l. in quanto quest’ultima sarebbe
priva del requisito di regolarità contributiva, circostanza erroneamente
non riscontrata dai primi giudici a causa, secondo la tesi
dell’appellante, di un’omessa o superficiale valutazione del materiale
probatorio versato in atti ovvero di un’insufficiente ed inadeguata
istruttoria, oltre che di una motivazione approssimativa, lacunosa e
assolutamente non condivisibile.
Le doglianze non meritano favorevole
considerazione.
5.2.1. In punto di fatto occorre evidenziare che la
regolarità della posizione contributiva della società Lombardi Ecologia
s.r.l. risulta accertata:
a) dal d.u.r.c. in data 11 marzo 2013 emesso
dall’I.N.A.I.L. – I.N.P.S. di Bari con riferimento alla data del 12 giugno
2012 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte per la
partecipazione alla gara della cui aggiudicazione si discute) e quindi a
conferma delle dichiarazioni prodotte dalla predetta società ai fini della
partecipazione alla gara;
b) dal d.u.r.c. in data 24 novembre 2012
rilasciato sempre dall’I.N.A.I.L. – I.N.P.S. di Bari (direttamente alla
società Lombardi Ecologica s.r.l.), nel quale si evidenzia la regolarità
dei versamenti e dei premi ed accessori alla data del 31 ottobre 2012
quanto all’I.N.A.I.L. e al versamento dei contributi alla data del 16
novembre 2012 quanto all’I.N.P.S.;
c) da un ulteriore d.u.r.c.
positivo in data 27 giugno 2013 (richiesto dall’amministrazione appaltante
ai fini della stipula del contratto di appalto).
5.2.2. Com’è noto il
documento unico di regolarità contributiva è una dichiarazione di scienza
che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi
carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’ente, assistiti
da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova
fino a querela di falso; le inesattezze o gli errori contenuti in detto
contenuto, investendo posizioni di diritto soggettivo, possono essere
corretti solo dal giudice ordinario o all’esito della proposizione della
querela di falso o a seguito di un’ordinaria controversia in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria (Cons. St., sez. V, 17 maggio 2013,
n. 2682).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.
8 del 4 maggio 2012 ha tra l’altro precisato quanto al contenuto del
d.u.r.c. che “la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia
vincolante per le stazioni appaltanti e preclusa, ad esse, una valutazione
autonoma” e che “…la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione
legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali”,
enunciando poi il principio di diritto secondo cui “ai sensi e per gli
effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 163 del 2006, anche
nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui
costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi
violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione
di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della
stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documento unico di
regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità
contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per
l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata
agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono
alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il
contenuto”.
5.2.3. Ciò posto, stante la (più volte) attestata
regolarità contributiva della aggiudicataria l’amministrazione appaltante
non avrebbe potuto esimersi dal procedere all’aggiudicazione definitiva in
sua favore dell’appalto di cui trattasi, non avendo alcun potere di
valutazione di fatti o circostanze, quali quelli evidenziati dalla società
appellante, che il documento unico di regolarità contributiva non ha
ritenuto rilevanti; ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con
riguardo ai poteri del giudice amministrativo che, in virtù della natura
certificatoria e del valore fidefaciente del contenuto del predetto
documento unico di regolarità contributiva non può liberamente apprezzare
fatti e circostanze asseritamente indici di irregolarità contributiva,
fermo restando ovviamente la facoltà della parte interessata di far
eventualmente valere nelle competenti sedi giudiziarie la falsità
materiale o ideologica del contenuto del predetto documento.
A ciò
consegue la assoluta infondatezza delle censure mosse dall’appellante
principale nei confronti della sentenza impugnata in relazione ad una
presunta insufficiente o addirittura omessa valutazione del materiale
probatorio versato in atti, ad un omesso approfondimento dei fatti e delle
circostanze rilevante ed all’omesso esercizio di poteri istruttori, anche
ufficiosi (in ragione di una asserita incompletezza dell’istruttoria
svolta dall’amministrazione appaltante), volti all’accertamento
dell’irregolarità contributiva della società Lombardi Ecologica s.r.l.;
assumono per converso rilievo decisivo (ed allo stato insuperabile, in
mancanza di una rituale contestazione del loro contenuto), i documenti
unici di regolarità contributiva, acquisiti e versati regolarmente in atti
(essendo appena il caso di rilevare che ai fini della correttezza della
impugnata decisione è priva di qualsiasi autonomo rilievo il mero errore
materiale in cui sono incorsi i primi giudici nel riportare la data del 12
giugno 2013, invece che quella del 12 giugno 2012, quale data di
presentazione della domanda di partecipazione alla gara).
5.2.4. Quanto
poi alla censura concernente la presunta incompletezza dei documenti di
regolarità contributiva sopra indicati, in quanto asseritamene non
comprensivi di tutte le posizioni assicurative intestate
all’aggiudicataria, anche a voler prescindere dalla sua inammissibilità
per genericità, essendo stata prospettata in modo del tutto dubitativo e
senza alcun idoneo supporto probatorio, neppure a livello indiziario, non
può non rilevarsi, per un verso, che la stessa natura “unica” del d.u.r.c.
contraddice, in mancanza di un’apposita puntuale prova contraria, la tesi
dell’appellante e, per altro verso, che l’amministrazione appaltante ha
correttamente dedotto (e ciò risulta anche dalla documentazione versata in
atti) che la richiesta di comprova della regolarità fiscale è stata
avanzata con riferimento al codice identificativo dell’azienda
(unico).
Deve ancora ribadirsi che sarebbe spettato alla società
appellante, nel rispetto del fondamentale principio dell’onere della
prova, dimostrare (comunque davanti al giudice ordinario), eventualmente
anche per indizi, gravi, precisi e concordanti, che alla (eventuale)
mancanza dell’accentramento delle posizioni assicurative presso la sede di
Bari si sia accompagnato anche il mancato dialogo tra le sedi degli
istituti (I.N.A.I.L. – I.N.P.S.) e che ciò avrebbe dato luogo ad un
documento unico parziale ed infedele.
5.2.5. Per completezza - in
relazione alla regolarità della posizione dell’aggiudicataria anche nei
confronti del fisco - deve aggiungersi che l’Agenzia delle Entrate di
Bari, con nota prot. n. 2012/159285 del 29 novembre 2012, riscontrando la
richiesta dell’amministrazione appaltante, ha comunicato l’inesistenza in
capo alla predetta società Lombardi Ecologia s.r.l. di carichi pendenti
definitivamente accertati, confermando tale condizione anche alla data del
12 giugno 2012 con la successiva comunicazione prot. n. 2013/18578 dell’8
febbraio 2013.
5.3. Destituiti di fondamento sono anche i rimanenti
motivi di gravame che, richiamando le analoghe censure sollevate nel
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nel primo atto per
motivi aggiunti, ripropongono la questione dell’asserita manifesta
erroneità, illogicità ed irragionevolezza dei punteggi attribuiti alla
offerta tecnica della società appellante rispetto a quelli assegnati
all’offerta dell’aggiudicataria, lamentando che i primi giudici avrebbero
ancora una volta superficialmente apprezzato ovvero travisato il contenuto
delle doglianze, omettendo di svolgere la opportuna e necessaria attività
istruttoria, anche a mezzo di apposita verificazione, per appurare e
valutare correttamente i vizi denunciati.
Premesso che non vi è ragione
di discostarsi dal consolidato e convincente indirizzo giurisprudenziale
ad avviso del quale le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle
offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, in quanto
espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di
legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente
illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un
altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, evenienze tutte che
non sussistono nel caso di specie e prescindendosi da ogni questione
concernente la tematica della prova di resistenza, la Sezione osserva che
le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sono puntualmente
motivate e condivisibili, le critiche spiegate dall’appellante circa la
presunta sopravvalutazione dell’offerta dell’aggiudicataria e
l’ingiustificata sottovalutazione della propria fondandosi su
considerazioni e valutazioni di carattere soggettive, prive di qualsiasi
obiettivo riscontro, e risolvendosi pertanto in un mero inammissibile
dissenso alle valutazioni della commissione di gara.
Così quanto alla
asserita illogicità dell’ingiustificato minor punteggio conseguito
dall’offerta dell’appellante in relazione ai carichi di lavoro, parametro
che non risulta logicamente connesso (e direttamente interdipendente) con
gli altri parametri di valutazione della frequenza della raccolta e della
flessibilità del servizio (rispetto ai quali l’appellante ha ottenuto un
punteggio maggiore dell’aggiudicataria), il tribunale pugliese ha
correttamente osservato che la controinteressata ha previsto la raccolta
congiunta del rifiuto secco e dell’umido, con conseguente necessità del
cumulo delle relative ore, cui corrisponde un complessivo maggior numero
delle ore di lavoro dell’aggiudicataria e del carico di lavoro dei suoi
operatori della Lomabardi Ecologia s.r.l. rispetto all’appellante, con
l’ulteriore conseguenza della non illogicità del maggior punteggio per
tale parametro attribuito all’aggiudicataria.
Quanto alla presunta
erroneità dei punteggi attribuiti al parametro relativo alla Gestione del
centro raccolta e a quello concernente maggiori forniture, scorte e
sostituzioni relativamente a mezzi, materiali e consumabili, anche a voler
prescindere dal fatto che nessuna puntuale critica è stata svolta nei
confronti della decisione impugnata, non può non rilevarsi come la stessa
parte appellante, pur nel vantare la propria offerta, contemporaneamente
ammette la superiorità, sia pur parziale e limitata, dell’offerta della
controinteressata per la realizzazione di un centro di raccolta in più
(quanto al primo parametro) e per il numero delle vasche raccolte (5
contro 3), degli autocarri (3 contro 2) e porter (5 contro 3), il che
dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, la assoluta opinabilità
delle sue tesi difensive e correlativamente la non manifesta illogicità ed
arbitrarietà delle valutazioni delle commissione di gara.
Ugualmente
priva di adeguata contestazione è rimasta la (peraltro convincente)
motivazione della decisione di primo grado circa il fatto che i punteggi
attribuiti alle offerte in gara in relazione al parametro della
compatibilità ambientale non risultano illogici ed irragionevoli, sia
perché l’offerta dell’appellante di mezzi al metano non è incondizionata,
ma è ristretta nei limiti del possibile, sia perché la realizzazione di
un’area boschiva di 10 ettari presuppone anch’essa una condizione, priva
di qualsiasi minimo riscontro probatorio, cioè la concessione della stessa
da parte dell’amministrazione comunale; ciò senza contare che, come
opportunamente rilevato dalla controinteressata, la compatibilità
ambientale riguarda il servizio e non semplicemente i mezzi offerti per il
suo espletamento.
Anche avuto riguardo all’eguale punteggio che sarebbe
stato ingiustificatamente attribuito alle due offerte alla comunicazione
ambientale, non può che ribadirsi che la pretesa prevalenza dell’offerta
dell’appellante si basa su mere opinioni soggettive, prive di qualsiasi
adeguato riscontro probatorio, idoneo a dimostrare inconfutabilmente
ovvero ad ingenerare un ragionevole dubbio sulla arbitrarietà, illogicità
ed irragionevolezza delle valutazioni della commissione di
gara.
Infine, a non diverse conclusioni deve giungersi in relazione al
controllo del servizio, la scelta di un determinato sistema informativo
rispetto ad un altro rientrando nell’ambito della discrezionalità tecnica,
non essendo stato fornito, d’altra parte , alcun adeguato indizio di
un’assoluta ed oggettiva inidoneità del sistema offerto dalla
controinteressata rispetto ai fini ed agli obiettivi perseguiti
dall’amministrazione.
6. In conclusione alla stregua delle osservazioni
svolte l’appello principale deve essere respinto; a ciò consegue
l’improcedibilità dell’appello incidentale.
La particolarità della
controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale
proposto dalla società Tra.de.co. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, n. 225 del 13 febbraio
2014, lo respinge; dichiara improcedibile l’appello incidentale spiegato
dalla società Lombardi Ecologica s.r.l.
Dichiara altresì compensate tra
le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente FF
Carlo
Saltelli, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,
Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Antonio Bianchi,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2014